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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 03/04/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Parte_2
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SCOTTI ROBERTO
RICORRENTE nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
All'udienza di comparizione del 06/02/2025 le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiaravano di voler procedere alla trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la ricorrente
[...]
premetteva: di avere contratto matrimonio con in Pt_1 CP_1 data 16/04/2005 in San Giovanni A Piro (SA), con iscrizione dell'atto nei registri dello Stato Civile al numero Atto N. 1, parte II, serie A, anno
2005 del medesimo Comune;
che i coniugi adottavano il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che il domicilio coniugale veniva stabilito presso l'abitazione sita in via Contrada San Nicola n. 2, nel comune di San Giovanni a Piro (SA); che dalla loro unione era nato il 25 marzo 2006 a Sapri (SA), il quale all'attualità Persona_1 conviveva con la madre e risultava privo di piena autosufficienza economica, necessitando pertanto di un adeguato sostegno economico da parte del padre;
che da oltre un anno le parti vivono separate di fatto, senza possibilità alcuna di ricomporre la comunione spirituale e materiale, essendo risultato vano ogni tentativo di riconciliazione;
che in data 26 luglio 2024, mediante rogito notarile stipulato dal CP_1 notaio in Napoli, repertorio n. 2515/1864, donava Persona_2
l'appartamento sito in via I Traversa Carpine n. 2 in San Giovanni a Piro
(Sa), costituendo il diritto di usufrutto ad e riservando la Parte_1 nuda proprietà al figlio presso il quale all'attualità Persona_1 risiedeva la ricorrente insieme al figlio;
che entrambi i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti, non necessitando, pertanto, alcun contributo al mantenimento reciproco.
Tanto premesso, chiedeva “• In via preliminare: considerato il pregiudizio imminente e irreparabile indicato in narrativa e in forza dell'art. 473-bis.15 c.p.c., adottare i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti necessari, fissando apposita udienza per la loro conferma. •In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. • All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e fermo il rispetto dei termini di cui all'art. 3 della Legge n. 898 del 1° dicembre 1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti. •
Stabilire che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri. • Disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio da determinarsi in sede di udienza in Persona_1 base alle sue attuali necessità economiche e alla mancanza di piena autosufficienza”.
Provvedeva a costituirsi in giudizio insistendo CP_1 affinché il Tribunale “1. assuma il provvedimento di omologa della separazione personale dei coniugi IG.ri ed CP_1 Parte_1 ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile le annotazioni e trascrizioni di legge;
2. autorizzi i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno e nel reciproco rispetto;
3. accerti e dichiari che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio fabbisogno economico e che gli stessi non hanno nulla da chiedere e/o pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
4. rigetti la domanda di assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne 5. rigetti ogni differenza Persona_1 domanda formulata nel ricorso introduttivo;
e che, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi:
6. l'Ill.mo Tribunale di Vallo della Lucania voglia procedere alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione e omologa della stessa;
7. dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra IG.ri ed ordinando ai competenti Ufficiali CP_1 Parte_1 dello Stato Civile le annotazioni e trascrizioni di legge;
8. autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno e nel reciproco rispetto, 9. accertare e dichiarare che coniugi provvederanno autonomamente al proprio fabbisogno economico e che gli stessi non hanno nulla da chiedere e/o pretendere reciprocamente a titolo di ulteriore e diverso assegno divorzile;
10. rigettare ogni ulteriore richiesta e domanda economica formulata in danno del resistente”.
DeIGnato il sottoscritto Giudice istruttore, all'udienza di comparizione del 06/02/2025 le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiaravano di voler procedere alla trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e veniva rimessa la causa al
Collegio.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“Le parti, IG.ra e IG. con l'assistenza Parte_1 CP_1 dei rispettivi difensori, convengono quanto segue:
Vita separata: I coniugi sono autorizzati a vivere separati, ciascuno nel proprio domicilio.
Mantenimento personale: Nessuna delle parti è obbligata a corrispondere un assegno di mantenimento all'altra, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Affidamento e mantenimento del figlio: Il figlio , nato Persona_1 il 25 marzo 2006, continuerà a risiedere con la madre. Il padre si impegna a versare un contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 100 (eurocento/00) mensili, da versare entro il giorno 10, direttamente al figlio maggiorenne su iban:
[...]di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.
Assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale sita in San
Giovanni a Piro (SA), via I Traversa Carpine n. 2, resterà in godimento esclusivo della IG.ra , che vi risiederà con il figlio. Parte_1
Spese legali: Le parti si fanno carico ciascuna delle proprie spese legali relative alla separazione”.
Alla stessa udienza, dunque, il Giudice riservava di relazionare al
Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della dichiarazione in tal senso resa in udienza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Data la natura e l'esito del giudizio, si ritiene possa procedersi all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , c.f.: Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e , c.f.: CP_1
, nato a [...] il [...], che hanno C.F._2 contratto matrimonio in data 16/04/2005 in SAN GIOVANNI A PIRO (SA), atto iscritto nei registri dello Stato Civile al numero Atto N. 1, parte II, serie A, anno 2005 del medesimo Comune, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vallo della Lucania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di conIGlio del
10/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente Alessia Annunziata
Elvira Bellantoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott. Carmine Esposito Giudice
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1263/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Parte_2
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
SCOTTI ROBERTO
RICORRENTE nonché
P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
All'udienza di comparizione del 06/02/2025 le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiaravano di voler procedere alla trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/11/2024, la ricorrente
[...]
premetteva: di avere contratto matrimonio con in Pt_1 CP_1 data 16/04/2005 in San Giovanni A Piro (SA), con iscrizione dell'atto nei registri dello Stato Civile al numero Atto N. 1, parte II, serie A, anno
2005 del medesimo Comune;
che i coniugi adottavano il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che il domicilio coniugale veniva stabilito presso l'abitazione sita in via Contrada San Nicola n. 2, nel comune di San Giovanni a Piro (SA); che dalla loro unione era nato il 25 marzo 2006 a Sapri (SA), il quale all'attualità Persona_1 conviveva con la madre e risultava privo di piena autosufficienza economica, necessitando pertanto di un adeguato sostegno economico da parte del padre;
che da oltre un anno le parti vivono separate di fatto, senza possibilità alcuna di ricomporre la comunione spirituale e materiale, essendo risultato vano ogni tentativo di riconciliazione;
che in data 26 luglio 2024, mediante rogito notarile stipulato dal CP_1 notaio in Napoli, repertorio n. 2515/1864, donava Persona_2
l'appartamento sito in via I Traversa Carpine n. 2 in San Giovanni a Piro
(Sa), costituendo il diritto di usufrutto ad e riservando la Parte_1 nuda proprietà al figlio presso il quale all'attualità Persona_1 risiedeva la ricorrente insieme al figlio;
che entrambi i coniugi risultano essere economicamente autosufficienti, non necessitando, pertanto, alcun contributo al mantenimento reciproco.
Tanto premesso, chiedeva “• In via preliminare: considerato il pregiudizio imminente e irreparabile indicato in narrativa e in forza dell'art. 473-bis.15 c.p.c., adottare i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti necessari, fissando apposita udienza per la loro conferma. •In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati. • All'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e fermo il rispetto dei termini di cui all'art. 3 della Legge n. 898 del 1° dicembre 1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti. •
Stabilire che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri. • Disporre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio da determinarsi in sede di udienza in Persona_1 base alle sue attuali necessità economiche e alla mancanza di piena autosufficienza”.
Provvedeva a costituirsi in giudizio insistendo CP_1 affinché il Tribunale “1. assuma il provvedimento di omologa della separazione personale dei coniugi IG.ri ed CP_1 Parte_1 ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile le annotazioni e trascrizioni di legge;
2. autorizzi i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno e nel reciproco rispetto;
3. accerti e dichiari che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio fabbisogno economico e che gli stessi non hanno nulla da chiedere e/o pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento;
4. rigetti la domanda di assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne 5. rigetti ogni differenza Persona_1 domanda formulata nel ricorso introduttivo;
e che, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale dei coniugi:
6. l'Ill.mo Tribunale di Vallo della Lucania voglia procedere alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione e omologa della stessa;
7. dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra IG.ri ed ordinando ai competenti Ufficiali CP_1 Parte_1 dello Stato Civile le annotazioni e trascrizioni di legge;
8. autorizzare i coniugi a vivere separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritenga opportuno e nel reciproco rispetto, 9. accertare e dichiarare che coniugi provvederanno autonomamente al proprio fabbisogno economico e che gli stessi non hanno nulla da chiedere e/o pretendere reciprocamente a titolo di ulteriore e diverso assegno divorzile;
10. rigettare ogni ulteriore richiesta e domanda economica formulata in danno del resistente”.
DeIGnato il sottoscritto Giudice istruttore, all'udienza di comparizione del 06/02/2025 le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiaravano di voler procedere alla trasformazione della separazione giudiziale in separazione consensuale, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione e veniva rimessa la causa al
Collegio.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“Le parti, IG.ra e IG. con l'assistenza Parte_1 CP_1 dei rispettivi difensori, convengono quanto segue:
Vita separata: I coniugi sono autorizzati a vivere separati, ciascuno nel proprio domicilio.
Mantenimento personale: Nessuna delle parti è obbligata a corrispondere un assegno di mantenimento all'altra, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
Affidamento e mantenimento del figlio: Il figlio , nato Persona_1 il 25 marzo 2006, continuerà a risiedere con la madre. Il padre si impegna a versare un contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 100 (eurocento/00) mensili, da versare entro il giorno 10, direttamente al figlio maggiorenne su iban:
[...]di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo.
Assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale sita in San
Giovanni a Piro (SA), via I Traversa Carpine n. 2, resterà in godimento esclusivo della IG.ra , che vi risiederà con il figlio. Parte_1
Spese legali: Le parti si fanno carico ciascuna delle proprie spese legali relative alla separazione”.
Alla stessa udienza, dunque, il Giudice riservava di relazionare al
Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni delle parti, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Occorre, infatti, dare atto della dichiarazione in tal senso resa in udienza.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità.
Data la natura e l'esito del giudizio, si ritiene possa procedersi all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , c.f.: Parte_1 C.F._1 nata a [...] il [...] e , c.f.: CP_1
, nato a [...] il [...], che hanno C.F._2 contratto matrimonio in data 16/04/2005 in SAN GIOVANNI A PIRO (SA), atto iscritto nei registri dello Stato Civile al numero Atto N. 1, parte II, serie A, anno 2005 del medesimo Comune, alle condizioni indicate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Vallo della Lucania per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di conIGlio del
10/3/2025.
Il Giudice est. Il Presidente Alessia Annunziata
Elvira Bellantoni