TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 27/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6851/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Angino Mario Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari relativi alle prestazioni economiche dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 dalla data della domanda amministrativa. Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole della decorrenza differita dell'accertamento, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott.ssa , ha accertato che: “Sulla base Persona_1
di quanto emerso dallo studio della documentazione sanitaria e dai rilievi obiettivo-anamnestici,
pagina 1 di 3 relativi a è da ritenersi un soggetto invalido civile al 100% con beneficio Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, e status di portatore di handicap in situazione di gravità L.
104/92 art.3 comma 3 con la specificazione dell'esistenza dei requisiti sanitari necessari per il godimento dei benefici fiscali ( art.30, comma 7. L.23 dicembre 2000, n,388) e per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 art, 381, dpr. 16 dicembre 1992”. A far data dal
01/09/2023, data in cui alla paziente è riconosciuta la prescrizione della carrozzina pieghevole leggera per gli spostamenti”.
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti alla C.T.U., la dott.ssa ha così esposto “la Per_1
commissione degli invalidi civili competente per territorio in data (16/01/2023) ha riconosciuto la perizianda invalida civile al 90% senza il beneficio dell'accompagnamento e Parte_1
neanche lo stato di portatore di handicp grave (l.104/92 at, 3 comma3) e altri benefeci di legge da lei richiesti. Le patologie di cui è affetta la perizianda sono le stesse, le quali da me valutate, secondo le mie considerazioni medico-legali, hanno sortito un giudizio diverso, perché ho considerato le patologie (da lei elencate), seppur gravi e croniche, nel tempo, determinino postumi gravi tali da richiedere assistenza continua da parte di terzi, perché' non in grado di svolgere le comuni attitudini di vita e non autonoma nella deambulazione. La data di ricorrenza di tutti i benefici da lei richiesti è quella da me sottoscritta e cioè (01/09/2023), perché la cronicità di tutte le patologie, nel tempo, ha determinato la necessità alla perizianda di avere l'assistenza continua da parte di terzi perché' non autonoma, e di tutti gli altri benefeci richiesti contemplati nel ricorso. Orbene mi viene contestata la decorrenza della data del beneficio economico dell'accompagnamento, lo stato di handicap grave art.3 comma 3 l.104/92 sulla base della data di prescrizione dell'ausilio sanitario (carrozzina pieghevole) del 01/09/2023. Preciso che attentamente ho valutato anche le risultanze ampiamente attestate da diversi sanitari che operano nel pubblico, ma probabilmente nessuno di essi ha ritenuto prescrivere un certificato specialistico che attesti la prescrizione di esso in quanto impossibilitata assolutamente ad attendere alle attività basilari, e sicuramente non è solo un atto amministrativo, bensì necessario per gli spostamenti. Quindi ritengo che gli specialisti oltre alle dovute raccomandazioni verbali, si poteva procedere con la prescrizione necessaria della carrozzina pieghevole. Inoltre la prescrizione di un presidio ausiliario sanitario sia dovuta ad una attenta valutazione clinica della ricorrente, che necessita effettivamente del presidio e non un atto amministrativo il cui scopo è quello di consentire all'invalido con difficoltà deambulatorie di accedere alla gratuità dell'ausilio medico per cui ritengo che le mie conclusioni medico legali siano le stesse e quindi la decorrenza del beneficio economico e lo stato di handicap grave l.104/92 art.3 comma3. siano le stesse. la data di ricorrenza è 01/09/2023”.
pagina 2 di 3 In ragione dei chiarimenti resi dalla CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dall'ausiliaria della giudice, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperta nominata dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma
3, l. 104/1992, con decorrenza dall'1.9.2023.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di CTU sono liquidate con decreto emesso
CP_ in data odierna e poste integralmente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'indennità di Parte_1
accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l.
104/1992, con decorrenza dall'1.9.2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 6851/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Angino Mario Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.07.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento dei requisiti sanitari relativi alle prestazioni economiche dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 dalla data della domanda amministrativa. Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole della decorrenza differita dell'accertamento, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott.ssa , ha accertato che: “Sulla base Persona_1
di quanto emerso dallo studio della documentazione sanitaria e dai rilievi obiettivo-anamnestici,
pagina 1 di 3 relativi a è da ritenersi un soggetto invalido civile al 100% con beneficio Parte_1 dell'indennità di accompagnamento, e status di portatore di handicap in situazione di gravità L.
104/92 art.3 comma 3 con la specificazione dell'esistenza dei requisiti sanitari necessari per il godimento dei benefici fiscali ( art.30, comma 7. L.23 dicembre 2000, n,388) e per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2 art, 381, dpr. 16 dicembre 1992”. A far data dal
01/09/2023, data in cui alla paziente è riconosciuta la prescrizione della carrozzina pieghevole leggera per gli spostamenti”.
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti alla C.T.U., la dott.ssa ha così esposto “la Per_1
commissione degli invalidi civili competente per territorio in data (16/01/2023) ha riconosciuto la perizianda invalida civile al 90% senza il beneficio dell'accompagnamento e Parte_1
neanche lo stato di portatore di handicp grave (l.104/92 at, 3 comma3) e altri benefeci di legge da lei richiesti. Le patologie di cui è affetta la perizianda sono le stesse, le quali da me valutate, secondo le mie considerazioni medico-legali, hanno sortito un giudizio diverso, perché ho considerato le patologie (da lei elencate), seppur gravi e croniche, nel tempo, determinino postumi gravi tali da richiedere assistenza continua da parte di terzi, perché' non in grado di svolgere le comuni attitudini di vita e non autonoma nella deambulazione. La data di ricorrenza di tutti i benefici da lei richiesti è quella da me sottoscritta e cioè (01/09/2023), perché la cronicità di tutte le patologie, nel tempo, ha determinato la necessità alla perizianda di avere l'assistenza continua da parte di terzi perché' non autonoma, e di tutti gli altri benefeci richiesti contemplati nel ricorso. Orbene mi viene contestata la decorrenza della data del beneficio economico dell'accompagnamento, lo stato di handicap grave art.3 comma 3 l.104/92 sulla base della data di prescrizione dell'ausilio sanitario (carrozzina pieghevole) del 01/09/2023. Preciso che attentamente ho valutato anche le risultanze ampiamente attestate da diversi sanitari che operano nel pubblico, ma probabilmente nessuno di essi ha ritenuto prescrivere un certificato specialistico che attesti la prescrizione di esso in quanto impossibilitata assolutamente ad attendere alle attività basilari, e sicuramente non è solo un atto amministrativo, bensì necessario per gli spostamenti. Quindi ritengo che gli specialisti oltre alle dovute raccomandazioni verbali, si poteva procedere con la prescrizione necessaria della carrozzina pieghevole. Inoltre la prescrizione di un presidio ausiliario sanitario sia dovuta ad una attenta valutazione clinica della ricorrente, che necessita effettivamente del presidio e non un atto amministrativo il cui scopo è quello di consentire all'invalido con difficoltà deambulatorie di accedere alla gratuità dell'ausilio medico per cui ritengo che le mie conclusioni medico legali siano le stesse e quindi la decorrenza del beneficio economico e lo stato di handicap grave l.104/92 art.3 comma3. siano le stesse. la data di ricorrenza è 01/09/2023”.
pagina 2 di 3 In ragione dei chiarimenti resi dalla CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dall'ausiliaria della giudice, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperta nominata dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, deve dichiararsi che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma
3, l. 104/1992, con decorrenza dall'1.9.2023.
La decorrenza differita dell'accertamento del requisito sanitario induce a compensare integralmente le spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.).
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di CTU sono liquidate con decreto emesso
CP_ in data odierna e poste integralmente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che è in possesso del requisito sanitario per l'indennità di Parte_1
accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, l.
104/1992, con decorrenza dall'1.9.2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 12.03.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3