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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 20/01/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 720/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, BUONAURO CARLO,
Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4393/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antonio Abate - Sede 80057 Sant'Antonio Abate NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15735/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200070117732003 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071365144000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071365144000 IMU 2014
- INTIMAZIONE n. 07120249012432578000 IMU 2013
- INTIMAZIONE n. 07120249012432578000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento n. 07120249012432578000, notificata al contribuente in data 16,3,2024, unitamente alle sottostanti cartelle n. 071 2020 0070117732003 di €146,00 per lmu 2013, data notifica 24.1.2022, e n. 071 2020 0071365144000 di € 924,00 per lmu 2014, data notifica 24.1.2022) per irrituale notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione ed altre violazioni di legge.
Si è costituita in giudizio il Comune di Sant'Antonio Abate, concludendo per l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.
Con l'impugnata sentenza n. 15735/2024 depositata il 12/11/2024 e pronunciata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado, il ricorso veniva respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata, chiedendosene la modifica.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, evocata in giudizio solo in qppello, ed il Comune di
Sant'Antonio Abate, ribadendo la legittimità della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la trattazione, come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello infondato e va respinto per le ragioni che seguono. In rito appaiono meritevoli le argomentate considerazioni svolte dall'appellata Ader, non evocata dalla parte contribuente nel giudizio di prime cure ma solo nella presente fase, in merito alla inammissibilità del ricorso di prime cure ex 14, comma 7bis, D, Lgs, 546/1992.
Ed, invero, questo giudicante – pur a fronte di orientamenti di segno opposto e dei richiamati rilievi in merito alla rubrica, alla collocazione sistematica ed ai suoi lavori preparatori della nuova norma – ritiene che essa delinei un'ipotesi non tanto di litisconsorzio in sento tecnico-giuridico, quanto di esatta correlazione tra censure sviluppate e soggetti individuati come legittimati passivi a necessaria evocazione in giudizio, superando il pregresso regime di facoltativa promiscuità ricostruito dalla giurisprudenza nel vigore della pre- vigente disciplina. Ciò comporta che, ove (come nella specie) sia stato evocato in giudizio solo il soggetto impositore, potranno farsi valere solo vizi propri di quest'ultimo (nella specie non dedotti), senza possibilità di procedere a integrazioni postume con conseguente inammissibilità (totale) del ricorso;
ove si deducano sia vizi di illegittimità derivata imputabili all'ente impositore, sia vizi dell'atto riscossivo, occorrerà egualmente evocare in giudizio entrambi i giudizio, con la differenza per cui l'omessa evocazione dell'ente impositore determinerà l'inammissibilità (non dell'intero ricorso ma) delle sole censure di illegittimità derivata (mentre l'omessa evocazione dell'agente della riscossione, in quanto autore dell'atto impugnato, comunque determinerà l'inammissibilità dell'intero giudizio, come nella specie). Ove infine si facciano valere solo vizi propri dell'atto della riscossione, esclusivo oggetto di gravame, andrà necessariamente evocato solo quest'ultimo (come andrà evocato solo l'ente impositore se si impugna il suo atto).
Ne consegue, quanto al caso di specie, che, avendo il ricorrente dedotto censure di illegittimità derivata correlati ai prodromici atti della fase impositiva, il ricorso in primo grado correttamente, prim'ancora che respinto, andava dichiarato inammissibile per omessa evocazione di una parte necessaria al di fuori del meccanismo integratorio ex art. 102 c.p.c., non predicabile nel caso di specie in quanto non sussumibile nel paradigma tecnico-giuridico del litisconsorizio necessario, In tal senso appare condivisibile la ricostruzione per cui non è neppure ravvisabile un onere dell'Ufficio parte del processo ad attivarsi sul punto, né ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione in parola oppure direttamente notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente. Invero l'art. 102 cpc che contempla la chiamata in causa su ordine del giudice è prospettabile allorchè “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”
(si pensi al caso di divisione ereditaria ed al litisconsorzio necessario dei coeredi ex art. 784 cpc). La fattispecie in oggetto è diversa in quanto è la norma ad obbligare il ricorrente nell'ambito della fase iniziale del processo di notificare il ricorso ad entrambi ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius con un evidente nesso di inscindibilità”. (cfr sent. CGT NA 2769/5/2025 e, in termini, la sentenza di questa Sezione n. 6793/2025 del 14.10.2025). Detto altrimenti e conclusivamente, la novità della riforma va colta esclusivamente nel senso della (non più facoltatività ma) obbligatorietà della lits denuntiatio nei confronti dell'ente impositore qualora si deducano vizi di illegittimità derivata a questi imputabili, pur nella astratta scindibilità ontologica delle due situazioni, al di fuori quindi della logica del litisconsorzio necessario e del successivo ed eventuale momento di sua postuma integrazione, con le descritte conseguenze di definitiva decisione in rito nel senso dianzi rappresentato.
In ogni caso nel merito l'appello è infondato risultando correttamente azionata la pretesa tributaria nell'atto quivi impugnato atteso che dall'esame degli atti di cui al fascicolo di prime cure emerge che, diversamente dalla prospettazione di merito sviluppata dall'appellante, non sussistono i dedotti vizi dello stesso: ed, invero e quanto al merito della lite, si osserva che agli atti di causa vi è la prova della regolare notifica di atti prodromici a quello odiernamente impugnato, con conseguente inammissibilità ed infondatezza di censure di merito. Detto altrimenti, per effetto di tali rilievi, in fatto ed in diritto, l'atto odiernamente impugnato risulta tempestivamente emesso e ritualmente assistito dalla prodromica sequenza procedimentale, con conseguente indeducibilità di profili di merito già definitivamente cristallizzati in precedenti atti tributari ed assenza di censurati vizi propri.
Ed, invero, occorre rilevare come l'atto in questione non si presenta come l'unico segmento del procedimento di riscossione portato a piena conoscenza di esso ricorrente, per non essere stato preceduto da alcuna valida notifica di atti prodromici contenenti la medesima pretesa tributaria o comunque aliunde conosciuto. L'atto de quo, infatti, quando faccia seguito ad una pretesa tributaria precedentemente conosciuta non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, comma 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente alla pretesa sostanziale sottostante. Sul punto. Come detto, si osserva che controparte ha documentalmente (cfr. documenti in atti, rispetto a cui deve rilevarsi l'idoneità del meccanismo notificatorio in via amministrativa, non astretto alle più rigide formalità prevista per le notifiche in via giudiziaria: Cass., ord. 23346/2024; 10356/24; 34416/2023) fornito la prova che gli atti sottesi a quello in contestazione siano stati correttamente notificati all'odierna parte appellante e comunque da questi conosciuti, con conseguente ritualità procedimentale ed effetto interruttivo della prescrizione con decorrenza di nuovo termine di riferimento, nella specie non spirato, anche in considerazione delle operanti sospensioni e proroghe disposte dalla legislazione emergenziale COVID.
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro, come di anzi più diffusamente argomentato, insussistenti nel caso di specie.
Deve pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, disporsi il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata statuizione di prime cure.
Per la novità e la tipologia di questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, BUONAURO CARLO,
Presidente e Relatore
UCCI PASQUALE, Giudice
SERRAO D'AQUINO PASQUALE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4393/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Sant'Antonio Abate - Sede 80057 Sant'Antonio Abate NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15735/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1 e pubblicata il 12/11/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200070117732003 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071365144000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200071365144000 IMU 2014
- INTIMAZIONE n. 07120249012432578000 IMU 2013
- INTIMAZIONE n. 07120249012432578000 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (intimazione di pagamento n. 07120249012432578000, notificata al contribuente in data 16,3,2024, unitamente alle sottostanti cartelle n. 071 2020 0070117732003 di €146,00 per lmu 2013, data notifica 24.1.2022, e n. 071 2020 0071365144000 di € 924,00 per lmu 2014, data notifica 24.1.2022) per irrituale notifica degli atti presupposti, intervenuta prescrizione ed altre violazioni di legge.
Si è costituita in giudizio il Comune di Sant'Antonio Abate, concludendo per l'inammissibilità del ricorso e comunque la sua infondatezza.
Con l'impugnata sentenza n. 15735/2024 depositata il 12/11/2024 e pronunciata dalla Corte di Giustizia
Tributaria di Primo Grado, il ricorso veniva respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata, chiedendosene la modifica.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, evocata in giudizio solo in qppello, ed il Comune di
Sant'Antonio Abate, ribadendo la legittimità della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la trattazione, come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello infondato e va respinto per le ragioni che seguono. In rito appaiono meritevoli le argomentate considerazioni svolte dall'appellata Ader, non evocata dalla parte contribuente nel giudizio di prime cure ma solo nella presente fase, in merito alla inammissibilità del ricorso di prime cure ex 14, comma 7bis, D, Lgs, 546/1992.
Ed, invero, questo giudicante – pur a fronte di orientamenti di segno opposto e dei richiamati rilievi in merito alla rubrica, alla collocazione sistematica ed ai suoi lavori preparatori della nuova norma – ritiene che essa delinei un'ipotesi non tanto di litisconsorzio in sento tecnico-giuridico, quanto di esatta correlazione tra censure sviluppate e soggetti individuati come legittimati passivi a necessaria evocazione in giudizio, superando il pregresso regime di facoltativa promiscuità ricostruito dalla giurisprudenza nel vigore della pre- vigente disciplina. Ciò comporta che, ove (come nella specie) sia stato evocato in giudizio solo il soggetto impositore, potranno farsi valere solo vizi propri di quest'ultimo (nella specie non dedotti), senza possibilità di procedere a integrazioni postume con conseguente inammissibilità (totale) del ricorso;
ove si deducano sia vizi di illegittimità derivata imputabili all'ente impositore, sia vizi dell'atto riscossivo, occorrerà egualmente evocare in giudizio entrambi i giudizio, con la differenza per cui l'omessa evocazione dell'ente impositore determinerà l'inammissibilità (non dell'intero ricorso ma) delle sole censure di illegittimità derivata (mentre l'omessa evocazione dell'agente della riscossione, in quanto autore dell'atto impugnato, comunque determinerà l'inammissibilità dell'intero giudizio, come nella specie). Ove infine si facciano valere solo vizi propri dell'atto della riscossione, esclusivo oggetto di gravame, andrà necessariamente evocato solo quest'ultimo (come andrà evocato solo l'ente impositore se si impugna il suo atto).
Ne consegue, quanto al caso di specie, che, avendo il ricorrente dedotto censure di illegittimità derivata correlati ai prodromici atti della fase impositiva, il ricorso in primo grado correttamente, prim'ancora che respinto, andava dichiarato inammissibile per omessa evocazione di una parte necessaria al di fuori del meccanismo integratorio ex art. 102 c.p.c., non predicabile nel caso di specie in quanto non sussumibile nel paradigma tecnico-giuridico del litisconsorizio necessario, In tal senso appare condivisibile la ricostruzione per cui non è neppure ravvisabile un onere dell'Ufficio parte del processo ad attivarsi sul punto, né ravvisabile che il Giudice adito debba provvedere all'integrazione in parola oppure direttamente notificando gli atti al soggetto non chiamato in causa dal contribuente. Invero l'art. 102 cpc che contempla la chiamata in causa su ordine del giudice è prospettabile allorchè “la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti”
(si pensi al caso di divisione ereditaria ed al litisconsorzio necessario dei coeredi ex art. 784 cpc). La fattispecie in oggetto è diversa in quanto è la norma ad obbligare il ricorrente nell'ambito della fase iniziale del processo di notificare il ricorso ad entrambi ponendo quindi un chiaro vincolo alla vocatio in ius con un evidente nesso di inscindibilità”. (cfr sent. CGT NA 2769/5/2025 e, in termini, la sentenza di questa Sezione n. 6793/2025 del 14.10.2025). Detto altrimenti e conclusivamente, la novità della riforma va colta esclusivamente nel senso della (non più facoltatività ma) obbligatorietà della lits denuntiatio nei confronti dell'ente impositore qualora si deducano vizi di illegittimità derivata a questi imputabili, pur nella astratta scindibilità ontologica delle due situazioni, al di fuori quindi della logica del litisconsorzio necessario e del successivo ed eventuale momento di sua postuma integrazione, con le descritte conseguenze di definitiva decisione in rito nel senso dianzi rappresentato.
In ogni caso nel merito l'appello è infondato risultando correttamente azionata la pretesa tributaria nell'atto quivi impugnato atteso che dall'esame degli atti di cui al fascicolo di prime cure emerge che, diversamente dalla prospettazione di merito sviluppata dall'appellante, non sussistono i dedotti vizi dello stesso: ed, invero e quanto al merito della lite, si osserva che agli atti di causa vi è la prova della regolare notifica di atti prodromici a quello odiernamente impugnato, con conseguente inammissibilità ed infondatezza di censure di merito. Detto altrimenti, per effetto di tali rilievi, in fatto ed in diritto, l'atto odiernamente impugnato risulta tempestivamente emesso e ritualmente assistito dalla prodromica sequenza procedimentale, con conseguente indeducibilità di profili di merito già definitivamente cristallizzati in precedenti atti tributari ed assenza di censurati vizi propri.
Ed, invero, occorre rilevare come l'atto in questione non si presenta come l'unico segmento del procedimento di riscossione portato a piena conoscenza di esso ricorrente, per non essere stato preceduto da alcuna valida notifica di atti prodromici contenenti la medesima pretesa tributaria o comunque aliunde conosciuto. L'atto de quo, infatti, quando faccia seguito ad una pretesa tributaria precedentemente conosciuta non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che essa, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, art. 19, comma 3 resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente alla pretesa sostanziale sottostante. Sul punto. Come detto, si osserva che controparte ha documentalmente (cfr. documenti in atti, rispetto a cui deve rilevarsi l'idoneità del meccanismo notificatorio in via amministrativa, non astretto alle più rigide formalità prevista per le notifiche in via giudiziaria: Cass., ord. 23346/2024; 10356/24; 34416/2023) fornito la prova che gli atti sottesi a quello in contestazione siano stati correttamente notificati all'odierna parte appellante e comunque da questi conosciuti, con conseguente ritualità procedimentale ed effetto interruttivo della prescrizione con decorrenza di nuovo termine di riferimento, nella specie non spirato, anche in considerazione delle operanti sospensioni e proroghe disposte dalla legislazione emergenziale COVID.
Ne consegue in definitiva, in assenza di tempestiva impugnazione ex art. 21 D. Lgs. 546/92, la definitività della pretesa tributaria che non può quindi, nei suoi aspetti sostanziali, essere surrettiziamente reintrodotta in questa sede, potendosi dedurre solo vizi propri, peraltro, come di anzi più diffusamente argomentato, insussistenti nel caso di specie.
Deve pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, disporsi il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata statuizione di prime cure.
Per la novità e la tipologia di questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del presente grado di giudizio.