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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/02/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Natale, Presidente relatore dott.ssa Silvia Carosio, giudice dott. Fabrizio Alessandria, giudice nella causa n. 8414 / 2023 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BARBAGLIA SAMANTA
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«in accoglimento del ricorso, annullare il decreto CAT A12 D. lgs. n. 286 del 1998. N.
56/2023 emesso dal Questore della Provincia di Novara in data 23.2.2023 e notificato il
23.3.2023. con vittoria di spese ed onorari di causa»
, Questura di ha così concluso: Controparte_2 CP_1
«Rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese di lite» [in comparsa di costituzione]
1 «declaratoria di inammissibilità della domanda spiegata nel corso del giudizio inerente la protezione speciale» [nelle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21/04/2023, ha impugnato il provvedimento Parte_1
del Questore di Novara, pronunciato il 23.2.2023, notificato il 23.3.2023, di rigetto dell'autorizzazione al soggiorno per coesione familiare ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c) d. lgs. n. 286 del 1998 (sul presupposto dell'essere il ricorrente familiare convivente del fratello cittadino italiano). Parte_2
Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
All'udienza di comparizione parti, la Difesa di parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di considerare altresì l'integrazione familiare e sociale del ricorrente, sollecitando altresì il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il giudice ha pertanto fissato udienza per la discussione davanti al collegio, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte.
Nelle note scritte, la Difesa di parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda principale (permesso di soggiorno ex art. 19 co. 2, lett. c, d. lgs. n. 286 del 1998) o di quella subordinata (permesso di soggiorno per motivi di famiglia).
La Difesa erariale ha sollecitato la reiezione della domanda principale e la declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata, poiché tardiva e poiché avente ad oggetto elementi fattuali non considerati nella procedura amministrativa (in cui la questione della protezione speciale non era stata esaminata, poiché non oggetto della richiesta del ricorrente).
2. Quanto alla domanda principale (permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c, d. lgs. n.
286 del 1998, 28 DPR 394/99), il Tribunale ritiene che difettino i presupposti di legge. L'art. 19, co. 1, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 è chiaro nello stabilire che (fatti salvi i casi di pericolosità qualificata ex art. 13, co. 1, d. lgs. n. 286 del 1998) è inespellibile lo straniero che conviva «con parenti entro il secondo grado (…), di nazionalità italiana». In tali casi, allo straniero è rilasciato il permesso indicato dall'art. 28, co. 1, lett. b) DPR 394/99.
2.1. Nel caso in esame l'amministrazione pone in discussione la sussistenza del vincolo di convivenza, fondando tale osservazione sull'esito negativo degli accertamenti espletati dall'autorità di PS in ordine alla convivenza tra il ricorrente e il fratello, Parte_2
cittadino italiano.
2 2.2. Il Tribunale ritiene che tale valutazione sia condivisibile. Occorre anzitutto considerare che non è documentato che il ricorrente abbia la residenza anagrafica presso il fratello. Oltre a tale dato “burocratico”, vi sono tuttavia ulteriori indici che smentiscono l'esistenza del requisito della convivenza.
2.3. Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che per il periodo compreso tra il 2015 e il 2018, il ricorrente visse con la allora compagna, sino al momento del suo arresto
[cfr. ordinanza di custodia cautelare in carcere GIP Busto Arsizio, 15.9.2022, p. 3].
La convivenza tra e la compagna si interruppe per l'arresto del ricorrente, Parte_1
avvenuto in data 4.5.2018. La detenzione – stando a quanto risulta dal casellario giudiziale
(prodotto da parte resistente) – perdurò sino al 22.9.2021.
È dunque da escludere che – sino al settembre 2021 – il sig. fosse familiare Parte_1
convivente del fratello cittadino italiano. Parte_2
2.4. Nel periodo successivo – tra la scarcerazione e il nuovo arresto, avvenuto il 24.9.2022 – il sig. si è reso responsabile del delitto di atti persecutori e lesioni personali Parte_1
(fatti per cui è stato irrevocabilmente condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione).
2.5. Lo stato di detenzione è poi perdurato dal 24.9.2022 sino all'8.11.2024. È dunque da escludere che – in questo ulteriore lasso di tempo – il sig. abbia convissuto Parte_1
con il fratello cittadino italiano. Parte_2
2.6. Ma il contenuto dell'ordinanza cautelare prodotta da parte ricorrente (che ha applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di atti persecutori) e l'esito degli accertamenti svolti dall'autorità di pubblica sicurezza smentiscono anche l'ipotesi che, nel periodo compreso tra il settembre 2021 e il settembre 2022, il sig. abbia convissuto con il fratello Parte_1
Parte_2
Nell'ordinanza cautelare si riferisce che la persona offesa (la ex compagna del ricorrente) fu vittima di atti persecutori perpetrati in diverse occasioni e spesso anche in orari serali e notturni a Milano, Busto Arsizio, Gallarate. In nessuna occasione gli atti persecutori avvennero a ossia nel luogo ove, in tesi di parte ricorrente, avrebbe CP_1 Parte_1
avuto la propria dimora, presso l'abitazione del fratello.
2.7. Anche l'esito degli accertamenti svolti dalla autorità di pubblica sicurezza smentisce tale ipotesi. Gli operatori di pubblica sicurezza hanno svolto quattro accertamenti presso il luogo di dimora del fratello, mai trovandovi presente il sig. Parte_1
Il sig. non è stato rinvenuto presso la casa ove afferma di convivere con il Parte_1
fratello in data 8.6.2022 (intorno alle ore 17.15; in quell'occasione il fratello riferì che il Pt_2
3 ricorrente era andato a Lecco per prestare assistenza ad una nipote coinvolta in un incidente); nemmeno egli è stato trovato a casa in data 29.6.2022 (alle ore 9.40); in data 14.9.2022 (alle ore 22.20; in quell'occasione, il fratello riferì che in via eccezionale il ricorrente si era Pt_2
fermato a Milano); in data 11.10.2022, alle ore 10.20, allorché il fratello riferì di non Pt_2
sapere dove si trovasse il fratello.
2.8. Tale ultimo controllo, peraltro, merita un'ulteriore notazione. Risulta infatti dal certificato del casellario giudiziale che in data 11.10.2022 il ricorrente era già stato tratto in arresto ed era detenuto dal 24.9.2022 [cfr. prod. parte ricorrente, certificato penale, p. 3]. Sicché il fatto che – in data 11.10.2022 – il fratello abbia riferito di non sapere dove si trovasse il Pt_2
fratello è circostanza interpretabile solo in due modi: o il fratello ha mentito alla polizia Pt_2
(fatto che si indica qui solo in modo congetturale) o non sapeva effettivamente dove si Pt_2
trovasse il fratello: e ciò si spiega con una assenza di contatti frequenti che è spiegabile solo con l'assenza di convivenza.
2.9. Vi è un ulteriore elemento da mettere in luce: nel tentativo di corroborare documentalmente la domanda subordinata di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, parte ricorrente ha prodotto una dichiarazione di datata 21.11.2024; in essa, si dichiara disponibile «ad Parte_2 Parte_2
accogliere» presso il proprio domicilio il fratello , odierno ricorrente [cfr. prod. n.1 parte Pt_1
ricorrente, deposito del 26.11.2024]. Si tratta di dichiarazione che – ancora una volta – non si concilia con l'ipotesi di una convivenza già in essere.
2.10 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene non dimostrata la sussistenza del requisito previsto dall'art. 19, co. 2, lett. c) d. lgs. n. 286 del 1998, non essendo dimostrata – e sussistendo, anzi, chiari elementi di segno contrario – una situazione di stabile convivenza tra e Parte_2 Parte_1
2.11. Nel caso in esame, peraltro, assume rilievo il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di espulsione del cittadino straniero, lo stato di carcerazione, agendo quale causa di forza maggiore, non incide sul requisito di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 (in forza del quale, non è consentita l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti cittadini italiani entro il secondo grado) solo ove sopravvenga rispetto ad una situazione di convivenza già in essere nel periodo anteriore all'espulsione, essendo, al contrario, del tutto irrilevante una condizione di inespellibilità
"potenziale" (quale, nella specie, l'intenzione dello straniero di recarsi a vivere, al termine della detenzione, presso l'abitazione della sorella, cittadina italiana)» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
3488 del 13/02/2018, Rv. 647342 - 01).
4 2.12 Il primo presupposto previsto dall'art. 19, co. 2, lett.c) , d. lgs. n. 286 del 1998 è dunque indimostrato.
3. In ogni caso, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre anche considerare l'esistenza di chiari profili di pericolosità sociale del ricorrente.
3.1. È stato condivisibilmente osservato che «in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n.
286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso». (Sez. 2 - , Ordinanza n.
30342 del 27/10/2021, Rv. 662707 - 01).
3.2. Nel caso in esame sussistono chiari indici di pericolosità sociale del ricorrente. Il sig.
è stato irrevocabilmente condannato per il delitto di atti persecutori e Parte_1
lesioni personali commessi da febbraio a settembre 2013 (mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della pena., poi revocata); è stato poi condannato per violazione dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990 alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione oltre alla multa;
dopo oltre tre anni di detenzione (dal 4.5.2018 al 22.9.2021), appena scarcerato, egli si
è reso nuovamente responsabile del delitto di atti persecutori e lesioni personali, commessi da settembre 2021 sino al giorno del nuovo arresto (il 24.9.2022) (riportando una condanna ad anni due e mesi sei di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato ex art. 235 c.p.) [cfr. certificato del casellario giudiziale, in atti].
Tali elementi dimostrano: (i) la non occasionalità dei casi in cui ha Parte_1
5 commesso delitti contro la persona (le due condanne per atti persecutori postulano la reiterazione di comportamenti delittuosi); (ii) la gravità dell'episodio di violazione dell'art. 73
DPR n. 309 del 1990 (posto che in quell'occasione – pur con le diminuenti del rito abbreviato
– non fu applicata al ricorrente la pena minima edittale); (iii) la resistenza di Parte_1
al monito che – di norma – esercitano le precedenti esperienze giudiziarie e detentive
[...]
(e, al riguardo, è altamente significativo il fatto che – non appena scarcerato nel settembre
2021 – abbia commesso immediatamente un nuovo delitto per cui è stato Parte_1
nuovamente condananto).
3.3. Il bilanciamento tra gli interessi pubblici e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero conduce nel caso di specie a valutare la prevalenza dei primi, posto che la presenza del fratello cittadino italiano (e quella di altri familiari, non cittadini italiani, ma regolarmente dimoranti sul territorio) non è valsa a dissuadere il medesimo dal rinnovare le condotte illecite. La condizione dello straniero pertanto è recessiva rispetto all'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il ricorrente in più occasioni, anche recenti ha dimostrato di non avere condiviso nel corso della propria permanenza nel territorio nazionale il sistema giuridico-sociale su cui si fonda la repubblica italiana
3.4. Ne discende che la domanda di di rilascio di permesso di soggiorno per Parte_1
motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c, d. lgs. n. 286 del 1998 e art. 28, co. 1, lett. b) dPR n.
394/99 deve essere respinta.
4. Quanto alla domanda subordinata di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale – anche a ritenerla ritenere ammissibile [ex art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c. (che ammette la precisazione o modificazione delle domande), da leggere in combinato disposto con il dettato dell'art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998 (che impone all'autorità amministrativa ma, conseguentemente, anche al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno di “altro tipo”] – essa è da respingere.
4.1. Il ricorrente allega l'esistenza di una lunga permanenza in Italia (documentata quantomeno dal 2010), la presenza di legami familiari (dimorando in Italia il fratello, cittadino italiano e altri cinque familiari regolarmente soggiornanti in Italia) e la possibilità di essere assunto alle dipendenze di una impresa condotta da uno dei familiari suddetti [cfr. produzione del 26.11.2024].
4.2. Tuttavia, la valenza positiva – potenzialmente rilevante sotto il profilo della necessità di tutela della vita privata e familiare – è da porre in bilanciamento con i profili di pericolosità
6 sociale del ricorrente. Nel caso in esame, non si può che rimandare a quanto osservato sopra ai punti 3.2-3.3. della presente motivazione e qui, in sintesi, ribadire che: il sig. a Pt_1
commesso reati contro la persona nel 2013 e nel periodo compreso tra il 2021 e il 2022; ha commesso gravi reati in materia di stupefacenti nel 2018; ha commesso l'ultimo dei reati contro la persona per cui è stato irrevocabilmente condannato dopo 3 anni di reclusione (ciò che è sintomatico di particolare resistenza ai moniti derivanti dalle esperienze giudiziarie e detentive e di resistenza all'attività rieducativa connessa alla sanzione penale). Tant'è che anche in sede giudiziaria è stata riconosciuta la pericolosità del ricorrente, avendo il giudice penale applicato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
5. Ne discende che il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza. Il compenso al difensore di parte resistente deve essere liquidato - avuto riguardo ai valori stabiliti dalla Tabella 2 di cui al citato D.M. per i “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”, applicato lo scaglione di riferimento da Euro 26.000,01 ad Euro
52.000,00 - nella misura indicata in dispositivo, applicati i valori minimi delle fasi di studio
(851€), introduttiva (602€) e decisionale (1.453€) dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata (deposito della comparsa di risposta e delle conclusioni scritte), per un totale di € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in misura di euro 2906,00.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Torino.
Torino, 06/02/2025
Il Presidente
Andrea Natale
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Natale, Presidente relatore dott.ssa Silvia Carosio, giudice dott. Fabrizio Alessandria, giudice nella causa n. 8414 / 2023 promossa da:
, nato in [...] in data [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. BARBAGLIA SAMANTA
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha così concluso: Parte_1
«in accoglimento del ricorso, annullare il decreto CAT A12 D. lgs. n. 286 del 1998. N.
56/2023 emesso dal Questore della Provincia di Novara in data 23.2.2023 e notificato il
23.3.2023. con vittoria di spese ed onorari di causa»
, Questura di ha così concluso: Controparte_2 CP_1
«Rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese di lite» [in comparsa di costituzione]
1 «declaratoria di inammissibilità della domanda spiegata nel corso del giudizio inerente la protezione speciale» [nelle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21/04/2023, ha impugnato il provvedimento Parte_1
del Questore di Novara, pronunciato il 23.2.2023, notificato il 23.3.2023, di rigetto dell'autorizzazione al soggiorno per coesione familiare ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. c) d. lgs. n. 286 del 1998 (sul presupposto dell'essere il ricorrente familiare convivente del fratello cittadino italiano). Parte_2
Accolta l'istanza di sospensione, a seguito di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituito il , concludendo per il rigetto dell'impugnazione. Controparte_2
All'udienza di comparizione parti, la Difesa di parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di considerare altresì l'integrazione familiare e sociale del ricorrente, sollecitando altresì il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il giudice ha pertanto fissato udienza per la discussione davanti al collegio, sostituendo la stessa con il deposito di note scritte.
Nelle note scritte, la Difesa di parte ricorrente ha concluso per l'accoglimento della domanda principale (permesso di soggiorno ex art. 19 co. 2, lett. c, d. lgs. n. 286 del 1998) o di quella subordinata (permesso di soggiorno per motivi di famiglia).
La Difesa erariale ha sollecitato la reiezione della domanda principale e la declaratoria di inammissibilità della domanda subordinata, poiché tardiva e poiché avente ad oggetto elementi fattuali non considerati nella procedura amministrativa (in cui la questione della protezione speciale non era stata esaminata, poiché non oggetto della richiesta del ricorrente).
2. Quanto alla domanda principale (permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c, d. lgs. n.
286 del 1998, 28 DPR 394/99), il Tribunale ritiene che difettino i presupposti di legge. L'art. 19, co. 1, lett. c), d. lgs. n. 286 del 1998 è chiaro nello stabilire che (fatti salvi i casi di pericolosità qualificata ex art. 13, co. 1, d. lgs. n. 286 del 1998) è inespellibile lo straniero che conviva «con parenti entro il secondo grado (…), di nazionalità italiana». In tali casi, allo straniero è rilasciato il permesso indicato dall'art. 28, co. 1, lett. b) DPR 394/99.
2.1. Nel caso in esame l'amministrazione pone in discussione la sussistenza del vincolo di convivenza, fondando tale osservazione sull'esito negativo degli accertamenti espletati dall'autorità di PS in ordine alla convivenza tra il ricorrente e il fratello, Parte_2
cittadino italiano.
2 2.2. Il Tribunale ritiene che tale valutazione sia condivisibile. Occorre anzitutto considerare che non è documentato che il ricorrente abbia la residenza anagrafica presso il fratello. Oltre a tale dato “burocratico”, vi sono tuttavia ulteriori indici che smentiscono l'esistenza del requisito della convivenza.
2.3. Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente risulta che per il periodo compreso tra il 2015 e il 2018, il ricorrente visse con la allora compagna, sino al momento del suo arresto
[cfr. ordinanza di custodia cautelare in carcere GIP Busto Arsizio, 15.9.2022, p. 3].
La convivenza tra e la compagna si interruppe per l'arresto del ricorrente, Parte_1
avvenuto in data 4.5.2018. La detenzione – stando a quanto risulta dal casellario giudiziale
(prodotto da parte resistente) – perdurò sino al 22.9.2021.
È dunque da escludere che – sino al settembre 2021 – il sig. fosse familiare Parte_1
convivente del fratello cittadino italiano. Parte_2
2.4. Nel periodo successivo – tra la scarcerazione e il nuovo arresto, avvenuto il 24.9.2022 – il sig. si è reso responsabile del delitto di atti persecutori e lesioni personali Parte_1
(fatti per cui è stato irrevocabilmente condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione).
2.5. Lo stato di detenzione è poi perdurato dal 24.9.2022 sino all'8.11.2024. È dunque da escludere che – in questo ulteriore lasso di tempo – il sig. abbia convissuto Parte_1
con il fratello cittadino italiano. Parte_2
2.6. Ma il contenuto dell'ordinanza cautelare prodotta da parte ricorrente (che ha applicato la custodia cautelare in carcere per il delitto di atti persecutori) e l'esito degli accertamenti svolti dall'autorità di pubblica sicurezza smentiscono anche l'ipotesi che, nel periodo compreso tra il settembre 2021 e il settembre 2022, il sig. abbia convissuto con il fratello Parte_1
Parte_2
Nell'ordinanza cautelare si riferisce che la persona offesa (la ex compagna del ricorrente) fu vittima di atti persecutori perpetrati in diverse occasioni e spesso anche in orari serali e notturni a Milano, Busto Arsizio, Gallarate. In nessuna occasione gli atti persecutori avvennero a ossia nel luogo ove, in tesi di parte ricorrente, avrebbe CP_1 Parte_1
avuto la propria dimora, presso l'abitazione del fratello.
2.7. Anche l'esito degli accertamenti svolti dalla autorità di pubblica sicurezza smentisce tale ipotesi. Gli operatori di pubblica sicurezza hanno svolto quattro accertamenti presso il luogo di dimora del fratello, mai trovandovi presente il sig. Parte_1
Il sig. non è stato rinvenuto presso la casa ove afferma di convivere con il Parte_1
fratello in data 8.6.2022 (intorno alle ore 17.15; in quell'occasione il fratello riferì che il Pt_2
3 ricorrente era andato a Lecco per prestare assistenza ad una nipote coinvolta in un incidente); nemmeno egli è stato trovato a casa in data 29.6.2022 (alle ore 9.40); in data 14.9.2022 (alle ore 22.20; in quell'occasione, il fratello riferì che in via eccezionale il ricorrente si era Pt_2
fermato a Milano); in data 11.10.2022, alle ore 10.20, allorché il fratello riferì di non Pt_2
sapere dove si trovasse il fratello.
2.8. Tale ultimo controllo, peraltro, merita un'ulteriore notazione. Risulta infatti dal certificato del casellario giudiziale che in data 11.10.2022 il ricorrente era già stato tratto in arresto ed era detenuto dal 24.9.2022 [cfr. prod. parte ricorrente, certificato penale, p. 3]. Sicché il fatto che – in data 11.10.2022 – il fratello abbia riferito di non sapere dove si trovasse il Pt_2
fratello è circostanza interpretabile solo in due modi: o il fratello ha mentito alla polizia Pt_2
(fatto che si indica qui solo in modo congetturale) o non sapeva effettivamente dove si Pt_2
trovasse il fratello: e ciò si spiega con una assenza di contatti frequenti che è spiegabile solo con l'assenza di convivenza.
2.9. Vi è un ulteriore elemento da mettere in luce: nel tentativo di corroborare documentalmente la domanda subordinata di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, parte ricorrente ha prodotto una dichiarazione di datata 21.11.2024; in essa, si dichiara disponibile «ad Parte_2 Parte_2
accogliere» presso il proprio domicilio il fratello , odierno ricorrente [cfr. prod. n.1 parte Pt_1
ricorrente, deposito del 26.11.2024]. Si tratta di dichiarazione che – ancora una volta – non si concilia con l'ipotesi di una convivenza già in essere.
2.10 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ritiene non dimostrata la sussistenza del requisito previsto dall'art. 19, co. 2, lett. c) d. lgs. n. 286 del 1998, non essendo dimostrata – e sussistendo, anzi, chiari elementi di segno contrario – una situazione di stabile convivenza tra e Parte_2 Parte_1
2.11. Nel caso in esame, peraltro, assume rilievo il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «in tema di espulsione del cittadino straniero, lo stato di carcerazione, agendo quale causa di forza maggiore, non incide sul requisito di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998 (in forza del quale, non è consentita l'espulsione degli stranieri conviventi con parenti cittadini italiani entro il secondo grado) solo ove sopravvenga rispetto ad una situazione di convivenza già in essere nel periodo anteriore all'espulsione, essendo, al contrario, del tutto irrilevante una condizione di inespellibilità
"potenziale" (quale, nella specie, l'intenzione dello straniero di recarsi a vivere, al termine della detenzione, presso l'abitazione della sorella, cittadina italiana)» (Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
3488 del 13/02/2018, Rv. 647342 - 01).
4 2.12 Il primo presupposto previsto dall'art. 19, co. 2, lett.c) , d. lgs. n. 286 del 1998 è dunque indimostrato.
3. In ogni caso, nel valutare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, occorre anche considerare l'esistenza di chiari profili di pericolosità sociale del ricorrente.
3.1. È stato condivisibilmente osservato che «in caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n.
286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso. Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, è onere dell'autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso». (Sez. 2 - , Ordinanza n.
30342 del 27/10/2021, Rv. 662707 - 01).
3.2. Nel caso in esame sussistono chiari indici di pericolosità sociale del ricorrente. Il sig.
è stato irrevocabilmente condannato per il delitto di atti persecutori e Parte_1
lesioni personali commessi da febbraio a settembre 2013 (mesi sei di reclusione, con sospensione condizionale della pena., poi revocata); è stato poi condannato per violazione dell'art. 73 DPR n. 309 del 1990 alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione oltre alla multa;
dopo oltre tre anni di detenzione (dal 4.5.2018 al 22.9.2021), appena scarcerato, egli si
è reso nuovamente responsabile del delitto di atti persecutori e lesioni personali, commessi da settembre 2021 sino al giorno del nuovo arresto (il 24.9.2022) (riportando una condanna ad anni due e mesi sei di reclusione, con applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato ex art. 235 c.p.) [cfr. certificato del casellario giudiziale, in atti].
Tali elementi dimostrano: (i) la non occasionalità dei casi in cui ha Parte_1
5 commesso delitti contro la persona (le due condanne per atti persecutori postulano la reiterazione di comportamenti delittuosi); (ii) la gravità dell'episodio di violazione dell'art. 73
DPR n. 309 del 1990 (posto che in quell'occasione – pur con le diminuenti del rito abbreviato
– non fu applicata al ricorrente la pena minima edittale); (iii) la resistenza di Parte_1
al monito che – di norma – esercitano le precedenti esperienze giudiziarie e detentive
[...]
(e, al riguardo, è altamente significativo il fatto che – non appena scarcerato nel settembre
2021 – abbia commesso immediatamente un nuovo delitto per cui è stato Parte_1
nuovamente condananto).
3.3. Il bilanciamento tra gli interessi pubblici e l'interesse alla vita privata e familiare dello straniero conduce nel caso di specie a valutare la prevalenza dei primi, posto che la presenza del fratello cittadino italiano (e quella di altri familiari, non cittadini italiani, ma regolarmente dimoranti sul territorio) non è valsa a dissuadere il medesimo dal rinnovare le condotte illecite. La condizione dello straniero pertanto è recessiva rispetto all'interesse pubblico al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il ricorrente in più occasioni, anche recenti ha dimostrato di non avere condiviso nel corso della propria permanenza nel territorio nazionale il sistema giuridico-sociale su cui si fonda la repubblica italiana
3.4. Ne discende che la domanda di di rilascio di permesso di soggiorno per Parte_1
motivi familiari ex art. 19, co. 2, lett. c, d. lgs. n. 286 del 1998 e art. 28, co. 1, lett. b) dPR n.
394/99 deve essere respinta.
4. Quanto alla domanda subordinata di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale – anche a ritenerla ritenere ammissibile [ex art. 281 duodecies, co. 4, c.p.c. (che ammette la precisazione o modificazione delle domande), da leggere in combinato disposto con il dettato dell'art. 5, co. 9, d. lgs. n. 286 del 1998 (che impone all'autorità amministrativa ma, conseguentemente, anche al giudice di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di permesso di soggiorno di “altro tipo”] – essa è da respingere.
4.1. Il ricorrente allega l'esistenza di una lunga permanenza in Italia (documentata quantomeno dal 2010), la presenza di legami familiari (dimorando in Italia il fratello, cittadino italiano e altri cinque familiari regolarmente soggiornanti in Italia) e la possibilità di essere assunto alle dipendenze di una impresa condotta da uno dei familiari suddetti [cfr. produzione del 26.11.2024].
4.2. Tuttavia, la valenza positiva – potenzialmente rilevante sotto il profilo della necessità di tutela della vita privata e familiare – è da porre in bilanciamento con i profili di pericolosità
6 sociale del ricorrente. Nel caso in esame, non si può che rimandare a quanto osservato sopra ai punti 3.2-3.3. della presente motivazione e qui, in sintesi, ribadire che: il sig. a Pt_1
commesso reati contro la persona nel 2013 e nel periodo compreso tra il 2021 e il 2022; ha commesso gravi reati in materia di stupefacenti nel 2018; ha commesso l'ultimo dei reati contro la persona per cui è stato irrevocabilmente condannato dopo 3 anni di reclusione (ciò che è sintomatico di particolare resistenza ai moniti derivanti dalle esperienze giudiziarie e detentive e di resistenza all'attività rieducativa connessa alla sanzione penale). Tant'è che anche in sede giudiziaria è stata riconosciuta la pericolosità del ricorrente, avendo il giudice penale applicato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
5. Ne discende che il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza. Il compenso al difensore di parte resistente deve essere liquidato - avuto riguardo ai valori stabiliti dalla Tabella 2 di cui al citato D.M. per i “giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale”, applicato lo scaglione di riferimento da Euro 26.000,01 ad Euro
52.000,00 - nella misura indicata in dispositivo, applicati i valori minimi delle fasi di studio
(851€), introduttiva (602€) e decisionale (1.453€) dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata (deposito della comparsa di risposta e delle conclusioni scritte), per un totale di € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese di lite, liquidate in misura di euro 2906,00.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Torino.
Torino, 06/02/2025
Il Presidente
Andrea Natale
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