TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/02/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 485-1/2024 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
nato a [...], il [...], CF. Parte_1
residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Alfredo Lombardo, con l'ausilio della dott.ssa Rosa Cristina
Nicolosi, professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi
“Commercialisti Catania”; ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi e che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
esaminata la prima relazione e quelle integrative redatte dall'O.C.C., nella persona del gestore nominato dott.ssa Rosa Cristina Nicolosi;
rilevato con decreto del giorno 20.12.2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che la professionista nominata dall'O.C.C. ha proceduto in conformità, con le modalità e nei termini indicati dalla norma citata;
rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria complessiva di euro
43.884,38 (come analiticamente esposta alla tabella di cui alla pag. 4 della relazione datata 31.1.2025), implicante rate mensili di complessivi € 973,00
(somma comprensiva di euro 400,00 corrisposte all'ex coniuge a titolo di mantenimento dei figli minori di euro) il che, a fronte del reddito mensile di circa euro 1.650,00, comprova la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del ricorrente;
rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente e dai figli minori e;
Persona_1 Persona_2
rilevato che il lavora alle dipendenze della Pt_1 Controparte_1 come addetto alle vendite, con una retribuzione annua che, nel 2023, ascendeva ad euro 17.147,00 mentre la retribuzione mensile netta ascende (in atto) ad euro
1.394,67 cui si aggiungono euro 200,00 mensili, percepiti a titolo di assegni familiari per i due figli ed euro di 60,00 mensili per le prestazioni svolte, in maniera occasionale, per la (presenziando a Parte_2 competizioni sportive), con una disponibilità mensile pari ad almeno euro
1.650,00 netti;
rilevato che le spese mensili per il mantenimento della famiglia del ricorrente
(comprensive dell'assegno di mantenimento erogato per i figli, pari ad euro
400,00) ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 803,30;
rilevato che il ricorrente è proprietario, nella misura di 1/9, dei seguenti cespiti:
appartamento sito in Via Spatola nr.6, piano terra (censito al catasto fabbricati, foglio 48, part. 1099, sub. 2, Zona 1, categoria A/4) ove risiede la madre proprietaria per la quota di 6/9; Controparte_2
appartamento sito in Via Spatola nr.6, piano 1 (censito al catasto fabbricati, foglio 48, part. 1099, sub. 3, Zona 1, categoria A/4) ove risiede il nucleo familiare del ricorrente;
rilevato che il valore commerciale complessivo delle dette quote dei cespiti è stato stimato dall'O.C.C. in euro 6.233,33 (cfr. pag. 11 della relazione datata
16.12.2024);
rilevato che, inoltre, il ricorrente risulta proprietario di tre autoveicoli
(analiticamente individuati in seno alla relazione sopra citata), uno dei quali
(targato EN894GV) è stato stimato euro 2.547,00 mentre uno è stato oggetto di furto e l'altro risulta privo di valore attuale di mercato;
ritenuto che le cause di sovraindebitamento sono essenzialmente da ricondurre
(come si evince dalla relazione del gestore nominato dall'O.C.C. e
Pag. 2 di 6 dall'integrazione, appositamente richiesta) dalla circostanza che il ricorrente, già dipendente della società A.B. PRIMA SRL, veniva collocato in CIG dal
23.03.2020 al 19.09.2020 (a causa dell'emergenza COVID) e, una volta cessato tale rapporto ed un successivo rapporto a tempo determinato, ha percepito la
Naspi nel 2021 per 28 settimane, svolgendo successivamente lavori saltuari fino all'assunzione stabile nel 2022 presso l'azienda Leroy Marlin Italia mentre nel dicembre 2022 interveniva la separazione consensuale dalla moglie, con l'insorgenza dell'obbligo di versamento di euro 200,00 mensili per figlio come contributo per mantenimento;
ritenuto che la riduzione del reddito dovuta al collocamento in cassa integrazione e quindi alla percezione della NASPI ha reso progressivamente insostenibile il pagamento delle rate del finanziamento chirografario contratto nel 2019 con la banca per l'importo di euro 29.713,59 con una rata mensile di CP_3 euro 345,00, stipulato per la necessità di acquistare una autovettura familiare del costo di euro 19.000,00 e per l'acquisto di mobili ed arredi vari (finanziamento inizialmente sostenibile in quanto il reddito dell'anno 2019, ammontava ad Euro
17.340,00) così dando vita alla stipulazione di altri finanziamenti chirografari
(per vero di limitata entità) le cui rate non più state pagate sino dopo il
30.06.2024;
ritenuto le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. ricostruzione dei redditi percepiti dal ricorrente) il che induce ad escludere la configurabilità della colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente;
ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata a seguito dei decreti del 30.10.2024, 13.11.2024 e del 25.11.2024 e del 6.12.2024, è rappresentata dalla tabella che segue, aggiornata dall'OCC in forza della rimodulazione della quota di credito chirografario dell' Controparte_4
(cfr. relazione datata 31.1.2025):
[...]
Pag. 3 di 6
ritenuto che
la proposta prevede il pagamento rateale ai creditori della somma di euro 12.297,98 (somma comprensiva degli interessi al tasso dell'1,00% e di quanto destinato al compenso dell'OCC e per l'assistenza legale, del che innanzi) in 62 rate mensili costanti di euro 200,00, con l'intervento della finanza aggiuntiva apportata della madre pari ad euro Controparte_2
200,00 mensili, ritenuto – in sintesi – che la proposta prevede:
1. creditore chirografario, debito complessivo pari ad euro Controparte_3
40.416,62 si offre una percentuale di soddisfo del 15% per un importo pari ad euro 6.062,49;
2. Agenzia delle Entrate ‐ Riscossione, creditore privilegiato per euro
3.046,29, si offre una percentuale di soddisfo del 100%;
3. Agenzia delle Entrate ‐ Riscossione, creditore chirografario per euro
357,74, si offre una percentuale di soddisfo del 15% per un importo pari ad euro 53,61;
4. creditore privilegiato per euro 63,73, si offre una percentuale di CP_5 soddisfo del 100% il tutto secondo i prospetti sintetici riportati alla pagina 5 della relazione finale da intendersi qui richiamati;
ritenuto che
, con riferimento al compenso dell'O.C.C., la proposta prevede la corresponsione di un importo complessivo di euro 1.700,00 oltre Iva da liquidare ai sensi dell'art. 71 del CCI comma 4 con l'accantonamento mensile di quanto versato in un conto dedicato alla procedura, in quanto il compenso dovuto all'OCC non può essere corrisposto con precedenza (tramite il pagamento delle prime rate) secondo la citata disposizione (come novellata dal c.d. terzo correttivo) la quale prevede testualmente che: “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito,
Pag. 4 di 6 procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che il compenso per l'assistenza legale è stato quantificato in complessivi € 1.000,00, di cui il 75% (pari ad euro 750,00) da porre in prededuzione ed il resto da qualificare come privilegiato mentre le spese di registrazione e di pubblicità saranno sostenute direttamente dal ricorrente;
rilevato che l'OCC ha effettuato la verifica della condotta tenuta dai soggetti finanziatori quanto alla valutazione del merito creditizio;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta finale
(quale risultante dalla relazione depositata datata 16.12.2024) sono pervenute osservazioni dei soli creditori Agenzia Entrate Riscossione, Direzione
Regionale Sicilia e dalla come attestato dalla Controparte_6 professionista nominata dall'O.C.C la quale ha riferito che la prima si è limitata a dare atto di avere richiesto ai singoli Enti impositori di presentare le proprie osservazioni al piano mentre la ha rappresentato Controparte_6
l'esistenza di un credito relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non suscettibile di essere compreso nella procedura di esdebitazione, ai sensi dell'art.278, comma 7, lett. b), D. Lgs. 14/2019; rilevato che per detto credito (in realtà compreso nel ruolo di cui alla cartella di pagamento nr. 29320170005645588000 per l'importo di euro 423,65 e quindi originariamente compreso nella proposta) la professionista nominata ha dato atto che detto credito avrebbe dovuto essere escluso dal piano di ristrutturazione del debito ma che il ricorrente aveva provveduto a pagare l'importo (in data 28.01.2025, cfr. la relativa quietanza ) sicchè la somma è stata espunta dal debito complessivo;
ritenuto che
il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con le esigenze di mantenimento del ricorrente e con le entrate mensili medie, pari ad euro 1.650,00, nonché tenuto conto della finanza aggiuntiva, in quanto residua una somma mensile superiore a quella indicata come necessaria per le normali esigenze;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono
Pag. 5 di 6 emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che
le rate mensili potranno essere versate mediante trattenuta sulla retribuzione mensile del ricorrente a cura del datore di lavoro (previa apposita istanza allo stesso) da versare sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura della stessa professionista designata dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che
l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
ritenuto che
va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata dell'esecuzione del piano;
P. Q. M.
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Pt_1
Parte_1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dalla professionista nominata dall'OCC, come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura della professionista nominata dall'O.C.C., sui beni intestati al ricorrente e descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Si comunichi
Catania, 13 febbraio 2025
Il Presidente dott. Roberto Cordio
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sesta Sezione Civile
Il Presidente dott. Roberto Cordio, in funzione di giudice delegato, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 70 comma 7 del D.Legisl. n.14/2019 nel procedimento iscritto al n. 485-1/2024 ruolo P.U. relativo al ricorso per l'apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento presentato da:
nato a [...], il [...], CF. Parte_1
residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Alfredo Lombardo, con l'ausilio della dott.ssa Rosa Cristina
Nicolosi, professionista nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi
“Commercialisti Catania”; ritenuto che l'atto introduttivo è volto alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, fattispecie regolata dagli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, c.d. Codice della Crisi e che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
esaminata la prima relazione e quelle integrative redatte dall'O.C.C., nella persona del gestore nominato dott.ssa Rosa Cristina Nicolosi;
rilevato con decreto del giorno 20.12.2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 (commi 1-6) e che la professionista nominata dall'O.C.C. ha proceduto in conformità, con le modalità e nei termini indicati dalla norma citata;
rilevato che la proposta riguarda un'esposizione debitoria complessiva di euro
43.884,38 (come analiticamente esposta alla tabella di cui alla pag. 4 della relazione datata 31.1.2025), implicante rate mensili di complessivi € 973,00
(somma comprensiva di euro 400,00 corrisposte all'ex coniuge a titolo di mantenimento dei figli minori di euro) il che, a fronte del reddito mensile di circa euro 1.650,00, comprova la sussistenza dello stato di sovraindebitamento del ricorrente;
rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente e dai figli minori e;
Persona_1 Persona_2
rilevato che il lavora alle dipendenze della Pt_1 Controparte_1 come addetto alle vendite, con una retribuzione annua che, nel 2023, ascendeva ad euro 17.147,00 mentre la retribuzione mensile netta ascende (in atto) ad euro
1.394,67 cui si aggiungono euro 200,00 mensili, percepiti a titolo di assegni familiari per i due figli ed euro di 60,00 mensili per le prestazioni svolte, in maniera occasionale, per la (presenziando a Parte_2 competizioni sportive), con una disponibilità mensile pari ad almeno euro
1.650,00 netti;
rilevato che le spese mensili per il mantenimento della famiglia del ricorrente
(comprensive dell'assegno di mantenimento erogato per i figli, pari ad euro
400,00) ammontano, come attestato dall'OCC, ad euro 803,30;
rilevato che il ricorrente è proprietario, nella misura di 1/9, dei seguenti cespiti:
appartamento sito in Via Spatola nr.6, piano terra (censito al catasto fabbricati, foglio 48, part. 1099, sub. 2, Zona 1, categoria A/4) ove risiede la madre proprietaria per la quota di 6/9; Controparte_2
appartamento sito in Via Spatola nr.6, piano 1 (censito al catasto fabbricati, foglio 48, part. 1099, sub. 3, Zona 1, categoria A/4) ove risiede il nucleo familiare del ricorrente;
rilevato che il valore commerciale complessivo delle dette quote dei cespiti è stato stimato dall'O.C.C. in euro 6.233,33 (cfr. pag. 11 della relazione datata
16.12.2024);
rilevato che, inoltre, il ricorrente risulta proprietario di tre autoveicoli
(analiticamente individuati in seno alla relazione sopra citata), uno dei quali
(targato EN894GV) è stato stimato euro 2.547,00 mentre uno è stato oggetto di furto e l'altro risulta privo di valore attuale di mercato;
ritenuto che le cause di sovraindebitamento sono essenzialmente da ricondurre
(come si evince dalla relazione del gestore nominato dall'O.C.C. e
Pag. 2 di 6 dall'integrazione, appositamente richiesta) dalla circostanza che il ricorrente, già dipendente della società A.B. PRIMA SRL, veniva collocato in CIG dal
23.03.2020 al 19.09.2020 (a causa dell'emergenza COVID) e, una volta cessato tale rapporto ed un successivo rapporto a tempo determinato, ha percepito la
Naspi nel 2021 per 28 settimane, svolgendo successivamente lavori saltuari fino all'assunzione stabile nel 2022 presso l'azienda Leroy Marlin Italia mentre nel dicembre 2022 interveniva la separazione consensuale dalla moglie, con l'insorgenza dell'obbligo di versamento di euro 200,00 mensili per figlio come contributo per mantenimento;
ritenuto che la riduzione del reddito dovuta al collocamento in cassa integrazione e quindi alla percezione della NASPI ha reso progressivamente insostenibile il pagamento delle rate del finanziamento chirografario contratto nel 2019 con la banca per l'importo di euro 29.713,59 con una rata mensile di CP_3 euro 345,00, stipulato per la necessità di acquistare una autovettura familiare del costo di euro 19.000,00 e per l'acquisto di mobili ed arredi vari (finanziamento inizialmente sostenibile in quanto il reddito dell'anno 2019, ammontava ad Euro
17.340,00) così dando vita alla stipulazione di altri finanziamenti chirografari
(per vero di limitata entità) le cui rate non più state pagate sino dopo il
30.06.2024;
ritenuto le considerazioni svolte nella relazione appaiono condivisibili e sono supportate da adeguati riscontri probatori (cfr. ricostruzione dei redditi percepiti dal ricorrente) il che induce ad escludere la configurabilità della colpa grave nella determinazione della situazione di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente;
ritenuto che la sintesi della proposta, come parzialmente modificata a seguito dei decreti del 30.10.2024, 13.11.2024 e del 25.11.2024 e del 6.12.2024, è rappresentata dalla tabella che segue, aggiornata dall'OCC in forza della rimodulazione della quota di credito chirografario dell' Controparte_4
(cfr. relazione datata 31.1.2025):
[...]
Pag. 3 di 6
ritenuto che
la proposta prevede il pagamento rateale ai creditori della somma di euro 12.297,98 (somma comprensiva degli interessi al tasso dell'1,00% e di quanto destinato al compenso dell'OCC e per l'assistenza legale, del che innanzi) in 62 rate mensili costanti di euro 200,00, con l'intervento della finanza aggiuntiva apportata della madre pari ad euro Controparte_2
200,00 mensili, ritenuto – in sintesi – che la proposta prevede:
1. creditore chirografario, debito complessivo pari ad euro Controparte_3
40.416,62 si offre una percentuale di soddisfo del 15% per un importo pari ad euro 6.062,49;
2. Agenzia delle Entrate ‐ Riscossione, creditore privilegiato per euro
3.046,29, si offre una percentuale di soddisfo del 100%;
3. Agenzia delle Entrate ‐ Riscossione, creditore chirografario per euro
357,74, si offre una percentuale di soddisfo del 15% per un importo pari ad euro 53,61;
4. creditore privilegiato per euro 63,73, si offre una percentuale di CP_5 soddisfo del 100% il tutto secondo i prospetti sintetici riportati alla pagina 5 della relazione finale da intendersi qui richiamati;
ritenuto che
, con riferimento al compenso dell'O.C.C., la proposta prevede la corresponsione di un importo complessivo di euro 1.700,00 oltre Iva da liquidare ai sensi dell'art. 71 del CCI comma 4 con l'accantonamento mensile di quanto versato in un conto dedicato alla procedura, in quanto il compenso dovuto all'OCC non può essere corrisposto con precedenza (tramite il pagamento delle prime rate) secondo la citata disposizione (come novellata dal c.d. terzo correttivo) la quale prevede testualmente che: “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito,
Pag. 4 di 6 procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che il compenso per l'assistenza legale è stato quantificato in complessivi € 1.000,00, di cui il 75% (pari ad euro 750,00) da porre in prededuzione ed il resto da qualificare come privilegiato mentre le spese di registrazione e di pubblicità saranno sostenute direttamente dal ricorrente;
rilevato che l'OCC ha effettuato la verifica della condotta tenuta dai soggetti finanziatori quanto alla valutazione del merito creditizio;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta finale
(quale risultante dalla relazione depositata datata 16.12.2024) sono pervenute osservazioni dei soli creditori Agenzia Entrate Riscossione, Direzione
Regionale Sicilia e dalla come attestato dalla Controparte_6 professionista nominata dall'O.C.C la quale ha riferito che la prima si è limitata a dare atto di avere richiesto ai singoli Enti impositori di presentare le proprie osservazioni al piano mentre la ha rappresentato Controparte_6
l'esistenza di un credito relativo a sanzioni amministrative pecuniarie non suscettibile di essere compreso nella procedura di esdebitazione, ai sensi dell'art.278, comma 7, lett. b), D. Lgs. 14/2019; rilevato che per detto credito (in realtà compreso nel ruolo di cui alla cartella di pagamento nr. 29320170005645588000 per l'importo di euro 423,65 e quindi originariamente compreso nella proposta) la professionista nominata ha dato atto che detto credito avrebbe dovuto essere escluso dal piano di ristrutturazione del debito ma che il ricorrente aveva provveduto a pagare l'importo (in data 28.01.2025, cfr. la relativa quietanza ) sicchè la somma è stata espunta dal debito complessivo;
ritenuto che
il piano sopra illustrato appare fattibile – come attestato dall'O.C.C. – posto che l'importo dei pagamenti rateali è compatibile con le esigenze di mantenimento del ricorrente e con le entrate mensili medie, pari ad euro 1.650,00, nonché tenuto conto della finanza aggiuntiva, in quanto residua una somma mensile superiore a quella indicata come necessaria per le normali esigenze;
ritenuto che
, in definitiva, la proposta di piano soddisfa i requisiti di cui agli artt. 68 e 69 del Codice della Crisi e che il gestore ha attestato la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta mentre non sono
Pag. 5 di 6 emersi atti in frode ai creditori sicchè può essere omologato nei termini sopra precisati;
ritenuto che
le rate mensili potranno essere versate mediante trattenuta sulla retribuzione mensile del ricorrente a cura del datore di lavoro (previa apposita istanza allo stesso) da versare sul conto corrente intestato alla procedura, con il successivo riparto semestrale in favore dei creditori, a cura della stessa professionista designata dall'OCC, secondo l'entità e l'ordine preferenziale specificato nella proposta;
ritenuto che
l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
ritenuto che
va inibito l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata dell'esecuzione del piano;
P. Q. M.
OMOLOGA
Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss.
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di Pt_1
Parte_1 dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dalla professionista nominata dall'OCC, come precisato in motivazione;
dispone che la presente sentenza sia trascritta, a cura della professionista nominata dall'O.C.C., sui beni intestati al ricorrente e descritti o richiamati in motivazione;
inibisce l'avvio di nuove procedure esecutive nei confronti del ricorrente per l'intera durata del piano;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'O.C.C., entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI;
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Si comunichi
Catania, 13 febbraio 2025
Il Presidente dott. Roberto Cordio
Pag. 6 di 6