Articolo 1 della Legge 18 novembre 1977, n. 869
Versione
18 dicembre 1977
Art. 1. Articolo unico

La decorrenza dell'inquadramento di cui al terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 , e' quella del giorno successivo alla scadenza del termine fissato per la eventuale presentazione della domanda di restituzione all'insegnamento.
Detto termine e' prorogato di un anno.

Entrata in vigore il 18 dicembre 1977