Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT._________________________
RACL. ________________________
CRON. ________________________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale, dottoressa Silvia Sotgia, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella pubblica udienza del 29 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1464 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente, elettivamente domiciliato Parte_1 in Cagliari presso lo studio dell'avvocato Elisabetta Musu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti
RICORRENTE
CONTRO
c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Alessandro Doa e Mariantonietta Piras, giusta procura generale alle liti, elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente
CONVENUTO- CONTUMACE
La causa è stata decisa sulle conclusioni di cui al verbale odierno.
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 6 maggio 2024 ha agito in giudizio per chiedere il Parte_1 riconoscimento del diritto ad ottenere dal Fondo di Garanzia istituito presso l' l'erogazione del CP_1 trattamento di fine rapporto in misura pari ad € 22.014,60 lordi da lui ritenuto dovuto in relazione all'attività lavorativa svolta dal 01.03.1991 al 30.04.2015, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di meccanico di precisione, inquadrato nel IV livello, alle dipendenze della
, in persona dell'omonimo titolare , corrente in Cagliari in Via Controparte_2 CP_2
Marmilla n. 2 e cancellata dal registro delle imprese il 12 giugno 2015 (doc.1).
RACL. ________________________
CRON. ________________________
La difesa ricorrente ha esposto che:
- in relazione a tale credito il Tribunale di Cagliari, in data 28 aprile 2017, ha emesso decreto ingiuntivo n. 586/2017, notificato a mani di in data 08 maggio 2017, non opposto e CP_2 dichiarato esecutivo per mancata opposizione in data 30 giugno 2017 e munito della relativa formula esecutiva in data 13 luglio 2017 (doc.2), con il quale è stato ingiunto alla società datrice di lavoro di pagare, tra gli altri, l'importo lordo di € 22.014,60 dovuto a titolo di TFR, oltre interessi, rivalutazione monetaria e compensi professionali;
- dopo la notifica dell'atto di precetto, in data 22 settembre 2017 e 08 ottobre 2017, sono stati effettuati due tentativi di pignoramento presso rispettivamente i locali della ditta e la residenza dell'ex datore di lavoro, il primo rivelatosi infruttuoso e il secondo mancato perché l'Ufficiale
Giudiziario non ha reperito l'abitazione del debitore (docc. 3, 4 e 5);
- da ricerche effettuate presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari è emerso che il debitore risultava intestatario dei seguenti immobili siti nel comune di San Sperate e censiti al catasto terreni:
1) F. 16 – particella 245 – vigneto rendita dominicale € 8,78 e F. 16 – particella 1779 – vigneto rendita dominicale € 1,29 (doc. 7);
- è stata, pertanto, tentata la notifica di atto di precetto in rinnovazione datato 12 febbraio 2021, tuttavia, nonostante il debitore risultasse residente sempre presso l'indirizzo Case Sparse Regione
Campu Lillu a San Sperate, non risulta essersi mai perfezionato o completato il processo notificatorio dell'atto di precetto in rinnovazione (doc. 8).
In data 13 luglio 2022 è stata depositata telematicamente la domanda di intervento del Fondo di
Garanzia prot. 1700.13/07/2022.0271084 per l'importo dovuto dal datore di lavoro insolvente CP_1
a titolo di TFR, pari a € 22.014,60 lordi, con i relativi allegati (doc. 9).
La domanda del ricorrente è rimasta priva di riscontro da parte dell'Ente fino al 31 luglio 2023, quando è pervenuta a mezzo pec delibera di rigetto del ricorso.
Nelle more, il ricorrente ha depositato il ricorso amministrativo contro il silenzio rifiuto formatosi ex art. 7 della L. n. 533/1973, depositato telematicamente in data 08.02.2023, con n°
Protocollo: 1700.08/04/2023.0044658 (docc. 18 e 19), anch'esso oggetto di rigetto. CP_1
In data 06 maggio 2024 ha, perciò, agito in giudizio perché venisse accertato nei Parte_1 confronti dell' il suo diritto di percepire dal Fondo di Garanzia il trattamento di fine rapporto CP_1 nella misura lorda di € 22.014,60 oltre rivalutazione e interessi come per legge, decorrenti dalla maturazione del diritto fino al saldo effettivo.
L si è costituita in giudizio con memoria del 24 aprile 2023 deducendo Controparte_3 che i documenti allegati alla domanda di Fondo di Garanzia oggetto del contenzioso (prot. nr. SENT._________________________
RACL. ________________________
CRON. ________________________
1700.20/09/2021.0396035) non comprovano l'incapienza del patrimonio dell'ex datore di CP_1 lavoro.
In particolare, l' ha allegato che il rigetto della domanda di intervento presentata dal CP_1 ricorrente è legittimo atteso che l'ex datore di lavoro risulta titolare di beni immobili potenzialmente aggredibili e che il mancato perfezionamento della notifica del precetto in rinnovazione è imputabile al creditore.
Infatti, da un lato, il ricorrente non ha tentato il pignoramento immobiliare sui terreni intestati dalla ditta datoriale e, dall'altro lato, non ha neppure tentato ulteriori ed alternative modalità di notificazione che garantissero il perfezionamento della formalità.
Pertanto, nel caso in esame, non è stato neanche tentato “l'esperimento di un'azione esecutiva diligente, seria e adeguata” che costituisce presupposto indefettibile per poter accedere alla tutela per cui è causa, conseguentemente l' ha correttamente rigettato la domanda per mancanza dei CP_1 presupposti per l'intervento del Fondo di Garanzia.
Tanto premesso, l' ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_1
La causa è stata istruita con prove documentali e, all'odierna udienza, è stata decisione sulle odierne conclusioni delle parti.
***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per i motivi che seguono.
L'art. 2, comma 1, della l. n. 297/1982 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in CP_ materia pensionistica), stabilisce l'istituzione presso l' del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Prosegue lo stesso articolo di legge al successivo comma 5: “qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.”
Nel caso di specie trovano applicazione i principi esposti nella normativa richiamata.
Risulta, infatti, che sussistano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'erogazione da parte del
Fondo di Garanzia del trattamento di fine rapporto dovuto al ricorrente in relazione all'attività SENT._________________________
RACL. ________________________
CRON. ________________________
lavorativa svolta in qualità di meccanico di precisione presso la dal 01.03.1991 Controparte_2 al 30.04.2015, quantificato sulla base del decreto ingiuntivo in atti divenuto irrevocabile nell'anno
2017.
Come può rilevarsi dagli atti di causa e dalla normativa vigente, richiamata anche dalla circolare n. 70 del 2023, è infatti indubbio che il ricorrente, in qualità di lavoratore subordinato, rientri CP_1 tra i soggetti assicurati aventi diritto alle prestazioni del Fondo, e abbia maturato un credito per TFR di euro 22.014,60 lordi come indicato nel decreto ingiuntivo irrevocabile in atti.
È, altresì, indubbio che il datore di lavoro “ ” non sia assoggettabile a Controparte_2 fallimento per mancanza dei requisiti oggettivi, in quanto cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno.
E', altresì, adeguatamente dimostrata l'insolvenza e l'insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro
Com'è noto, infatti, nell'ipotesi di esecuzione individuale incombe sul ricorrente l'onere di provare di aver esperito invano un'azione esecutiva, gravando invece sull l'onere contrario di CP_1 provare che il datore di lavoro ha ancora dei beni fruttuosamente aggredibili e che, pertanto, non è ammissibile l'intervento del Fondo di Garanzia;
in questi termini, tra le altre, Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro, sentenza n. 8529/2012, secondo cui “ai fini della tutela di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982 in favore del lavoratore per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' alle CP_1 condizioni previste dal comma stesso, ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva”.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato di aver intrapreso due procedure esecutive mobiliari intentate la prima, presso la sede dell'attività in Via Marmilla n. 2 a Cagliari, risultata infruttuosa, e la seconda presso la residenza dell'ex datore di lavoro, non reperita dall'Ufficiale
Giudiziario.
Il ricorrente ha, quindi, effettuato idonee ricerche al fine di verificare l'eventuale titolarità, in capo al debitore di beni e diritti immobiliari. Tuttavia, deve rilevarsi che dalla documentazione in atti emerge che è titolare unicamente di terreni agricoli in Comune di San Sperate. CP_2
Sul punto il ricorrente ha allegato che da recente visura storica del catasto è emerso che l'immobile contraddistinto al F. 16 particella 1779 del Catasto Terreni San Sperate e prima facente capo in base alla visura storica a , attualmente risulta non più intestato al medesimo, CP_2 SENT._________________________
RACL. ________________________
_______________________ CP_4
bensì alla (CF con sede in Roma giusto atto Controparte_5 P.IVA_2 di compravendita del 02/10/2023, rogito Dott. Repertorio n. 27743 (docc. 25,26 e 27). Persona_1
Risulta, invece, ancora intestato al debitore esclusivamente l'immobile contraddistinto al F. 16 particella 245, il che riduce i beni in capo al debitore (doc. 28 visura part. 245). CP_2
Non solo ma, dalla documentazione prodotta, emerge che l'immobile contraddistinto al F. 16
Particella 1779, benchè intestato a , risulti venduto da tale in CP_2 Persona_2 virtù di “possesso ultraventennale, pubblico, pacifico, continuo ed ininterrotto, non supportato da titoli pubblici né accertato giudizialmente” e che il prezzo corrisposto per il compendio immobiliare costituito da ben trentatré appezzamenti di terreno, tra cui la particella 1779, è pari all'importo complessivo di
€ 20.000,00.
Sulla scorta di quanto premesso deve, conseguentemente, ritenersi che l'ipotesi del ricorso ad un tentativo di esecuzione immobiliare avrebbe comportato per il ricorrente dei costi sproporzionati rispetto al credito per TFR in questione.
Sul punto, infatti, devono trovare applicazione i principi consolidati della giurisprudenza della
Suprema Corte in base ai quali: “l'esito negativo della procedura individuale di esecuzione forzata non sia di per sé solo sufficiente al fine di ottenere il pagamento di quanto dovuto dal Fondo di garanzia, risultando piuttosto meramente funzionale all'accertamento dell'insufficienza totale o parziale delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro inadempiente, coerentemente con il disposto dell'art. 2740 c.c. e con l'assunzione in via sussidiaria delle obbligazioni già gravanti sul datore di lavoro da parte del Fondo di garanzia (così ancora Cass.
n. 12105 del 2008), resta da ribadire che le ricerche imposte al lavoratore costituiscono in quest'ottica mera espressione dell'ordinaria diligenza che l'ordinamento richiede a qualunque titolare di una situazione giuridica di vantaggio, quale ne sia il contenuto, per poterla utilizzare conformemente alla sua funzione e trarne la corrispondente utilità (Cass. nn. 4783 del 2003 e 12105 del 2008, entrambe citt.), dovendo semplicemente escludersi che, una volta effettuate tali ricerche, il lavoratore debba necessariamente esperire procedure esecutive che appaiano prima facie infruttuose o aleatorie, essendo i loro costi certi, secondo un criterio di ragionevole probabilità, superiori ai benefici futuri (v. in tal senso Cass. n. 14447 del 2004)”.
Alla luce di tali considerazioni, deve quindi essere riconosciuto il diritto di ad Parte_1 ottenere dal Fondo di Garanzia gestito dall' l'importo lordo maturato a titolo di TFR presso la CP_1
“ ” pari ad euro 22.014,60, oltre rivalutazione e interessi come per legge Controparte_2 decorrenti dalla maturazione del diritto fino al saldo effettivo, con conseguente condanna dell' CP_1 al pagamento di tale somma nella misura di legge.
In ragione del principio della soccombenza, le spese processuali vanno poste a carico dell' convenuto e liquidate come da dispositivo in favore del ricorrente, ai sensi del d.m. 13 CP_1 SENT._________________________
RACL. ________________________
CRON. ________________________
agosto 2022 n. 147, con riferimento allo scaglione relativo al valore della domanda, esclusa la liquidazione dei compensi per la fase istruttoria che non si è svolta, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione: in accoglimento della domanda proposta da con il ricorso depositato in data Parte_1
6.05.2024, condanna l' in persona del Presidente pro tempore, in qualità di soggetto gestore del CP_1
Fondo di Garanzia istituito ex art. 2 L. 297/82, alla liquidazione in favore del ricorrente dell'importo lordo maturato a titolo di TFR pari ad euro 22.014,60, oltre rivalutazione e interessi legali e rivalutazione, decorrenti dalla maturazione all'effettivo soddisfo come per legge;
condanna l alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente dell'importo di € CP_1
1.865,00, oltre al 15%di spese generali, c.u. e accessori dovuti per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Cagliari 29 gennaio 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Silvia Sotgia