Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G 2856/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 19/02/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. ANTONIO RUMASUGLIA per delega dell'avv.
ZABBARA FRANCESCO;
Per la parte opposta è comparso l'avv. SALVATORE BONARRIGO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa;
l'avv. RUMASUGLIA si riporta, in particolare, alle note conclusive depositate e rileva la tardività delle note conclusive avversarie;
chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi;
l'avv. BONARRIGO deduce che il termine assegnato per il deposito delle note conclusive non è perentorio;
in ogni caso, insiste in tutte le difese rassegnate in comparsa di costituzione e nelle memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c. oltre che nei verbali di causa;
chiede il rigetto della domanda di nullità proposta dall'opponente e il rigetto dell'opposizione, con condanna di controparte al pagamento delle somme ingiunte;
evidenzia che la propria assistita, oltre ad avere nell'oggetto sociale l'attività di rappresentanza, ha svolto l'attività per la quale ha chiesto le provvigioni oggetto di causa solo in via occasionale, emettendo a tal fine solo due fatture, una nel 2020 e una nel 2021;
l'avv. RUMASUGLIA contesta quanto dedotto ed eccepito da controparte;
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2856 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCO ZABBARA per procura in atti opponente
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avv. SALVATORE BONARRIGO per procura in atti opposta
Oggetto: Altri contratti atipici.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 20.02.2022 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 201/2022, emesso da questo Tribunale in data pagina 2 di 8 10.01.2022, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 6.369,00, oltre interessi legali e spese della procedura, in favore di per il mancato pagamento Controparte_2 della fattura n. 1 del 26.01.2021, relativa alle provvigioni per affari procacciati nel corso del
2020.
La società opponente eccepiva, innanzitutto, la nullità del contratto di procacciatore d'affari concluso oralmente, per la mancata iscrizione della nell'albo degli agenti di Controparte_2 affari in mediazione ovvero, dopo l'entrata in vigore del d. lgs. n. 59/10, per l'omessa dichiarazione di inizio di attività presso la Camera di Commercio, con conseguente venir meno del suo diritto alla corresponsione della provvigione;
lamentava, poi, l'insufficienza della prova del credito e la mancata attestazione della regolarità delle scritture contabili.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e avanzava apposita domanda riconvenzionale ex art. 2033 c.c. al fine di ottenere la restituzione dell'importo di € 6.364,58, versato per il pagamento della fattura n. 3/2020, previa declaratoria di nullità del contratto di procacciatore d'affari, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa Controparte_2 concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Contestava, in particolare, l'applicazione della l. n. 39 del 1989 e dell'art 73, d. lgs. n.
59/2010 alla fattispecie in esame, trattandosi di attività occasionale e non professionale.
All'udienza del 07.06.2022 – sostituita dal deposito di note – verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, veniva rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e venivano assegnati i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..
All'udienza del 21.11.2022 – sostituita dal deposito di note – la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 28.06.2023. Seguivano taluni rinvii determinati dall'assenza del giudice titolare del ruolo.
All'udienza del 26.06.2024, la prima dinanzi allo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
19.02.2025, alla quale viene decisa.
pagina 3 di 8 L'opposizione è infondata.
Secondo un costante orientamento della Suprema Corte, condiviso dal Giudice, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata, nella fase di opposizione, non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento
(cfr., ex plurimis, C. Cass., Sez. II, n. 7892/1994; n. 19126/2004).
L'opposta, come chiarito, ha chiesto il pagamento delle provvigioni maturate in relazione all'attività da essa espletata. Trattandosi di un credito fondato su un'obbligazione contrattuale deve farsi applicazione del principio espresso nella ormai celebre pronuncia n. 13533/2001 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Dunque, la parte opposta deve fornire la prova del contratto e limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte.
Orbene, l'esistenza del contratto tra la e la non è Controparte_2 Parte_1 contestata, avendo quest'ultima affermato, piuttosto, la nullità del predetto contratto per la mancata dichiarazione di inizio attività della presso la Camera di Commercio. Controparte_2
Occorre, quindi, innanzitutto procedere alla qualificazione giuridica del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Posto che il mediatore e il procacciatore d'affari si differenziano per la posizione di imparzialità del mediatore rispetto al procacciatore, il quale agisce su incarico di una delle parti interessate e può pretendere la provvigione solo da quest'ultima, nel caso di specie si ritiene che la abbia svolto attività di procacciatrice d'affari. Controparte_2
pagina 4 di 8 La Suprema Corte, con la sentenza n. 30667/2023, ha chiarito che «La stabilità implica che
l'incarico sia conferito per una serie indefinita di affari (Cass., sez. lav., 16 ottobre 1998, n. 10265) e segna il discrimine dell'agenzia rispetto alla fattispecie del mandato (Cass., sez. lav., 14 aprile 2023, n. 10046, con riferimento alle ripercussioni di tali differenze sulla sorte del contratto, nell'ipotesi di fallimento del preponente).
Per effetto della conclusione di un contratto di agenzia, tra agente e preponente s'instaura “una non episodica collaborazione professionale autonoma”. Il risultato è a rischio dell'agente, che ha “l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo” (sentenza n.
2828 del 2016, cit., punto 2.1. dei Motivi della decisione). Diversamente si atteggia il rapporto del procacciatore d'affari, che si sostanzia “nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni”. La prestazione del procacciatore “è occasionale” e dunque “dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”, attiene “a singoli affari determinati”, ha “durata limitata nel tempo” e si traduce nella
“mera segnalazione di clienti” o nella “sporadica raccolta di ordini”, senza assurgere ad una “attività promozionale stabile di conclusione di contratti” (C. Cass., n. 2828 del 2016)».
Sulla base del principio testé riportatto, quindi, il procacciatore d'affari è un collaboratore occasionale della società preponente, svolge un'attività caratterizzata dall'assenza di subordinazione e dalla mancanza di stabilità, consistente nella segnalazione di potenziali clienti e nella raccolta di proposte di contratto, ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. Il suo compito è sostanzialmente limitato a mettere in contatto le parti su incarico di una di queste.
In particolare, nel contratto di procacciatore d'affari cd. “atipico”, una parte, volendo concludere uno o più affari, incarica altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di persone interessate alla conclusione dei medesimi affari a determinate, prestabilite condizioni, e tale attività rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dalla l. n. 39 del 1989, art. 2, c. 4 che, per l'appunto, disciplina anche ipotesi atipiche di mediazione.
Per l'esercizio di questa attività è previsto l'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione di cui alla citata l. n. 39 del 1989, art. 2, che, a seguito di abrogazione del ruolo dei mediatori, ai sensi dell'art. 73 d. lgs n. 59 del 2010, avviene con la dichiarazione di pagina 5 di 8 inizio di attività alla Camera di Commercio;
tale obbligo sussiste solo per chi svolga la predetta attività in modo professionale o continuativo, non anche per chi la eserciti in modo occasionale e purché non riguardi immobili.
Al riguardo le Sezioni Unite n. 19161/2017 hanno chiarito che “Anche il procacciatore d'affari
è assoggettato all'obbligo di iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione ovvero, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/10, all'obbligo di dichiarazione di inizio di attività alla camera di commercio, pena la perdita del diritto alla provvigione, salva l'ipotesi in cui l'attività sia svolta in modo occasionale e l'affare non abbia ad oggetto beni immobili o aziende”.
I giudici di legittimità hanno specificato che “Ove si tenga conto che il comma 2 della medesima legge prevede che il ruolo degli agenti sia distinto in tre sezioni, una delle quali per gli agenti muniti di mandato a titolo oneroso, è agevole concludere che la occasionalità dell'attività svolta sulla base di mandato oneroso esonera dalla iscrizione dell'agente nella speciale sezione del ruolo solo nel caso in cui l'attività abbia ad oggetto beni diversi dai beni immobili o dalle aziende. In sintesi, l'attività occasionale svolta dal mediatore tipico o atipico che si riferisca alla intermediazione in affari concernenti beni mobili non richiede l'iscrizione di cui all'art. 2 della legge n. 89 del 1989 (e ora all'art. 73 del d.lgs. n. 59 del 2010)”.
Ciò posto in linea generale, sulla base dell'istruttoria espletata nel presente giudizio, va escluso che la avesse l'obbligo di effettuare la dichiarazione di inizio di Controparte_2 attività alla Camera di Commercio.
Ad una tale conclusione si perviene tenuto conto: A) del limitato numero di clienti complessivamente segnalati in due anni (10 in tutto), come indicati nel ricorso monitorio, e non specificamente contestati - 1) società Elettrosud, 2) ditta Malaponti, 3) Elettroingross 94, 4)
Gruppo Met, 5) 6) Pisacane, 7) VF Tecnology, 8) Di Bella, 9) Sonepar, 10) , Controparte_3 CP_4 cfr. ricorso monitorio e documenti allegati, depositati dall'opposta il 19.9.2022 – clienti indicati nell'elenco formato e redatto da ed allegato alla e-mail di Parte_1 del 7.1.2021, circostanza anche questa non contestata;
B) dell'esistenza di Parte_1 una sola fattura (quella oggetto di causa) emessa dall'opposta per provvigioni occasionali, come evincibile dall'esame della copia del registro fatture depositata dall'opposta, mentre tutte le altre fatture hanno causali diverse.
pagina 6 di 8 Inoltre, nell'email del 07.1.2021 (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione) vi è il riconoscimento di debito operato dall'opponente.
Proprio gli elementi indicati conducono a ritenere l'occasionalità dell'attività svolta dall'opposta, che non risulta abbia riguardato immobili.
Deve, infine, evidenziarsi che l'opponente ha espressamente riconosciuto il suo debito.
In relazione agli effetti della ricognizione del debito si richiama il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", comportante una semplice "relevatio ab onere probandi" per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa (o trovarsi "in itinere" al momento di questa), ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento” (così Cass., Sez. 1 , Ordinanza n. 2091 del
25/01/2022).
A questo punto, una volta affermato il diritto dell'opposta al pagamento delle provvigioni per le motivazioni esposte, l'opponente, che ha riconosciuto il suo debito, avrebbe dovuto quantomeno allegare quegli ulteriori elementi estintivi del diritto dell'opponente, diversi dalla mancata iscrizione nell'elenco di cui sopra, ma ciò non è avvenuto.
Le considerazioni esposte conducono, pertanto, al rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, che va dichiarato esecutivo.
Va parimenti rigettata la domanda dell'opponente ex art. 2033 c.c., non essendo emerso il pagamento indebito nei confronti dell'opposta, che ha espletato la sua attività di procacciatrice d'affari con i caratteri dell'occasionalità.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo: € 900,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.700,00 per la fase istruttoria, € 1.700,00 per la fase decisionale), in € 5.000,00 per compensi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2856/2022 R.G, vertente tra in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore (opponente) e in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore (opposta), rigettata e disattesa ogni domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 201/2022, emesso da questo Tribunale in data 10.01.2022;
2) Condanna al pagamento in favore della delle Parte_1 Controparte_2
spese di lite, che liquida in € 5.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 19/02/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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