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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 07/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Civitavecchia, Sezione Lavoro, in persona della Dott.ssa Alessandra
Dominici, all'udienza del 7.1.2025 , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2258 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2019 e vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rapp.ta e difesa dall'avv. Alessandro Oddi e presso quest'ultimo elettiv.te dom.ta in via Pompeo Ugonio, 3 00162 ROMA
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
) - Sede di Roma Laurentino - in persona del Direttore Regionale del Lazio P.IVA_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia De Filippi Mariani s.n.c., presso l'Avv. Marco ,che lo rappresenta e difende, in virtù di procura generalealle liti (atti notaio di Roma del 28.07.2020 - Rep. n. 89932 – Racc. 26221), Per_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2019, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto il riconoscimento della natura professionale delle patologie da cui è afflitta e precisamente: tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale, artrosi colonna lombare, artrosi
1 colonna cervicale, con conseguente condanna dell' al pagamento dell'indennizzo o CP_1
della rendita alla stessa spettante.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto:
- Di aver lavorato dal 1978 al 1985come parrucchiera acconciatrice;
dal 1985 sino al 2005 come operaia addetta alle pulizie e collaboratrice domestica presso vari datori di lavoro;
dal 2005 ad oggi presso la cooperativa di pescatori con mansioni di banchista alimentare, addetta al reparto pescheria;
- Di aver tenuto posture incongrue trascorrendo molto tempo in piedi, dovendosi chinare ripetutamente e sollevando carichi pesanti, soprattutto in pescheria;
- Di aver formulato domanda all' per il riconoscimento della natura professionale della CP_1 malattia, respinta dall'ente per mancanza del nesso di causalità;
- DI aver proposto ricorso amministrativo avverso il rigetto, rimasto tutt'ora senza esito
Si è costituita l' chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. CP_1
Espletata una Ctu medico legale, la causa veniva decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
Il ricorso è parzialmente fondato e può trovare accoglimento solo nei limiti di seguito indicati.
Come noto il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 ( TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui ( art. 4) per gli infortuni ( art.2 ) e la malattia professionale ( art 3).
Per quanto attiene alla malattia professionale, si ricorda che il T.U. e una successiva sentenza della Corte costituzionale (la 179 del 10 febbraio 1988) hanno sancito il riconoscimento dell'obbligo assicurativo delle malattie professionali, introducendo un sistema misto di tutela che prevede due diverse tipologie di malattie professionali, a seconda che siano contenute in una specifica tabella allegata al D.P.R. 1124/1965 (malattie tabellate) oppure non incluse nella medesima tabella (malattie non tabellate) . Le tabelle possono essere periodicamente aggiornate con decreto del ministro del lavoro ai sensi dell'art 10 D.lgs. 38/2000.
Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia, infatti, deriva una presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta con il conseguente onere di prova a carico dell' Nel caso, viceversa, di malattia non tabellata, la prova del CP_1
nesso causale è a esclusivo carico del lavoratore (da ultimo in tal senso Cassazione civile sez. lav., 15/05/2024, n.13546)
2 Un orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità ritiene l'elenco delle malattie tabellate è tassativo per cui non può ricorrersi all'interpretazione analogica
(così come stabilito dalla Corte di Cassazione, sentenza 9 marzo 1990, n. 1919).
Quanto all'accertamento del nesso di causalità la Cassazione ha affermato il principio secondo cui, nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie;
è, tuttavia, necessario acquisire il dato della cd. probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr.
Cass. n. 13814/2017, n. 9634/2004)
La giurisprudenza di legittimità ritiene, inoltre, che in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si applichi la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass.
n. 13954/2014, n. 38123/2021, n. 15852/2024).
Una volta accertata la natura professionale della malattia deve essere valutato il danno biologico la cui definizione è contenuta nell'art 13 del D.Lgs 38/2000 e che può essere indennizzato per espressa previsione del legislatore con un indennizzo in capitale ove quantificabile in una condizione di invalidità dal 6% al 16% o mediante la costituzione di una rendita nel caso venga accertata un'invalidità superiore.
Nel caso di specie la ricorrente ha lamentato e sono state accertate dal CTU le seguenti patologie: artrosi della colonna cervicale;
artrosi della colonna vertebrale;
tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale.
Le mansioni svolte dalla ricorrente e dettagliatamente descritte nel ricorso devono ritenersi accertate ex art 115 c.p.c. non essendo state specificamente contestate da parte resistente.
Il nesso di causalità è stato escluso dal CTU con riferimento all' artrosi della colonna lombare e all'artrosi colonna cervicale, in quanto si tratta di patologie comuni e nel caso specifico della ricorrente sono stati accertati fattori pregressi da soli idonei a determinare
3 l'insorgenza della malattia anche a prescindere dall'attività lavorativa. Si tratta, in particolare, del sovrappeso e dei difetti posturali presenti fin dall'età infantile (piede varo piatto grave bilaterale).
Tale conclusione motivata in modo ragionevole sulla base di presupposti fattuali e scientifici comprensibili sulla base di un criterio logico- razionale deve essere fatta propria dal giudicante, anche in assenza di specifiche contestazione da parte della ricorrente.
Il CTU ha , invece, ritenuto la sussistenza del nesso causale tra l'attività svolta dalla ricorrente e la tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori dalla quale la stessa è affetta.
Il dott. ha motivato tale conclusione considerando che la sig.ra Per_2 Parte_1 ha iniziato l'attività lavorativa nel 1978 dapprima come parrucchiera, poi in qualità di addetta alle pulizie ed infine come banconista ittica addetta sia alla pulizia sia allo stoccaggio del pesce, codeste attività prestate per molti anni, dove anche qualora non dovesse presumersi una movimentazione manuale dei carichi accompagnata da posture incongrue, possono essere con ragionevole certezza considerate almeno come fattori concausali efficienti e determinanti, sia per la presenza in esse di movimenti ripetitivi
(taglio e acconciatura dei capelli ad arti superiori sollevati, pulizia del pesce nelle vasche) sia per l'esposizione a basse temperature, quali sono soprattutto quelle vigenti all'interno delle celle frigorifere, le quali producendo fenomeni vasomotori possono verosimilmente aver determinato flogosi tessutale miotendinea.
La considerazione del CTU deve essere condivisa ed è rafforzata dalla circostanza che nel presente giudizio è stato accertato che la ricorrente abbai tenuto anche posture incongrue e movimentato carichi pesanti nell'espletamento della sua attività.
Quanto ai postumi di invalidità permanente, il consulente, nella versione definitiva della relazione, ha accertato che la condizione clinica della ricorrente è ascrivibile alla menomazione 227; di conseguenza la menomazione in esame va quantificata in 8 punti percentuali (tenendo conto dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000).
Tali risultanze della consulenza tecnica d'ufficio – alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono la ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 38
d.lgs. n. 38/2000 – vanno, dunque, integralmente recepite ed il ricorso va accolto nei limiti di quanto accertato.
Va, dunque, dichiarato che, a seguito dell'attività lavorativa svolta, ha Parte_1 riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 8 punti percentuali, con
4 conseguente condanna dell' al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori di CP_1
legge.
La soccombenza reciproca (la ricorrente chiedeva l'accertamento di una percentuale invalidante superiore al 36% rende equa la compensazione tra le parti delle spese di lite
(anche tenuto conto del disposto dell'art 113 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso CP_1
l'esito della consulenza.
PQM
Dichiara che ha subito una menomazione permanente dell'integrità Parte_1
psico-fisica che va quantificata, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in complessivi 8 punti percentuali e che tale menomazione è ascrivibile causalmente all'attività lavorativa svolta.
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente dell'indennizzo corrispondente, CP_1
oltre accessori di legge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia 7.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Dominici
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