TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 02/04/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 641/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 641/2021, promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso sia congiuntamente sia disgiuntamente dagli avv.ti Pier Luigi Cappello e Giuseppe Accolla, elettivamente domiciliato in Agrigento nella Via Imera n. 50, presso il loro studio, giusta procura rilasciata su foglio separata in calce all'atto di citazione introduttiva del presente giudizio;
attore opponente
e
, nella qualità di garante, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa sia disgiuntamente dagli avv.ti Pier Luigi Cappello C.F._2
e Giuseppe Accolla, elettivamente domiciliata in Agrigento nella Via Imera n. 50, presso il loro studio, giusta procura rilasciata su foglio separata in calce all'atto di citazione introduttiva del presente giudizio;
attrice opponente
Nei confronti
P. IVA C.F.: , società Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad a ttività di direzione e di coordinamento da parte di ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai CP_4 sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca di Italia del 7.6.2017, con numero 35239.3 e per essa quale procuratore (P. Iva c.f. Controparte_5 Controparte_3 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) P.IVA_3 alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con studio in La Spezia alla via Fontevivo n. 21/N giusta procura versata in atti, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170 – La Spezia.
Convenuto opposto 1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 11/12/2024, le parti concludevano come da separato verbale,
e la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c., vecchia formulazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/6/2021, gli odierni attori opponenti citavano in giudizio la CP_2
e per essa la , formulando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 92/2021,
[...] CP_3 emesso dal Tribunale di Sciacca, in data 8/4/2021 nell'ambito del procedimento portante n. R.G.
171/2021, su istanza della odierna opposta, con il quale veniva ingiunto agli odierni attori il pagamento della somma di € 41.187,07, oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria, in forza di contratto di finanziamento stipulato in data 21/12/2012 con la società Compass Banca nonché sulla base degli estratti conto riferibili al suddetto contratto.
Gli odierni attori, pertanto, instavano innanzi al Tribunale di Sciacca affinchè accogliesse le infrascritte conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: nel merito e in via gradata, 1. Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e mancata prova della titolarità del credito ingiunto in capo alla società convenuta
e per essa quale procuratrice 2. Dichiarare il contratto di Controparte_2 Controparte_5 finanziamento numerato 11838264 del 21/12/2012 affetto da nullità parziale per essere stati convenuti interessi superiori al tasso soglia in palese violazione della legge 108/96 e per l'effetto ritenere e dichiarare ai sensi dell'articolo 1815 c.c. non dovuto alcun in teresse né commissione né spesa addebitata dall'opposta, imputando tutti i pagamenti fin qui eseguiti da parte opponente, in adempimento del contratto nullo, a capitale indi ritenere e dichiarare che parte opponente è tenuta alla restituzione della sola sorte capitale mutuata e come sopra decurtata, secondo l'originario piano di ammortamento, imputando ogni pagamento eseguito a capitale con decurtazione del relativo importo dal saldo debitore del finanziamento e che nessun debito residua a carico di parte attrice per interessi.
3. Dichiarare illegittima, per quanto esposto sopra, la disposta decadenza dal beneficio del termine, rimettendo parte opponente in termini per l'adempimento del superiore contratto di finanziamento secondo la durata dell'originario p iano di ammortamento per come rimodulato in accoglimento delle superiori domande. Vittoria di spese competenze ed onorare da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari .”.
Gli attori, a fondamento della propria domanda, deducevano:
- L'illegittimità del decreto opposto, atteso che il saldo debitore complessivo richiamato nel decreto ingiuntivo non corrisponde alla effettiva e legittima situazione contabile, per l'illegittima applicazione di oneri finanziari non dovuti per applicazione di tassi ultra soglia;
- Il difetto di legittimazione processuale della società convenuta, per la mancata prova della titolarità del credito ingiunto in capo alla società e per essa quale procuratrice Controparte_2
2 della quale asserito cessionario del credito della Banca IF Spa;
Controparte_5
- La nullità del contratto di finanziamento numerato 11838264 del 21/12/2012 per violazione di legge 108/1996, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto per superamento della soglia usura del TAEG convenuto in contratto.
- L'illegittimità della dichiarata decadenza dal beneficio del termine, perché i soggetti odierni opponenti sono stati chiamati ad eseguire e adempiere una prestazione non dovuta.
Per tali ragioni, gli opponenti concludevano come sopra e insistevano nell'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la con memoria del 29/12/2021, deducendo: Controparte_2
- L'assoluta infondatezza della doglianza inerente la mancanza di legittimazione attiva della essendo la stessa cessionaria dei crediti azionati in via monitoria, nonché Controparte_2 quella relativa alla (in)capacità della parte convenuta;
- L'assoluta regolarità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
- La liceità dei tassi di mora convenuti, con esclusione della usurarietà degli stessi.
Alla luce di queste difese, la convenuta concludeva chiedendo: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 92/1991 R.G. 171/2021 del 13/4/2021 emesso dal Tribunale di Sciacca stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 92/1991 RG 171/2021 del 13.4.2021, emesso dal Tribunale di
Sciacca. In via subordinata, nel merito condannare in ogni caso, il signor e Controparte_6 signora in solido al pagamento in favore della società della diversa Controparte_1 Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
La causa veniva istruita, a seguito della concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c., sia documentalmente sia mediante l'espletamento di attività peritali, affidate al Dott. Per_1
e alla successiva udienza dell'11.12.2024, le part i concludevano come da verbale in atti e il giudice tratteneva la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali.
NEL MERITO
Ciò premesso, nel merito, mette conto ricordare, quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della presente controversia, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cogn izione che si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario.
Ne discende che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è investito del potere dovere di
3 pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è l'opposto mentre il ruolo di conve nuto in senso sostanziale è ricoperto dall'opponente.
In ordine, quindi, al riparto dell'onere della prova, grava sull'opposto, attore in senso sostanziale,
l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo,
e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex multis cfr. Corte di
Cassazione 5071/2009, 13272/2004).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere in sede monitoria per poi valutare eventuali eccezioni e difese formulate dall'opponente.
Secondo il riparto dell'onere della prova, così come graniticamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore grava l'onere di provare la sussistenza del titolo mentre sul debitore incombe l'oner e di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assumere la pro pria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di prova l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale,
l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Applicando tali principi al caso di specie, è possibile affermare che , se da un lato, spettava a parte opposta, dare prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione posta a Controparte_2 fondamento del decreto ingiuntivo oggi opposto, dall'altro era onere degli odierni attori opponenti dimostrare la presenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del debito presunto.
Tanto premesso, passando all'analisi del materiale probatorio documentale versato in atti, emerge con chiarezza che parte opposta ha provato l'esistenza del credito, per le ragioni che di seguito si esporranno.
1. Difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
Quale primo motivo di opposizione, gli odierni attori hanno dedotto il difetto di legittimazione processuale della società convenuta, per la mancata prova della titolarità del credito ingiunto in
4 capo alla società e per essa quale procuratrice della quale asserito Controparte_2 Controparte_5 cessionario del credito della Banca IF Spa.
In termini generali, sul punto, giova evidenziare quanto segue.
La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'articolo 58 TUB, che deroga parzialmente al regime civilistico di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c.: si prevede, infatti, il ricorso ad una forma di pubblicità – opponibilità erga omnes delle operazioni di cartolarizzazione, più semplificato della notifica al singolo debitore ceduto, basato sulla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta
Ufficiale e sull'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Nel dettaglio, l'art. 58, comma 3, TUB stabilisce che la banca cessionaria di rapporti giuridici in blocco “dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; il quarto comma chiarisce poi che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Le suddette formalità, pertanto, sono in tutti i sensi equiparate alla notificazione della cessione ai debitori ceduti di cui all'articolo 1264 c.c.
È ius receptum il principio per il quale il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 58 TUB, debba andare dispensato, dunque, dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese affermato che “Nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del Testo unico bancario (legge n. 385/1993) ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'articolo 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubb licazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'articolo 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Corte di
Cassazione 204495/2020, 5997/2006). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di specificare e chiarare che siffatta disciplina di favore opera solo in ordine al regime di pubblicità nei confronti del debitore ceduto e al pagamento liberatorio dello stesso, ma non in ordine al r egime probatorio della titolarità del credito
5 ceduto da parte del cessionario, nell'ambito di siffatte operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 58 TUB, soprattutto per il caso in cui vi sia opposizione e contestazione da parte del debitore ceduto in ordine proprio alla titolarità del credit o, in capo al soggetto che agisce per il recupero dello stesso.
Nel caso di contestazione, sul cessionario grava l'onere specifico di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa è incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario credi tore e l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa. (Cass. civ. n. 24798/2020).
In primo luogo, potrebbe già giovare in tal senso lo stesso avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale: la Corte di Cassazione ha difatti affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza in certezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emerg ono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. (Corte di Cassazione 21821/2023)
Il secondo strumento di prova, cui potere fare ricorso, è il contratto di cessione stesso: a tal proposito occorre però specificare che, affinchè sia mezzo idoneo ad assolvere l'onere della prova,
o il contratto deve richiamare l'elenco dei crediti ceduti ovvero deve depositarsi l'elenco contenente l'indicazione dei crediti ceduti singolarmente.
Diversamente, deve ritenersi che il contratto di cessione da sé solo non sia idoneo e sufficiente a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha inoltre considerato quale elemento valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, unitamente ad altri elementi univoci, emergenti dagli atti di causa, la dichiarazione dell'avvenuta cessione proven iente dalla banca cedente: quest'ultima costituendo una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo – priva di valore confessorio. (cfr. Corte di Cassazione 31588/2021, 16711/2016 e 10200/2021) potrà essere valutata dal Giudice unitamente ad altri elementi.
Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, nel caso che ci occupa, deve dirsi provata la
6 legittimazione attiva in capo alla odierna opposta Controparte_2
Quest'ultima infatti, già in sede monitoria, ha provveduto a depositare, oltra a copia del contratto di finanziamento e dell'estratto conto ai sensi dell'articolo 50TUB:
- L'avviso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 21 del 18 febbraio 2017;
- La visura storica della società, da cui emerge la iscrizione della cessione pro soluto dei crediti;
- Il Contratto di cessione del credito;
- La lista dei crediti ceduti omissata;
- La lettera raccomanda con cui Banca IF ha comunicato l'intervenuta cessione del credito;
- Lettera raccomanda con cui ha comunicato ad entrambi gli odierni attori CP_2
l'intervenuta cessione del credito.
Ne discende che può dirsi, atteso anche il deposito del contratto di cessione del credito, provata la legittimazione attiva della odierna opposta nei confronti degli odierni attori. Anche sotto il profilo della legittimazione processuale, le ulteriori doglianze formulate dalle opponenti non possono trovare accoglimento, essendo versate in atti tutte le procure notarili legittimanti la parte opposta.
2. Nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia con riferimento al TAEG.
Gli odierni attori, come secondo motivo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Sciacca, hanno dedotto la nullità del contratto di finanziamento numerato 11838264 del 21/12/2012 per violazione di legge 108/1996, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, per superamento della soglia usura del TAEG convenuto in contratto.
Controparte si è opposta per le ragioni meglio esposte in comparsa di costituzione.
Orbene, sul punto giova evidenziare che da una lettura del contratto di finanziamento emerge, che le condizioni contrattuali pattuite erano le seguenti: importo totale del credito € 21.777,42, da restituirsi in 84 rate mensili di € 397,95, con un importo totale dovuto dal consumatore di €
33.540,64; TAN fisso 13.15%; TAEG parti al 14,61%, se calcolato escludendo i premi relativi alle coperture assicurative facoltative, e pari al 19.57% calcolato includendo anche i premi assicurativi in ottemperanza alle Disp. di trasparenza, Sez XI par. 2 Bis – benchè l'adesione alle coperture sia facoltativo, indicazione quali premi coperture assicurative facoltative pari ad € 2.492,92 -
In ordine alle censure mosse dagli opponenti, il GI ha disposto operazioni peritali, che sono state svolte dal Dott. che ha depositato apposita relazione peritale. Persona_2
All'esito delle operazioni svolge ha concluso nel senso che “il tasso di interesse compensativo determinato nel contratto di finanziamento n. 11838264 del 21 dicembre 2012 è 13,15% mentre il tasso di mora è 12,00%....Il mutuatario secondo quanto indicato nella lista movimenti prodotta da parte convenuta è decaduta dal beneficio del termine in data 14 dicembre 2013. La parte mutuataria non ha corrisposto interessi di mora, mentre ha corrisposto interessi compensativi pe r euro
1.405,29 inerenti le rate nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 in quanto effettivamente pagate. Gli interessi sia
7 quelli compensativi che di mora risultano pattuiti. il T.A.E.G. del tasso compensativo al netto delle coperture assicurative è del 14,678% lo stesso non supera il tasso soglia del 18,9125% per il periodo di riferimento IV trimestre 2012 relativo alla categoria: Crediti personali, rilevato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto in data 26 settembre 2012, ai sensi della legge
n. 108 del 7 marzo 1996; il T.A.E.G. compensativo includendo fra i costi le coperture assicurative di euro 2.492,42 è del 19,674% lo stesso supera il tasso soglia del 18,9125% per il periodo di riferimento IV trimestre 2012 relativo alla categoria: Crediti personali, rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto in data 26 settembre 2012, ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996. • Tasso di mora Dai calcoli effettuati il tasso di mora contrattuale è risultato del
12.00% ed è inferiore al tasso soglia per il periodo di riferimento del 21,538% determinato per i contratti conclusi dall'1/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) sommando al
TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriore 4% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio
2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. La formula corrispondente è la seguente: (TEGM + 2,1%) x 1,25 + 4%”.”
Orbene, in via generale, occorre specificare quanto segue.
Il contratto in oggetto – quale forma di credito al consumo – rientra nell'ambito di applicazione delle relative norme, secondo quanto disposto dall'articolo 122 TUB . In materia di credito al consumo, l'articolo 125 bis comma 6 TUB prevede espressamente che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”.
In ordine alla eventuale usurarietà del TAEG, giova rappresentare che la suprema Corte di
Cassazione già con sentenza n. 8806/2017 aveva osservato che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'articolo 644 comma 4 c.p., essendo all'uopo, sufficiente che le stesse risultino c ollegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.”
Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22458/2018 e poi di nuovo nel 2020, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino essere collega te alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è
8 presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo.” (Corte di
Cassazione 17466/2020).
Dunque, si ritiene che i costi assicurativi rientrino nel conteggio rilevante ai fini del tasso soglia purchè collegati alla concessione del credito, collegamento che può essere provato con qualunque mezzo e che sussiste – salvo prova contraria - in caso di contestualità della stipulazione dei due contratti.
Per altro verso, per lungo tempo, le Istruzioni della Banca di Italia per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge anti usura avevano indotto parte della giurisprudenza ad escludere il computo della polizza assicurativa obbligatoria dal calcolo del TEG, rilevando in tal senso che gli stessi decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia usura prevedono che Banche ed intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri indicati da Banca di Italia.
Per altro orientamento, invece, deve ribadirsi la centralità sistemica dell'articolo 644 c.p in tema di definizione della fattispecie usuraria, sicché le fonti secondarie non possono togliere rilevanza usuraria a costi che sono comunque inerenti all'erogazione del credito – quale appunto potrebbe essere il costo della polizza assicurativa obbligatoria, collegato all'erogazione del credito, poiché condizione in senso stretto per accedere al finanziamento, contestuale alla sua stipula e volto proprio a garantire il recupero del credito erogato.
Da ultimo la Corte di Cassazione, seguendo questo principio, ha statuito che “ ai fini dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito in conformità con quanto previsto dall'articolo 644
c.p., quarto comma, essendo, a tal fine sufficiente che le stesse risultino essere collegate alla concessione del credito;
la sussistenza di tale collegamento, che deve essere necessario, nel senso che in mancanza di assicurazione l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione, può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. I premi assicurativi, del resto, ove versati in funzione della stipula del contratto di finanziamento, costituiscono una spesa facente parte del costo totale del credito, il quale …. Alla luce della normativa europea (e della normativa interna che ne costituisce attuazione, come l'articolo 121 comma 1 lett. e e comma 2 TUB nel testo successivo al Decreto
Legislativo 141/2010, tutti i costi compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”, inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, come in particolare i premi assicurativi, se come può presumersi in caso di contestualità della stipulazione, “la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte” .
(Corte di Cassazione 3460/2024).
Continua la Suprema Corte statuendo che “si tratta di un costo, che per sua natura essendo
9 funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino alla integrale restituzione del finanziamento, non può che essere computato (al pari degli interessi corrispettivi, che pur pagati periodicamente, condividono con esso la natura complessivamente remun erativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice, non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma al contrario in ragione dell'intera durata del rapporto così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto.”
Tali principi sono stati confermati anche in sede eurounitaria, ove la Corte di Giustizia dell'Unione con le sentenze TO dell'11.9.2019 e Unicredit Bank Austria del 2023 ha evidenziato che il costo totale del credito deve comprendere tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore, comprese tutte le altre spese richieste per ottenere il credito, come ad esempio anche una assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo a quelle specifiche condizioni.
È dunque pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il costo assicurativo debba essere incluso nel computo del costo totale del credito, a condizione che vi sia un collegamento tra il costo sostenuto e l'accesso al credito, nel senso c he in mancanza non sarebbe stato erogato il credito ovvero sarebbe stato erogato ma a condizioni differenti.
Deve escludersi, alla luce dei principi sopra esposti, che nel caso di specie, vi sia stata una violazione da parte della mutuante e quindi il superamento del tasso soglia del TAEG, tenuto conto che le polizze assicurative stipulate da parte dell'opponente contestualmente al contratto di finanziamento avevano espressamente carattere facoltativo (come emerge dal dato letterale del contratto) e considerato che i debitori non hanno all egato né provato che nonostante il dato formale le polizze fosse in realtà obbligatorie e dunque strettamente funzionali all'erogazione del credito.
L'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo decidente, secondo cui i costi assicurativi devono considerarsi quali costi del credito, da computarsi dunque ai fini della valutazione della usurarietà, assume come presupposto che tali costi siano stati funzionalmente collegati all'erogazione del credito;
ragionando a contrario, dunque, se non costituiscono costo in tal senso non devono computarsi ai fini della valutazione della usurarietà del contra tto stipulato.
In mancanza di siffatti elementi – e dunque ritenendo che i costi assicurativi indicati nel contratto in oggetto non debbano essere computati ai fini della valutazione della usurarietà del TAEG, con riferimento al credito concesso agli odierni attori opponenti – il TAEG – secondo la prima delle conclusioni raggiunte dal CTU, cui questo Tribunale aderisce – non risulta essere affetto da usurarietà, essendo contenuto nel tasso soglia sussistente all'epoca della conclusione del contratto di credito al consumo.
In ragione di ciò, anche tali ulteriori doglianze sollevate dagli opponenti nell'opposizione non meritano accoglimento, risultando il contratto di finanziamento non affetto da alcuna nullità ed essendo valida la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.
10 Per tali ragioni, l'opposizione formulata dagli odierni attori non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Le spese per l'espletata CTU liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti opponenti in solido, soccombenti.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta l'opposizione formulata da e , e per l'effetto conferma Parte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo 92/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca, nell'ambito del procedimento portante n. R.G. 171/2021 e lo dichiara esecutivo;
condanna e alla refusione delle spese processuale in favore Parte_1 Controparte_1 della controparte che si liquidano in € 3.800,00, oltre Iva e Cpa dovuti come per legge, pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese occorse per l'espletata CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Sciacca, il 2/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Veronica Messana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. 641/2021, promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso sia congiuntamente sia disgiuntamente dagli avv.ti Pier Luigi Cappello e Giuseppe Accolla, elettivamente domiciliato in Agrigento nella Via Imera n. 50, presso il loro studio, giusta procura rilasciata su foglio separata in calce all'atto di citazione introduttiva del presente giudizio;
attore opponente
e
, nella qualità di garante, nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa sia disgiuntamente dagli avv.ti Pier Luigi Cappello C.F._2
e Giuseppe Accolla, elettivamente domiciliata in Agrigento nella Via Imera n. 50, presso il loro studio, giusta procura rilasciata su foglio separata in calce all'atto di citazione introduttiva del presente giudizio;
attrice opponente
Nei confronti
P. IVA C.F.: , società Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione, con socio unico, con sede legale in Milano, alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, soggetta ad a ttività di direzione e di coordinamento da parte di ed iscritta nell'Elenco delle società veicolo ai CP_4 sensi dell'articolo 4 del provvedimento della Banca di Italia del 7.6.2017, con numero 35239.3 e per essa quale procuratore (P. Iva c.f. Controparte_5 Controparte_3 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano (Mi) P.IVA_3 alla Piazza della Trivulziana n. 4/A, nonché sede operativa in La Spezia (Sp) alla Via Paolo Emilio
Taviani n. 170, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con studio in La Spezia alla via Fontevivo n. 21/N giusta procura versata in atti, in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170 – La Spezia.
Convenuto opposto 1 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 11/12/2024, le parti concludevano come da separato verbale,
e la causa veniva trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190
c.p.c., vecchia formulazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17/6/2021, gli odierni attori opponenti citavano in giudizio la CP_2
e per essa la , formulando opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 92/2021,
[...] CP_3 emesso dal Tribunale di Sciacca, in data 8/4/2021 nell'ambito del procedimento portante n. R.G.
171/2021, su istanza della odierna opposta, con il quale veniva ingiunto agli odierni attori il pagamento della somma di € 41.187,07, oltre spese, diritti ed onorari della procedura monitoria, in forza di contratto di finanziamento stipulato in data 21/12/2012 con la società Compass Banca nonché sulla base degli estratti conto riferibili al suddetto contratto.
Gli odierni attori, pertanto, instavano innanzi al Tribunale di Sciacca affinchè accogliesse le infrascritte conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: nel merito e in via gradata, 1. Ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione processuale e mancata prova della titolarità del credito ingiunto in capo alla società convenuta
e per essa quale procuratrice 2. Dichiarare il contratto di Controparte_2 Controparte_5 finanziamento numerato 11838264 del 21/12/2012 affetto da nullità parziale per essere stati convenuti interessi superiori al tasso soglia in palese violazione della legge 108/96 e per l'effetto ritenere e dichiarare ai sensi dell'articolo 1815 c.c. non dovuto alcun in teresse né commissione né spesa addebitata dall'opposta, imputando tutti i pagamenti fin qui eseguiti da parte opponente, in adempimento del contratto nullo, a capitale indi ritenere e dichiarare che parte opponente è tenuta alla restituzione della sola sorte capitale mutuata e come sopra decurtata, secondo l'originario piano di ammortamento, imputando ogni pagamento eseguito a capitale con decurtazione del relativo importo dal saldo debitore del finanziamento e che nessun debito residua a carico di parte attrice per interessi.
3. Dichiarare illegittima, per quanto esposto sopra, la disposta decadenza dal beneficio del termine, rimettendo parte opponente in termini per l'adempimento del superiore contratto di finanziamento secondo la durata dell'originario p iano di ammortamento per come rimodulato in accoglimento delle superiori domande. Vittoria di spese competenze ed onorare da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari .”.
Gli attori, a fondamento della propria domanda, deducevano:
- L'illegittimità del decreto opposto, atteso che il saldo debitore complessivo richiamato nel decreto ingiuntivo non corrisponde alla effettiva e legittima situazione contabile, per l'illegittima applicazione di oneri finanziari non dovuti per applicazione di tassi ultra soglia;
- Il difetto di legittimazione processuale della società convenuta, per la mancata prova della titolarità del credito ingiunto in capo alla società e per essa quale procuratrice Controparte_2
2 della quale asserito cessionario del credito della Banca IF Spa;
Controparte_5
- La nullità del contratto di finanziamento numerato 11838264 del 21/12/2012 per violazione di legge 108/1996, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto per superamento della soglia usura del TAEG convenuto in contratto.
- L'illegittimità della dichiarata decadenza dal beneficio del termine, perché i soggetti odierni opponenti sono stati chiamati ad eseguire e adempiere una prestazione non dovuta.
Per tali ragioni, gli opponenti concludevano come sopra e insistevano nell'accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la con memoria del 29/12/2021, deducendo: Controparte_2
- L'assoluta infondatezza della doglianza inerente la mancanza di legittimazione attiva della essendo la stessa cessionaria dei crediti azionati in via monitoria, nonché Controparte_2 quella relativa alla (in)capacità della parte convenuta;
- L'assoluta regolarità della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine;
- La liceità dei tassi di mora convenuti, con esclusione della usurarietà degli stessi.
Alla luce di queste difese, la convenuta concludeva chiedendo: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, in via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 92/1991 R.G. 171/2021 del 13/4/2021 emesso dal Tribunale di Sciacca stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'articolo 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 92/1991 RG 171/2021 del 13.4.2021, emesso dal Tribunale di
Sciacca. In via subordinata, nel merito condannare in ogni caso, il signor e Controparte_6 signora in solido al pagamento in favore della società della diversa Controparte_1 Controparte_2 maggiore o minore somma che risulterà all'esito della espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.”
La causa veniva istruita, a seguito della concessione dei termini di cui all'articolo 183 sesto comma c.p.c., sia documentalmente sia mediante l'espletamento di attività peritali, affidate al Dott. Per_1
e alla successiva udienza dell'11.12.2024, le part i concludevano come da verbale in atti e il giudice tratteneva la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali.
NEL MERITO
Ciò premesso, nel merito, mette conto ricordare, quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della presente controversia, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cogn izione che si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario.
Ne discende che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo è investito del potere dovere di
3 pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è l'opposto mentre il ruolo di conve nuto in senso sostanziale è ricoperto dall'opponente.
In ordine, quindi, al riparto dell'onere della prova, grava sull'opposto, attore in senso sostanziale,
l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo,
e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (ex multis cfr. Corte di
Cassazione 5071/2009, 13272/2004).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, va accertata la sussistenza della pretesa fatta valere in sede monitoria per poi valutare eventuali eccezioni e difese formulate dall'opponente.
Secondo il riparto dell'onere della prova, così come graniticamente ricostruito dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore grava l'onere di provare la sussistenza del titolo mentre sul debitore incombe l'oner e di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se da un lato, rimane invariata la posizione sostanziale delle parti, in quanto aprendosi un ordinario giudizio di cognizione, su impulso del debitore ingiunto, ciascuna delle parti viene ad assumere la pro pria effettiva e naturale posizione, dall'altro, si assiste ad un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando così a carico del creditore opposto, avente la veste di attore in senso sostanziale ed avendo richiesto l'ingiunzione in sede monitoria, l'onere di prova l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento dell'emesso decreto ingiuntivo.
Risulta, invece, a carico della parte opponente, avente la veste di convenuto in senso sostanziale,
l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del presunto debito.
Applicando tali principi al caso di specie, è possibile affermare che , se da un lato, spettava a parte opposta, dare prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligazione posta a Controparte_2 fondamento del decreto ingiuntivo oggi opposto, dall'altro era onere degli odierni attori opponenti dimostrare la presenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del debito presunto.
Tanto premesso, passando all'analisi del materiale probatorio documentale versato in atti, emerge con chiarezza che parte opposta ha provato l'esistenza del credito, per le ragioni che di seguito si esporranno.
1. Difetto di legittimazione attiva della Controparte_2
Quale primo motivo di opposizione, gli odierni attori hanno dedotto il difetto di legittimazione processuale della società convenuta, per la mancata prova della titolarità del credito ingiunto in
4 capo alla società e per essa quale procuratrice della quale asserito Controparte_2 Controparte_5 cessionario del credito della Banca IF Spa.
In termini generali, sul punto, giova evidenziare quanto segue.
La cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dall'articolo 58 TUB, che deroga parzialmente al regime civilistico di cui agli artt. 1260 e 1264 c.c.: si prevede, infatti, il ricorso ad una forma di pubblicità – opponibilità erga omnes delle operazioni di cartolarizzazione, più semplificato della notifica al singolo debitore ceduto, basato sulla pubblicazione della cessione sulla Gazzetta
Ufficiale e sull'iscrizione della stessa nel registro delle imprese.
Nel dettaglio, l'art. 58, comma 3, TUB stabilisce che la banca cessionaria di rapporti giuridici in blocco “dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”; il quarto comma chiarisce poi che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”.
Le suddette formalità, pertanto, sono in tutti i sensi equiparate alla notificazione della cessione ai debitori ceduti di cui all'articolo 1264 c.c.
È ius receptum il principio per il quale il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 58 TUB, debba andare dispensato, dunque, dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
La Corte di Cassazione ha, infatti, a più riprese affermato che “Nel caso di cessioni in blocco ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'articolo 58 del Testo unico bancario (legge n. 385/1993) ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'articolo 1264 c.c.; le previsioni in parola, dunque, hanno inteso agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, stabilendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubb licazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti: tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'articolo 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi – e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma;
e può quindi avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Corte di
Cassazione 204495/2020, 5997/2006). In altri termini, la notifica al ceduto può avvenire utilmente successivamente alla pubblicazione richiamata, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile.”
La giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di specificare e chiarare che siffatta disciplina di favore opera solo in ordine al regime di pubblicità nei confronti del debitore ceduto e al pagamento liberatorio dello stesso, ma non in ordine al r egime probatorio della titolarità del credito
5 ceduto da parte del cessionario, nell'ambito di siffatte operazioni di cartolarizzazione di cui all'articolo 58 TUB, soprattutto per il caso in cui vi sia opposizione e contestazione da parte del debitore ceduto in ordine proprio alla titolarità del credit o, in capo al soggetto che agisce per il recupero dello stesso.
Nel caso di contestazione, sul cessionario grava l'onere specifico di dimostrare che il credito oggetto della sua pretesa è incluso nell'operazione di cessione in blocco: non è sufficiente dimostrare genericamente che sia intervenuta tra l'originario credi tore e l'istante una cessione di crediti in blocco, ma è necessario dimostrare che detta cessione comprenda anche la specifica posizione oggetto di causa. (Cass. civ. n. 24798/2020).
In primo luogo, potrebbe già giovare in tal senso lo stesso avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale: la Corte di Cassazione ha difatti affermato che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, allo scopo di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza in certezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca
d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emerg ono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”. (Corte di Cassazione 21821/2023)
Il secondo strumento di prova, cui potere fare ricorso, è il contratto di cessione stesso: a tal proposito occorre però specificare che, affinchè sia mezzo idoneo ad assolvere l'onere della prova,
o il contratto deve richiamare l'elenco dei crediti ceduti ovvero deve depositarsi l'elenco contenente l'indicazione dei crediti ceduti singolarmente.
Diversamente, deve ritenersi che il contratto di cessione da sé solo non sia idoneo e sufficiente a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
La giurisprudenza di legittimità e di merito ha inoltre considerato quale elemento valutabile secondo il prudente apprezzamento del giudice, unitamente ad altri elementi univoci, emergenti dagli atti di causa, la dichiarazione dell'avvenuta cessione proven iente dalla banca cedente: quest'ultima costituendo una mera dichiarazione di scienza proveniente da un terzo – priva di valore confessorio. (cfr. Corte di Cassazione 31588/2021, 16711/2016 e 10200/2021) potrà essere valutata dal Giudice unitamente ad altri elementi.
Facendo applicazione dei principi sopra enunciati, nel caso che ci occupa, deve dirsi provata la
6 legittimazione attiva in capo alla odierna opposta Controparte_2
Quest'ultima infatti, già in sede monitoria, ha provveduto a depositare, oltra a copia del contratto di finanziamento e dell'estratto conto ai sensi dell'articolo 50TUB:
- L'avviso di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 21 del 18 febbraio 2017;
- La visura storica della società, da cui emerge la iscrizione della cessione pro soluto dei crediti;
- Il Contratto di cessione del credito;
- La lista dei crediti ceduti omissata;
- La lettera raccomanda con cui Banca IF ha comunicato l'intervenuta cessione del credito;
- Lettera raccomanda con cui ha comunicato ad entrambi gli odierni attori CP_2
l'intervenuta cessione del credito.
Ne discende che può dirsi, atteso anche il deposito del contratto di cessione del credito, provata la legittimazione attiva della odierna opposta nei confronti degli odierni attori. Anche sotto il profilo della legittimazione processuale, le ulteriori doglianze formulate dalle opponenti non possono trovare accoglimento, essendo versate in atti tutte le procure notarili legittimanti la parte opposta.
2. Nullità del contratto di finanziamento per superamento del tasso soglia con riferimento al TAEG.
Gli odierni attori, come secondo motivo di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Sciacca, hanno dedotto la nullità del contratto di finanziamento numerato 11838264 del 21/12/2012 per violazione di legge 108/1996, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, per superamento della soglia usura del TAEG convenuto in contratto.
Controparte si è opposta per le ragioni meglio esposte in comparsa di costituzione.
Orbene, sul punto giova evidenziare che da una lettura del contratto di finanziamento emerge, che le condizioni contrattuali pattuite erano le seguenti: importo totale del credito € 21.777,42, da restituirsi in 84 rate mensili di € 397,95, con un importo totale dovuto dal consumatore di €
33.540,64; TAN fisso 13.15%; TAEG parti al 14,61%, se calcolato escludendo i premi relativi alle coperture assicurative facoltative, e pari al 19.57% calcolato includendo anche i premi assicurativi in ottemperanza alle Disp. di trasparenza, Sez XI par. 2 Bis – benchè l'adesione alle coperture sia facoltativo, indicazione quali premi coperture assicurative facoltative pari ad € 2.492,92 -
In ordine alle censure mosse dagli opponenti, il GI ha disposto operazioni peritali, che sono state svolte dal Dott. che ha depositato apposita relazione peritale. Persona_2
All'esito delle operazioni svolge ha concluso nel senso che “il tasso di interesse compensativo determinato nel contratto di finanziamento n. 11838264 del 21 dicembre 2012 è 13,15% mentre il tasso di mora è 12,00%....Il mutuatario secondo quanto indicato nella lista movimenti prodotta da parte convenuta è decaduta dal beneficio del termine in data 14 dicembre 2013. La parte mutuataria non ha corrisposto interessi di mora, mentre ha corrisposto interessi compensativi pe r euro
1.405,29 inerenti le rate nn. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 in quanto effettivamente pagate. Gli interessi sia
7 quelli compensativi che di mora risultano pattuiti. il T.A.E.G. del tasso compensativo al netto delle coperture assicurative è del 14,678% lo stesso non supera il tasso soglia del 18,9125% per il periodo di riferimento IV trimestre 2012 relativo alla categoria: Crediti personali, rilevato dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto in data 26 settembre 2012, ai sensi della legge
n. 108 del 7 marzo 1996; il T.A.E.G. compensativo includendo fra i costi le coperture assicurative di euro 2.492,42 è del 19,674% lo stesso supera il tasso soglia del 18,9125% per il periodo di riferimento IV trimestre 2012 relativo alla categoria: Crediti personali, rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto in data 26 settembre 2012, ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996. • Tasso di mora Dai calcoli effettuati il tasso di mora contrattuale è risultato del
12.00% ed è inferiore al tasso soglia per il periodo di riferimento del 21,538% determinato per i contratti conclusi dall'1/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M. 27 giugno 2011) sommando al
TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriore 4% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio
2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106. La formula corrispondente è la seguente: (TEGM + 2,1%) x 1,25 + 4%”.”
Orbene, in via generale, occorre specificare quanto segue.
Il contratto in oggetto – quale forma di credito al consumo – rientra nell'ambito di applicazione delle relative norme, secondo quanto disposto dall'articolo 122 TUB . In materia di credito al consumo, l'articolo 125 bis comma 6 TUB prevede espressamente che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.”.
In ordine alla eventuale usurarietà del TAEG, giova rappresentare che la suprema Corte di
Cassazione già con sentenza n. 8806/2017 aveva osservato che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'articolo 644 comma 4 c.p., essendo all'uopo, sufficiente che le stesse risultino c ollegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.”
Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22458/2018 e poi di nuovo nel 2020, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino essere collega te alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è
8 presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo.” (Corte di
Cassazione 17466/2020).
Dunque, si ritiene che i costi assicurativi rientrino nel conteggio rilevante ai fini del tasso soglia purchè collegati alla concessione del credito, collegamento che può essere provato con qualunque mezzo e che sussiste – salvo prova contraria - in caso di contestualità della stipulazione dei due contratti.
Per altro verso, per lungo tempo, le Istruzioni della Banca di Italia per la rilevazione del TEGM ai sensi della legge anti usura avevano indotto parte della giurisprudenza ad escludere il computo della polizza assicurativa obbligatoria dal calcolo del TEG, rilevando in tal senso che gli stessi decreti ministeriali di rilevazione del tasso soglia usura prevedono che Banche ed intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri indicati da Banca di Italia.
Per altro orientamento, invece, deve ribadirsi la centralità sistemica dell'articolo 644 c.p in tema di definizione della fattispecie usuraria, sicché le fonti secondarie non possono togliere rilevanza usuraria a costi che sono comunque inerenti all'erogazione del credito – quale appunto potrebbe essere il costo della polizza assicurativa obbligatoria, collegato all'erogazione del credito, poiché condizione in senso stretto per accedere al finanziamento, contestuale alla sua stipula e volto proprio a garantire il recupero del credito erogato.
Da ultimo la Corte di Cassazione, seguendo questo principio, ha statuito che “ ai fini dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito in conformità con quanto previsto dall'articolo 644
c.p., quarto comma, essendo, a tal fine sufficiente che le stesse risultino essere collegate alla concessione del credito;
la sussistenza di tale collegamento, che deve essere necessario, nel senso che in mancanza di assicurazione l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione, può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. I premi assicurativi, del resto, ove versati in funzione della stipula del contratto di finanziamento, costituiscono una spesa facente parte del costo totale del credito, il quale …. Alla luce della normativa europea (e della normativa interna che ne costituisce attuazione, come l'articolo 121 comma 1 lett. e e comma 2 TUB nel testo successivo al Decreto
Legislativo 141/2010, tutti i costi compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”, inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, come in particolare i premi assicurativi, se come può presumersi in caso di contestualità della stipulazione, “la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte” .
(Corte di Cassazione 3460/2024).
Continua la Suprema Corte statuendo che “si tratta di un costo, che per sua natura essendo
9 funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino alla integrale restituzione del finanziamento, non può che essere computato (al pari degli interessi corrispettivi, che pur pagati periodicamente, condividono con esso la natura complessivamente remun erativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice, non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma al contrario in ragione dell'intera durata del rapporto così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto.”
Tali principi sono stati confermati anche in sede eurounitaria, ove la Corte di Giustizia dell'Unione con le sentenze TO dell'11.9.2019 e Unicredit Bank Austria del 2023 ha evidenziato che il costo totale del credito deve comprendere tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore, comprese tutte le altre spese richieste per ottenere il credito, come ad esempio anche una assicurazione sulla vita, oppure per ottenerlo a quelle specifiche condizioni.
È dunque pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il costo assicurativo debba essere incluso nel computo del costo totale del credito, a condizione che vi sia un collegamento tra il costo sostenuto e l'accesso al credito, nel senso c he in mancanza non sarebbe stato erogato il credito ovvero sarebbe stato erogato ma a condizioni differenti.
Deve escludersi, alla luce dei principi sopra esposti, che nel caso di specie, vi sia stata una violazione da parte della mutuante e quindi il superamento del tasso soglia del TAEG, tenuto conto che le polizze assicurative stipulate da parte dell'opponente contestualmente al contratto di finanziamento avevano espressamente carattere facoltativo (come emerge dal dato letterale del contratto) e considerato che i debitori non hanno all egato né provato che nonostante il dato formale le polizze fosse in realtà obbligatorie e dunque strettamente funzionali all'erogazione del credito.
L'orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo decidente, secondo cui i costi assicurativi devono considerarsi quali costi del credito, da computarsi dunque ai fini della valutazione della usurarietà, assume come presupposto che tali costi siano stati funzionalmente collegati all'erogazione del credito;
ragionando a contrario, dunque, se non costituiscono costo in tal senso non devono computarsi ai fini della valutazione della usurarietà del contra tto stipulato.
In mancanza di siffatti elementi – e dunque ritenendo che i costi assicurativi indicati nel contratto in oggetto non debbano essere computati ai fini della valutazione della usurarietà del TAEG, con riferimento al credito concesso agli odierni attori opponenti – il TAEG – secondo la prima delle conclusioni raggiunte dal CTU, cui questo Tribunale aderisce – non risulta essere affetto da usurarietà, essendo contenuto nel tasso soglia sussistente all'epoca della conclusione del contratto di credito al consumo.
In ragione di ciò, anche tali ulteriori doglianze sollevate dagli opponenti nell'opposizione non meritano accoglimento, risultando il contratto di finanziamento non affetto da alcuna nullità ed essendo valida la dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine.
10 Per tali ragioni, l'opposizione formulata dagli odierni attori non può trovare accoglimento.
In ordine alle spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Le spese per l'espletata CTU liquidate con separato decreto, vanno poste a carico delle parti opponenti in solido, soccombenti.
p.q.m.
Il Tribunale di Sciacca, in persona del Giudice dott.ssa Veronica Messana, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore istanza ed eccezione, così dispone: rigetta l'opposizione formulata da e , e per l'effetto conferma Parte_1 Controparte_1 il decreto ingiuntivo 92/2021, emesso dal Tribunale di Sciacca, nell'ambito del procedimento portante n. R.G. 171/2021 e lo dichiara esecutivo;
condanna e alla refusione delle spese processuale in favore Parte_1 Controparte_1 della controparte che si liquidano in € 3.800,00, oltre Iva e Cpa dovuti come per legge, pone definitivamente a carico degli attori, in solido tra loro, le spese occorse per l'espletata CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Sciacca, il 2/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Veronica Messana
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24,
e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
11