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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/04/2025, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato, all'udienza del 9/4/2025, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12948/2022 R.G., promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Parte_1
Natilla;
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Loiacono, dall'avv.
Nicola Nero e dall'avv. Giovanni Ronconi;
Resistente
Oggetto: ferie e retribuzione
*
Con ricorso depositato in data 28/11/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stato dipendente della società convenuta, giusta contratto a tempo indeterminato con decorrenza 19/6/1976, inquadrato con parametro 175 C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri, Operatore di esercizio, sino al 31/8/2018, data in cui è stato collocato in quiescenza, lamentava che, durante i giorni di ferie, la società non aveva erogato le voci retributive accessorie rispetto alla retribuzione base, quali: diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, indennità di produttività, indennità giornaliera, premio di produttività, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, ore di scorta, indennità di presenza, indennità aziendale ed interessenze.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi richiamati in narrativa, il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa, per la parte e per i periodi in cui essi sono stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente
l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l' convenuta all'inclusione degli emolumenti CP_2
illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società datrice di lavoro, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato, atteso che il ricorrente aveva già agito dinnanzi al giudice amministrativo per ottenere l'inclusione di una serie di emolumenti nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie godute a far data dal 1989, deducendo che la sentenza di rigetto n. 1570/2003 resa dal CP_3
fosse preclusiva anche delle pretese retributive maturate in seguito;
eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto alle differenze retributive.
Si soffermava, poi, sulla incompletezza delle avverse produzioni documentali, atteso che difettavano le buste paga dell'anno 2007.
Nel merito, contestava la genericità del ricorso e la sua infondatezza, invocandone il rigetto.
Premetteva che, non essendovi una nozione di retribuzione feriale “europea”, spettava al legislatore nazionale determinare le condizioni e l'entità di tale retribuzione e deduceva che era demandata al giudice nazionale la verifica in concreto delle condizioni di
Pag. 2 di 27 “sufficienza” della retribuzione feriale;
esaminava le singole indennità, illustrandone la genesi e l'irrilevanza ai fini della presente controversia.
Inoltre, contestava che le indennità di cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento fossero effettivamente volte a compensare un disagio correlato all'ordinario svolgimento delle mansioni proprie del profilo posseduto dal lavoratore o comunque attenessero al suo status professionale personale e che l'esclusione complessiva di tali indennità avesse determinato un effetto dissuasivo “rilevante”.
A tal proposito, rimarcava che il lavoratore avesse omesso di fornire elementi utili ai fini di prova;
invocava, a sostegno della non pertinenza delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia UE, il principio di irrinunciabilità delle ferie come sancito dall'art. 36 Cost.
In tale quadro, eccepiva come il lavoratore ricorrente avesse significativamente fruito per intero delle ferie a sua disposizione e, parallelamente, la decurtazione prevista dalle fonti di contrattazione collettiva era del tutto priva di potenzialità dissuasiva del godimento dei giorni di riposo.
Osservava come le indennità indicate in ricorso, secondo le risultanze delle buste paga, neppure erano state percepite in misura fissa e continuativa.
Si soffermava, poi, sulle singole voci, al fine di evidenziare come nessuna di esse potesse reputarsi finalizzata a compensare un incomodo discendente dall'espletamento delle mansioni assegnate oppure fosse correlata allo status professionale dei lavoratori istanti.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
L'eccezione di giudicato sollevata dalla parte resistente è infondata e va disattesa.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a fondamento della sentenza n. 2066/2023 nonché della sentenza n.
2087/2024 emesse dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, in fattispecie speculari a quella oggetto del presente procedimento:
Pag. 3 di 27 Il Tribunale osserva che, in atti, non è stato depositato alcun mandato dal quale sia possibile ricavare che l'odierno ricorrente, destinatario della statuizione del TAR Bari, sia l'attuale ricorrente;
ne discende che l'eccezione risulta non provata.
In ogni caso, sul punto si osserva quanto segue: la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo (cfr. Cass. 23/6/2000, n. 8583; Cass. 15/7/2002 n.
10252; Cass. n. 19477/2003). In particolare, secondo Cassazione n. 5108/2002, con riguardo a più controversie tra le stesse parti – aventi per oggetto pretese identiche, ma riferite a periodi diversi del medesimo rapporto di lavoro – il giudicato che si formi su una di tali controversie fa stato nelle altre limitatamente all'esistenza del rapporto che ne risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un periodo diverso del rapporto (in tema di pagamento di straordinario). La Corte di Cassazione, poi, ha precisato che il giudicato che si forma sull'azione con cui il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, abbia chiesto l'accertamento della inclusione di una o più voci contrattuali nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, non preclude una successiva domanda che si riferisca a voci retributive differenti (cfr. Cass. 17754/2003). Peraltro, nelle ipotesi di situazioni giuridiche di durata, l'autorità di cosa giudicata ha come presupposto il principio rebus sic stantibus che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (Cass. n. 10420/2002; conf. Cass.
10502/2004).
Invero, in relazione a rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto sui quali il Giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, l'autorità di giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento. Con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr. Cass. n.
16959/2003), “… in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditori –debitorie, la statuizione
Pag. 4 di 27 definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e
l'efficacia del rapporto stesso. Tale statuizione, pertanto, con riguardo alla giurisdizione, è vincolante nella successiva contesa solo se in essa la giurisdizione medesima si ricolleghi alla soluzione delle indicate questioni comuni (cfr. Cass. S.U. 27 novembre 2000 n. 1210), non anche quando, come nella specie, debba essere determinata sulla mera base dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della causa (art. 5 c.p.c.), atteso che l'autonomia dei diritti si traduce in autonomia delle rispettive domande, anche con riferimento all'epoca della loro proposizione, e che quindi la predetta individuazione della legge del tempo si atteggia come quesito separatamente pertinente per ciascuna delle domande stesse (v. Cass.
S.U. 27 gennaio 1993 n. 1007, 16 novembre 1998 n. 11549, 29 novembre 2000 n. 1233,
13 febbraio 2002, n. 2083)” così Cass. SSUU, n.15896 del 13.7.2006). Tali principi devono, poi, essere letti anche alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 16959 del 2003 secondo cui “ … l'interpretazione del giudicato esterno, ossia formatosi in diverso processo, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, se non nel suo contenuto, certamente per violazione dell'art. 2909
c.c. ovvero per vizi di motivazione (Cass. 4 luglio 1997, n. 6036; 8 agosto 1996, n.
7264); in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come ad esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione.
Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., 6 marzo
2001, n. 3230, in mot.; Cass., 26 maggio 1999, n. 5131, S.U. 7 luglio 1999, n. 383; vedi anche Cass., 10 aprile 2002, n. 5108)”.
Pag. 5 di 27 Sulla base dei principi sinora esposti, è agevole superare l'eccezione di giudicato laddove si consideri che, nel caso di specie, all'interno del rapporto del ricorrente vi è stato tale mutamento, ossia il passaggio del rapporto da una disciplina pubblicistica ad una privatistica, a seguito della cessazione della Gestione Commissariale Governativa.
Nel merito, si osserva.
Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n.
23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece,
l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n.
13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88 (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della
Pag. 6 di 27 durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_1
la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_4
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_2
C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_3
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_4
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di
Pag. 7 di 27 distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza e altri cit., punto 23). Per_2
Pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_2
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Pag. 8 di 27 Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ , tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione Per_4
ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022,
n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
Pag. 9 di 27 - ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Tanto chiarito, possono innanzitutto essere prese in esame alcune deduzioni difensive sollevate dalla società resistente in ordine alla generale portata applicativa dei principi dettati dal diritto sovranazionale.
Innanzitutto, deve escludersi che gli obiettivi della direttiva del 2003 possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (peraltro contemplato anche dalle fonti del diritto UE), in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità (e perciò monetizzate).
Infatti,
- è vero che il datore di lavoro, allorché non riconosca al lavoratore le ferie minime garantite, è obbligato a titolo risarcitorio nei confronti del dipendente ed incorre anche in sanzioni di tipo amministrativo (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003),
- è altrettanto vero, però, che egli ha l'obbligo di offrire, in forma scritta, la fruizione delle ferie al dipendente e, se adempie a tale obbligo, non sarà tenuto a pagare alcuna indennità sostitutiva qualora il lavoratore comunque non abbia volontariamente usufruito delle ferie.
Ne discende che il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro (che renderebbe quest'ultimo anche esente da sanzioni amministrative pecuniarie), potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo.
In tale situazione, dunque, resta rilevante la individuazione di un trattamento economico relativo al periodo di ferie, comparabile a quello di lavoro effettivo.
Resta, infatti, l'esigenza di evitare che il dipendente sia scoraggiato dall'interrompere il lavoro e, quindi, rinunci a rigenerare le proprie energie psico - fisiche.
In ogni caso, sulla medesima questione la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav.,
10/10/2023, n. 28320) ha recentemente osservato quanto segue: “ai fini della tutela di
Pag. 10 di 27 questo diritto al riposo annuale, rileva non la garanzia di irrinunziabilità, bensì
l'effettività della fruizione, perché destinata a tutelare sicurezza e salute del dipendente
... questa effettività ben potrebbe essere vanificata da una retribuzione più bassa, inducendo il lavoratore a rinunziarvi. In tale ipotesi è vero che il dipendente potrebbe invocare la nullità della rinunzia alle ferie e pretendere il risarcimento del danno ... questa forma di tutela si rivela estranea (ed insufficiente rispetto) alla ratio della direttiva sopra evidenziata: il risarcimento rappresenterebbe solo l'equivalente monetario del mancato riposo annuale, di per sé non reintegrabile perché ormai passato ed irrecuperabile … è proprio questa possibile conseguenza che la disciplina
Eurounitaria della retribuzione delle ferie mira a scongiurare (art. 7 della direttiva
2003/88/CE) come interpretata dalla Corte G.U.E., secondo cui la finalità della direttiva è quella di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore (di recente v. Corte
G.U.E. 13/01/2022, nella causa C-514/20, DS c/ ”. Per_4
Nè può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione
Europea.
L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
Pag. 11 di 27 Circa, poi, la difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, sebbene dalle buste paga risulti che le voci retributive poste dal ricorrente a fondamento della sua pretese sono state effettivamente corrisposte al lavoratore in modo fisso (sul versante del loro ammontare) e continuativo (sul versante della frequenza della loro erogazione in relazione ai periodi di lavoro effettivo), non si ritiene che tale aspetto possa avere portata dirimente.
L'unico compito che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affidato ai giudici nazionali è quello di verificare se le voci escluse dalla retribuzione nei giorni di ferie presentano un reale nesso con lo svolgimento delle mansioni affidate ai ricorrenti nonché con il loro status professionale (vedi infra).
Non si ritiene, in altri termini, di dover effettuare, nella presente controversia, la medesima indagine di non occasionalità che, ai sensi dell'art. 2120, comma 2, c.c., è imposta ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
A tal fine, infatti, proprio nella prospettiva teleologica delineata dalla giurisprudenza sovranazionale, si tratta esclusivamente di definire un parametro astratto di quantificazione e, a questo proposito, vale il discorso relativo alla individuazione della
“media” degli importi percepiti “su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”.
Il primato del diritto dell'Unione Europea e la garanzia di irrinunciabilità di ferie retribuite, in altri termini, mal si conciliano con valutazioni caso per caso - suscettibili degli esiti più disparati ed arbitrari - postulando piuttosto un principio generale di mantenimento e, quindi, la sola necessità di comprendere quanto sia stato conseguito prima dei giorni di ferie, per trasporlo proporzionalmente alle 4 settimane indicate dalla direttiva.
In questa prospettiva, pertanto, va intesa l'affermazione secondo la quale la retribuzione corrisposta nei giorni di ferie deve essere “paragonabile” a quella ricevuta per i giorni di
Pag. 12 di 27 lavoro effettivo, laddove l'eventuale scarsa rilevanza della percezione di un certo emolumento è perfettamente compensata dal rilievo che il relativo valore economico è trasposto, in modo proporzionalmente corrispondente, nell'ammontare della retribuzione feriale, tramite l'applicazione del divisore delle giornate effettivamente lavorate nel periodo giudicato rappresentativo.
Ciò, con l'unica eccezione delle maggiorazioni orarie, poiché, come si vedrà a breve, la frequenza di lavoro straordinario deve essere effettivamente valutata quale indice di prevedibilità della relativa richiesta datoriale in tutti i periodi dell'anno (e, quindi, anche nei periodi corrispondenti a quello di fruizione delle ferie).
Tale eccezione, però, si giustifica sulla scorta del rilievo che i compensi per lavoro straordinario non si correlano all'espletamento in sé delle mansioni ma solo alla estensione temporale della loro esecuzione. Quindi, in questo frangente, l'affidamento di determinati compiti al dipendente non è sufficiente per stabilire un nesso funzionale ed il mantenimento delle voci anche per i giorni di ferie effettivamente rischia di attribuire al lavoratore il godimento di somme che sarebbero, con alta probabilità logica, negati nel caso in cui lo stesso periodo fosse stato lavorato.
Un giudizio positivo delle pretese dell'odierno istante, peraltro, va formulato anche a fronte dell'eccezione di scarsa incidenza formulata dalla società convenuta.
A ben vedere, infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia non postula neanche su questo versante una valutazione casistica ma si limita solo ad escludere l'ipotesi limite in cui l'omesso computo di determinate componenti retributive conduca a differenze irrisorie.
E' significativo, in tal senso, quanto si legge nel paragrafo 21 della sentenza CGUE
Williams, ossia che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Se, tra l'altro, si discorre di potenzialità dissuasiva, quest'ultima sussiste sempre e comunque, sia che ci si trovi dinnanzi ad un'incidenza elevata, sia che ci si trovi dinnanzi ad un'incidenza ridotta ed il richiamo operato dalla Corte di Giustizia a
Pag. 13 di 27 fattispecie di notevole perdita non è stato certamente effettuato dalla stessa al fine di escludere ipotesi di contenute decurtazioni della retribuzione nei giorni di ferie.
Ad opinare diversamente, si finirebbe col trascurare che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE
14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CP_5
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. CP_6
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione
Europea, ma non è questo il caso.
Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
In ordine alla maggiorazione per lavoro notturno, ritiene il Tribunale che essa non possa essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali, in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Medesime considerazioni devono essere svolte in ordine alla maggiorazione per lavoro straordinario citato nella premessa del ricorso, che non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa;
ne discende che difetta il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità.
Pag. 14 di 27 In merito all'indennità aziendale e alle interessenze, si evidenzia sul punto la genericità della domanda, non corredata sotto il profilo probatorio da alcun riferimento normativo né da elementi che consentano l'apprezzamento della correlazione fra le voci richieste e le mansioni svolte o la qualifica rivestita dal ricorrente.
In ordine agli ulteriori emolumenti oggetto del presente giudizio, si richiamano le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 153/2025, pronunciata dalla Corte
d'Appello di Bari in data 1/3/2025, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, a cui questo Giudicante ritiene di dover dare continuità, in quanto condivisibili: “ … la circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta (voce che è stata riconosciuta dal Tribunale), prevista dall'art,. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio
1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di <<importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all delle mansioni e sia correlato allo>
“status” personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
La giurisprudenza di legittimità in tema di diaria ridotta (v. da ultimo Cass. nn. 11760 e
13321 del 2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che Pt_2 attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e di diaria ridotta) ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13245 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e di treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata
Pag. 15 di 27 sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero CP_1 state in concreto rimborsate con la voce “d7iaria” in questione).
Inoltre, la “franchigia” delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa – più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante) - della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
Da notare, poi, che a norma dell'art. 21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art. 20”.
Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola).
Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla temporanea
Pag. 16 di 27 dislocazione del lavoratore in luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), cos da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n.
27826/2009 e 18479/2014).
Su questa scia si colloca anche:
-Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (cosi si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retribuiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
-Cass. n. 24594/2018, la quale, ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto,
b)l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
6.1. Va parimenti confermato il diritto del dipendente all'inclusione:
A)dell'indennità fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo del 1°agosto 1997, la quale viene corrisposta nell'ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, indennità pacificamente correlabile alle specifiche mansioni di “operatore di esercizio” svolte dall'odierno appellato, in quanto diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo. Non v'è dubbio, quindi, che anche tale voce sia correlata al maggior disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta, come comprovato dal fatto che la relativa corresponsione è avvenuta in maniera continuativa (v. buste-paga in atti). A nulla rileva, in senso contrario, che l'indennità in parola sia stata specificamente
Pag. 17 di 27 disciplinata dagli accordi aziendali del 3 febbraio e del 9 giugno 1998, giacché tali intese disciplinano esclusivamente gli aspetti economici dell'emolumento, senza incidere affatto sulla regolamentazione dei relativi presupposti di attribuzione;
B)dell'indennità di disponibilità divenuta indennità riservista (come addotto nella'tto di gravame pag. 34) (o aggiuntiva) prevista da ultimo dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione”che manifesta la propria disponibilità a coprire le esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi di “effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13 luglio 2004). Non ha pregio alcuno la tesi di
Cont
secondo cui tale voce retributiva non dovrebbe rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale perché compenso dovuto per prestazioni lavorative
“eccezionalmente rese in circostanze particolari” e comunque perché non destinata a compensare un maggiore disagio del lavoratore Innanzitutto, sarebbe apodittico affermare che l'indennità in questione avrebbe natura eccezionale o volta ad incentivare la produttività, posto che la regolamentazione convenzionale non riconnette affatto l'emolumento di cui si discute all'aumento della produttività. Esso, invece, ha il solo fine di compensare il maggior impegno del lavoratore che si rende disponibile a svolgere la sua prestazione anche nel caso in cui non sia in servizio, senza alcuna connessione con il raggiungimento di determinati risultati.
Il ricorrente sia pure saltuariamente ha goduto di tale indennità (cfr. in special modo nell'anno 2020: cfr. buste paga in atti) sicché, ad onta di quanto prospettato dalla parte appellante, anch'essa va riconosciuta come meglio argomentato in seguito.
C) Indennità ore di scorta (detta anche “indennità aggiuntiva”), prevista dall'accordo aziendale del 3.2.1998 punto 5.3 (come incrementata al punto 7 del successivo accordo del 9.6. 1998) è un'indennità aggiuntiva computata “per ore di condotta o di scorta o di guida” (al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti) in relazione alle qualifiche di macchinista, capotreno, conducente, agente di movimento e conducente di linea.
Pag. 18 di 27 Tale indennità, pure indicata come compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, di cui agli artt. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del 13 dicembre 2019, si configura quale “ compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora”; il che lascia intendere che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al trasporto passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio, e risultano quindi connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame.
Il ricorrente che, è ben rimarcarlo, svolge mansioni di “autista conducente” risulta aver beneficiato anche di detta indennità almeno nel corso degli anni 2020, 2021 e
2022 (cfr. busta paga in atti ove risultano espressamente detti emolumenti) sicché anche detta indennità, a differenza di quanto preteso da parte appellante, deve essere riconosciuta limitatamente ai periodi in è stata corrisposta.
D) Stesso discorso va fatto in relazione: )al premio di produttività di cui all'accordo del
2 giugno 1988 poi divenuto indennità aziendale prevista dall'Accordo 23.7.2009 specificamente prevista per il personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (in relazione alla “disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione”),
E) all'indennità (giornaliera) di presenza corrisposta in favore del personale di macchina, per come disciplinata dall'Accordo nazionale (paragrafi 3,4) e 5) del
21.5.1981 e dall'Accordo Nazionale 21.5.1981 punto 3b), trattandosi di indennità che, nella sostanza fa parte della retribuzione normale del lavoratore risultando correlate alla di lui mera presenza in servizio laddove si è visto sopra che la retribuzione
“feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro.
F) Tale ultima indennità non va confusa con il compenso giornaliero di presenza istituito solo dall'Accordo del 13.12.2019 (art. 17 comma 1) il quale ha sostituito la ridetta indennità giornaliera e questa volta ricomprende espressamente le giornate di
Pag. 19 di 27 “congedo ordinario”, per cui viene pacificamente liquidato anche per i giorni di ferie sicchè, accogliendo la doglianza di cui gravame tale compenso va invece escluso.
F)pure va esclusa l'indennità di produttività giornaliera di cui all'accordo del 7 luglio
1997 che è costituita da una parte fissa – che congloba e sostituisce le indennità derivanti dai verbali di accordo del luglio 1991 e del 30 maggio 1992 r che viene erogata per ogni giornata di presenza, comprese le giornate di congedo ordinario (292 giornate) e da una parte aggiuntiva (della quale non risulta dedotta né documentata la corresponsione) – che viene erogata per l'effettiva prestazione lavorativa svolta a fronte del raggiungimento degli obiettivi (economici) di cui al punto 4 -; sicchè quest'ultima non compete, in quanto non correlata alle mansioni né alla professionalità ma a fattori esterni meramente eventuali.
7.Quanto alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali, occorre rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie, come
Cont correttamente dedotto da .
Ebbene, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
“minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata ), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio
1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale: tutti infatti si determinano (al pari delle retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
8. Con riguardo alla dedotta esiguità, occasionalità o mancata percezione in talune annualità delle indennità riconosciute come dovute, si tratta di profili che non incidono
Pag. 20 di 27 sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlate allo status e alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi: v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate), ma che – potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore – potrebbero formare oggetto di delibazione in seno a un eventuale giudizio di quantificazione.
9. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, de diritti alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo
(annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua (v. prospetti a pag.
14 dell'appello).
Sul punto, deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C- 155/10, Williams, par.
21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto
Pag. 21 di 27 sopra << si evince che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione>>.
Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivare l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
11. Non sono fondati neppure i motivi di doglianza concernenti la prescrizione.
Esattamente il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione ed ha affermato – in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26242 del 2022 - che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a
Pag. 22 di 27 far data dall'entrata in vigore della citata l.n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Si tratta di interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l.n. 92 del 2012 e poi dal
d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che – come nella specie- non sono prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In ordine, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e
2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2) e 2956, n. 1), c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili considerazioni contenute nella già citata Cass. n.
26242 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettura “costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo leva tanto sui noti interventi in materia della Consulta (cioè Corte
Cost. sent. n. 63 del 1966, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 17 del 1972), quanto sulla altrettanto nota distinzione – recepita dalla Costituzione - tra “diritto al al lavoro” riconosciuto a tutti i cittadini della Repubblica, e “diritto al posto di lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle relazioni interne dell'impresa.
Né ha pregio l'argomento di parte appellante secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel r.d. n. 148 del 1931, con la conseguenza sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui all'art. 18 cit.
Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l.n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata
Pag. 23 di 27 espressamente di interpretazione autentica, che le << disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali >>.
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che < non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato>> e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che << salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi>>(art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l.n. 112 del 2008, conv. in l.n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità Cont del rapporto alle dipendenze di , con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590 del 2023: << il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del
2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 …, che fa divieto alle società a
Pag. 24 di 27 partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.>>, ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge Fornero in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631 del 2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, << sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché
l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministravo …>>”.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato collocato in quiescenza in data 31/8/2018 ed il termine quinquennale di prescrizione è stato utilmente interrotto dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, risultando così prescritto il diritto a percepire le indennità maturate soltanto con riferimento al periodo anteriore al 18/7/2007.
Infine, in merito alla doglianza di parte resistente relativa alla mancata produzione delle buste paga del ricorrente da luglio a dicembre 2007, è appena il caso di osservare che, nella memoria di costituzione, è dato leggere che il ricorrente venne inquadrato dalla società datrice di lavoro con il profilo di operatore di esercizio par. 158 dall'1/1/2001 sino all'1/5/2012, ditalchè, deve ritenersi che le buste paga dallo stesso percepite nell'anno 2007 fossero sovrapponibili a quelle percepite dal lavoratore nell'anno 2008 e depositate in atti.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai giorni di ferie usufruiti per le voci indicate nell'atto introduttivo, ad eccezione delle indennità sopra indicate a far data dal 18/7/2007 sino al collocamento in quiescenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Per l'effetto, la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle
Pag. 25 di 27 differenze retributive per i predetti titoli, con le suesposte precisazioni, oltre accessori come per legge.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
Nei limiti delle motivazioni di seguito esposte, il ricorso deve essere accolto.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28/11/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità di cui in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo dal 18/7/2007 sino al collocamento in quiescenza;
- per l'effetto, condanna in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite per metà e condanna la società convenuta al pagamento della residua metà che liquida in complessivi € 1.347,50, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e c.p.a come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente.
Bari, 9/4/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela Foggetti)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunziato, all'udienza del 9/4/2025, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 12948/2022 R.G., promosso
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Parte_1
Natilla;
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Loiacono, dall'avv.
Nicola Nero e dall'avv. Giovanni Ronconi;
Resistente
Oggetto: ferie e retribuzione
*
Con ricorso depositato in data 28/11/2022, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stato dipendente della società convenuta, giusta contratto a tempo indeterminato con decorrenza 19/6/1976, inquadrato con parametro 175 C.C.N.L. per il settore autoferrotranvieri, Operatore di esercizio, sino al 31/8/2018, data in cui è stato collocato in quiescenza, lamentava che, durante i giorni di ferie, la società non aveva erogato le voci retributive accessorie rispetto alla retribuzione base, quali: diarie e trasferte, indennità di disponibilità, indennità fuori nastro/indennità di flessibilità, indennità di produttività, indennità giornaliera, premio di produttività, indennità ordinaria notturna, lavoro straordinario, ore di scorta, indennità di presenza, indennità aziendale ed interessenze.
Adiva, pertanto, il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A. Accertare e dichiarare, in applicazione dei principi richiamati in narrativa, il diritto del ricorrente all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli emolumenti richiamati in narrativa, per la parte e per i periodi in cui essi sono stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione. Il tutto previo accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi abbiano previsto espressamente
l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di calcolo;
B. Conseguentemente, condannare l' convenuta all'inclusione degli emolumenti CP_2
illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retribuzione feriale del ricorrente, così come istituiti e disciplinati dagli accordi aziendali richiamati in narrativa ed al ricorrente corrisposti in ragione del parametro e delle mansioni da lui maturati per i predetti titoli a titolo di differenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria, come per legge”, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva ritualmente in giudizio la società datrice di lavoro, eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato, atteso che il ricorrente aveva già agito dinnanzi al giudice amministrativo per ottenere l'inclusione di una serie di emolumenti nella base di calcolo della retribuzione per le giornate di ferie godute a far data dal 1989, deducendo che la sentenza di rigetto n. 1570/2003 resa dal CP_3
fosse preclusiva anche delle pretese retributive maturate in seguito;
eccepiva, altresì, la prescrizione del diritto alle differenze retributive.
Si soffermava, poi, sulla incompletezza delle avverse produzioni documentali, atteso che difettavano le buste paga dell'anno 2007.
Nel merito, contestava la genericità del ricorso e la sua infondatezza, invocandone il rigetto.
Premetteva che, non essendovi una nozione di retribuzione feriale “europea”, spettava al legislatore nazionale determinare le condizioni e l'entità di tale retribuzione e deduceva che era demandata al giudice nazionale la verifica in concreto delle condizioni di
Pag. 2 di 27 “sufficienza” della retribuzione feriale;
esaminava le singole indennità, illustrandone la genesi e l'irrilevanza ai fini della presente controversia.
Inoltre, contestava che le indennità di cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento fossero effettivamente volte a compensare un disagio correlato all'ordinario svolgimento delle mansioni proprie del profilo posseduto dal lavoratore o comunque attenessero al suo status professionale personale e che l'esclusione complessiva di tali indennità avesse determinato un effetto dissuasivo “rilevante”.
A tal proposito, rimarcava che il lavoratore avesse omesso di fornire elementi utili ai fini di prova;
invocava, a sostegno della non pertinenza delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia UE, il principio di irrinunciabilità delle ferie come sancito dall'art. 36 Cost.
In tale quadro, eccepiva come il lavoratore ricorrente avesse significativamente fruito per intero delle ferie a sua disposizione e, parallelamente, la decurtazione prevista dalle fonti di contrattazione collettiva era del tutto priva di potenzialità dissuasiva del godimento dei giorni di riposo.
Osservava come le indennità indicate in ricorso, secondo le risultanze delle buste paga, neppure erano state percepite in misura fissa e continuativa.
Si soffermava, poi, sulle singole voci, al fine di evidenziare come nessuna di esse potesse reputarsi finalizzata a compensare un incomodo discendente dall'espletamento delle mansioni assegnate oppure fosse correlata allo status professionale dei lavoratori istanti.
All'udienza odierna, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., depositate da entrambe le parti, la causa, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento nei limiti delle motivazioni di seguito esposte.
L'eccezione di giudicato sollevata dalla parte resistente è infondata e va disattesa.
Si richiamano, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto condivisibili, le motivazioni poste a fondamento della sentenza n. 2066/2023 nonché della sentenza n.
2087/2024 emesse dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro, in fattispecie speculari a quella oggetto del presente procedimento:
Pag. 3 di 27 Il Tribunale osserva che, in atti, non è stato depositato alcun mandato dal quale sia possibile ricavare che l'odierno ricorrente, destinatario della statuizione del TAR Bari, sia l'attuale ricorrente;
ne discende che l'eccezione risulta non provata.
In ogni caso, sul punto si osserva quanto segue: la giurisprudenza della Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'efficacia preclusiva del giudicato, operando nei limiti dell'accertamento che ha formato oggetto di un determinato giudizio, non si estende ad altri accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi di tempo (cfr. Cass. 23/6/2000, n. 8583; Cass. 15/7/2002 n.
10252; Cass. n. 19477/2003). In particolare, secondo Cassazione n. 5108/2002, con riguardo a più controversie tra le stesse parti – aventi per oggetto pretese identiche, ma riferite a periodi diversi del medesimo rapporto di lavoro – il giudicato che si formi su una di tali controversie fa stato nelle altre limitatamente all'esistenza del rapporto che ne risulti accertato, mentre lascia impregiudicate le questioni concernenti le pretese retributive identiche, ma relative ad un periodo diverso del rapporto (in tema di pagamento di straordinario). La Corte di Cassazione, poi, ha precisato che il giudicato che si forma sull'azione con cui il lavoratore, nel corso del rapporto di lavoro, abbia chiesto l'accertamento della inclusione di una o più voci contrattuali nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, non preclude una successiva domanda che si riferisca a voci retributive differenti (cfr. Cass. 17754/2003). Peraltro, nelle ipotesi di situazioni giuridiche di durata, l'autorità di cosa giudicata ha come presupposto il principio rebus sic stantibus che comporta che la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione (Cass. n. 10420/2002; conf. Cass.
10502/2004).
Invero, in relazione a rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto sui quali il Giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, l'autorità di giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento. Con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (cfr. Cass. n.
16959/2003), “… in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditori –debitorie, la statuizione
Pag. 4 di 27 definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, con implicita affermazione della giurisdizione del giudice adito, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e
l'efficacia del rapporto stesso. Tale statuizione, pertanto, con riguardo alla giurisdizione, è vincolante nella successiva contesa solo se in essa la giurisdizione medesima si ricolleghi alla soluzione delle indicate questioni comuni (cfr. Cass. S.U. 27 novembre 2000 n. 1210), non anche quando, come nella specie, debba essere determinata sulla mera base dell'individuazione della legge in vigore al momento dell'introduzione della causa (art. 5 c.p.c.), atteso che l'autonomia dei diritti si traduce in autonomia delle rispettive domande, anche con riferimento all'epoca della loro proposizione, e che quindi la predetta individuazione della legge del tempo si atteggia come quesito separatamente pertinente per ciascuna delle domande stesse (v. Cass.
S.U. 27 gennaio 1993 n. 1007, 16 novembre 1998 n. 11549, 29 novembre 2000 n. 1233,
13 febbraio 2002, n. 2083)” così Cass. SSUU, n.15896 del 13.7.2006). Tali principi devono, poi, essere letti anche alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 16959 del 2003 secondo cui “ … l'interpretazione del giudicato esterno, ossia formatosi in diverso processo, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, se non nel suo contenuto, certamente per violazione dell'art. 2909
c.c. ovvero per vizi di motivazione (Cass. 4 luglio 1997, n. 6036; 8 agosto 1996, n.
7264); in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come ad esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni, tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione.
Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., 6 marzo
2001, n. 3230, in mot.; Cass., 26 maggio 1999, n. 5131, S.U. 7 luglio 1999, n. 383; vedi anche Cass., 10 aprile 2002, n. 5108)”.
Pag. 5 di 27 Sulla base dei principi sinora esposti, è agevole superare l'eccezione di giudicato laddove si consideri che, nel caso di specie, all'interno del rapporto del ricorrente vi è stato tale mutamento, ossia il passaggio del rapporto da una disciplina pubblicistica ad una privatistica, a seguito della cessazione della Gestione Commissariale Governativa.
Nel merito, si osserva.
Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n.
23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava (e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità (anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece,
l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav., 17/05/2019, n.
13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88 (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della
Pag. 6 di 27 durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_1
la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite"
(sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del CP_4
15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa Per_2
C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04
e C-257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che Persona_3
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_4
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di
Pag. 7 di 27 distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza e altri cit., punto 23). Per_2
Pertanto, "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza
Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza
Williams e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Per_2
e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE.
Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Pag. 8 di 27 Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ , tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione Per_4
ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022,
n. 20216):
- ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della
"onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento
"sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
Pag. 9 di 27 - ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
Tanto chiarito, possono innanzitutto essere prese in esame alcune deduzioni difensive sollevate dalla società resistente in ordine alla generale portata applicativa dei principi dettati dal diritto sovranazionale.
Innanzitutto, deve escludersi che gli obiettivi della direttiva del 2003 possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie (peraltro contemplato anche dalle fonti del diritto UE), in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità (e perciò monetizzate).
Infatti,
- è vero che il datore di lavoro, allorché non riconosca al lavoratore le ferie minime garantite, è obbligato a titolo risarcitorio nei confronti del dipendente ed incorre anche in sanzioni di tipo amministrativo (art. 18 bis, comma 3, D.Lgs. 66/2003),
- è altrettanto vero, però, che egli ha l'obbligo di offrire, in forma scritta, la fruizione delle ferie al dipendente e, se adempie a tale obbligo, non sarà tenuto a pagare alcuna indennità sostitutiva qualora il lavoratore comunque non abbia volontariamente usufruito delle ferie.
Ne discende che il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro (che renderebbe quest'ultimo anche esente da sanzioni amministrative pecuniarie), potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo.
In tale situazione, dunque, resta rilevante la individuazione di un trattamento economico relativo al periodo di ferie, comparabile a quello di lavoro effettivo.
Resta, infatti, l'esigenza di evitare che il dipendente sia scoraggiato dall'interrompere il lavoro e, quindi, rinunci a rigenerare le proprie energie psico - fisiche.
In ogni caso, sulla medesima questione la Corte di Cassazione (Cass. civ., Sez. lav.,
10/10/2023, n. 28320) ha recentemente osservato quanto segue: “ai fini della tutela di
Pag. 10 di 27 questo diritto al riposo annuale, rileva non la garanzia di irrinunziabilità, bensì
l'effettività della fruizione, perché destinata a tutelare sicurezza e salute del dipendente
... questa effettività ben potrebbe essere vanificata da una retribuzione più bassa, inducendo il lavoratore a rinunziarvi. In tale ipotesi è vero che il dipendente potrebbe invocare la nullità della rinunzia alle ferie e pretendere il risarcimento del danno ... questa forma di tutela si rivela estranea (ed insufficiente rispetto) alla ratio della direttiva sopra evidenziata: il risarcimento rappresenterebbe solo l'equivalente monetario del mancato riposo annuale, di per sé non reintegrabile perché ormai passato ed irrecuperabile … è proprio questa possibile conseguenza che la disciplina
Eurounitaria della retribuzione delle ferie mira a scongiurare (art. 7 della direttiva
2003/88/CE) come interpretata dalla Corte G.U.E., secondo cui la finalità della direttiva è quella di tutelare la sicurezza e la salute del lavoratore (di recente v. Corte
G.U.E. 13/01/2022, nella causa C-514/20, DS c/ ”. Per_4
Nè può ritenersi che il riconoscimento delle differenze retributive oggetto di causa sia impedito dalla circostanza che, in concreto, il ricorrente ha già integralmente fruito delle ferie a sua disposizione.
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (e, di riflesso, dalla giurisprudenza nazionale), non rileva, infatti, la effettiva dissuasione già concretizzatasi, ma esclusivamente la sua potenzialità.
Il senso è che l'efficacia e la primazia del diritto dell'Unione Europea possono essere garantiti solo fissando, in linea generale ed astratta, un ammontare della retribuzione paragonabile a quello conseguito in costanza di lavoro effettivo.
Si tenga presente che l'oggetto della presente controversia e della tutela è il credito del lavoratore: quest'ultimo discende da un'interpretazione della legge nazionale che impone trattamenti retributivi privi di attitudine dissuasiva alla fruizione delle ferie, allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di cui si compone il diritto dell'Unione
Europea.
L'assunto di parte resistente, perciò, non può essere condiviso, poiché l'avvenuto godimento delle ferie, lungi dall'impedire le maggiorazioni salariali/stipendiali, ne rappresenta un fatto costitutivo.
Pag. 11 di 27 Circa, poi, la difesa datoriale riguardante la scarsa incidenza delle differenze, occorre innanzitutto ripercorrere i criteri giuridici di riferimento.
Si deve, in particolare, ribadire che l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022 cit.).
Seguendo questa prospettiva, sebbene dalle buste paga risulti che le voci retributive poste dal ricorrente a fondamento della sua pretese sono state effettivamente corrisposte al lavoratore in modo fisso (sul versante del loro ammontare) e continuativo (sul versante della frequenza della loro erogazione in relazione ai periodi di lavoro effettivo), non si ritiene che tale aspetto possa avere portata dirimente.
L'unico compito che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affidato ai giudici nazionali è quello di verificare se le voci escluse dalla retribuzione nei giorni di ferie presentano un reale nesso con lo svolgimento delle mansioni affidate ai ricorrenti nonché con il loro status professionale (vedi infra).
Non si ritiene, in altri termini, di dover effettuare, nella presente controversia, la medesima indagine di non occasionalità che, ai sensi dell'art. 2120, comma 2, c.c., è imposta ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
A tal fine, infatti, proprio nella prospettiva teleologica delineata dalla giurisprudenza sovranazionale, si tratta esclusivamente di definire un parametro astratto di quantificazione e, a questo proposito, vale il discorso relativo alla individuazione della
“media” degli importi percepiti “su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo”.
Il primato del diritto dell'Unione Europea e la garanzia di irrinunciabilità di ferie retribuite, in altri termini, mal si conciliano con valutazioni caso per caso - suscettibili degli esiti più disparati ed arbitrari - postulando piuttosto un principio generale di mantenimento e, quindi, la sola necessità di comprendere quanto sia stato conseguito prima dei giorni di ferie, per trasporlo proporzionalmente alle 4 settimane indicate dalla direttiva.
In questa prospettiva, pertanto, va intesa l'affermazione secondo la quale la retribuzione corrisposta nei giorni di ferie deve essere “paragonabile” a quella ricevuta per i giorni di
Pag. 12 di 27 lavoro effettivo, laddove l'eventuale scarsa rilevanza della percezione di un certo emolumento è perfettamente compensata dal rilievo che il relativo valore economico è trasposto, in modo proporzionalmente corrispondente, nell'ammontare della retribuzione feriale, tramite l'applicazione del divisore delle giornate effettivamente lavorate nel periodo giudicato rappresentativo.
Ciò, con l'unica eccezione delle maggiorazioni orarie, poiché, come si vedrà a breve, la frequenza di lavoro straordinario deve essere effettivamente valutata quale indice di prevedibilità della relativa richiesta datoriale in tutti i periodi dell'anno (e, quindi, anche nei periodi corrispondenti a quello di fruizione delle ferie).
Tale eccezione, però, si giustifica sulla scorta del rilievo che i compensi per lavoro straordinario non si correlano all'espletamento in sé delle mansioni ma solo alla estensione temporale della loro esecuzione. Quindi, in questo frangente, l'affidamento di determinati compiti al dipendente non è sufficiente per stabilire un nesso funzionale ed il mantenimento delle voci anche per i giorni di ferie effettivamente rischia di attribuire al lavoratore il godimento di somme che sarebbero, con alta probabilità logica, negati nel caso in cui lo stesso periodo fosse stato lavorato.
Un giudizio positivo delle pretese dell'odierno istante, peraltro, va formulato anche a fronte dell'eccezione di scarsa incidenza formulata dalla società convenuta.
A ben vedere, infatti, la giurisprudenza della Corte di Giustizia non postula neanche su questo versante una valutazione casistica ma si limita solo ad escludere l'ipotesi limite in cui l'omesso computo di determinate componenti retributive conduca a differenze irrisorie.
E' significativo, in tal senso, quanto si legge nel paragrafo 21 della sentenza CGUE
Williams, ossia che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione”.
Se, tra l'altro, si discorre di potenzialità dissuasiva, quest'ultima sussiste sempre e comunque, sia che ci si trovi dinnanzi ad un'incidenza elevata, sia che ci si trovi dinnanzi ad un'incidenza ridotta ed il richiamo operato dalla Corte di Giustizia a
Pag. 13 di 27 fattispecie di notevole perdita non è stato certamente effettuato dalla stessa al fine di escludere ipotesi di contenute decurtazioni della retribuzione nei giorni di ferie.
Ad opinare diversamente, si finirebbe col trascurare che, nell'applicare il diritto interno, il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle finalità perseguite dal diritto dell'Unione nell'intento di conseguire il risultato prefissato dalla disciplina Eurounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, TFUE. L'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato
FUE, in quanto permette ai giudici, nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell'Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. CGUE 13/11/1990 causa C-106/89 Marleasing p.8, CGUE
14/07/1994 causa C-91/92 p.26, CGUE 10/04/1984 causa C-14/83 von CP_5
Colson p. 26, CGUE 28/06/2012 causa C-7/11 p. 51 tutte citate da Cass. n. CP_6
22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella dell'Unione
Europea, ma non è questo il caso.
Si tratta, dunque, di analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente.
In ordine alla maggiorazione per lavoro notturno, ritiene il Tribunale che essa non possa essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali, in quanto detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente.
Medesime considerazioni devono essere svolte in ordine alla maggiorazione per lavoro straordinario citato nella premessa del ricorso, che non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione. In altri termini, trattasi di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa;
ne discende che difetta il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità.
Pag. 14 di 27 In merito all'indennità aziendale e alle interessenze, si evidenzia sul punto la genericità della domanda, non corredata sotto il profilo probatorio da alcun riferimento normativo né da elementi che consentano l'apprezzamento della correlazione fra le voci richieste e le mansioni svolte o la qualifica rivestita dal ricorrente.
In ordine agli ulteriori emolumenti oggetto del presente giudizio, si richiamano le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 153/2025, pronunciata dalla Corte
d'Appello di Bari in data 1/3/2025, in una fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, a cui questo Giudicante ritiene di dover dare continuità, in quanto condivisibili: “ … la circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta (voce che è stata riconosciuta dal Tribunale), prevista dall'art,. 21 del c.c.n.l. del 23 luglio
1976, spettante al personale di macchina nell'ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di <<importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all delle mansioni e sia correlato allo>
“status” personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
La giurisprudenza di legittimità in tema di diaria ridotta (v. da ultimo Cass. nn. 11760 e
13321 del 2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che Pt_2 attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, di indennità di trasferta e di diaria ridotta) ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13245 del 2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e di treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata
Pag. 15 di 27 sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza ulteriori allegazioni da parte di , ben non si comprende quali spese sarebbero CP_1 state in concreto rimborsate con la voce “d7iaria” in questione).
Inoltre, la “franchigia” delle sei ore continuative, a parere della Corte, è indicativa – più che dell'assenza di spese (come opina la società appellante) - della correlazione dell'indennità al particolare disagio che risulta, appunto, maggiormente significativo con l'aumento delle ore di servizio.
Da notare, poi, che a norma dell'art. 21, comma 4, “quando l'assenza dalla residenza supera le 24 ore continuative, il personale di cui trattasi fruisce, a decorrere dal secondo periodo di 24 ore, del trattamento di trasferta previsto dal precedente art. 20”.
Né sembra dispiegare rilevanza il richiamato art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, afferendo esso alla diversa fattispecie della determinazione dell'imponibile fiscale in caso di erogazione di indennità di trasferta (a prescindere, dunque, da qualsiasi riscontro obiettivo circa l'effettiva natura dell'indennità in parola).
Tanto premesso, condivisibilmente Cass. n. 17253/2018, per quanto qui rileva, ha evidenziato che “il compenso (indennità) da corrispondere per la trasferta può avere carattere risarcitorio oppure retributivo, a seconda che a) riguardi le spese dal lavoratore sostenute per recarsi temporaneamente in un luogo diverso da quello in cui l'impresa svolge la sua attività, individuato da parte del datore di lavoro, come destinazione stabile e continuativa del lavoratore stesso per lo svolgimento della sua ordinaria prestazione lavorativa. In questo caso l'emolumento ha carattere risarcitorio, anche se non è da escludere, a priori, che possa esservi una (residuale) componente retributiva, onde spetta al giudice del merito stabilire, in relazione al contenuto delle specifiche pattuizioni contrattuali, quale parte di tale indennità abbia funzione risarcitoria e quale, invece, funzione retributiva;
b) si tratti, invece, del corrispettivo della peculiarità della abituale collaborazione richiesta al dipendente, consistente nell'obbligo di espletare la propria attività in luoghi sempre differenti, ipotesi in cui non è identificabile la connotazione tipica della “trasferta in senso proprio”, costituita dalla temporanea
Pag. 16 di 27 dislocazione del lavoratore in luogo diverso dalla normale sede di lavoro. In questo secondo caso, l'emolumento diviene un elemento non occasionale e predeterminato della retribuzione (anche se di importo non strettamente costante), cos da dovere essere ricompreso nella base di computo del TFR etc.” (cfr. anche Cass. n. 3278/2004, n.
27826/2009 e 18479/2014).
Su questa scia si colloca anche:
-Cass. n. 6294/2022, la quale ha statuito, in una fattispecie caratterizzata (cosi si è espressa la Corte di merito, sul punto confermata dalla Suprema Corte) dalla corresponsione di un'indennità di trasferta avente “carattere stabile e non contingente”, che “in considerazione delle caratteristiche dell'indennità di trasferta e della conseguente natura retribuiva dell'emolumento accertata dalla sentenza impugnata, può affermarsi la correttezza della decisione della Corte nell'inclusione dell'indennità di trasferta nella retribuzione ai fini dell'individuazione della fascia di retribuzione convenzionale di riferimento da applicare ai fini contributivi”;
-Cass. n. 24594/2018, la quale, ha precisato come, ai fini dell'identificazione dei caratteri propri della retribuzione, rilevano sicuramente (tra gli altri): a) la continuità, periodicità e obbligatorietà della somma corrisposta o del beneficio riconosciuto,
b)l'assenza di giustificativi di spesa, c) la natura compensativa del disagio o della penosità della prestazione resa, d) il rapporto di necessaria funzionalità con la prestazione lavorativa.
6.1. Va parimenti confermato il diritto del dipendente all'inclusione:
A)dell'indennità fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo del 1°agosto 1997, la quale viene corrisposta nell'ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale, indennità pacificamente correlabile alle specifiche mansioni di “operatore di esercizio” svolte dall'odierno appellato, in quanto diretta a compensare/risarcire il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo. Non v'è dubbio, quindi, che anche tale voce sia correlata al maggior disagio derivante al lavoratore dall'attività di lavoro normalmente svolta, come comprovato dal fatto che la relativa corresponsione è avvenuta in maniera continuativa (v. buste-paga in atti). A nulla rileva, in senso contrario, che l'indennità in parola sia stata specificamente
Pag. 17 di 27 disciplinata dagli accordi aziendali del 3 febbraio e del 9 giugno 1998, giacché tali intese disciplinano esclusivamente gli aspetti economici dell'emolumento, senza incidere affatto sulla regolamentazione dei relativi presupposti di attribuzione;
B)dell'indennità di disponibilità divenuta indennità riservista (come addotto nella'tto di gravame pag. 34) (o aggiuntiva) prevista da ultimo dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione”che manifesta la propria disponibilità a coprire le esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi di “effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13 luglio 2004). Non ha pregio alcuno la tesi di
Cont
secondo cui tale voce retributiva non dovrebbe rientrare nella base di calcolo della retribuzione feriale perché compenso dovuto per prestazioni lavorative
“eccezionalmente rese in circostanze particolari” e comunque perché non destinata a compensare un maggiore disagio del lavoratore Innanzitutto, sarebbe apodittico affermare che l'indennità in questione avrebbe natura eccezionale o volta ad incentivare la produttività, posto che la regolamentazione convenzionale non riconnette affatto l'emolumento di cui si discute all'aumento della produttività. Esso, invece, ha il solo fine di compensare il maggior impegno del lavoratore che si rende disponibile a svolgere la sua prestazione anche nel caso in cui non sia in servizio, senza alcuna connessione con il raggiungimento di determinati risultati.
Il ricorrente sia pure saltuariamente ha goduto di tale indennità (cfr. in special modo nell'anno 2020: cfr. buste paga in atti) sicché, ad onta di quanto prospettato dalla parte appellante, anch'essa va riconosciuta come meglio argomentato in seguito.
C) Indennità ore di scorta (detta anche “indennità aggiuntiva”), prevista dall'accordo aziendale del 3.2.1998 punto 5.3 (come incrementata al punto 7 del successivo accordo del 9.6. 1998) è un'indennità aggiuntiva computata “per ore di condotta o di scorta o di guida” (al netto dei tempi accessori e delle soste superiori a 30 minuti) in relazione alle qualifiche di macchinista, capotreno, conducente, agente di movimento e conducente di linea.
Pag. 18 di 27 Tale indennità, pure indicata come compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, di cui agli artt. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del 13 dicembre 2019, si configura quale “ compenso di produttività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei passeggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora”; il che lascia intendere che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al trasporto passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio, e risultano quindi connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame.
Il ricorrente che, è ben rimarcarlo, svolge mansioni di “autista conducente” risulta aver beneficiato anche di detta indennità almeno nel corso degli anni 2020, 2021 e
2022 (cfr. busta paga in atti ove risultano espressamente detti emolumenti) sicché anche detta indennità, a differenza di quanto preteso da parte appellante, deve essere riconosciuta limitatamente ai periodi in è stata corrisposta.
D) Stesso discorso va fatto in relazione: )al premio di produttività di cui all'accordo del
2 giugno 1988 poi divenuto indennità aziendale prevista dall'Accordo 23.7.2009 specificamente prevista per il personale che ricopre la qualifica di capotreno e macchinista (in relazione alla “disponibilità ad assolvere con continuità a tutte le attività previste dalle necessità aziendali, come bigliettazione presso le stazioni, assistenza alla clientela, interventi straordinari, ecc. anche in considerazione delle attuali vacanze di organico rispetto all'organico approvato in sede di ristrutturazione”),
E) all'indennità (giornaliera) di presenza corrisposta in favore del personale di macchina, per come disciplinata dall'Accordo nazionale (paragrafi 3,4) e 5) del
21.5.1981 e dall'Accordo Nazionale 21.5.1981 punto 3b), trattandosi di indennità che, nella sostanza fa parte della retribuzione normale del lavoratore risultando correlate alla di lui mera presenza in servizio laddove si è visto sopra che la retribuzione
“feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro.
F) Tale ultima indennità non va confusa con il compenso giornaliero di presenza istituito solo dall'Accordo del 13.12.2019 (art. 17 comma 1) il quale ha sostituito la ridetta indennità giornaliera e questa volta ricomprende espressamente le giornate di
Pag. 19 di 27 “congedo ordinario”, per cui viene pacificamente liquidato anche per i giorni di ferie sicchè, accogliendo la doglianza di cui gravame tale compenso va invece escluso.
F)pure va esclusa l'indennità di produttività giornaliera di cui all'accordo del 7 luglio
1997 che è costituita da una parte fissa – che congloba e sostituisce le indennità derivanti dai verbali di accordo del luglio 1991 e del 30 maggio 1992 r che viene erogata per ogni giornata di presenza, comprese le giornate di congedo ordinario (292 giornate) e da una parte aggiuntiva (della quale non risulta dedotta né documentata la corresponsione) – che viene erogata per l'effettiva prestazione lavorativa svolta a fronte del raggiungimento degli obiettivi (economici) di cui al punto 4 -; sicchè quest'ultima non compete, in quanto non correlata alle mansioni né alla professionalità ma a fattori esterni meramente eventuali.
7.Quanto alle modalità di calcolo delle differenze e al numero minimo di ferie annuali, occorre rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie, come
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Ebbene, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
“minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata ), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio
1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale: tutti infatti si determinano (al pari delle retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
8. Con riguardo alla dedotta esiguità, occasionalità o mancata percezione in talune annualità delle indennità riconosciute come dovute, si tratta di profili che non incidono
Pag. 20 di 27 sul diritto del lavoratore al relativo computo nella retribuzione feriale (in quanto, come già detto, correlate allo status e alla qualifica professionale posseduti nonché al contenuto delle mansioni svolte a prescindere dalla variabilità dei corrispondenti importi: v. al riguardo Cass., Sez. L, n. 13932/2024 sull'effetto deterrente che può realizzarsi anche a fronte dell'esclusione dal computo della retribuzione dovuta durante le ferie di talune indennità di importo variabile previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate), ma che – potendo al più riverberarsi sull'ammontare delle differenze retributive spettanti al lavoratore – potrebbero formare oggetto di delibazione in seno a un eventuale giudizio di quantificazione.
9. Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, de diritti alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare, in quanto un'incidenza non significativamente apprezzabile non potrebbe svolgere detta funzione dissuasiva.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Per cui, tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo
(annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione annua (v. prospetti a pag.
14 dell'appello).
Sul punto, deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C- 155/10, Williams, par.
21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto
Pag. 21 di 27 sopra << si evince che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione>>.
Come da ultimo ribadito da Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare v. punti 26 e 27), non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
In tale ottica risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivare l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
11. Non sono fondati neppure i motivi di doglianza concernenti la prescrizione.
Esattamente il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione ed ha affermato – in adesione all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass. n. 26242 del 2022 - che la prescrizione non decorre durante il corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18 stat. lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, con la conseguenza che, per i diritti retributivi sorti a
Pag. 22 di 27 far data dall'entrata in vigore della citata l.n. 92 (18 luglio 2012) e nel quinquennio anteriore (cioè a decorrere dal 18 luglio 2007), il dies a quo della prescrizione va individuato nella data di cessazione del rapporto.
Si tratta di interpretazione ribadita a più riprese dalla Suprema Corte, la quale ha rimarcato che, per effetto delle modifiche apportate dalla l.n. 92 del 2012 e poi dal
d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
di conseguenza, per tutti quei diritti che – come nella specie- non sono prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4), e 2935
c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
In ordine, poi, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale degli artt. 2948, n. 4), e
2935 c.c., oltre che degli artt. 2955, n. 2) e 2956, n. 1), c.c., in questa sede è sufficiente richiamare le ampie e condivisibili considerazioni contenute nella già citata Cass. n.
26242 del 2022, la quale è giunta alle conclusioni interpretative prima ricordate proprio a partire da una lettura “costituzionalmente legittima” delle menzionate disposizioni, facendo leva tanto sui noti interventi in materia della Consulta (cioè Corte
Cost. sent. n. 63 del 1966, sent. n. 143 del 1969 e sent. n. 17 del 1972), quanto sulla altrettanto nota distinzione – recepita dalla Costituzione - tra “diritto al al lavoro” riconosciuto a tutti i cittadini della Repubblica, e “diritto al posto di lavoro”, oggetto invece di una regolamentazione specifica di tutela nelle relazioni interne dell'impresa.
Né ha pregio l'argomento di parte appellante secondo cui il rapporto di lavoro in questione sarebbe connotato da una sorta di “stabilità rafforzata”, in quanto ad esso trovano applicazione le norme contenute nel r.d. n. 148 del 1931, con la conseguenza sarebbe di fatto inapplicabile la tutela meramente indennitaria di cui all'art. 18 cit.
Occorre ricordare, invero, che per principio generale il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è regolato dal d.lgs. n. 165 del 2001, bensì in assenza di una disciplina derogatoria speciale, dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati.
Già l'art. 4, comma 13, del d.l. n. 95 del 2012, nel testo risultante all'esito della conversione disposta dalla l.n. 135 del 2012, aveva previsto, con norma dichiarata
Pag. 23 di 27 espressamente di interpretazione autentica, che le << disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali >>.
Il sistema così delineato è stato poi ribadito dal d.lgs. n. 175 del 2016 che, all'art. 1, comma 3, ha previsto, con disposizione di carattere generale, che < non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato>> e ha aggiunto, con specifico riferimento al rapporto di lavoro, che << salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi>>(art. 19, comma 1).
Pertanto, in disparte l'obbligo delle società partecipate di attenersi nel reclutamento del personale ai medesimi principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità che stanno alla base del concorso pubblico (art. 18 d.l.n. 112 del 2008, conv. in l.n. 133 del 2008), resta fermo che il rapporto di lavoro alle dipendenze di tali società è regolamentato dal diritto privato (cfr. ad esempio Cass. n. 35421 del 2022, secondo cui anche ad esse si applica la disciplina delle mansioni contenuta nell'art. 2103 c.c.).
Ne deriva che l'introduzione della legge Fornero ha senza dubbio inciso sulla stabilità Cont del rapporto alle dipendenze di , con l'ulteriore conseguenza che anche ai crediti retributivi insorti nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di essa si applica la regola secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data di cessazione del rapporto medesimo.
In termini si è pronunciata, da ultimo, Cass. n. 25590 del 2023: << il rapporto di lavoro alle dipendenze delle società a controllo pubblico non è disciplinato dal d.lgs. n. 165 del
2001, bensì dalle norme del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, che trovano applicazione in assenza di una disciplina speciale derogatoria. L'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008 …, che fa divieto alle società a
Pag. 24 di 27 partecipazione totale o maggioritaria … di procedere all'assunzione di nuovo personale ed impone il contenimento della spesa per il personale, non comporta una deroga all'applicazione, quanto alla disciplina delle mansioni, dell'art. 2103 cod. civ.>>, ovvero ancora, aggiunge la Corte, della disciplina di cui alla legge Fornero in tema di licenziamenti individuali. Ad analoghe conclusioni Cass. n. 17631 del 2023, la quale evidenzia altresì in motivazione che per escludere l'applicazione della disciplina dettata dal codice civile a siffatti rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici economici non si può fare leva, nel singolo contesto, << sul carattere strumentale dell'ente che viene in rilievo, sulle finalità pubbliche che lo stesso persegue, sui controlli ai quali il medesimo è assoggettato. L'ente pubblico economico si caratterizza perché ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o prevalente un'attività di impresa secondo il criterio dell'economicità della gestione, ossia del tendenziale equilibrio fra costi e ricavi, e l'assoggettamento alle regole del diritto privato si giustifica perché
l'attività medesima, non dissimile da quella svolta dal privato, richiede procedure snelle, non compatibili con i vincoli posti dalle regole dell'agire amministravo …>>”.
Nel caso di specie, il ricorrente è stato collocato in quiescenza in data 31/8/2018 ed il termine quinquennale di prescrizione è stato utilmente interrotto dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, risultando così prescritto il diritto a percepire le indennità maturate soltanto con riferimento al periodo anteriore al 18/7/2007.
Infine, in merito alla doglianza di parte resistente relativa alla mancata produzione delle buste paga del ricorrente da luglio a dicembre 2007, è appena il caso di osservare che, nella memoria di costituzione, è dato leggere che il ricorrente venne inquadrato dalla società datrice di lavoro con il profilo di operatore di esercizio par. 158 dall'1/1/2001 sino all'1/5/2012, ditalchè, deve ritenersi che le buste paga dallo stesso percepite nell'anno 2007 fossero sovrapponibili a quelle percepite dal lavoratore nell'anno 2008 e depositate in atti.
Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi corrispondere le differenze retributive relative ai giorni di ferie usufruiti per le voci indicate nell'atto introduttivo, ad eccezione delle indennità sopra indicate a far data dal 18/7/2007 sino al collocamento in quiescenza, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Per l'effetto, la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, va condannata al pagamento delle
Pag. 25 di 27 differenze retributive per i predetti titoli, con le suesposte precisazioni, oltre accessori come per legge.
Resta assorbita ogni ulteriore questione controversa tra le parti.
Nei limiti delle motivazioni di seguito esposte, il ricorso deve essere accolto.
In merito alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28/11/2022 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto del ricorrente alla inclusione delle indennità indicate in ricorso, ad eccezione delle indennità di cui in motivazione, nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie per il periodo dal 18/7/2007 sino al collocamento in quiescenza;
- per l'effetto, condanna in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive maturate tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire computando nella base di calcolo gli emolumenti di cui al punto che precede, da calcolarsi secondo i criteri di cui in motivazione;
- compensa le spese di lite per metà e condanna la società convenuta al pagamento della residua metà che liquida in complessivi € 1.347,50, oltre rimborso forfettario al 15%,
IVA e c.p.a come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente.
Bari, 9/4/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Emanuela Foggetti)
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