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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. X, sentenza 23/02/2026, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1262/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CR GI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5890/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63302 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 534/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 20.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio
Calabria, relativo a TARI per l'anno 2021, per un valore di causa di € 470,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria in questione.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo riconosciuto fondate le ragioni del ricorrente. Allegava il provvedimento di annullamento del provvedimento impugnato. Chiedeva compensarsi le spese di giudizio, deducendo quanto segue:” ai fini della compensazione delle spese di giudizio, si evidenzia che il contribuente non ha presentato la denuncia di cessazione e non risulta alcuna denuncia di inizio occupazione del nuovo insediamento occupato.”.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, parte ricorrente insisteva nella condanna alle spese dell'ente impositore. Quindi la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la dimostrazione dell'avvenuto annullamento del provvedimento impugnato non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere compensate fra le parti, giusta le ragioni espresse dal Comune e sopra riportate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 10, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
CR GI, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5890/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - --- 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63302 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 534/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 20.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio
Calabria, relativo a TARI per l'anno 2021, per un valore di causa di € 470,00.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto all'obbligazione tributaria in questione.
Il Comune di Reggio Calabria si costituiva e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo riconosciuto fondate le ragioni del ricorrente. Allegava il provvedimento di annullamento del provvedimento impugnato. Chiedeva compensarsi le spese di giudizio, deducendo quanto segue:” ai fini della compensazione delle spese di giudizio, si evidenzia che il contribuente non ha presentato la denuncia di cessazione e non risulta alcuna denuncia di inizio occupazione del nuovo insediamento occupato.”.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, parte ricorrente insisteva nella condanna alle spese dell'ente impositore. Quindi la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la dimostrazione dell'avvenuto annullamento del provvedimento impugnato non vi è più ragione del contendere. Pertanto, avuto riguardo a quanto sopra rappresentato, devesi dichiarare l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere.
Le spese devono essere compensate fra le parti, giusta le ragioni espresse dal Comune e sopra riportate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dal Comune di Reggio Calabria, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.