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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3761/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3761/2025, promossa con ricorso depositato il 24/09/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 19 maggio 1975 cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Antonella De Peri
e
2) Parte_2
Nato a Somma Lombardo (VA) il 07/01/1983 cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Antonella De Peri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO LO (VA), in data 23 settembre 2006
(anno 2006 atto n.16 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
, nata a [...], il [...]; Persona_1
pagina1 di 6 e , nati a Varese (VA), il 31 maggio 2015. Per_2 Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24 settembre 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia alle seguenti condizioni:
Affidamento, mantenimento, e tempi di frequentazione dei figli
1) i figli , e sono affidati da entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 Per_3 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di , e Per_1 Per_2 Per_3
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé.
La loro residenza viene fissata nella casa coniugale che viene assegnata alla madre che ne è comproprietaria.
La frequentazione genitori figli sarà paritetica e comunque tale da consentire di mantenere quanto più possibile i loro impegni sportivi, ludici e comunque la loro routine, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi i genitori.
Fermi i fine settimana alternati da venerdì sera a domenica sera, i figli staranno con la madre le notti tra domenica e lunedì e quelle tra giovedì e venerdì; con il padre le notti tra lunedì e martedì e quelle tra martedì e mercoledì.
Le notti tra mercoledì e giovedì saranno a settimane alterne con il genitore che non li terrà con sé il fine settimana.
I compleanni dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori.
Le festività tradizionali (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania) saranno trascorse possibilmente con entrambi i genitori e comunque i genitori stabiliscono che durante le vacanze natalizie i figli staranno con uno dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dall'1 al 6 gennaio a rotazione ad anni alterni.
Per le festività pasquali i figli staranno con un genitore dal mercoledì alla domenica e dall'altro genitore dalla domenica al mercoledì.
pagina2 di 6 Le altre festività civili o religiose saranno sempre trascorse in via alternata con l'uno o l'altro genitore.
Durante le vacanze estive i figli staranno con uno o l'altro genitore per un periodo anche non continuativo di almeno 15 giorni la cui cadenza sarà individuata tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
2) Ogni genitore provvederà al mantenimento dei figli in via diretta.
Le spese extra assegno di cui alle linee guida alla Corte d'Appello di Milano giugno 2025 che qui si danno per riscritto e che i genitori dichiarano di conoscere ed approvare saranno a carico del padre nella misura del 70%.
L'assegno unico attualmente di € 604,90 viene attribuito in via esclusiva alla madre. Nel momento in cui la madre provvederà ad aggiornare l'ISEE e a chiedere il ricalcolo dell'assegno unico, l'importo, attualmente versato sul conto corrente cointestato, sarà accreditato sul suo conto corrente e, se la misura fosse inferiore, il padre lo integrerà fino al raggiungimento dell'importo attuale.
Le detrazioni fiscali vengono suddivise tra i genitori nella misura del 70% per il padre e
30% per la madre. I genitori concordano che tutte le fatture (es. spese mediche) relative ai minori saranno intestate al padre per fruire al meglio dei benefici fiscali.
Il padre si impegna a dividere annualmente il beneficio fiscale con la madre a seguito del rimborso che otterrà in sede di dichiarazione dei redditi.
Il conto corrente cointestato sarà estinto e il saldo diviso a metà tra le parti.
Assegnazione della casa coniugale, scioglimento della comunione legale e accordi economici
3) La casa coniugale ubicata in Cittiglio (VA), Via Del Sasso, 13, viene assegnata alla madre. Il padre si è trasferito dal 1° agosto 2025 in NO LO, Via molinetto 44 in un alloggio in locazione con un esborso per il canone di € 650,00 mese.
Peraltro la madre si impegna ad acquistare la quota parte del padre dell'immobile sito in comune di Cittiglio - Via Del Sasso, 13 suddiviso su tre piani (S1-T-1), e così meglio censito al C.F. del Comune di Cittiglio (VA):
sez. urb. CI, Foglio 10, Particella 6230, sub. 1 categoria A/7 classe 3, consistenza 8,5
Vani, superficie catastale 151 mq, rendita catastale Euro 899,93 oltre a Particella 6230,
pagina3 di 6 sub. 2 categoria C/6 classe 11, consistenza 73 mq, superficie catastale 81 mq, rendita catastale Euro 192,28.
Le predette unità immobiliari saranno cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprensive di tutti gli arredi e corredi ivi staggiti, con i relativi diritti, annessi e connessi, pertinenze e dipendenze, azioni e ragioni, servitù attive e passive.
Il prezzo della cessione viene concordemente e transattivamente pattuito in complessivi
€ 142.500,00 (Euro centoquarantaduemilacinquecento/00), che verrà corrisposto dalla signora in un'unica soluzione alla data della stipula dell'atto notarile che dovrà Pt_2 avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di deposito della sentenza di separazione, avanti il notaio che sarà designato a cura e spese di parte acquirente.
A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, graverà sulla signora ogni Pt_2 onere correlato alla manutenzione ordinaria del bene già coniugale.
I sigg. e specificano che la menzionata cessione di quota immobiliare Parte_1 Pt_2 integra un aspetto fondamentale della definizione della crisi coniugale tra loro insorta e si pone come atto conciliativo e transattivo delle reciproche spettanze. Il citato trasferimento di proprietà, pertanto, fruirà, di diritto, dell'applicazione delle esenzioni fiscali, così come previste dall'art. 19 della L. n. 74/1987.
Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione del 2022 e dei pannelli fotovoltaici del 2024, in capo al signor , saranno trasferite interamente alla signora a Parte_1 Pt_2 seguito del rimborso che egli otterrà in sede di dichiarazione dei redditi.
Il padre si impegna comunque a dividere annualmente il beneficio fiscale con la madre a seguito del rimborso che otterrà in sede di dichiarazione dei redditi.
4) Le autovetture IA KA targata FA683DB e HIUNDAY IX20 targa EV942BW cointestate resteranno la prima in uso esclusivo al padre e la seconda in uso esclusivo alla madre.
Ciascuno si farà carico delle spese (assicurazione, tassa di proprietà, revisione, manutenzione, carburante) di quella che ha in uso esclusivo.
5) I genitori si danno atto di aver sottoscritto polizza N. Controparte_1
5140566 del valore attuale di € 16.450,00 (a nome beneficiaria Parte_1 caso morte nonché polizza vita N. Parte_2 CP_2
0019540104330 di € 9.000,00 avente come contraente ed assicurata Parte_2
pagina4 di 6 e beneficiario caso morte . Parte_1
Si tratta di somme accantonate per gli studi dei figli o comunque per il loro futuro e quindi tali risparmi saranno liquidati di comune accordo tra i genitori, se del caso.
6) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni che precedono le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 23 settembre 2006, in NO LO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO LO (anno 2006, atto n. 16, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
pagina5 di 6 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3761/2025, promossa con ricorso depositato il 24/09/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Varese il 19 maggio 1975 cittadino: Italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...] con l'Avv. Antonella De Peri
e
2) Parte_2
Nato a Somma Lombardo (VA) il 07/01/1983 cittadina: Italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
residente in [...] con l'Avv. Antonella De Peri
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO LO (VA), in data 23 settembre 2006
(anno 2006 atto n.16 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
, nata a [...], il [...]; Persona_1
pagina1 di 6 e , nati a Varese (VA), il 31 maggio 2015. Per_2 Persona_3
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24 settembre 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia alle seguenti condizioni:
Affidamento, mantenimento, e tempi di frequentazione dei figli
1) i figli , e sono affidati da entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 Per_3 assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di , e Per_1 Per_2 Per_3
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé.
La loro residenza viene fissata nella casa coniugale che viene assegnata alla madre che ne è comproprietaria.
La frequentazione genitori figli sarà paritetica e comunque tale da consentire di mantenere quanto più possibile i loro impegni sportivi, ludici e comunque la loro routine, compatibilmente con gli orari di lavoro di entrambi i genitori.
Fermi i fine settimana alternati da venerdì sera a domenica sera, i figli staranno con la madre le notti tra domenica e lunedì e quelle tra giovedì e venerdì; con il padre le notti tra lunedì e martedì e quelle tra martedì e mercoledì.
Le notti tra mercoledì e giovedì saranno a settimane alterne con il genitore che non li terrà con sé il fine settimana.
I compleanni dei figli saranno trascorsi con entrambi i genitori.
Le festività tradizionali (Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania) saranno trascorse possibilmente con entrambi i genitori e comunque i genitori stabiliscono che durante le vacanze natalizie i figli staranno con uno dal 24 al 31 dicembre e con l'altro dall'1 al 6 gennaio a rotazione ad anni alterni.
Per le festività pasquali i figli staranno con un genitore dal mercoledì alla domenica e dall'altro genitore dalla domenica al mercoledì.
pagina2 di 6 Le altre festività civili o religiose saranno sempre trascorse in via alternata con l'uno o l'altro genitore.
Durante le vacanze estive i figli staranno con uno o l'altro genitore per un periodo anche non continuativo di almeno 15 giorni la cui cadenza sarà individuata tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
2) Ogni genitore provvederà al mantenimento dei figli in via diretta.
Le spese extra assegno di cui alle linee guida alla Corte d'Appello di Milano giugno 2025 che qui si danno per riscritto e che i genitori dichiarano di conoscere ed approvare saranno a carico del padre nella misura del 70%.
L'assegno unico attualmente di € 604,90 viene attribuito in via esclusiva alla madre. Nel momento in cui la madre provvederà ad aggiornare l'ISEE e a chiedere il ricalcolo dell'assegno unico, l'importo, attualmente versato sul conto corrente cointestato, sarà accreditato sul suo conto corrente e, se la misura fosse inferiore, il padre lo integrerà fino al raggiungimento dell'importo attuale.
Le detrazioni fiscali vengono suddivise tra i genitori nella misura del 70% per il padre e
30% per la madre. I genitori concordano che tutte le fatture (es. spese mediche) relative ai minori saranno intestate al padre per fruire al meglio dei benefici fiscali.
Il padre si impegna a dividere annualmente il beneficio fiscale con la madre a seguito del rimborso che otterrà in sede di dichiarazione dei redditi.
Il conto corrente cointestato sarà estinto e il saldo diviso a metà tra le parti.
Assegnazione della casa coniugale, scioglimento della comunione legale e accordi economici
3) La casa coniugale ubicata in Cittiglio (VA), Via Del Sasso, 13, viene assegnata alla madre. Il padre si è trasferito dal 1° agosto 2025 in NO LO, Via molinetto 44 in un alloggio in locazione con un esborso per il canone di € 650,00 mese.
Peraltro la madre si impegna ad acquistare la quota parte del padre dell'immobile sito in comune di Cittiglio - Via Del Sasso, 13 suddiviso su tre piani (S1-T-1), e così meglio censito al C.F. del Comune di Cittiglio (VA):
sez. urb. CI, Foglio 10, Particella 6230, sub. 1 categoria A/7 classe 3, consistenza 8,5
Vani, superficie catastale 151 mq, rendita catastale Euro 899,93 oltre a Particella 6230,
pagina3 di 6 sub. 2 categoria C/6 classe 11, consistenza 73 mq, superficie catastale 81 mq, rendita catastale Euro 192,28.
Le predette unità immobiliari saranno cedute nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprensive di tutti gli arredi e corredi ivi staggiti, con i relativi diritti, annessi e connessi, pertinenze e dipendenze, azioni e ragioni, servitù attive e passive.
Il prezzo della cessione viene concordemente e transattivamente pattuito in complessivi
€ 142.500,00 (Euro centoquarantaduemilacinquecento/00), che verrà corrisposto dalla signora in un'unica soluzione alla data della stipula dell'atto notarile che dovrà Pt_2 avvenire entro e non oltre 6 mesi dalla data di deposito della sentenza di separazione, avanti il notaio che sarà designato a cura e spese di parte acquirente.
A far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, graverà sulla signora ogni Pt_2 onere correlato alla manutenzione ordinaria del bene già coniugale.
I sigg. e specificano che la menzionata cessione di quota immobiliare Parte_1 Pt_2 integra un aspetto fondamentale della definizione della crisi coniugale tra loro insorta e si pone come atto conciliativo e transattivo delle reciproche spettanze. Il citato trasferimento di proprietà, pertanto, fruirà, di diritto, dell'applicazione delle esenzioni fiscali, così come previste dall'art. 19 della L. n. 74/1987.
Le detrazioni fiscali per la ristrutturazione del 2022 e dei pannelli fotovoltaici del 2024, in capo al signor , saranno trasferite interamente alla signora a Parte_1 Pt_2 seguito del rimborso che egli otterrà in sede di dichiarazione dei redditi.
Il padre si impegna comunque a dividere annualmente il beneficio fiscale con la madre a seguito del rimborso che otterrà in sede di dichiarazione dei redditi.
4) Le autovetture IA KA targata FA683DB e HIUNDAY IX20 targa EV942BW cointestate resteranno la prima in uso esclusivo al padre e la seconda in uso esclusivo alla madre.
Ciascuno si farà carico delle spese (assicurazione, tassa di proprietà, revisione, manutenzione, carburante) di quella che ha in uso esclusivo.
5) I genitori si danno atto di aver sottoscritto polizza N. Controparte_1
5140566 del valore attuale di € 16.450,00 (a nome beneficiaria Parte_1 caso morte nonché polizza vita N. Parte_2 CP_2
0019540104330 di € 9.000,00 avente come contraente ed assicurata Parte_2
pagina4 di 6 e beneficiario caso morte . Parte_1
Si tratta di somme accantonate per gli studi dei figli o comunque per il loro futuro e quindi tali risparmi saranno liquidati di comune accordo tra i genitori, se del caso.
6) Con l'esatto adempimento delle obbligazioni che precedono le parti dichiarano di aver definito ogni loro rapporto economico patrimoniale e di non avere null'altro da pretendere reciprocamente
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 23 settembre 2006, in NO LO (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NO LO (anno 2006, atto n. 16, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
pagina5 di 6 Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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