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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/05/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1337/2023 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Emanuele Guerrieri Parte_1
contro con il patrocinio dell'avv. Valentina Cappello Controparte_1
rilevato che
entrambe le parti hanno da ultimo manifestato disinteresse alla prosecuzione del giudizio, in ragione dell'accordo di bonario componimento frattanto raggiunto - versato in atti - e già portato ad esecuzione;
in corso di causa, dunque, è intervenuta una circostanza che ha determinato il venir meno della posizione di contrasto tra le parti, ciò che impone di dichiarare cessata la materia del contendere;
1 come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del
contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della
parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto
tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito” (cfr., ex multis, Cass. civ., n.
10553/09; Cass. civ., n. 22650/08);
avendo le parti sostanzialmente definito la controversia instaurata dall'odierno opposto con il ricorso monitorio, si dispone la revoca del decreto ingiuntivo n. 190/2023;
le spese di lite, in considerazione dell'esito del giudizio e delle pattuizioni di cui al predetto accordo, possono ragionevolmente compensarsi per intero, come richiesto dallo stesso convenuto e non opposto da controparte;
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così
decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 26.5.2025.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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