TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 4891/2020 R.G.
vs. Controparte_1 Controparte_2
termine deposito note ex art. 127 ter c.p.c.: 7.3.2025.
[...]
Oggi 26.3.2025, il Giudice dott.ssa Liana Pernice, dopo avere dato atto del deposito delle note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. da parte dei procuratori delle parti nella causa sopra emarginata promossa da
Controparte_1 contro
, Controparte_2
e nei confronti di Controparte_3 pronuncia, all'esito della camera di consiglio, la sentenza che segue e che viene allegata a verbale.
dott. Liana Pernice G.O.T.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana
Pernice, ha pronunciato a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4891 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione e decisa in data 7.3.2025 – 26.3.2025 avente ad oggetto “rivendica beni mobili contenuti in cassetta di sicurezza“
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._1 studio dell'avv. Giuseppe Russitano (d. d.: , che lo Email_1 rappresenta e difende per procura ad litem in atti,
ATTORE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._2
Palermo presso lo studio degli avv. ti Dora Corsaro (d. g. e Angelo Email_2
La Mattina (d. g. , che lo rappresenta e difende per procura ad Email_3 litem in atti
CONVENUTO – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
E
– filiale n. 100 di Palermo – VIA Roma n. 183 - quale custode giudiziario Controparte_3
CONVENUTO – CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
1.1.- Con atto di citazione notificato il 25.3.2020, il sig. , dopo avere premesso Controparte_1 che con decreto del 24-27 gennaio 2020, reso inter partes nel proced. N. 1011/2020 R.G., il
Tribunale di Palermo aveva concesso, su sua richiesta, il sequestro giudiziario della cassetta di sicurezza n. 180 in essere sulla base del contratto n. 15049 presso la filiale 100 della CP_3
di Palermo, chiedeva - nel convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo il coniuge
[...]
2 , dalla quale si era nelle more separato, di far accertare e dichiarare di Controparte_2 essere proprietario esclusivo di tutti i beni, valori e gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza oggetto di sequestro, con condanna da parte del custode giudiziario, in Controparte_3 persona del suo direttore, alla consegna di essi in suo favore.
1.2.- Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 5.10.2020, , Controparte_2 dopo avere eccepito preliminarmente la nullità dell'atto di citazione e, comunque l'improcedibilità dell'azione perché proposta prima che il Tribunale si pronunciasse in ordine alla conferma del decreto del 24-27 gennaio 2020, reso inaudita altera parte, contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il rigetto. Adduceva nello specifico di essere proprietaria esclusiva dei beni, valori e gioielli contenuti nella predetta cassetta di sicurezza, che indicava in modo analitico in un apposito elenco (punto B.3 pagg. 17 e 18) e a pag. 23 della comparsa di risposta, e chiedeva, in via riconvenzionale, che ne venisse ritenuta e dichiarata esclusiva proprietaria, con diritto alla loro consegna e con condanna dell'attore al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
1.3.- - filiale n. 100 di Palermo, al quale la citazione veniva notificata nella Controparte_3 qualità di custode giudiziario, non si costituiva in giudizio.
1.4.- La causa, istruita con l'acquisizione del fascicolo del cautelare (proced. N.
1011/2020 R.G.), della documentazione offerta in comunicazione da ciascuna delle parti, l'assunzione di prova con i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, l'inventario (notaio ) in data 7.11.2024 dei beni contenuti nella
[...] Persona_1 cassetta di sicurezza, la causa - mutata nelle more la persona fisica del giudice e rimaste infruttuose le trattative finalizzate ad un bonario componimento della lite – era rinviata per decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.3.2025, sulle conclusioni scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti.
2.- Merito.
2.1.- Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia di la quale Controparte_3 nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione nella sua (sola) qualità di custode giudiziario, non si è costituita in giudizio.
2.2.- Nel merito, l'azione avanzata dall'attore va respinta, per non avere questi ultimi fornito in giudizio la prova della proprietà esclusiva dei beni, valori e gioielli rinvenuti, come da inventario notarile del 7.11.2024, nella cassetta di sicurezza in sequestro n. 180 in essere sulla base del contratto n. 15049 presso la filiale 100 della di Palermo, mentre per CP_3 converso va accolta la speculare domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta.
Giova in proposito premettere, invero, che il servizio bancario delle cassette di sicurezza, disciplinato dagli artt. 1839 e ss. c.c., è destinato a consentire la conservazione e la custodia di beni che per il loro valore richiedono l'utilizzazione di congegni di sicurezza particolarmente sofisticati che solo una organizzazione imprenditoriale complessa, come quella degli istituti di credito, è in grado di offrire. La si obbliga, dietro pagamento del canone, soltanto a CP_4 mettere a disposizione del cliente locali idonei all'espletamento del servizio delle cassette di
3 sicurezza e a provvedere alla custodia degli stessi e alla integrità delle cassette, senza tuttavia conoscere il contenuto delle stesse. Gli oggetti, invero, non vengono consegnati all'istituto di credito e il titolare della cassetta è libero di depositare tutto quanto di suo interesse, ad eccezione delle cose che abbiano natura “pericolosa”. Proprio dalla mancanza di una consegna di tali beni alla banca e/o alla predisposizione di un preventivo inventario sorge sovente, nell'esperienza concreta, la difficoltà di ricostruirne ex post il contenuto (ad esempio, nel caso di furti) o anche la titolarità dei beni e o dei valori in tali cassette contenute tutte le volte in cui manchi uno specifico atto o documento che ne certifichi la provenienza, posto che la mera cointestazione della cassetta, seppur autorizza ciascuno dei contestatari alla relativa apertura e prelievo, tuttavia non ne attribuisce la proprietà e dunque il potere di disporne al contestatario che sia a conoscenza dell'altruità del beni.
Orbene, nell'ipotesi in esame, all'esito della compiuta istruttoria, deve affermarsi e dichiararsi che tutti i beni, valori e gioielli rinvenuti nella cassetta di sicurezza al momento della sua apertura ed erezione dell'inventario del 7.11.2024 da parte del notaio , sono di Persona_1 proprietà esclusiva della convenuta . Diversamente dall'attore, Controparte_2 CP_1
- che in sede di note conclusive del 7.2.2025 ha dato in effetti atto “di non avere
[...] individuato” durante le operazioni di inventario i preziosi di sua proprietà indicati nell'atto di citazione, precisando che fossero certamente della i gioielli contenuti Controparte_2 nella scatola “marrone” rinvenuta nella cassetta di sicurezza – quest'ultima ha fornito una descrizione minuziosa, confermata dalla deposizione altrettanto circostanziata resa dai testi e , dei predetti beni, con ciò confermandone la provenienza e Testimone_2 Testimone_1 la sua titolarità esclusiva.
Ne inferisce che la convenuta va ritenuta e dichiarata proprietaria esclusiva dei beni mobili descritti nel verbale di inventario del 7.11.2024 rep. N. 5387 racc. n. 3720 notaio
[...]
- che qui deve intendersi richiamato - in atto depositati presso la cassetta di sicurezza Per_1
n. 180 in essere sulla base del contratto n. 15049 presso la filiale 100 della di CP_3
Palermo: con conseguente diritto alla restituzione in suo favore, previa revoca del sequestro giudiziario adottato nel proced. N. 1011/2020 R.G. con decreto del Tribunale di Palermo il 24-
27 gennaio 2020, confermato con ordinanza dell'11-26.6.2020.
Al rigetto della domanda attorea, infatti, consegue la revoca del predetto sequestro giudiziario.
3.- Va, invece, respinta la domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla convenuta.
Una tale condanna può essere pronunciata invero soltanto a condizione che la parte abbia agito o resistito in giudizio nonostante la consapevolezza della patente infondatezza della domanda, ovvero in presenza di un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza
(cfr. Cass. n. 19976/2005). Ciò in quanto l'inosservanza del dovere di lealtà e probità, cui ciascuna parte è tenuta, non può derivare solo dalla prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo piuttosto che l'altra parte deduca e dimostri la ricorrenza nell'indicato comportamento del dolo o della colpa grava, intesa nel senso della consapevolezza
- o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza –
4 dell'infondatezza delle suddette tesi (cfr. Cass. n. 15629/2010).
Nell'ipotesi in esame, tuttavia, non può dirsi emersa una inosservanza del dovere di lealtà e probità nei termini sopra evidenziati a carico dell'opponente.
4.- Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
5.- Spese di lite.
L'attore, quale soccombente, va condannato alle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo. Compensa tra le parti le spese sostenute per le operazioni di erezione dell'inventario da parte del notaio.
Nulla va disposto, invece, nei rapporti tra le parti e non costituitasi in giudizio. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata dall'attore e dispone per l'effetto la revoca del sequestro giudiziario della cassetta di sicurezza n. 180 in essere sulla base del contratto n. 15049 presso la filiale 100 della di Palermo, disposto con CP_3 decreto del Tribunale di Palermo del 24.27 gennaio 2020, confermato con ordinanza dell'11-
26.6.2020 nel proced. N. 1011/2020 R.G.;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , accerta e Controparte_2 dichiara quest'ultima unica ed esclusiva proprietaria di tutti i beni mobili analiticamente descritti nel verbale di inventario del 7.11.2024 rep. N. 5387 racc. n. 3720 notaio
[...]
- che qui deve intendersi richiamato - in atto depositati presso la cassetta di sicurezza Per_1
n. 180 in essere sulla base del contratto n. 15049 presso la filiale 100 della di CP_3
Palermo: con diritto alla restituzione in suo favore dei beni come descritti nel predetto inventario, contenuti nella cassetta di sicurezza n. 180 sopra indicata;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta;
- condanna l'attore a rifondere la convenuta le spese di lite, che liquida in €. 5.500, oltre spese generali iva e cpa;
- compensa tra le parti le spese di erezione di inventario;
- nulla per le spese nei rapporti delle parti con , che non ha svolto difese. CP_3
Palermo, li 7-26.3.2025
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
5