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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/02/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4372/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4372/2019, trattenuta in decisione (in esito al deposito di note scritte conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 17.10.2025, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANCUSO GIOVANNI
ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
POLILLO BARBARA
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo-contratto di appalto-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1093/2019 dell'intestato Parte_2
Tribunale con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore del richiedente , Controparte_1 titolare dell'omonima impresa, della somma di € 6.066,50, oltre spese ed interessi, quale residuo pagina 1 di 4 corrispettivo di lavori edili, di cui a preventivo di spesa del 20/11/2014, contestando la ricorrenza di idonea prova scritta del credito, in assenza di fattura e stante l'inopponibilità ad essa ingiunta del preventivo di spesa allegato in fase monitoria, in quanto privo di data certa, indirizzato a CP_2
soggetto estraneo alla società , e da essa mai sottoscritto ed approvato;
ha eccepito quindi
[...] Pt_1
che i lavori commissionati, realizzati dal maggio al settembre 2015, erano stati integralmente pagati, per come comprovato dalle fatture n. 5/2015, n. 10/2015, n. 13/2015, n. 14/2015 rilasciate in acconto e dalla fattura n. 1/2016 del 4/02/16 emessa a saldo dell'importo di € 27.000,00 oltre IVA;
ha dedotto infine di non avere mai ricevuto la missiva di sollecito di pagamento del 06/05/2019, pure allegata in monitorio.
Ha chiesto pertanto ”accertare e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullabile, ingiusto, infondato ed illegittimo e/o comunque, privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 1093/2019 depositato in data 30/07/2019 nel proc. n. 3175/2019 R.G. dal Tribunale di Cosenza, e, per l'effetto, revocarlo;
B) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dell'opposta e che nulla è dovuto dall'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1093/2019 depositato in data
30/07/2019 nel proc. 3175/2019 r.g. dal Trib. di Cosenza;
in ogni caso, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e delle competenze di lite in favore dell'opponente con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario art. 93 c.p.c.”.
L'opposto si è costituito assumendo la regolare emissione del decreto, in forza delle fatture già pagate, del preventivo lavori e della comunicazione di e deducendo: che l'importo preteso costituisce la Pt_3
differenza tra quanto versato mediante pagamenti dilazionati e la somma complessivamente richiesta con il preventivo, accettato dalla società agricola;
che era stata tra le parti concordata la fatturazione all'atto della ricezione del pagamento, anche in considerazione del regime fiscale dell'impresa e ai sensi del combinato disposto dall'art. 6 comma 3, DPR 633/72 e dall'art. 21 comma 4 DPR 633/1972; che padre della sig.ra , era rappresentante di fatto della società, Controparte_2 Controparte_3
ragione per la quale il preventivo era stato a lui indirizzato.
Ha quindi chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, “rigettare la proposta opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n.
1093/2019 stante l'accertato diritto di credito in capo alla ditta opposta;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.". pagina 2 di 4 Concessa la provvisoria esecutività del decreto, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed espletamento di CTU.
***********************
Il credito vantato dal ricorrente in monitorio è risultato fondato in esito all'opposizione per le ragioni di seguito esposte.
la stipula del contratto, è tra le parti controversa l'entità degli stessi e del relativo corrispettivo. CP_4
Le complessive emergenze della documentazione prodotta e della svolta istruttoria hanno riscontrato la dovutezza della somma pretesa dalla società opposta quale prezzo residuo dei lavori commissionati.
Deve infatti ritenersi provata la pattuizione delle opere e del corrispettivo nei termini indicati nel preventivo di spesa allegato al monitorio, in tal senso convergendo: la conformità delle lavorazioni contemplate nel preventivo con la descrizione delle opere contenuta nella CILA, pacificamente depositata dalla società committente;
la deposizione del teste , che ha riferito di Testimone_1
avere partecipato alla predisposizione del preventivo, sulla base della , e di essersi personalmente Pt_3 recato presso l'abitazione di , padre della legale rappresentante della committente, Controparte_2 soggetto che di fatto assumeva le decisioni inerenti l'attività sociale, onde consegnare il documento, ottenendone l'accettazione verbale, confermando infine la puntuale esecuzione di tutti gli interventi convenuti;
la deposizione del teste che, nel confermare la fornitura all'opposto del Testimone_2
materiale edile occorrente alla ristrutturazione del fabbricato rurale dell'opponente, ha riferito di avere avuto contatti esclusivi con il sig. , sempre presente sul cantiere, dichiarando infine di avere CP_2
constatato, in occasione delle consegne, la realizzazione del tetto del deposito e della pavimentazione da parte dell'impresa ; la deposizione del teste che ha riferito dell'esclusiva CP_1 Testimone_3 presenza dell' sul Cantiere e del ruolo gestorio da questi di fatto svolto;
gli esiti CP_2 dell'accertamento peritale, che hanno acclarato il generale allineamento delle lavorazioni riportate nel preventivo a quelle di cui nella comunicazione e ne ha verificato l'esecuzione (che ha Pt_3
comportato la ristrutturazione del fabbricato rurale con rifinitura in ogni aspetto edilizio ed impiantistico); al riguardo va osservato che in sede di operazioni peritali parte opposta ha allegato di avere commissionato parte delle opere a ditta terza (circostanza allegata anche in sede di interpello); orbene, la novità e tardività di tale deduzione ne precludono l'utile valorizzazione, salvo rilevare, che,
pagina 3 di 4 per un verso, essa conferma la maggiore entità dei lavori eseguiti sull'immobile rispetto a quanto assunto in atti, e, per altro verso, il dedotto completamento degli interventi ad opera di terzi non è stato meglio illustrato (neppure enunciandosi l'impresa incaricata) ed è in ogni caso rimasto indimostrato, per come rilevato dal consulente;
analogamente è a dirsi per le censure sollevate dall'opposta durante le operazioni di c.t.u. relative alle modalità di esecuzione di taluni degli interventi ed al materiale utilizzato, a loro volta contrastanti con l'assunto della mancata loro esecuzione da parte dell'opposto.
Le illustrate emergenze istruttorie, inerenti sia la trattativa contrattuale sia l'esecuzione dell'appalto -da ritenersi affatto prevalenti sull'avverso resoconto testimoniale e non in contrasto con la mancata emissione e produzione di fattura, compatibile con la dedotta subordinazione dell'adempimento all'effettuazione dei pagamenti- conducono a ritenere provata per facta concludentia uniformi l'accettazione da parte dell'opponente dei termini di contratto illustrati dal preventivo in atti e, pacifico il pagamento della minor somma di euro 27.000,00, la spettanza del residuo preteso in monitorio.
Ne discende, in rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto, già esecutivo.
Le spese dell'opposizione, liquidate come in dispositivo secondo vigente tariffa professionale, scaglione ricompreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, valori minimi, seguono la soccombenza, al pari delle spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in rigetto dell'opposizione conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 1093/2019), già esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv. Barbara Polillo;
pone le spese di ctu, liquidate con decreto del 26.7.2024, a definitivo carico dell'opponente.
Cosenza, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4372/2019, trattenuta in decisione (in esito al deposito di note scritte conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) in data 17.10.2025, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
MANCUSO GIOVANNI
ATTRICE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
POLILLO BARBARA
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo-contratto di appalto-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 1093/2019 dell'intestato Parte_2
Tribunale con il quale le è stato ingiunto il pagamento in favore del richiedente , Controparte_1 titolare dell'omonima impresa, della somma di € 6.066,50, oltre spese ed interessi, quale residuo pagina 1 di 4 corrispettivo di lavori edili, di cui a preventivo di spesa del 20/11/2014, contestando la ricorrenza di idonea prova scritta del credito, in assenza di fattura e stante l'inopponibilità ad essa ingiunta del preventivo di spesa allegato in fase monitoria, in quanto privo di data certa, indirizzato a CP_2
soggetto estraneo alla società , e da essa mai sottoscritto ed approvato;
ha eccepito quindi
[...] Pt_1
che i lavori commissionati, realizzati dal maggio al settembre 2015, erano stati integralmente pagati, per come comprovato dalle fatture n. 5/2015, n. 10/2015, n. 13/2015, n. 14/2015 rilasciate in acconto e dalla fattura n. 1/2016 del 4/02/16 emessa a saldo dell'importo di € 27.000,00 oltre IVA;
ha dedotto infine di non avere mai ricevuto la missiva di sollecito di pagamento del 06/05/2019, pure allegata in monitorio.
Ha chiesto pertanto ”accertare e, conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullabile, ingiusto, infondato ed illegittimo e/o comunque, privo di effetto il decreto ingiuntivo n. 1093/2019 depositato in data 30/07/2019 nel proc. n. 3175/2019 R.G. dal Tribunale di Cosenza, e, per l'effetto, revocarlo;
B) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di credito dell'opposta e che nulla è dovuto dall'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 1093/2019 depositato in data
30/07/2019 nel proc. 3175/2019 r.g. dal Trib. di Cosenza;
in ogni caso, con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e delle competenze di lite in favore dell'opponente con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario art. 93 c.p.c.”.
L'opposto si è costituito assumendo la regolare emissione del decreto, in forza delle fatture già pagate, del preventivo lavori e della comunicazione di e deducendo: che l'importo preteso costituisce la Pt_3
differenza tra quanto versato mediante pagamenti dilazionati e la somma complessivamente richiesta con il preventivo, accettato dalla società agricola;
che era stata tra le parti concordata la fatturazione all'atto della ricezione del pagamento, anche in considerazione del regime fiscale dell'impresa e ai sensi del combinato disposto dall'art. 6 comma 3, DPR 633/72 e dall'art. 21 comma 4 DPR 633/1972; che padre della sig.ra , era rappresentante di fatto della società, Controparte_2 Controparte_3
ragione per la quale il preventivo era stato a lui indirizzato.
Ha quindi chiesto, previa concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, “rigettare la proposta opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il D.I. n.
1093/2019 stante l'accertato diritto di credito in capo alla ditta opposta;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.". pagina 2 di 4 Concessa la provvisoria esecutività del decreto, la causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed espletamento di CTU.
***********************
Il credito vantato dal ricorrente in monitorio è risultato fondato in esito all'opposizione per le ragioni di seguito esposte.
la stipula del contratto, è tra le parti controversa l'entità degli stessi e del relativo corrispettivo. CP_4
Le complessive emergenze della documentazione prodotta e della svolta istruttoria hanno riscontrato la dovutezza della somma pretesa dalla società opposta quale prezzo residuo dei lavori commissionati.
Deve infatti ritenersi provata la pattuizione delle opere e del corrispettivo nei termini indicati nel preventivo di spesa allegato al monitorio, in tal senso convergendo: la conformità delle lavorazioni contemplate nel preventivo con la descrizione delle opere contenuta nella CILA, pacificamente depositata dalla società committente;
la deposizione del teste , che ha riferito di Testimone_1
avere partecipato alla predisposizione del preventivo, sulla base della , e di essersi personalmente Pt_3 recato presso l'abitazione di , padre della legale rappresentante della committente, Controparte_2 soggetto che di fatto assumeva le decisioni inerenti l'attività sociale, onde consegnare il documento, ottenendone l'accettazione verbale, confermando infine la puntuale esecuzione di tutti gli interventi convenuti;
la deposizione del teste che, nel confermare la fornitura all'opposto del Testimone_2
materiale edile occorrente alla ristrutturazione del fabbricato rurale dell'opponente, ha riferito di avere avuto contatti esclusivi con il sig. , sempre presente sul cantiere, dichiarando infine di avere CP_2
constatato, in occasione delle consegne, la realizzazione del tetto del deposito e della pavimentazione da parte dell'impresa ; la deposizione del teste che ha riferito dell'esclusiva CP_1 Testimone_3 presenza dell' sul Cantiere e del ruolo gestorio da questi di fatto svolto;
gli esiti CP_2 dell'accertamento peritale, che hanno acclarato il generale allineamento delle lavorazioni riportate nel preventivo a quelle di cui nella comunicazione e ne ha verificato l'esecuzione (che ha Pt_3
comportato la ristrutturazione del fabbricato rurale con rifinitura in ogni aspetto edilizio ed impiantistico); al riguardo va osservato che in sede di operazioni peritali parte opposta ha allegato di avere commissionato parte delle opere a ditta terza (circostanza allegata anche in sede di interpello); orbene, la novità e tardività di tale deduzione ne precludono l'utile valorizzazione, salvo rilevare, che,
pagina 3 di 4 per un verso, essa conferma la maggiore entità dei lavori eseguiti sull'immobile rispetto a quanto assunto in atti, e, per altro verso, il dedotto completamento degli interventi ad opera di terzi non è stato meglio illustrato (neppure enunciandosi l'impresa incaricata) ed è in ogni caso rimasto indimostrato, per come rilevato dal consulente;
analogamente è a dirsi per le censure sollevate dall'opposta durante le operazioni di c.t.u. relative alle modalità di esecuzione di taluni degli interventi ed al materiale utilizzato, a loro volta contrastanti con l'assunto della mancata loro esecuzione da parte dell'opposto.
Le illustrate emergenze istruttorie, inerenti sia la trattativa contrattuale sia l'esecuzione dell'appalto -da ritenersi affatto prevalenti sull'avverso resoconto testimoniale e non in contrasto con la mancata emissione e produzione di fattura, compatibile con la dedotta subordinazione dell'adempimento all'effettuazione dei pagamenti- conducono a ritenere provata per facta concludentia uniformi l'accettazione da parte dell'opponente dei termini di contratto illustrati dal preventivo in atti e, pacifico il pagamento della minor somma di euro 27.000,00, la spettanza del residuo preteso in monitorio.
Ne discende, in rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto opposto, già esecutivo.
Le spese dell'opposizione, liquidate come in dispositivo secondo vigente tariffa professionale, scaglione ricompreso tra euro 5.201,00 e 26.000,00, valori minimi, seguono la soccombenza, al pari delle spese di ctu.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in rigetto dell'opposizione conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 1093/2019), già esecutivo;
condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'avv. Barbara Polillo;
pone le spese di ctu, liquidate con decreto del 26.7.2024, a definitivo carico dell'opponente.
Cosenza, 21 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
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