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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/09/2025, n. 12258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12258 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67300 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 2 aprile 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Barbara Bises;
Parte_1
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Fabrizio Maria Controparte_1
Tropiano;
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: domanda di risarcimento da circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, Parte_1 Parte_1 [...]
e nella rispettiva qualità di assicuratore per la r.c.a. e responsabile civile CP_1 CP_2 del veicolo tipo VW Golf tg. FP 497 AF, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'investimento verificatosi il giorno 30.11.2020, alle ore 14.55 circa, mentre attraversavano sulle strisce pedonali la via Caduti per la Resistenza in Roma.
1 Si è costituita , contestando tutto quanto ex adverso dedotto limitatamente al Controparte_1 quantum debeatur perché infondato in fatto, in diritto e non provato, ritenendo satisfattiva l'offerta formale di € 5.050,00 al sig. e di € 12.500,00 alla sig.ra Pt_1 Pt_1 rimaneva contumace. CP_2
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di C.T.U. sulla persona degli attori, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Nell'ambito di un'azione risarcitoria promossa ai sensi dell'art. 145 del D.L.vo n. 209/2006,
è in discussione solo il profilo della quantificazione del danno.
2. Con riferimento alla posizione di si osserva quanto segue. Parte_1
Questo giudice condivide le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata sull'esame diretto del paziente e su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti.
Il consulente, rispondendo ai quesiti posti, ha affermato che: a) i descritti esiti incidono sulla complessiva integrità psico-fisica del periziato nella misura del 6% (sei per cento); 2) la durata dell'invalidità temporanea assoluta può essere indicata in giorni 15, quella dell'invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 30; 3) i postumi permanenti non possono essere più eliminati né sono suscettibili di miglioramento;
4) gli stessi esiti non sono stati né saranno in grado di incidere negativamente sulla capacità lavorativa e specifica del soggetto;
5) le spese mediche ammontano in € 556,10, oltre € 370,00 per consulenza di parte.
Posto tutto quanto sopra, trattandosi di lesioni micropermanenti derivanti da circolazione stradale, la liquidazione deve essere effettuata alla luce dei parametri tabellari di cui all'art. 139 Cod. Ass., aggiornati con D.M. 16.10.2023.
In forza di dette tabelle, in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (77 anni) e del grado d'invalidità accertata (6%), si stima liquidare la somma di euro 6.425,54 a titolo di risarcimento del danno biologico.
Quanto all'inabilità temporanea, calcolando un importo di euro 54,80 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, la somma dovuta è pari ad euro 822,00 (54,80 x 15 gg.), mentre per l'I.T.P.al
50% la somma dovuta è pari ad euro 822,00 (54,80 x 30 gg. al 50%), per un totale di € 926,10.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della
2 giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 1.200,00, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di elementi (che dovevano essere allegati dalla parte) idonei a dimostrare l'esistenza di altre sofferenze causalmente riconducibili al sinistro, rispetto a quelle già considerate mediante l'applicazione dei parametri tabellari, non può essere operata alcuna ulteriore personalizzazione nella liquidazione del danno.
Il danno non patrimoniale complessivamente riportato dall'attore in conseguenza del sinistro è pari ad euro 8.551,64, già all'attualità.
Vanno poi riconosciute le spese mediche sostenute pari ad euro 518,90, così raggiungendosi la somma complessiva, all'attualità, di € 9.070,54.
Da detto importo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale (€ 5.050,00, in data 22.11.2021, cfr. doc. 6 fascicolo attoreo).
Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (di € 5.050,00,00, in data 21.1.2021, che si eleva ad € 5.818,34) e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di €
3.252,20 (€ 9.070,54 – € 5.818,34) in favore di Parte_1
3. Con riferimento alla posizione di si osserva quanto segue. Parte_1
Questo giudice condivide le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata sull'esame diretto del paziente e su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti.
3 Il consulente, rispondendo ai quesiti posti, ha affermato che: a) i descritti esiti incidono sulla complessiva integrità psico-fisica del periziato nella misura del 9% (nove per cento); 2) la durata dell'invalidità temporanea assoluta può essere indicata in giorni 20, quella dell'invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 40; 3) i postumi permanenti non possono essere più eliminati né sono suscettibili di miglioramento;
4) gli stessi esiti non sono stati né saranno in grado di incidere negativamente sulla capacità lavorativa e specifica del soggetto;
5) le spese mediche ammontano in € 1035,07, oltre € 370,00 per consulenza di parte.
Posto tutto quanto sopra, trattandosi di lesioni micropermanenti derivanti da circolazione stradale, la liquidazione deve essere effettuata alla luce dei parametri tabellari di cui all'art. 139 Cod. Ass., aggiornati con D.M. 16.10.2023.
In forza di dette tabelle, in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (68 anni) e del grado d'invalidità accertata (9%), si stima liquidare la somma di euro 13.922,47 a titolo di risarcimento del danno biologico.
Quanto all'inabilità temporanea, calcolando un importo di euro 54,80 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, la somma dovuta è pari ad euro 1.096,00 (54,80 x 20 gg.), mentre per l'I.T.P.al 50% la somma dovuta è pari ad euro 1.096,00 (54,80 x 40 gg. al 50%), per un totale di €
2.192,00.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 2.800,00, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di elementi (che dovevano essere allegati dalla parte) idonei a dimostrare l'esistenza di altre sofferenze causalmente riconducibili al sinistro, rispetto a quelle già considerate mediante l'applicazione dei parametri tabellari, non può essere operata alcuna ulteriore personalizzazione nella liquidazione del danno.
Il danno non patrimoniale complessivamente riportato dall'attore in conseguenza del sinistro è pari ad euro 18.914,47, già all'attualità.
Vanno poi riconosciute le spese mediche sostenute pari ad euro 1.405,07, così raggiungendosi la somma complessiva, all'attualità, di € 20.319,54.
4 Da detto importo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale (€ 12.500,00, in data
22.11.2021, cfr. doc. 7 fascicolo attoreo).
Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (di € 12.500,00, in data 21.1.2021, che si eleva ad € 14.400,00) e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di €
5.739,54 (€ 20.319,54 – € 14.400,00) in favore di Parte_1
4. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezione Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
5 - il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
5. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto del risarcimento residuale effettivamente riconosciuto.
Analogamente, le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono essere poste a carico solidale dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna in solido e a pagare a favore di e Controparte_1 CP_2 Parte_1 di a titolo risarcitorio del danno differenziale, liquidato ai valori attuali, Parte_1 rispettivamente la somma di € 3.252,20 e di € 5.739,54, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) condanna in solido e a pagare a favore di parte attrice, le Controparte_1 CP_2 spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi ed euro 900,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico solidale dei convenuti.
Così deciso in Roma addì, 14/08/2025.
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 67300 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 2 aprile 2025, vertente
TRA
, con l'avv. Barbara Bises;
Parte_1
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Fabrizio Maria Controparte_1
Tropiano;
CONVENUTA
E
CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: domanda di risarcimento da circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza indicata in epigrafe le parti hanno concluso come da verbale con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Roma, Parte_1 Parte_1 [...]
e nella rispettiva qualità di assicuratore per la r.c.a. e responsabile civile CP_1 CP_2 del veicolo tipo VW Golf tg. FP 497 AF, affinché fossero condannati in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'investimento verificatosi il giorno 30.11.2020, alle ore 14.55 circa, mentre attraversavano sulle strisce pedonali la via Caduti per la Resistenza in Roma.
1 Si è costituita , contestando tutto quanto ex adverso dedotto limitatamente al Controparte_1 quantum debeatur perché infondato in fatto, in diritto e non provato, ritenendo satisfattiva l'offerta formale di € 5.050,00 al sig. e di € 12.500,00 alla sig.ra Pt_1 Pt_1 rimaneva contumace. CP_2
Così instaurato il contraddittorio, il Giudice assegnava i termini ex artt. 183, VI comma, c.p.c..
Quindi, la causa, istruita mediante produzioni documentali ed espletamento di C.T.U. sulla persona degli attori, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione di termini di legge per gli scritti conclusivi.
*****
1. Nell'ambito di un'azione risarcitoria promossa ai sensi dell'art. 145 del D.L.vo n. 209/2006,
è in discussione solo il profilo della quantificazione del danno.
2. Con riferimento alla posizione di si osserva quanto segue. Parte_1
Questo giudice condivide le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata sull'esame diretto del paziente e su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti.
Il consulente, rispondendo ai quesiti posti, ha affermato che: a) i descritti esiti incidono sulla complessiva integrità psico-fisica del periziato nella misura del 6% (sei per cento); 2) la durata dell'invalidità temporanea assoluta può essere indicata in giorni 15, quella dell'invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 30; 3) i postumi permanenti non possono essere più eliminati né sono suscettibili di miglioramento;
4) gli stessi esiti non sono stati né saranno in grado di incidere negativamente sulla capacità lavorativa e specifica del soggetto;
5) le spese mediche ammontano in € 556,10, oltre € 370,00 per consulenza di parte.
Posto tutto quanto sopra, trattandosi di lesioni micropermanenti derivanti da circolazione stradale, la liquidazione deve essere effettuata alla luce dei parametri tabellari di cui all'art. 139 Cod. Ass., aggiornati con D.M. 16.10.2023.
In forza di dette tabelle, in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (77 anni) e del grado d'invalidità accertata (6%), si stima liquidare la somma di euro 6.425,54 a titolo di risarcimento del danno biologico.
Quanto all'inabilità temporanea, calcolando un importo di euro 54,80 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, la somma dovuta è pari ad euro 822,00 (54,80 x 15 gg.), mentre per l'I.T.P.al
50% la somma dovuta è pari ad euro 822,00 (54,80 x 30 gg. al 50%), per un totale di € 926,10.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della
2 giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 1.200,00, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di elementi (che dovevano essere allegati dalla parte) idonei a dimostrare l'esistenza di altre sofferenze causalmente riconducibili al sinistro, rispetto a quelle già considerate mediante l'applicazione dei parametri tabellari, non può essere operata alcuna ulteriore personalizzazione nella liquidazione del danno.
Il danno non patrimoniale complessivamente riportato dall'attore in conseguenza del sinistro è pari ad euro 8.551,64, già all'attualità.
Vanno poi riconosciute le spese mediche sostenute pari ad euro 518,90, così raggiungendosi la somma complessiva, all'attualità, di € 9.070,54.
Da detto importo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale (€ 5.050,00, in data 22.11.2021, cfr. doc. 6 fascicolo attoreo).
Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (di € 5.050,00,00, in data 21.1.2021, che si eleva ad € 5.818,34) e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di €
3.252,20 (€ 9.070,54 – € 5.818,34) in favore di Parte_1
3. Con riferimento alla posizione di si osserva quanto segue. Parte_1
Questo giudice condivide le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, ritenendola immune da errori o vizi logici poiché ampiamente motivata e fondata sull'esame diretto del paziente e su un'attenta valutazione di tutta la documentazione sanitaria versata in atti.
3 Il consulente, rispondendo ai quesiti posti, ha affermato che: a) i descritti esiti incidono sulla complessiva integrità psico-fisica del periziato nella misura del 9% (nove per cento); 2) la durata dell'invalidità temporanea assoluta può essere indicata in giorni 20, quella dell'invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 40; 3) i postumi permanenti non possono essere più eliminati né sono suscettibili di miglioramento;
4) gli stessi esiti non sono stati né saranno in grado di incidere negativamente sulla capacità lavorativa e specifica del soggetto;
5) le spese mediche ammontano in € 1035,07, oltre € 370,00 per consulenza di parte.
Posto tutto quanto sopra, trattandosi di lesioni micropermanenti derivanti da circolazione stradale, la liquidazione deve essere effettuata alla luce dei parametri tabellari di cui all'art. 139 Cod. Ass., aggiornati con D.M. 16.10.2023.
In forza di dette tabelle, in ragione dell'età del danneggiato al momento del fatto (68 anni) e del grado d'invalidità accertata (9%), si stima liquidare la somma di euro 13.922,47 a titolo di risarcimento del danno biologico.
Quanto all'inabilità temporanea, calcolando un importo di euro 54,80 per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, la somma dovuta è pari ad euro 1.096,00 (54,80 x 20 gg.), mentre per l'I.T.P.al 50% la somma dovuta è pari ad euro 1.096,00 (54,80 x 40 gg. al 50%), per un totale di €
2.192,00.
Sempre a titolo del risarcimento del danno non patrimoniale subìto, inteso quale “sofferenza morale soggettiva” (di cui le tabelle romane riconoscono l'autonoma risarcibilità, abbracciando un'impostazione dualistica del danno patrimoniale in ossequio al più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità; cfr. Cass. n. 339/2016), appare, inoltre, equo aumentare la somma sopra indicata rispettivamente di € 2.800,00, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subìti dall'attore a seguito del dolore e dei trattamenti terapeutici e sanitari a cui si è dovuto sottoporre, non potendosi ritenere tali voci adeguatamente risarcite con la sola applicazione dei valori monetari-tabellari sopra indicati.
In assenza di elementi (che dovevano essere allegati dalla parte) idonei a dimostrare l'esistenza di altre sofferenze causalmente riconducibili al sinistro, rispetto a quelle già considerate mediante l'applicazione dei parametri tabellari, non può essere operata alcuna ulteriore personalizzazione nella liquidazione del danno.
Il danno non patrimoniale complessivamente riportato dall'attore in conseguenza del sinistro è pari ad euro 18.914,47, già all'attualità.
Vanno poi riconosciute le spese mediche sostenute pari ad euro 1.405,07, così raggiungendosi la somma complessiva, all'attualità, di € 20.319,54.
4 Da detto importo va detratto quanto corrisposto in via stragiudiziale (€ 12.500,00, in data
22.11.2021, cfr. doc. 7 fascicolo attoreo).
Ai fini di tale calcolo, occorre applicare il seguente principio “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n. 6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale l'acconto versato (di € 12.500,00, in data 21.1.2021, che si eleva ad € 14.400,00) e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto l'acconto rivalutato.
All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, di €
5.739,54 (€ 20.319,54 – € 14.400,00) in favore di Parte_1
4. Oltre alla rivalutazione del credito, già riconosciuta, è stato chiesto anche il risarcimento degli interessi con decorrenza dalla data del fatto.
Osserva questo giudice che tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezione Unite, n. 1712 del 17.02.1995. Tale sentenza, infatti, riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre tra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia.
Il reclamato danno da ritardo, va, pertanto, determinato equitativamente ex art. 2056 co. 1 c.c., secondo il richiamato insegnamento della S.C., col metodo seguente:
- a base di calcolo va assunta non la somma sopra liquidata (cioè espressa in moneta attuale), ma una somma calcolata sulla sorte capitale svalutata all'epoca in cui è sorto il credito e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat;
- su tale importo va applicato, in assenza di elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo della somma, un tasso pari al rendimento degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
5 - il periodo di temporanea indisponibilità della somma liquidata a titolo di risarcimento va computato sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito fino al pagamento del primo acconto, sulla differenza per il periodo che va dal pagamento del primo acconto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
5. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenendo conto del risarcimento residuale effettivamente riconosciuto.
Analogamente, le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, devono essere poste a carico solidale dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) condanna in solido e a pagare a favore di e Controparte_1 CP_2 Parte_1 di a titolo risarcitorio del danno differenziale, liquidato ai valori attuali, Parte_1 rispettivamente la somma di € 3.252,20 e di € 5.739,54, oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
c) condanna in solido e a pagare a favore di parte attrice, le Controparte_1 CP_2 spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.000,00 per compensi ed euro 900,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
d) pone le spese di C.T.U., liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico solidale dei convenuti.
Così deciso in Roma addì, 14/08/2025.
Il giudice
Gianluca De Cristofaro Sciarrotta
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