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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 16/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA P.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Avv. Salvatore Sindoni ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n. 1402/2022 R.G., vertente
tra
, nato in [...] P.G. (ME9, il 22.5.1947 ed ivi res.te nel Vicolo III Medici, n. 2, C.F.: Parte_1
, elett.te dom.to inh Barcellona P.G. (ME), nella Via Juvara, n. 34, presso e nello studio C.F._1
dell'Avv. Caterina Gatto, che lo rapp.ta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato della quale è
stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente l'Atto di Citazione
ex art. 615 c.p.c.
Opponente
c o n t r o
P.Iva: , in persona del Procuratore Speciale, Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, con sede in Roma, nella Via Giuseppe Grezar, n.14, elettivamente domiciliata in S.Agata di Militello CP_2 (ME), nella Via Martoglio, n.14, presso e nello studio dell'Avv. Carola Vicari, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla Comparsa di Costituzione e Risposta
Opposta
O g g e t t o : Opposizione a cartelle esattoriali.
Conclusioni delle parti: come da verbale.
S v o l g i m e n t o d e l p r o c e s s o
Lo svolgimento del procedimento viene omesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 132 cpc, nella nuova formulazione introdotta con la Legge n. 69/2009.
All'udienza del 9.7.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal solo deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, la causa veniva assunta in decisione
M o t i v i d e l l a d e c i s i o n e
Dichiarava l'opponente, Sig. , che in data 8.4.2022 gli veniva notificata l'intimazione di Parte_1
pagamento n. 29520229000960527000 dell'importo complessivo di €. 2.445,00, emessa dall'
[...]
, in persona del legale rapp.te pro tempore, promanante da n. 10 cartelle esattoriali, Controparte_3
meglio indicate ed individuate in atti, mancanti di pagamento.
Individuava, quindi, l'opponente come primo motivo di doglianza, l'omessa notifica delle predette cartelle esattoriali con la conseguente richiesta di illegittimità dell'intimazione di pagamento opposta.
Rappresentava, inoltre, l'opponente, quale secondo motivo di contestazione, l'intervenuta maturata prescrizione del diritto vantato dall'opposta. Indicava, l'opponente come terzo motivo di lamentela la nullità, per irritualità, della notifica dell'intimazione di pagamento per i motivi meglio negli scritti difensivi specificati.
Concludeva, chiedendo la revoca ed annullamento dell'intimazione di pagamento notificatagli.
Si costituiva in giudizio l'opposta, , in persona del legale rapp.te pro Controparte_3
tempore, la quale contestava l'assunto avverso per i motivi meglio indicati nel proprio atto di costituzione in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Nel merito parte opposta, , in persona del legale rapp.te pro tempore, non Controparte_3
rendeva prova, per alcune delle cartelle esattoriali impugnate, della corretta procedura di notificazione, nei termini di Legge, dei provvedimenti oggetto di contestazione e precisamente per le cartelle esattoriali n.
29520110044737048, 29520120016992202, 29520130027286772, 29520140029900055 e
29520150022417477, aventi tutte quale oggetto di tributo il pagamento delle tasse automobilistiche e precisamente quello relativo agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 omettendo, inoltre, qualsiasi riscontro probatorio relativamente alla cartella esattoriale n. 2952011000848282000, notificata all'opponente in data
18.11.2011.
Ora atteso che l'omesso pagamento della tassa automobilistica autorizza all'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento come sancito dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero
delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e
delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere
effettuato il pagamento”, e che tale principio è stato ribadito negli anni da costanti, univoci e concordanti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione (vds., tra le altre, le più recenti, Corte di
Cassazione Sez./Collegio 5, n. 10166 del 16.4.2024 e Corte di Cassazione n. 11182 del 26.4.2024), considerato quanto prima riferito in ordine alle non corrette procedure di notificazione delle cartelle esattoriali prima individuate ed atteso che in ognuna di esse è risultato il termine di Legge dei tre anni non rispettato, le stesse vanno dichiarate nulle per intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento richiesto.
Allo stesso modo e per i medesimi motivi và, inoltre, dichiarata la nullità della cartella esattoriale n.
2952011000848282000, notificata all'opponente in data 18.11.2011.
Per quanto sopra, quindi, va parzialmente accolta l'opposizione così come formulata dal Sig. , Parte_1
con la dichiarazione di nullità dell'intimazione di pagamento n. 29520229000960527000, relativamente alle cartelle nn. 29520110044737048, 29520120016992202, 29520130027286772, 29520140029900055,
29520150022417477 e 2952011000848282000, per intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento richiesto, mentre la stessa intimazione di pagamento di cui sopra và confermata per le cartelle esattoriali n. 2952014003638673, n. 29520130029543137, n. 29520130020922542 e n.
29520120013618322, per le quali non risulta, invece, maturata la prescrizione avendo le medesime come oggetto tributi diversi dalla tassa automobilistica e quindi differenti termini di decadenza.
Tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, nonché degli esiti della medesima, sussistono giusti motivi per disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, per quanto di ragione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal Sig.
[...]
, ut supra rapp.to e difeso, Pt_1 -accoglie parzialmente l'opposizione;
-annulla l'intimazione di pagamento n. 29520229000960527000 così come emessa dall' Controparte_3
, in persona del legale rapp.te pro tempore, nella parte relativa alle cartelle esattoriali nn.
[...]
29520110044737048, 29520120016992202, 29520130027286772, 29520140029900055,
29520150022417477 e 2952011000848282000, per quanto in parte motiva;
-conferma, invece, la summenzionata intimazione di pagamento nella parte relativa alle cartelle esattoriali n. 2952014003638673, n. 29520130029543137, n. 29520130020922542 e n. 29520120013618322, per i motivi di cui in narrativa;
, tenuto conto della natura e dello svolgimento della causa, nonché degli esiti della medesima, dispone, CP_4
tra le parti, la compensazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. 9.7.2025
Il Giudice
(Avv. Salvatore Sindoni)