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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.518/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(C.F. ), con l'Avv. LE AC;
Parte_1 C.F._1
-parte attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.te, con l'Avv.Marco Rossi;
CP_1 P.IVA_1
-parte convenuta-opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. conveniva in giudizio la società opponendosi al Parte_1 CP_1
Decreto ingiuntivo n. 1209/2020 emesso in il 23/12/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della convenuta della somma di € 11.850,60 oltre interessi e spese del monitorio, in forza del contratto di credito al consumo n. 4366532 concluso il 17/4/2013,
secondo quanto sostenuto dalla convenuta-opposta, da poi denominata Pt_2 [...]
C.F. con sede in VIA UGO FOSCOLO 44 TREBISACCE (CS) CP_2 P.IVA_2
87075, poi cancellata,
- che le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto di finanziamento sono state assunte in
qualità di coobbligato dal sig. (...); Parte_1
1 - che a ceduto prosoluto il proprio credito a con atto del Controparte_3 CP_4
23/02/2016;
- che l'intervenuta cessione del credito con contestuale intimazione di pagamento è stata
notificata al sig a mezzo raccomandata A/R ricevuta in data 02/03/2017 CP_2
(doc. 04-05)
- che appartenente al Gruppo Banca Ifis (…) è divenuta titolare del suddetto Controparte_1
credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno
2018 n. 80866 Rep./n.15510 Racc. (doc. 06)”;
- che in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di e.11.850,60, come
risulta dall'estratto conto che si produce (doc. 07);(…)”.
L'opponente contestava l'insussistenza e/o illegittimità del credito azionato ed Parte_1
eccepiva: la nullità del decreto per carenza di prova scritta del credito, il difetto di titolarità o legittimazione attiva di e chiedeva dichiararsi la nullità del decreto opposto, e CP_1
comunque la revoca del medesimo.
Si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito da CP_1
parte opponente, perché infondato in fatto e diritto, chiedendo il rigetto della opposizione.
Alla udienza del 18/10/22 veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto ed altresì concesso il termine per l'avvio della procedura di mediazione.
Esperita con esito negativo la mediazione ( All E di parte opposta ) e concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, in mancanza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, cui seguivano rinvii richiesti concordemente dalle parti per tentare la definizione transattiva della controversia. Alla udienza del 05/11/24 le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano riportandosi agli atti, quindi la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies cpc.
L'opposizione appare fondata e va accolta.
2 In ordine all'eccezione assorbente della opponente di difetto di titolarità del credito azionato in capo alla opposta, deve rilevarsi che quanto alla cessione del crediti in blocco, come quelle di cui si tratta, nella sentenza n. 17944 del 2023 la Suprema Corte, ha chiarito che: “ i
precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul
punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente
affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione -
necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto
di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se
individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così
espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58,
secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione
temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici,
prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria
dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti
acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale
dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla
notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può
quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il
pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto
estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di
escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più
specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
3 creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale
disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr.
Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024)
Orbene, ricorrendo nel caso del contratto di specie una articolata vicenda traslativa, si osserva che risulta provata documentalmente la cessione del credito per cui è causa da a CP_3
; infatti a riguardo la opposta ha prodotto il contratto di cessione del 23/02/2016 CP_4
(doc 3 monitorio) ed il relativo specifico elenco dei crediti ceduti ( doc.6 costituzione ) nel quale viene individuato esattamente quello in capo al sig. nonché le comunicazioni Parte_1
della intervenuta cessione del credito al debitore ( doc.
4-5 e 8-9 monitorio).
Tuttavia, appare invece carente la prova relativa all'ultima traslazione del credito di cui si tratta. In punto l'opposta ha sì documentato la cessione da a Controparte_4 CP_1
in data 18.04.2019, del ramo di azienda ex art 58 del D.Lgs 385/93 relativo “all'attività di
acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed”, avente ad oggetto, tra l'altro, “tutti i
crediti deteriorati di cui si è resa acquirente e sarà titolare alla data di CP_4
efficacia del conferimento (1° luglio 2018)”, in forza dell'atto ricognitivo del 18/04/19 ( doc 7
costituzione) e del presupposto verbale d'assemblea del 29/06/2018 (doc. 6 monitorio), ed ha altresì allegato la relativa pubblicazione nella G.U. n. 92 del 09/08/2018( doc.7.3
costituzione), ma non ha dimostrato l'effettivo trasferimento del credito in questione.
Al riguardo non può non considerarsi la genericità della descrizione dei crediti ceduti, come sopra testualmente riportata, genericità che non è stata superata da alcuna altra prova idonea a dimostrare che il credito per cui è causa fosse ricompreso tra quelli ceduti, prova necessaria per la stessa opponente che ha prodotto quale documento 7.2 della costituzione un elenco di
4 asseriti crediti ceduti, il quale, però, non risulta univocamente riferibile al contratto di cessione di ramo d'azienda predetto, mancando di una relativa titolazione ( invece rinvenibile nell'elenco (doc 6 opposta) allegato alla cessione dei crediti da a ), CP_3 CP_4
nonché di una data di riferimento, o di una eventuale sottoscrizione e comunque non v'è
prova in atti che il contratto di finanziamento azionato fosse stato classificato dal creditore come “distressed” o credito in sofferenza così da potersi ritenere perciò stesso ceduto;
inoltre,
e da ultimo, di tale cessione non veniva inoltrata alcuna comunicazione al debitore ceduto.
Pertanto, confermata la sussistenza dell'onere probatorio della titolarità della posizione soggettiva in capo al soggetto che la vanti, deve ritenersi che non sia stata raggiunta, alla stregua della documentazione in atti, la prova sicura della cessione del contratto di finanziamento di cui si tratta da a , odierna opposta, e dunque della CP_4 CP_1
titolarità del credito in capo a quest'ultima
A ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 in base ai parametri medi dello scaglione di valore corrispondente al valore di causa e tenuto conto della attività effettivamente espletata .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie l'opposizione promossa da nei confronti di e Parte_1 CP_1
per l'effetto Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1209/2020 del 23/12/2020.
Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida complessivamente in € 3.397,00, oltre rimborso forfettario al Parte_1
15%, Iva e Cap come per legge ed oltre esborsi per € 145,50, da distrarsi in favore dell'Avv.
LE AC, procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Macerata il 10/12/2025
Il giudice on. Dott.ssa Barbara Silenzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Barbara Silenzi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.518/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
(C.F. ), con l'Avv. LE AC;
Parte_1 C.F._1
-parte attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del legale rapp.te, con l'Avv.Marco Rossi;
CP_1 P.IVA_1
-parte convenuta-opposta
Avente ad oggetto: Mutuo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il sig. conveniva in giudizio la società opponendosi al Parte_1 CP_1
Decreto ingiuntivo n. 1209/2020 emesso in il 23/12/2020, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore della convenuta della somma di € 11.850,60 oltre interessi e spese del monitorio, in forza del contratto di credito al consumo n. 4366532 concluso il 17/4/2013,
secondo quanto sostenuto dalla convenuta-opposta, da poi denominata Pt_2 [...]
C.F. con sede in VIA UGO FOSCOLO 44 TREBISACCE (CS) CP_2 P.IVA_2
87075, poi cancellata,
- che le obbligazioni nascenti dal suddetto contratto di finanziamento sono state assunte in
qualità di coobbligato dal sig. (...); Parte_1
1 - che a ceduto prosoluto il proprio credito a con atto del Controparte_3 CP_4
23/02/2016;
- che l'intervenuta cessione del credito con contestuale intimazione di pagamento è stata
notificata al sig a mezzo raccomandata A/R ricevuta in data 02/03/2017 CP_2
(doc. 04-05)
- che appartenente al Gruppo Banca Ifis (…) è divenuta titolare del suddetto Controparte_1
credito in virtù di verbale di assemblea e conferimento del ramo di azienda di data 29 giugno
2018 n. 80866 Rep./n.15510 Racc. (doc. 06)”;
- che in relazione al suddetto contratto è maturato un saldo debitore di e.11.850,60, come
risulta dall'estratto conto che si produce (doc. 07);(…)”.
L'opponente contestava l'insussistenza e/o illegittimità del credito azionato ed Parte_1
eccepiva: la nullità del decreto per carenza di prova scritta del credito, il difetto di titolarità o legittimazione attiva di e chiedeva dichiararsi la nullità del decreto opposto, e CP_1
comunque la revoca del medesimo.
Si costituiva in giudizio che contestava tutto quanto dedotto ed eccepito da CP_1
parte opponente, perché infondato in fatto e diritto, chiedendo il rigetto della opposizione.
Alla udienza del 18/10/22 veniva concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto ed altresì concesso il termine per l'avvio della procedura di mediazione.
Esperita con esito negativo la mediazione ( All E di parte opposta ) e concessi i termini di cui all'art. 183 6° comma cpc, in mancanza di istanze istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, cui seguivano rinvii richiesti concordemente dalle parti per tentare la definizione transattiva della controversia. Alla udienza del 05/11/24 le parti precisavano le rispettive conclusioni e discutevano riportandosi agli atti, quindi la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies cpc.
L'opposizione appare fondata e va accolta.
2 In ordine all'eccezione assorbente della opponente di difetto di titolarità del credito azionato in capo alla opposta, deve rilevarsi che quanto alla cessione del crediti in blocco, come quelle di cui si tratta, nella sentenza n. 17944 del 2023 la Suprema Corte, ha chiarito che: “ i
precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul
punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente
affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che "una cosa è l'avviso della cessione -
necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto
di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se
individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima" (così
espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: "l'art. 58,
secondo comma, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile ratione
temporis, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici,
prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria
dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti
acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale
dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla
notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può
quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il
pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto
estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di
escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più
specificamente, che "la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del
3 creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale
disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova
documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01)” (cfr.
Cass. civile sez. I, 29/02/2024 n.5478; Ordinanza n. 28790 del 2024)
Orbene, ricorrendo nel caso del contratto di specie una articolata vicenda traslativa, si osserva che risulta provata documentalmente la cessione del credito per cui è causa da a CP_3
; infatti a riguardo la opposta ha prodotto il contratto di cessione del 23/02/2016 CP_4
(doc 3 monitorio) ed il relativo specifico elenco dei crediti ceduti ( doc.6 costituzione ) nel quale viene individuato esattamente quello in capo al sig. nonché le comunicazioni Parte_1
della intervenuta cessione del credito al debitore ( doc.
4-5 e 8-9 monitorio).
Tuttavia, appare invece carente la prova relativa all'ultima traslazione del credito di cui si tratta. In punto l'opposta ha sì documentato la cessione da a Controparte_4 CP_1
in data 18.04.2019, del ramo di azienda ex art 58 del D.Lgs 385/93 relativo “all'attività di
acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed”, avente ad oggetto, tra l'altro, “tutti i
crediti deteriorati di cui si è resa acquirente e sarà titolare alla data di CP_4
efficacia del conferimento (1° luglio 2018)”, in forza dell'atto ricognitivo del 18/04/19 ( doc 7
costituzione) e del presupposto verbale d'assemblea del 29/06/2018 (doc. 6 monitorio), ed ha altresì allegato la relativa pubblicazione nella G.U. n. 92 del 09/08/2018( doc.7.3
costituzione), ma non ha dimostrato l'effettivo trasferimento del credito in questione.
Al riguardo non può non considerarsi la genericità della descrizione dei crediti ceduti, come sopra testualmente riportata, genericità che non è stata superata da alcuna altra prova idonea a dimostrare che il credito per cui è causa fosse ricompreso tra quelli ceduti, prova necessaria per la stessa opponente che ha prodotto quale documento 7.2 della costituzione un elenco di
4 asseriti crediti ceduti, il quale, però, non risulta univocamente riferibile al contratto di cessione di ramo d'azienda predetto, mancando di una relativa titolazione ( invece rinvenibile nell'elenco (doc 6 opposta) allegato alla cessione dei crediti da a ), CP_3 CP_4
nonché di una data di riferimento, o di una eventuale sottoscrizione e comunque non v'è
prova in atti che il contratto di finanziamento azionato fosse stato classificato dal creditore come “distressed” o credito in sofferenza così da potersi ritenere perciò stesso ceduto;
inoltre,
e da ultimo, di tale cessione non veniva inoltrata alcuna comunicazione al debitore ceduto.
Pertanto, confermata la sussistenza dell'onere probatorio della titolarità della posizione soggettiva in capo al soggetto che la vanti, deve ritenersi che non sia stata raggiunta, alla stregua della documentazione in atti, la prova sicura della cessione del contratto di finanziamento di cui si tratta da a , odierna opposta, e dunque della CP_4 CP_1
titolarità del credito in capo a quest'ultima
A ciò consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM 55/14 in base ai parametri medi dello scaglione di valore corrispondente al valore di causa e tenuto conto della attività effettivamente espletata .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
Accoglie l'opposizione promossa da nei confronti di e Parte_1 CP_1
per l'effetto Revoca il Decreto Ingiuntivo n. 1209/2020 del 23/12/2020.
Condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente che liquida complessivamente in € 3.397,00, oltre rimborso forfettario al Parte_1
15%, Iva e Cap come per legge ed oltre esborsi per € 145,50, da distrarsi in favore dell'Avv.
LE AC, procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Macerata il 10/12/2025
Il giudice on. Dott.ssa Barbara Silenzi
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