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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/03/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 2882/2024 R.G. promosso da nato a [...] – SP– BRASILE il 10/09/1988, Codice Parte_1
Fiscale 369.516.008-05 e Registro Generale 43.689.055-0, residente in 14187 LANIKAI BEACH
DRIVE, ORLANDO, FLORIDA, 32827, STATI UNITI D'AMERICA;
nato a [...] – SP– BRASILE il 25/03/1952, Codice Fiscale Parte_2
e Registro Generale 4.962.997-9, residente in [...], C.F._1
598, AP 101, RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE;
nata a [...] – SP - BRASILE il 18/10/1982, Codice Fiscale Parte_3
e Registro Generale 29.990.727-2, residente in [...], 130, C.F._2
BARUERI – SP – BRASILE;
nato a [...] – SP– BRASILE il 11/12/1985, Codice Parte_4
Fiscale e Registro Generale 29.990.726-0, residente in [...], 130, C.F._3
BARUERI – SP – BRASILE;
, nato a [...] – SP– BRASILE il 13/07/1982, Codice Fiscale Controparte_1
e Registro Generale 34.199.234-3, residente in [...], C.F._4
50, APTO 408, SÃO CARLOS – SP – BRASILE;
nato a [...] – SP– BRASILE il 24/04/1954, Codice Fiscale Parte_5
e Registro Generale 5.795.739-3, residente in [...], 725, AP 202, CURITIBA C.F._5
– PR – BRASILE;
nato a [...] – SP– BRASILE il 01/11/1959, Codice Fiscale Parte_6
e Registro Generale 6.082.059, residente in [...], 266, BL PartitaIVA_1
A, AP 502, CX 21, JOINVILLE – SC– BRASILE;
nata a [...] – SP – BRASILE il 16/05/1983, Codice Fiscale Parte_7
e Registro Generale 12.089.633-7, residente in [...], C.F._6
598, AP 101, RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE;
nato a [...] – RJ – BRASILE il 15/08/1983, Codice Parte_8
Fiscale e Registro Generale 34.715.796-8, residente in [...], 58, C.F._7
RIO , che agisce in proprio e, unitamente a Parte_9 Controparte_2
, Codice Fiscale e Registro Generale 39.689.35, quali genitori
[...] C.F._8
Pag. 1 di 9 esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, nato a Persona_1
RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE il 28/03/2017 e nata Parte_10
a RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE 22/10/2020;
, nata a [...] – RJ – BRASILE il Controparte_2
10/08/1985, Codice Fiscale e Registro Generale 39.689.35, residente in [...]C.F._8
MOURA BRASIL, 58, AP 801, RIO DE JANEIRO – RJ– BRASILE;
ET , nata a [...] – SP – BRASILE il Parte_11
09/08/1985, Codice Fiscale 108.607.857-85 e Registro Generale 12.089.597-4, residente in
AVENIDA EPITACIO PESSOA, 2300, BL 1, AP 202, RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE in proprio e, unitamente a , Codice Controparte_3
Fiscale e Registro Generale 09.531.792-1, quali genitori esercenti la responsabilità C.F._9 genitoriale sul figlio minore , nato a [...] Persona_2
JANEIRO – RJ – BRASILE il 14/12/2018;
, nata a [...] – SP – BRASILE il 11/09/1981, Codice Fiscale Parte_12
e Registro Generale 12.089.596-6, residente in [...]C.F._10
MONICA, 100, BL 7, GR 1, AP 602, RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE in proprio e, unitamente a , Codice Fiscale 080.502.867-62 e Registro Generale Parte_13
10.914.522-7, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori,
[...]
, nato a [...] – SP – BRASILE il 08/02/2014 e Persona_3 [...]
, nato a [...] – WISCONSIN – il 29/04/2017, Parte_14 tutti con il patrocinio dell'Avv.to Enrico Valcalcer ( ) del Foro di CodiceFiscale_11
Nocera Inferiore unitamente all' (C.F. ) del Controparte_4 C.F._12
Consiglio regionale di Porto, n. iscriz. , nonché Avvocato Stabilito presso il foro di Nocera P.IVA_2
Inferiore, come da procure in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 P.IVA_3
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per gli attori come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 01)
02) 03) 04) Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
05) , 06) 07) Parte_4 Controparte_1 Parte_5 Parte_6
08) 09) 10)
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
11) 12) Persona_1 Parte_10 Controparte_2
, 13) , 14)
[...] Parte_15 [...]
, 15) , 16) Persona_2 Parte_12 Persona_3
e 17) , per discendenza diretta dall'italiano
[...] Parte_14
Pag. 2 di 9 per averla quest'ultimo legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino Parte_16 agli odierni ricorrenti;
ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Controparte_5
Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari Controparte_5 del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8/03/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di Parte_16
cittadino italiano nato il [...] a [...] – PISA ed in seguito emigrato in
Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (all.01-02).
Con decreto del 14/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 7/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 3/03/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 9/07/2024 al convenuto presso CP_5
l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Dal momento che il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
Pag. 3 di 9 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_5
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato senza successo di presentare la richiesta per via amministrativa tramite la piattaforma denominata
“prenot@mi”. A riprova hanno prodotto le catture di schermo delle pagine della suddetta piattaforma, relative ai Consolati di San Paolo, Curitiba e Rio De Janeiro, competenti in base ai luoghi di residenza dei ricorrenti, dalle quali si evince l'impossibilità di ottenere un appuntamento per raggiungimento del numero massimo di posti messi a disposizione, (all.22). Hanno prodotto, inoltre, le liste di attesa del San Paolo relative agli anni dal 2028 al 2021 nonché ulteriore documentazione a Parte_17 riprova dell'abnorme numero di richieste pendenti e del conseguente notevole ritardo dell'Autorità amministrativa a farvi fronte, (all.24-25-26).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
Pag. 4 di 9 E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Gli attori, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, hanno ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite in data 15/09/1913, sposò in San Parte_16
Giuliano Terme (PI), la sig.ra (all.01). Dalla loro unione nacque Persona_4 Persona_5
in data 04/12/1917, in DOIS CÓRREGOS – SP – BRASILE, il quale sposò in SÃO CARLOS – SP
– BRASILE, in data 23/06/1951, (all.02). Dall'unione di questi ultimi è nato il Persona_6
ricorrente in data 25/03/1952, in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, il quale Parte_2
ha sposato in SÃO PAULO – SP – BRASILE, in data 04/11/1977, Parte_18
(all.03). Dall' unione di e è nata la ricorrente Parte_2 Parte_18
il 11/09/1981 in SÃO PAULO – SP – BRASILE, che in data Parte_12
01/12/2009 ha sposato in RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE, (all.04). Parte_13
Dall'unione di questi ultimi sono nati i ricorrenti: Persona_3
l'8/02/2014 in SÃO PAULO – SP – BRASILE, (all.05) e il Parte_14
29/04/2017, in RACINE – WISCONSIN – (USA), (all.06), minorenni rappresentati nel presente giudizio dai genitori.
Sempre dall'unione coniugale di e è nata la Pt_2 Parte_2 Parte_18
ricorrente in data 16/05/1983, in SÃO PAULO – SP – BRASILE, Parte_7
(all.07), nonché la ricorrente nata il Parte_19
16/08/1985, in SÃO PAULO – SP – BRASILE. Quest'ultima ha sposato in RIO DE JANEIRO – RJ
– BRASILE, in data 14/03/2015, Controparte_6
,(all. 08), con il quale ha generato il ricorrente
[...] Persona_2
nato il [...] in [...] – RJ – BRASILE, minorenne rappresentato
[...]
dai genitori, (all.09).
Sempre dal matrimonio di e è nato il ricorrente Parte_2 Parte_18
il 24/04/1954 in SÃO CARLOS – SP – BRASILE il quale ha contratto Parte_5
Pag. 5 di 9 matrimonio in MORRETES – PR – BRASILE, in data 11/04/1981, con Controparte_7
(all.10). Dall'unione coniugale di questi ultimi è nato il ricorrente
[...] Parte_8
l 15/08/1983 in RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE., il quale ha contratto matrimonio in
[...]
RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE, in data 20/10/2012, con , (all.11). Controparte_2
Da questa unione sono nati, entrambi in RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE, i ricorrenti: il 28/03/2017, (all.12) e Persona_1 Parte_10
l 22/10/2020, (all.13), minorenni per i quali hanno agito in giudizio i genitori.
[...]
Dall'unione di e è nato il ricorrente in Persona_5 Persona_6 Parte_6
data 01/11/1959 in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, il quale ha contratto matrimonio in CURITIBA
– PR – BRASILE, in data 16/04/1988, con (all.14). Da questa unione è Controparte_8
nato il ricorrente i 10/09/1988 in ARARAQUARA – SP – Parte_1
BRASILE, che in data 08/09/2019 ha sposato in HOLLYWOOD , ( , CP_9 CP_10 [...]
, (all.15). Persona_7
Dalla unione del capostipite e nacque il Parte_20 Persona_8
22/09/1923 in BROTAS – SP – BRASILE, he in data 06/01/1949 sposò in SÃO Parte_21
CARLOS – SP – BRASILE, (all.16), con la quale ha generato Controparte_11 [...] nato l'[...], in [...] – SP – BRASILE il quale, a sua volta, ha Persona_9
contratto matrimonio in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, in data 28/09/1974, con
[...]
(all. 17). Dall'unione di questi ultimi sono nati in SAN PAOLO-SP, Brasile i Persona_10 ricorrenti: il 18/10/1982, (all.18) e l' Parte_3 Parte_4
11/12/1985, (all.19).
Dall'unione coniugale di è nata la ricorrente Parte_21 Controparte_11 [...]
in data 07/05/1954, in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, la quale ha contratto Parte_22
matrimonio in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, in data 11/10/1980, con , dal Controparte_12
quale ha divorziato nel 2018, (all.20). Dall'unione di questi ultimi è nato il ricorrente
[...]
il 13/07/1982, in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, che in data 05/12/2012 ha CP_1
contratto matrimonio in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, con , (all.21). Persona_11
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di l quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Parte_16
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.01) ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana ai suoi due figli
[...]
quali hanno dato vita ai due rami della famiglia ai quali gli odierni Per_5 Parte_21
attori appartengono.
Pag. 6 di 9 La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano Parte_16
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...]
precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_5
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Pag. 7 di 9 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_13 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_5
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione
Pag. 8 di 9 della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_5
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_5
giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Enrico Valcalcer, dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 17.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV-Civile sezione specializzata in immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini
nel procedimento iscritto al n. 2882/2024 R.G. promosso da nato a [...] – SP– BRASILE il 10/09/1988, Codice Parte_1
Fiscale 369.516.008-05 e Registro Generale 43.689.055-0, residente in 14187 LANIKAI BEACH
DRIVE, ORLANDO, FLORIDA, 32827, STATI UNITI D'AMERICA;
nato a [...] – SP– BRASILE il 25/03/1952, Codice Fiscale Parte_2
e Registro Generale 4.962.997-9, residente in [...], C.F._1
598, AP 101, RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE;
nata a [...] – SP - BRASILE il 18/10/1982, Codice Fiscale Parte_3
e Registro Generale 29.990.727-2, residente in [...], 130, C.F._2
BARUERI – SP – BRASILE;
nato a [...] – SP– BRASILE il 11/12/1985, Codice Parte_4
Fiscale e Registro Generale 29.990.726-0, residente in [...], 130, C.F._3
BARUERI – SP – BRASILE;
, nato a [...] – SP– BRASILE il 13/07/1982, Codice Fiscale Controparte_1
e Registro Generale 34.199.234-3, residente in [...], C.F._4
50, APTO 408, SÃO CARLOS – SP – BRASILE;
nato a [...] – SP– BRASILE il 24/04/1954, Codice Fiscale Parte_5
e Registro Generale 5.795.739-3, residente in [...], 725, AP 202, CURITIBA C.F._5
– PR – BRASILE;
nato a [...] – SP– BRASILE il 01/11/1959, Codice Fiscale Parte_6
e Registro Generale 6.082.059, residente in [...], 266, BL PartitaIVA_1
A, AP 502, CX 21, JOINVILLE – SC– BRASILE;
nata a [...] – SP – BRASILE il 16/05/1983, Codice Fiscale Parte_7
e Registro Generale 12.089.633-7, residente in [...], C.F._6
598, AP 101, RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE;
nato a [...] – RJ – BRASILE il 15/08/1983, Codice Parte_8
Fiscale e Registro Generale 34.715.796-8, residente in [...], 58, C.F._7
RIO , che agisce in proprio e, unitamente a Parte_9 Controparte_2
, Codice Fiscale e Registro Generale 39.689.35, quali genitori
[...] C.F._8
Pag. 1 di 9 esercenti la potestà genitoriale sui figli minori, nato a Persona_1
RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE il 28/03/2017 e nata Parte_10
a RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE 22/10/2020;
, nata a [...] – RJ – BRASILE il Controparte_2
10/08/1985, Codice Fiscale e Registro Generale 39.689.35, residente in [...]C.F._8
MOURA BRASIL, 58, AP 801, RIO DE JANEIRO – RJ– BRASILE;
ET , nata a [...] – SP – BRASILE il Parte_11
09/08/1985, Codice Fiscale 108.607.857-85 e Registro Generale 12.089.597-4, residente in
AVENIDA EPITACIO PESSOA, 2300, BL 1, AP 202, RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE in proprio e, unitamente a , Codice Controparte_3
Fiscale e Registro Generale 09.531.792-1, quali genitori esercenti la responsabilità C.F._9 genitoriale sul figlio minore , nato a [...] Persona_2
JANEIRO – RJ – BRASILE il 14/12/2018;
, nata a [...] – SP – BRASILE il 11/09/1981, Codice Fiscale Parte_12
e Registro Generale 12.089.596-6, residente in [...]C.F._10
MONICA, 100, BL 7, GR 1, AP 602, RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE in proprio e, unitamente a , Codice Fiscale 080.502.867-62 e Registro Generale Parte_13
10.914.522-7, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori,
[...]
, nato a [...] – SP – BRASILE il 08/02/2014 e Persona_3 [...]
, nato a [...] – WISCONSIN – il 29/04/2017, Parte_14 tutti con il patrocinio dell'Avv.to Enrico Valcalcer ( ) del Foro di CodiceFiscale_11
Nocera Inferiore unitamente all' (C.F. ) del Controparte_4 C.F._12
Consiglio regionale di Porto, n. iscriz. , nonché Avvocato Stabilito presso il foro di Nocera P.IVA_2
Inferiore, come da procure in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_5 P.IVA_3
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per gli attori come da atto introduttivo:” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 1) accertare lo status di Cittadino italiano del ricorrenti 01)
02) 03) 04) Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
05) , 06) 07) Parte_4 Controparte_1 Parte_5 Parte_6
08) 09) 10)
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
11) 12) Persona_1 Parte_10 Controparte_2
, 13) , 14)
[...] Parte_15 [...]
, 15) , 16) Persona_2 Parte_12 Persona_3
e 17) , per discendenza diretta dall'italiano
[...] Parte_14
Pag. 2 di 9 per averla quest'ultimo legittimamente trasmessa ai propri discendenti sino Parte_16 agli odierni ricorrenti;
ordinare al e, per esso all'Ufficio del competente Stato Controparte_5
Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
in ogni caso, anche in considerazione della necessità per gli istanti di ricorrere alla presente azione giudiziaria per il riconoscimento del proprio legittimo diritto, si chiede che il convenuto sia condannato al pagamento delle spese, competenze ed onorari Controparte_5 del presente giudizio con rimborso spese generali al 12,5 %, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario, per dichiarato anticipo.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato l'8/03/2024 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di Parte_16
cittadino italiano nato il [...] a [...] – PISA ed in seguito emigrato in
Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliano, (all.01-02).
Con decreto del 14/05/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 7/03/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 3/03/2025 unitamente a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il 9/07/2024 al convenuto presso CP_5
l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Dal momento che il convenuto non si è costituito in giudizio occorre dichiararne la contumacia.
1- L'INTERESSE AD AGIRE
al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
Pag. 3 di 9 In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_5
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver tentato senza successo di presentare la richiesta per via amministrativa tramite la piattaforma denominata
“prenot@mi”. A riprova hanno prodotto le catture di schermo delle pagine della suddetta piattaforma, relative ai Consolati di San Paolo, Curitiba e Rio De Janeiro, competenti in base ai luoghi di residenza dei ricorrenti, dalle quali si evince l'impossibilità di ottenere un appuntamento per raggiungimento del numero massimo di posti messi a disposizione, (all.22). Hanno prodotto, inoltre, le liste di attesa del San Paolo relative agli anni dal 2028 al 2021 nonché ulteriore documentazione a Parte_17 riprova dell'abnorme numero di richieste pendenti e del conseguente notevole ritardo dell'Autorità amministrativa a farvi fronte, (all.24-25-26).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in sud America, in particolare quello di San Paolo del Brasile, si trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
Pag. 4 di 9 E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Gli attori, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, hanno ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite in data 15/09/1913, sposò in San Parte_16
Giuliano Terme (PI), la sig.ra (all.01). Dalla loro unione nacque Persona_4 Persona_5
in data 04/12/1917, in DOIS CÓRREGOS – SP – BRASILE, il quale sposò in SÃO CARLOS – SP
– BRASILE, in data 23/06/1951, (all.02). Dall'unione di questi ultimi è nato il Persona_6
ricorrente in data 25/03/1952, in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, il quale Parte_2
ha sposato in SÃO PAULO – SP – BRASILE, in data 04/11/1977, Parte_18
(all.03). Dall' unione di e è nata la ricorrente Parte_2 Parte_18
il 11/09/1981 in SÃO PAULO – SP – BRASILE, che in data Parte_12
01/12/2009 ha sposato in RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE, (all.04). Parte_13
Dall'unione di questi ultimi sono nati i ricorrenti: Persona_3
l'8/02/2014 in SÃO PAULO – SP – BRASILE, (all.05) e il Parte_14
29/04/2017, in RACINE – WISCONSIN – (USA), (all.06), minorenni rappresentati nel presente giudizio dai genitori.
Sempre dall'unione coniugale di e è nata la Pt_2 Parte_2 Parte_18
ricorrente in data 16/05/1983, in SÃO PAULO – SP – BRASILE, Parte_7
(all.07), nonché la ricorrente nata il Parte_19
16/08/1985, in SÃO PAULO – SP – BRASILE. Quest'ultima ha sposato in RIO DE JANEIRO – RJ
– BRASILE, in data 14/03/2015, Controparte_6
,(all. 08), con il quale ha generato il ricorrente
[...] Persona_2
nato il [...] in [...] – RJ – BRASILE, minorenne rappresentato
[...]
dai genitori, (all.09).
Sempre dal matrimonio di e è nato il ricorrente Parte_2 Parte_18
il 24/04/1954 in SÃO CARLOS – SP – BRASILE il quale ha contratto Parte_5
Pag. 5 di 9 matrimonio in MORRETES – PR – BRASILE, in data 11/04/1981, con Controparte_7
(all.10). Dall'unione coniugale di questi ultimi è nato il ricorrente
[...] Parte_8
l 15/08/1983 in RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE., il quale ha contratto matrimonio in
[...]
RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE, in data 20/10/2012, con , (all.11). Controparte_2
Da questa unione sono nati, entrambi in RIO DE JANEIRO – RJ – BRASILE, i ricorrenti: il 28/03/2017, (all.12) e Persona_1 Parte_10
l 22/10/2020, (all.13), minorenni per i quali hanno agito in giudizio i genitori.
[...]
Dall'unione di e è nato il ricorrente in Persona_5 Persona_6 Parte_6
data 01/11/1959 in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, il quale ha contratto matrimonio in CURITIBA
– PR – BRASILE, in data 16/04/1988, con (all.14). Da questa unione è Controparte_8
nato il ricorrente i 10/09/1988 in ARARAQUARA – SP – Parte_1
BRASILE, che in data 08/09/2019 ha sposato in HOLLYWOOD , ( , CP_9 CP_10 [...]
, (all.15). Persona_7
Dalla unione del capostipite e nacque il Parte_20 Persona_8
22/09/1923 in BROTAS – SP – BRASILE, he in data 06/01/1949 sposò in SÃO Parte_21
CARLOS – SP – BRASILE, (all.16), con la quale ha generato Controparte_11 [...] nato l'[...], in [...] – SP – BRASILE il quale, a sua volta, ha Persona_9
contratto matrimonio in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, in data 28/09/1974, con
[...]
(all. 17). Dall'unione di questi ultimi sono nati in SAN PAOLO-SP, Brasile i Persona_10 ricorrenti: il 18/10/1982, (all.18) e l' Parte_3 Parte_4
11/12/1985, (all.19).
Dall'unione coniugale di è nata la ricorrente Parte_21 Controparte_11 [...]
in data 07/05/1954, in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, la quale ha contratto Parte_22
matrimonio in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, in data 11/10/1980, con , dal Controparte_12
quale ha divorziato nel 2018, (all.20). Dall'unione di questi ultimi è nato il ricorrente
[...]
il 13/07/1982, in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, che in data 05/12/2012 ha CP_1
contratto matrimonio in SÃO CARLOS – SP – BRASILE, con , (all.21). Persona_11
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di l quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come risulta dal Parte_16
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (all.01) ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912 ha trasmesso la cittadinanza italiana ai suoi due figli
[...]
quali hanno dato vita ai due rami della famiglia ai quali gli odierni Per_5 Parte_21
attori appartengono.
Pag. 6 di 9 La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal capostipite italiano Parte_16
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca
[...]
precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_5
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Pag. 7 di 9 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_13 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_5
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione
Pag. 8 di 9 della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_5
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente Controparte_5
giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Enrico Valcalcer, dichiaratosi antistatario, che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 17.3.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 9 di 9