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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3174 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11209/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11209/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANTONIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROMANO MICHELINO GIUSEPPE, con studio in VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISMARA SIMONE, con studio in VIA CP_1 P.IVA_1
MONTE GRAPPA, 36 20845 SOVICO
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BALLABIO UMBERTO, con studio in VICOLO LAMBRO, 1 20900 MONZA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 per sentire accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod.civ. della convenuta per l'erroneo ed inadeguato trattamento odontoiatrico prestato in suo favore dai sanitari operati presso il poliambulatorio dell' sito in Arese, via Col Di Lana 10, e per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali riportati dall'attrice.
L'attrice ha dedotto di essersi rivolta alla per sottoporsi a cure dentarie e di avere corrisposto CP_1 alla convenuta per le prestazioni eseguite nell'arco di due anni la complessiva somma di € 9.865,62.
pagina 1 di 11 Nel 2020, dopo l'ultimazione dei trattamenti, la attrice aveva iniziato a lamentare gravi problemi masticatori accompagnati da dolori insopportabili e, dopo avere cercato di contattare senza successo l'ambulatorio di Arese, si era rivolta ad altro professionista, il dott. , il quale, a seguito degli accertamenti eseguiti, aveva Per_1 riscontrato la inadeguatezza delle protesi effettuate presso la struttura convenuta, con conseguente necessità di rimozione delle stesse.
La attrice ha quindi allegato l'inadempimento di per non avere eseguito correttamente le terapie CP_1 odontoiatriche ed ha chiesto il risarcimento sia dei danni patrimoniali, consistenti nelle somme spese per le cure incongrue e nelle spese da sostenere per rimediare agli errati trattamenti, sia del danno non patrimoniale biologico sofferto.
Si è costituita che ha, preliminarmente, eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, allegando che le terapie in contestazione erano state rese dal personale della società Controparte_2 cui la convenuta aveva affidato con contratto di appalto la erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica all'interno del poliambulatorio di Arese.
Nel merito, la convenuta ha dedotto l'assenza di prova del nesso causale tra i problemi lamentati dall'attrice ed i trattamenti sanitari oggetto di causa, in quanto il rilevante tempo decorso tra l'ultima visita di controllo eseguita presso il poliambulatorio di Arese, risalente al 14 luglio 2019 e le visite eseguite dal successivo professionista cui la attrice si era rivolta, rendevano più probabile che la causa della perimplantite insorta fosse da ascriversi ad una scarsa o assente igiene orale.
In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata del Fallimento di CP_2 per essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea.
[...]
Si è costituito il terzo chiamato che ha eccepito la improcedibilità della Controparte_2 domanda di garanzia svolta da in quanto in base agli artt. 52e 93 LF la competenza ad accertare CP_1 ogni credito nei confronti del fallimento spetta in via esclusiva al giudice delegato.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale e, dopo la riassegnazione a questo giudice, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni preliminari
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione svolta dalla convenuta.
La documentazione prodotta dimostra l'esistenza del rapporto contrattuale tra la attrice e la convenuta.
In particolare, sia il preventivo relativo alle cure odondoiatriche da svolgere, sia le fatture di pagamento delle prestazioni eseguite risultano emesse proprio dalla (cfr. doc. 1 e doc.
8-14 fascicolo attoreo). CP_1
Il fatto che la convenuta abbia affidato alla società la gestione del servizio di assistenza CP_2 specialistica nel poliambulatorio di Arese configura una scelta organizzativa interna che non incide sul diretto rapporto contrattuale instauratosi tra la e la paziente e che fa sì che tale struttura risponda nei rapporti con CP_1
pagina 2 di 11 il proprio contraente anche dell'operato dei terzi cui ha delegato l'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1228 cod.civ.
Tale assunto trova conferma a livello normativo dalla disciplina contenuta nell'art. 7 della L .n. 24 del 2017, prevedente per l'appunto la responsabilità della struttura, ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 1228 cod.civ., delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si è avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione, anche qualora non scelti dal paziente e non dipendenti dalla stessa.
Sempre in via preliminare, si rileva la improcedibilità della domanda svolta da nei CP_1 confronti del . Controparte_2
In via generale nell'ambito delle azioni derivanti dal fallimento assoggettate alla "vis attractiva" della relativa procedura ex art. 24 LF ed in base al combinato disposto degli artt. 43, 52 L.F., rientrano tutte le domande dirette a far valere nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento, anche se nascente da un rapporto preesistente all'apertura della procedura concorsuale.
Per effetto della dichiarazione di fallimento, tutte le domande che presuppongono l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento vengono quindi ex lege ad essere assoggettate al rito speciale di cui all'art.93 e ss LF per l'accertamento dei crediti da far valere nei confronti della massa dei creditori (ex multis Cass.civ., sez. 3, 21 ottobre 2005 n.20350, Cass.civ., sez. 2, 26 novembre 2020 n. 26993).
Si tratta di disciplina applicabile alla fattispecie ratione temporis, in quanto si è in presenza di un fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022.
Ciò posto, nel caso in esame la domanda svolta da è improcedibile in quanto diretta ad ottenere CP_1 la condanna del a tenerla indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea e CP_2 quindi a rifondere alla convenuta le somme che questa dovrà pagare alla parte attrice in caso di ritenuta fondatezza della richiesta risarcitoria.
Va poi rilevato che la improcedibilità riguarda solo la domanda accessoria e non la domanda principale (in tal senso Cass. civ., sez. 3, 8 marzo 2007 n.5309).
2. La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della convenuta sotto il profilo della correttezza delle cure e prestazioni odontoiatriche eseguite in favore di e del nesso causale tra la condotta inadempiente ascritta alla convenuta ed i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalla attrice.
3. La consulenza tecnica
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attrice.
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. e dott. , emergono i seguenti dati: Persona_2 Persona_3
a) è stata sottoposta a varie cure dentarie presso l' a partire da dicembre Parte_1 CP_1
2016 fino al 2019;
b) la OPT eseguita in data 28 ottobre 2015, antecedente ai trattamenti oggetto di causa ha consentito di accertare che la paziente presentava edentulie multiple in entrambe le arcate dentarie, residui pagina 3 di 11 radicolari irrecuperabili, plurime lesioni cariose sui denti residui, oltre che pre-esistenti incongrue terapie endodontiche e protesiche che avevano portato al cedimento dei pilastri naturali superiori di destra ed inferiori di sinistra ed alla perdita dei relativi manufatti protesici;
c) dal preventivo di spesa del 16 dicembre 2016 e dai documenti relativi al diario clinico ed alle fatture emesse è emerso che le prestazioni svolte dalla convenuta hanno riguardato l'esecuzione di radiografie e sedute di igiene orale;
la rimozione delle corone protesiche fisse esistenti;
l'estrazione di 20 elementi dentari nell'arcata superiore e inferiore;
la realizzazione di 2 protesi totali mobili superiore e inferiore provvisorie;
l'inserimento di 8 impianti endossei (4 per ogni arcata dentaria) e di 2 protesi totali rimovibili superiore e inferiore, ciascuna agganciata a 4 impianti tramite sottostrutture metalliche;
d) a seguito dell'ultima seduta presso l'ambulatorio di Arese del 16 gennaio 2019, la paziente è ritornata dai sanitari di il 21 maggio 2020, a distanza di un anno e mezzo, esibendo certificato di visita del CP_1 dott. in pari data, nel quale si menzionava la perdita di osteo-integrazione dell'impianto in Per_1 sede 14 e l'incongruità delle protesi realizzate;
e) si è accertato, sulla base della successiva relazione clinica del dott. , che tale professionista ha Per_1 successivamente proceduto a rimuovere la protesi superiore con l'impianto 14 e con la barra metallica e che in tale occasione era stata constatata anche la frattura di 3 viti di ancoraggio degli impianti alla barra superiore, viti esibite agli stessi CTU;
f) è stato possibile ricostruire lo stato della paziente successiva alle cure eseguite dalla convenuta e prima degli interventi del dott. attraverso la panoramica OPT eseguita in data 22 maggio 2020 e Per_1 mediante quella eseguita subito dopo la rimozione della barra e dell'impianto in sede 14. In base a tale documentazione ed al filmato acquisito nel corso delle operazioni peritali, si è verificato che il nuovo curante ha proceduto a rimuovere l'impianto più distale di sinistra, mobile, ed all'inserimento di 2 nuovi impianti distali, riutilizzando i 2 impianti più mesiali della , e cambiando la CP_1 relativa componentistica, in modo da agganciare la nuova protesi totale superiore “overdenture”
(quella attualmente portata dalla paziente) non più alla barra, bensì ad attacchi a sfera per protesi mobili;
g) con riferimento alla valutazione delle prestazioni eseguite dalla convenuta, si è ritenuto che le terapie implanto-protesiche superiori non siano state eseguite in modo corretto né sotto il profilo del rispetto delle regole della migliore scienza medica e delle buone pratiche clinico-assistenziali, né sotto il profilo delle comuni regole di prudenza e diligenza;
h) in primo luogo, si è evidenziato come, a fronte di elevate percentuali di successo implantare in letteratura, prossime al 90% a 10 anni, il fallimento di 2 impianti su 4 e la frattura di plurime viti di collegamento sia indice della errata esecuzione tecnica delle cure sia implantologiche che protesiche;
i) in secondo luogo, sono stati elencati ulteriori elementi denotanti la non corretta esecuzione delle prestazioni, quali la mancata esecuzione di CBCT 3 D dopo le estrazioni e prima degli impianti per valutare la biodisponibilità ossea mascellare presente;
il posizionamento con inclinazione eccessivamente vestibolare degli impianti, visibile dalle fotografie e al filmato, suscettibile di influire pagina 4 di 11 negativamente sul buon esito delle cure per riabilitazioni su barra come quella realizzata presso la , CP_1 determinando la mancata passivazione della barra metallica sugli impianti;
l'omessa verifica radiografica della buona guarigione degli impianti nella fase di integrazione prima della protesizzazione;
il mancato tempestivo intervento dei sanitari per rimediare ai fallimenti, in atto già nel 2018 subito dopo l'incorporazione protesica;
j) secondo il giudizio dei consulenti, gli errati interventi implanto-protesici superiori hanno provocato il fallimento di 2 impianti, portando al peggioramento della situazione ossea locale in corrispondenza dei siti dei fallimenti. Inoltre, si è rilevato che, qualora le citate prestazioni fossero state eseguite nel rispetto delle regole della perizia, prudenza e diligenza, con elevata probabilità i trattamenti protesici sarebbero andati a buon fine e non si sarebbero verificati i fallimenti riscontrati;
k) in conseguenza degli errati trattamenti si è ritenuta l'esistenza di inabilità temporanea di 20 giorni al
25%, di giorni 180 al 10% per le fasi di acuzie delle algie, delle infiammazioni e dei disagi masticatori, fonatori e relazionali comparsi fin dal 2018 e perdurati almeno fino al 2020, per circa 2 anni, fino all'intervento risolutivo di ripristino eseguito dal dott. . Si è poi ravvisata una Per_1 ulteriore quota di inabilità temporanea relativa di giorni 20 al 25% per le sedute necessarie presso il dott.
per la rimozione dei 2 impianti falliti, per l'inserimento di 2 nuovi impianti corretti e per Per_1 la realizzazione di nuova protesi mobile totale “overdenture” agganciata ai 4 impianti;
l) non si è ravvisata l'esistenza di un danno biologico permanente, atteso che i nuovi trattamenti implantologici di ripristino già eseguiti dal nuovo curante hanno ridotto il grado di invalidità permanente è ridotto a valori minimi non percentualizzabili. In particolare, si è rilevato che i 2 nuovi impianti inseriti dal dott. , senza necessità di interventi di rigenerativa ossea locale, hanno Per_1 sostanzialmente emendato le conseguenze dei fallimenti implantari;
m) con riferimento alle spese sostenute, si è rilevato che a fronte degli interventi implanto-protesici eseguiti dai sanitari in entrambe le arcate dentarie, per un costo totale di €9.800, solo la parte CP_1 degli interventi eseguiti superiormente dai sanitari della è risultata inefficace, per un importo CP_1 indicato in €4.600 , considerando che 2 impianti sono stati mantenuti;
n) le spese relative ai nuovi trattamenti eseguiti, necessari per rimediare ai fallimenti implanto-protesici superiori, sono state stimate nell'importo di €8.000,00, come da preventivo del dott. , ritenuto Per_1 in linea con i prezzi medi attuali, prevedente la rimozione di 2 impianti, la posa di 2 nuovi impianti, componentistica, attacchi a sfera per “overdenture”, protesi totale provvisoria e protesi totale
“overdenture” definitiva con rete di rinforzo agganciata agli impianti). Secondo i CTU la differenza di costo tra i nuovi trattamenti del dott. e i trattamenti è giustificata sia perché i Per_1 CP_1 nuovi trattamenti sono stati eseguiti in ambito privato, sia per le difficoltà di recupero degli impianti superiori in parte falliti e in parte recuperati con apposita attrezzatura e componentistica CP_1
All'esito della trasmissione della bozza, sono pervenute le osservazioni dei CTP di convenuta.
Nella risposta a tali osservazioni i CTU hanno evidenziato quanto segue:
pagina 5 di 11 - nel caso della paziente l'esecuzione preventiva di esame TAC 3D prima dell'inserimento degli impianti superiori era da ritenersi necessaria anche alla luce delle raccomandazioni cliniche in odontostomatologia del Ministero della Salute, data la esecuzione nella stessa zona di 10 estrazioni dentarie, che avevano sicuramente causato riassorbimento osseo mascellare, da verificare prima dell'inserimento implantare, potendo rappresentare una criticità per l'inserimento successivo di impianti, come poi è avvenuto;
- in relazione alle spese delle prestazioni di rifacimento degli impianti, la valutazione dei nuovi trattamenti implanto-protesici superiori è stata eseguita dal nuovo curante dott. ai prezzi indicati Per_1 nel preventivo, che sono in linea con i prezzi medi attuali di valutazione medico legale (ad es. rimozione di un impianto ad un costo di €100,00, di ogni nuovo impianto al costo di €900,00, una protesi totale provvisoria a €1.200,00, una protesi totale definitiva “overdenture” al costo di €2.000,00);
- non è predicabile una spesa di soli €3.000,00 per il ripristino della situazione dentaria con una protesi mobile in quanto il nuovo curante non si è limitato a rifare la protesi mobile agganciata, ma ha dovuto rimuovere 2 impianti falliti, riposizionare 2 nuovi impianti, ricercare la componentistica adeguata per gli impianti residui della , cambiare tutti gli attacchi implantari, realizzare una CP_1 protesi totale rimovibile provvisoria e poi realizzare la nuova protesi mobile totale definitiva agganciata
“overdenture”, quest'ultima avente un costo medio di €2.000,00;
- qualora, come indicato dai CTP, il danno fosse limitato alla restituzione delle spese eseguite e risultate non efficienti, pari a €4.600, la paziente, pur avendo pagato una riabilitazione completa, si ritroverebbe a non poter masticare nulla, essendo necessario riabilitare correttamente il cavo orale con i trattamenti eseguiti dal dott. che ammontano a €3.100,00 ovvero la rimozione dei 2 impianti falliti, Per_1 la ricerca e il pagamento della componentistica personalizzata, la realizzazione della protesi totale provvisoria superiore e i 4 nuovi attacchi implantari. Pertanto, in ogni caso, la cifra stimata di circa
€8.000,00 corrisponde alla spesa per terapie che la paziente ha dovuto eseguire per avere la corretta riabilitazione protesica su impianti che era stata prevista e che la paziente aveva pagato alla . CP_1
4. La valutazione della consulenza tecnica e delle domande svolte dalla attrice
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate con logicità ed in modo esaustivo.
In base alle risultanze della relazione peritale, si ritiene, in primo luogo, ravvisabile la responsabilità contrattuale di CP_1
In via generale, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio,
pagina 6 di 11 ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3, 16 gennaio 2009
n. 975, Cass.civ. sez. 3 21 luglio 2011 n. 15993, Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28991).
Nel caso in esame, si è rilevata la condotta imperita e imprudente dei sanitari che hanno eseguito le cure per non avere effettuato le doverose indagini strumentali (quali la esecuzione di TAC 3 D) al fine della migliore visualizzazione delle sedi implantari e della disponibilità ossea mascellare presente, nonché per il non corretto posizionamento degli impianti oltre che per non avere proceduto a verificare, mediante l'esecuzione della radiografia, la guarigione degli impianti prima di procedere alla protesizzazione.
Si tratta di una valutazione che i consulenti hanno desunto dalle fotografie e dai filmati prodotti e non solo dalla constatazione del fallimento dei due impianti, fallimento comunque indicativo della non corretta esecuzione delle prestazioni.
Orbene, a fronte di tali risultanze e del verificarsi del fallimento di due impianti su quattro, in base ai criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta alla convenuta fornire la prova liberatoria della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod.civ. e quindi dimostrare che l'intervento è stato eseguito nel rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte e che l'evento dannoso deriva da causa non imputabile.
Occorre poi rilevare che, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ., “non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (Cass.civ. sez. 3, 30 giugno 2015 n.13328).
In particolare, secondo il ragionamento della Corte, nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico vengono in rilievo due ipotesi alternative: o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed in tal caso andrà esente da responsabilità, senza che rilevi il fatto che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze"; oppure, il medico non riesce a fornire tale prova, e quindi non rileverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, in quanto ciò che conta è la prevedibilità ed evitabilità nel caso concreto.
Nel caso in esame non ha fornito la citata prova liberatoria. CP_1
Vi è poi prova del nesso causale tra l'evento dannoso dalla paziente e l'operato dei sanitari della convenuta.
Al riguardo, contrariamente a quanto prospettato dalla convenuta, la documentazione prodotta ha consentito di ricostruire lo stato del cavo orale della paziente antecedentemente alle cure svolte dai sanitari di
[...]
nonché dopo la ultimazione del piano di riabilitazione ivi eseguito e prima dell'intervento del nuovo CP_1 medico curante.
pagina 7 di 11 L'accertamento del fallimento dei due impianti e dei connessi problemi masticatori e di algie presentati dalla paziente risulta, quindi, fondato su dati oggettivi, che denotano la chiara riferibilità dell'insuccesso di tali trattamenti posti in essere all'arcata superiore alle modalità di esecuzione delle prestazioni.
5. Il danno risarcibile
L'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico e del danno patrimoniale, costituito dai compensi corrisposti ad e da quelli relativi al CP_1 ripristino dei danni cagionati dalla convenuta.
Parendo dal danno non patrimoniale, secondo le condivisibili conclusioni esposte nella CTU che il giudicante fa proprie, la condotta ascritta alla convenuta non ha determinato un danno alla salute di natura permanente, ma soltanto di natura temporanea sia per il periodo in cui sono insorti i problemi masticatori, le algie e i fenomeni infiammatori, sia per il periodo necessario a procedere alla rimozione dei due impianti falliti.
Va quindi riconosciuto, in adesione alla valutazione compiuta nell'elaborato peritale, all'attrice l'importo di €
1.822,92 per totali 60 giorni di inabilità al 25% (comprensivi dei 20 giorni per gli interventi di ripristino) e 180 giorni al 10%.
Il danno va liquidato applicazione dell'art. 7 comma 4 L.24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito in base alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Nel caso in esame, va quindi preso come valore base quello dell'inabilità temporanea giornaliera previsto dalle tabelle aggiornate per le lesioni di lieve entità, pari a € 55,24 secondo le tabelle aggiornate al 2024, ridotto proporzionalmente per l'invalidità accertata.
Con riferimento alla richiesta di attribuzione del danno morale, si rileva che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, mentre il danno biologico è quella componente di danno non patrimoniale che va intesa quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del soggetto, il danno morale contraddistingue la sofferenza interiore del soggetto, manifestabile come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, che richiede una separata allegazione, valutazione e liquidazione (Cass.civ. sez. 3, 19 febbraio 2019 n. 4878).
L'onere di allegazione richiede che il danneggiato indichi i fatti dai quali emerge la sofferenza morale della parte.
Nel caso in esame, l'attrice nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. non ha svolto alcuna specifica allegazione sul danno da sofferenza interiore, essendosi limitata a richiedere il risarcimento del danno biologico.
Ne deriva che tale richiesta non può essere accolta.
Peraltro, non potrebbe comunque essere liquidata la somma richiesta dall'attore a tale titolo, posto che, in base al comma terzo del citato art. 139, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una pagina 8 di 11 sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Risulta quindi dovuta la somma di € 1.822,92 in moneta attuale.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, come emerso dalla consulenza tecnica, la condotta di inesatto adempimento ascritta a ha comportato la non congruità del lavoro di riabilitazione protesica CP_1 svolto nell'arcata superiore, determinando il fallimento di due impianti e la necessità di integrale rifacimento degli stessi.
La gravità dell'inadempimento accertato e le conseguenze prodotte in termine di sostanziale inutilizzabilità del lavoro protesico svolto fanno, quindi, in primo luogo, ritenere fondata la domanda di restituzione dei compensi versati tali prestazioni, quantificabili nella somma di € 4600,00 sulla base del preventivo prodotto, considerato il mantenimento di altri due impianti.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia, “nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno” (Cass.civ., sez. 3, 29 dicembre 2023 n. 36497).
Nella motivazione, la Corte ha osservato che nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del danno, il rimedio della risoluzione ed il rimedio del risarcimento del danno hanno carattere omogeneo, in quanto entrambi costituiscono una reazione al fatto che lo scambio insito nei contratti a prestazione corrispettiva è rimasto inattuato.
Nel caso in cui la parte faccia valere la tutela risarcitoria, il danno risarcibile si deve intendere esteso al cd.
“interesse positivo”, dovendo il contraente adempiente essere messo nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
Pertanto, indipendentemente dall'esperimento della tutela risarcitoria, in caso di mancato o inadeguato conseguimento della prestazione subita, è configurabile una perdita in capo al contraente adempiente, che si individua nelle spese sostenute invano.
Il caso in esame va quindi affrontato facendo applicazione di tali principi.
E' infatti evidente, alla luce delle risultanze della relazione peritale, che la prestazione svolta dalla convenuta non è stata correttamente eseguita e ha determinato un peggioramento dello status quo ante della paziente, con conseguente lesione dell'interesse positivo sotteso alla stipula del contratto.
Ne deriva che il compenso versato al sanitario per lo svolgimento di una prestazione che di fatto ha comportato un aggravamento sotto il profilo funzionale della condizione dentale della paziente ha determinato una perdita nel patrimonio della parte, che ha dovuto subire una diminuzione economica del proprio patrimonio derivante dalla spesa sostenuta per ottenere la prestazione fonte di danno.
Va quindi risarcita tale voce di danno.
Sempre con riferimento al danno patrimoniale, va ritenuto sussistente il diritto della attrice al rimborso delle spese necessarie a rimuovere le conseguenze dannose derivanti dagli errati trattamenti sanitari svolti dalla pagina 9 di 11 convenuta, consistenti in particolare nei costi per la rimozione dei due impianti falliti, per la ricerca e il pagamento della componentistica personalizzata, la realizzazione della protesi totale provvisoria superiore e dei quattro nuovi attacchi implantari.
In tal caso occorre considerare che, se è vero che la paziente avrebbe dovuto ab origine eseguire una parte di interventi, è pur vero la situazione preesistente della paziente richiedeva la sostituzione degli elementi che avevano ceduto e che il piano di cure redatto dalla convenuta ha poi previsto l'estrazione di 20 elementi dentari,
l'inserimento di otto impianti e delle protesi ivi indicate.
Come evidenziato dai consulenti, le incongrue prestazioni eseguite dai sanitari della convenuta CP_1 nel provocare il fallimento di due impianti, hanno reso necessario il rifacimento di tali trattamenti, non soltanto perché la attrice si sarebbe trovata priva della funzione masticatoria, ma altresì in quanto proprio il rifacimento degli impianti ha consentito di emendare il danno permanente alla salute provocato alla parte ossea che, diversamente, la convenuta avrebbe dovuto risarcire.
Pertanto, si ritiene che i costi per rimozione e rifacimento dei due impianti oggetto di fallimento costituiscano un danno emergente diretto ascrivibile all'inadempimento della convenuta.
Con riferimento al quantum, si condivide la stima dei CTU, che ha tenuto conto del preventivo del nuovo curante, ritenuto in linea ai prezzi di mercato.
Va quindi riconosciuta a tale titolo la somma di € 3100,00 e non l'intero importo di € 8000,00 in quanto comprensivo anche di interventi che l'attrice avrebbe dovuto comunque svolgere, indipendentemente dalla condotta inadempiente della convenuta.
Ne deriva la condanna della convenuta alla corresponsione dell'ulteriore somma di € 7700,00 a titolo di danno patrimoniale.
Non vi è evidenza del pagamento delle spese relative alla perizia di parte redatta dal dott. CP_3
In definitiva la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.522,92 oltre ad interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto della soccombenza di va disposta la condanna della stessa alla rifusione CP_1 in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, secondo i valori medi, ponendo a carico della convenuta le spese di CTU.
Non vi è evidenza del pagamento da parte dell'attrice delle spese di CTP.
Va poi disposta la rifusione delle spese per il procedimento di mediazione, limitatamente alla fase di attivazione.
Va disposta la condanna della convenuta alla rifusione delle spese in favore del terzo chiamato, che si liquidano con riduzione rispetto ai valori medi, data la attività difensiva svolta e tenuto conto della pronuncia di improcedibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 11 1) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'attrice CP_1 [...]
della somma di € 9.522,92 oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione Parte_1 della sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in
€ 5077,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre a spese generali al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge, ponendo a carico della convenuta le spese di CTU;
3) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in € 53,66 per spese e €441,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, Iva (se dovuta) e
Cpa come per legge;
4) dichiara l'improcedibilità della domanda svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_4
[...]
5) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato, liquidate in €
2538,50 per compensi, oltre a spese generali al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11209/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANTONIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROMANO MICHELINO GIUSEPPE, con studio in VIA DEI MARTIRI, 3 20017 RHO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISMARA SIMONE, con studio in VIA CP_1 P.IVA_1
MONTE GRAPPA, 36 20845 SOVICO
CONVENUTO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_2
BALLABIO UMBERTO, con studio in VICOLO LAMBRO, 1 20900 MONZA
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 per sentire accertare la responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod.civ. della convenuta per l'erroneo ed inadeguato trattamento odontoiatrico prestato in suo favore dai sanitari operati presso il poliambulatorio dell' sito in Arese, via Col Di Lana 10, e per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni CP_1 patrimoniali e non patrimoniali riportati dall'attrice.
L'attrice ha dedotto di essersi rivolta alla per sottoporsi a cure dentarie e di avere corrisposto CP_1 alla convenuta per le prestazioni eseguite nell'arco di due anni la complessiva somma di € 9.865,62.
pagina 1 di 11 Nel 2020, dopo l'ultimazione dei trattamenti, la attrice aveva iniziato a lamentare gravi problemi masticatori accompagnati da dolori insopportabili e, dopo avere cercato di contattare senza successo l'ambulatorio di Arese, si era rivolta ad altro professionista, il dott. , il quale, a seguito degli accertamenti eseguiti, aveva Per_1 riscontrato la inadeguatezza delle protesi effettuate presso la struttura convenuta, con conseguente necessità di rimozione delle stesse.
La attrice ha quindi allegato l'inadempimento di per non avere eseguito correttamente le terapie CP_1 odontoiatriche ed ha chiesto il risarcimento sia dei danni patrimoniali, consistenti nelle somme spese per le cure incongrue e nelle spese da sostenere per rimediare agli errati trattamenti, sia del danno non patrimoniale biologico sofferto.
Si è costituita che ha, preliminarmente, eccepito il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva, allegando che le terapie in contestazione erano state rese dal personale della società Controparte_2 cui la convenuta aveva affidato con contratto di appalto la erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica all'interno del poliambulatorio di Arese.
Nel merito, la convenuta ha dedotto l'assenza di prova del nesso causale tra i problemi lamentati dall'attrice ed i trattamenti sanitari oggetto di causa, in quanto il rilevante tempo decorso tra l'ultima visita di controllo eseguita presso il poliambulatorio di Arese, risalente al 14 luglio 2019 e le visite eseguite dal successivo professionista cui la attrice si era rivolta, rendevano più probabile che la causa della perimplantite insorta fosse da ascriversi ad una scarsa o assente igiene orale.
In via riconvenzionale la convenuta ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata del Fallimento di CP_2 per essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea.
[...]
Si è costituito il terzo chiamato che ha eccepito la improcedibilità della Controparte_2 domanda di garanzia svolta da in quanto in base agli artt. 52e 93 LF la competenza ad accertare CP_1 ogni credito nei confronti del fallimento spetta in via esclusiva al giudice delegato.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica medico legale e, dopo la riassegnazione a questo giudice, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note a trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni preliminari
E' infondata l'eccezione di difetto di legittimazione svolta dalla convenuta.
La documentazione prodotta dimostra l'esistenza del rapporto contrattuale tra la attrice e la convenuta.
In particolare, sia il preventivo relativo alle cure odondoiatriche da svolgere, sia le fatture di pagamento delle prestazioni eseguite risultano emesse proprio dalla (cfr. doc. 1 e doc.
8-14 fascicolo attoreo). CP_1
Il fatto che la convenuta abbia affidato alla società la gestione del servizio di assistenza CP_2 specialistica nel poliambulatorio di Arese configura una scelta organizzativa interna che non incide sul diretto rapporto contrattuale instauratosi tra la e la paziente e che fa sì che tale struttura risponda nei rapporti con CP_1
pagina 2 di 11 il proprio contraente anche dell'operato dei terzi cui ha delegato l'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1228 cod.civ.
Tale assunto trova conferma a livello normativo dalla disciplina contenuta nell'art. 7 della L .n. 24 del 2017, prevedente per l'appunto la responsabilità della struttura, ai sensi dell'art. 1218 e dell'art. 1228 cod.civ., delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si è avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione, anche qualora non scelti dal paziente e non dipendenti dalla stessa.
Sempre in via preliminare, si rileva la improcedibilità della domanda svolta da nei CP_1 confronti del . Controparte_2
In via generale nell'ambito delle azioni derivanti dal fallimento assoggettate alla "vis attractiva" della relativa procedura ex art. 24 LF ed in base al combinato disposto degli artt. 43, 52 L.F., rientrano tutte le domande dirette a far valere nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento, anche se nascente da un rapporto preesistente all'apertura della procedura concorsuale.
Per effetto della dichiarazione di fallimento, tutte le domande che presuppongono l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento vengono quindi ex lege ad essere assoggettate al rito speciale di cui all'art.93 e ss LF per l'accertamento dei crediti da far valere nei confronti della massa dei creditori (ex multis Cass.civ., sez. 3, 21 ottobre 2005 n.20350, Cass.civ., sez. 2, 26 novembre 2020 n. 26993).
Si tratta di disciplina applicabile alla fattispecie ratione temporis, in quanto si è in presenza di un fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022.
Ciò posto, nel caso in esame la domanda svolta da è improcedibile in quanto diretta ad ottenere CP_1 la condanna del a tenerla indenne dalle conseguenze dell'accoglimento della domanda attorea e CP_2 quindi a rifondere alla convenuta le somme che questa dovrà pagare alla parte attrice in caso di ritenuta fondatezza della richiesta risarcitoria.
Va poi rilevato che la improcedibilità riguarda solo la domanda accessoria e non la domanda principale (in tal senso Cass. civ., sez. 3, 8 marzo 2007 n.5309).
2. La materia del contendere
In base al contenuto degli atti introduttivi, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità della convenuta sotto il profilo della correttezza delle cure e prestazioni odontoiatriche eseguite in favore di e del nesso causale tra la condotta inadempiente ascritta alla convenuta ed i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali lamentati dalla attrice.
3. La consulenza tecnica
Nel corso del giudizio è stata disposta una consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'attrice.
Dalla relazione peritale redatta dai CTU dott. e dott. , emergono i seguenti dati: Persona_2 Persona_3
a) è stata sottoposta a varie cure dentarie presso l' a partire da dicembre Parte_1 CP_1
2016 fino al 2019;
b) la OPT eseguita in data 28 ottobre 2015, antecedente ai trattamenti oggetto di causa ha consentito di accertare che la paziente presentava edentulie multiple in entrambe le arcate dentarie, residui pagina 3 di 11 radicolari irrecuperabili, plurime lesioni cariose sui denti residui, oltre che pre-esistenti incongrue terapie endodontiche e protesiche che avevano portato al cedimento dei pilastri naturali superiori di destra ed inferiori di sinistra ed alla perdita dei relativi manufatti protesici;
c) dal preventivo di spesa del 16 dicembre 2016 e dai documenti relativi al diario clinico ed alle fatture emesse è emerso che le prestazioni svolte dalla convenuta hanno riguardato l'esecuzione di radiografie e sedute di igiene orale;
la rimozione delle corone protesiche fisse esistenti;
l'estrazione di 20 elementi dentari nell'arcata superiore e inferiore;
la realizzazione di 2 protesi totali mobili superiore e inferiore provvisorie;
l'inserimento di 8 impianti endossei (4 per ogni arcata dentaria) e di 2 protesi totali rimovibili superiore e inferiore, ciascuna agganciata a 4 impianti tramite sottostrutture metalliche;
d) a seguito dell'ultima seduta presso l'ambulatorio di Arese del 16 gennaio 2019, la paziente è ritornata dai sanitari di il 21 maggio 2020, a distanza di un anno e mezzo, esibendo certificato di visita del CP_1 dott. in pari data, nel quale si menzionava la perdita di osteo-integrazione dell'impianto in Per_1 sede 14 e l'incongruità delle protesi realizzate;
e) si è accertato, sulla base della successiva relazione clinica del dott. , che tale professionista ha Per_1 successivamente proceduto a rimuovere la protesi superiore con l'impianto 14 e con la barra metallica e che in tale occasione era stata constatata anche la frattura di 3 viti di ancoraggio degli impianti alla barra superiore, viti esibite agli stessi CTU;
f) è stato possibile ricostruire lo stato della paziente successiva alle cure eseguite dalla convenuta e prima degli interventi del dott. attraverso la panoramica OPT eseguita in data 22 maggio 2020 e Per_1 mediante quella eseguita subito dopo la rimozione della barra e dell'impianto in sede 14. In base a tale documentazione ed al filmato acquisito nel corso delle operazioni peritali, si è verificato che il nuovo curante ha proceduto a rimuovere l'impianto più distale di sinistra, mobile, ed all'inserimento di 2 nuovi impianti distali, riutilizzando i 2 impianti più mesiali della , e cambiando la CP_1 relativa componentistica, in modo da agganciare la nuova protesi totale superiore “overdenture”
(quella attualmente portata dalla paziente) non più alla barra, bensì ad attacchi a sfera per protesi mobili;
g) con riferimento alla valutazione delle prestazioni eseguite dalla convenuta, si è ritenuto che le terapie implanto-protesiche superiori non siano state eseguite in modo corretto né sotto il profilo del rispetto delle regole della migliore scienza medica e delle buone pratiche clinico-assistenziali, né sotto il profilo delle comuni regole di prudenza e diligenza;
h) in primo luogo, si è evidenziato come, a fronte di elevate percentuali di successo implantare in letteratura, prossime al 90% a 10 anni, il fallimento di 2 impianti su 4 e la frattura di plurime viti di collegamento sia indice della errata esecuzione tecnica delle cure sia implantologiche che protesiche;
i) in secondo luogo, sono stati elencati ulteriori elementi denotanti la non corretta esecuzione delle prestazioni, quali la mancata esecuzione di CBCT 3 D dopo le estrazioni e prima degli impianti per valutare la biodisponibilità ossea mascellare presente;
il posizionamento con inclinazione eccessivamente vestibolare degli impianti, visibile dalle fotografie e al filmato, suscettibile di influire pagina 4 di 11 negativamente sul buon esito delle cure per riabilitazioni su barra come quella realizzata presso la , CP_1 determinando la mancata passivazione della barra metallica sugli impianti;
l'omessa verifica radiografica della buona guarigione degli impianti nella fase di integrazione prima della protesizzazione;
il mancato tempestivo intervento dei sanitari per rimediare ai fallimenti, in atto già nel 2018 subito dopo l'incorporazione protesica;
j) secondo il giudizio dei consulenti, gli errati interventi implanto-protesici superiori hanno provocato il fallimento di 2 impianti, portando al peggioramento della situazione ossea locale in corrispondenza dei siti dei fallimenti. Inoltre, si è rilevato che, qualora le citate prestazioni fossero state eseguite nel rispetto delle regole della perizia, prudenza e diligenza, con elevata probabilità i trattamenti protesici sarebbero andati a buon fine e non si sarebbero verificati i fallimenti riscontrati;
k) in conseguenza degli errati trattamenti si è ritenuta l'esistenza di inabilità temporanea di 20 giorni al
25%, di giorni 180 al 10% per le fasi di acuzie delle algie, delle infiammazioni e dei disagi masticatori, fonatori e relazionali comparsi fin dal 2018 e perdurati almeno fino al 2020, per circa 2 anni, fino all'intervento risolutivo di ripristino eseguito dal dott. . Si è poi ravvisata una Per_1 ulteriore quota di inabilità temporanea relativa di giorni 20 al 25% per le sedute necessarie presso il dott.
per la rimozione dei 2 impianti falliti, per l'inserimento di 2 nuovi impianti corretti e per Per_1 la realizzazione di nuova protesi mobile totale “overdenture” agganciata ai 4 impianti;
l) non si è ravvisata l'esistenza di un danno biologico permanente, atteso che i nuovi trattamenti implantologici di ripristino già eseguiti dal nuovo curante hanno ridotto il grado di invalidità permanente è ridotto a valori minimi non percentualizzabili. In particolare, si è rilevato che i 2 nuovi impianti inseriti dal dott. , senza necessità di interventi di rigenerativa ossea locale, hanno Per_1 sostanzialmente emendato le conseguenze dei fallimenti implantari;
m) con riferimento alle spese sostenute, si è rilevato che a fronte degli interventi implanto-protesici eseguiti dai sanitari in entrambe le arcate dentarie, per un costo totale di €9.800, solo la parte CP_1 degli interventi eseguiti superiormente dai sanitari della è risultata inefficace, per un importo CP_1 indicato in €4.600 , considerando che 2 impianti sono stati mantenuti;
n) le spese relative ai nuovi trattamenti eseguiti, necessari per rimediare ai fallimenti implanto-protesici superiori, sono state stimate nell'importo di €8.000,00, come da preventivo del dott. , ritenuto Per_1 in linea con i prezzi medi attuali, prevedente la rimozione di 2 impianti, la posa di 2 nuovi impianti, componentistica, attacchi a sfera per “overdenture”, protesi totale provvisoria e protesi totale
“overdenture” definitiva con rete di rinforzo agganciata agli impianti). Secondo i CTU la differenza di costo tra i nuovi trattamenti del dott. e i trattamenti è giustificata sia perché i Per_1 CP_1 nuovi trattamenti sono stati eseguiti in ambito privato, sia per le difficoltà di recupero degli impianti superiori in parte falliti e in parte recuperati con apposita attrezzatura e componentistica CP_1
All'esito della trasmissione della bozza, sono pervenute le osservazioni dei CTP di convenuta.
Nella risposta a tali osservazioni i CTU hanno evidenziato quanto segue:
pagina 5 di 11 - nel caso della paziente l'esecuzione preventiva di esame TAC 3D prima dell'inserimento degli impianti superiori era da ritenersi necessaria anche alla luce delle raccomandazioni cliniche in odontostomatologia del Ministero della Salute, data la esecuzione nella stessa zona di 10 estrazioni dentarie, che avevano sicuramente causato riassorbimento osseo mascellare, da verificare prima dell'inserimento implantare, potendo rappresentare una criticità per l'inserimento successivo di impianti, come poi è avvenuto;
- in relazione alle spese delle prestazioni di rifacimento degli impianti, la valutazione dei nuovi trattamenti implanto-protesici superiori è stata eseguita dal nuovo curante dott. ai prezzi indicati Per_1 nel preventivo, che sono in linea con i prezzi medi attuali di valutazione medico legale (ad es. rimozione di un impianto ad un costo di €100,00, di ogni nuovo impianto al costo di €900,00, una protesi totale provvisoria a €1.200,00, una protesi totale definitiva “overdenture” al costo di €2.000,00);
- non è predicabile una spesa di soli €3.000,00 per il ripristino della situazione dentaria con una protesi mobile in quanto il nuovo curante non si è limitato a rifare la protesi mobile agganciata, ma ha dovuto rimuovere 2 impianti falliti, riposizionare 2 nuovi impianti, ricercare la componentistica adeguata per gli impianti residui della , cambiare tutti gli attacchi implantari, realizzare una CP_1 protesi totale rimovibile provvisoria e poi realizzare la nuova protesi mobile totale definitiva agganciata
“overdenture”, quest'ultima avente un costo medio di €2.000,00;
- qualora, come indicato dai CTP, il danno fosse limitato alla restituzione delle spese eseguite e risultate non efficienti, pari a €4.600, la paziente, pur avendo pagato una riabilitazione completa, si ritroverebbe a non poter masticare nulla, essendo necessario riabilitare correttamente il cavo orale con i trattamenti eseguiti dal dott. che ammontano a €3.100,00 ovvero la rimozione dei 2 impianti falliti, Per_1 la ricerca e il pagamento della componentistica personalizzata, la realizzazione della protesi totale provvisoria superiore e i 4 nuovi attacchi implantari. Pertanto, in ogni caso, la cifra stimata di circa
€8.000,00 corrisponde alla spesa per terapie che la paziente ha dovuto eseguire per avere la corretta riabilitazione protesica su impianti che era stata prevista e che la paziente aveva pagato alla . CP_1
4. La valutazione della consulenza tecnica e delle domande svolte dalla attrice
Ritiene il giudicante di condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel presente giudizio, in quanto frutto dell'accurata valutazione di tutti i dati emergenti dai documenti clinici prodotti, fondate sulla applicazione di criteri tecnici esenti da censure, motivate con logicità ed in modo esaustivo.
In base alle risultanze della relazione peritale, si ritiene, in primo luogo, ravvisabile la responsabilità contrattuale di CP_1
In via generale, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione "in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio,
pagina 6 di 11 ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile" (Cass. Sez. 3, 16 gennaio 2009
n. 975, Cass.civ. sez. 3 21 luglio 2011 n. 15993, Cass.civ., sez. 3, 11 novembre 2019 n. 28991).
Nel caso in esame, si è rilevata la condotta imperita e imprudente dei sanitari che hanno eseguito le cure per non avere effettuato le doverose indagini strumentali (quali la esecuzione di TAC 3 D) al fine della migliore visualizzazione delle sedi implantari e della disponibilità ossea mascellare presente, nonché per il non corretto posizionamento degli impianti oltre che per non avere proceduto a verificare, mediante l'esecuzione della radiografia, la guarigione degli impianti prima di procedere alla protesizzazione.
Si tratta di una valutazione che i consulenti hanno desunto dalle fotografie e dai filmati prodotti e non solo dalla constatazione del fallimento dei due impianti, fallimento comunque indicativo della non corretta esecuzione delle prestazioni.
Orbene, a fronte di tali risultanze e del verificarsi del fallimento di due impianti su quattro, in base ai criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta alla convenuta fornire la prova liberatoria della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod.civ. e quindi dimostrare che l'intervento è stato eseguito nel rispetto delle linee guida e delle regole dell'arte e che l'evento dannoso deriva da causa non imputabile.
Occorre poi rilevare che, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ., “non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (Cass.civ. sez. 3, 30 giugno 2015 n.13328).
In particolare, secondo il ragionamento della Corte, nel giudizio di responsabilità tra paziente e medico vengono in rilievo due ipotesi alternative: o il medico riesce a dimostrare di avere tenuto una condotta conforme alle leges artis, ed in tal caso andrà esente da responsabilità, senza che rilevi il fatto che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle "complicanze"; oppure, il medico non riesce a fornire tale prova, e quindi non rileverà la circostanza che l'evento di danno sia in astratto imprevedibile ed inevitabile, in quanto ciò che conta è la prevedibilità ed evitabilità nel caso concreto.
Nel caso in esame non ha fornito la citata prova liberatoria. CP_1
Vi è poi prova del nesso causale tra l'evento dannoso dalla paziente e l'operato dei sanitari della convenuta.
Al riguardo, contrariamente a quanto prospettato dalla convenuta, la documentazione prodotta ha consentito di ricostruire lo stato del cavo orale della paziente antecedentemente alle cure svolte dai sanitari di
[...]
nonché dopo la ultimazione del piano di riabilitazione ivi eseguito e prima dell'intervento del nuovo CP_1 medico curante.
pagina 7 di 11 L'accertamento del fallimento dei due impianti e dei connessi problemi masticatori e di algie presentati dalla paziente risulta, quindi, fondato su dati oggettivi, che denotano la chiara riferibilità dell'insuccesso di tali trattamenti posti in essere all'arcata superiore alle modalità di esecuzione delle prestazioni.
5. Il danno risarcibile
L'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale, sub specie di danno biologico e del danno patrimoniale, costituito dai compensi corrisposti ad e da quelli relativi al CP_1 ripristino dei danni cagionati dalla convenuta.
Parendo dal danno non patrimoniale, secondo le condivisibili conclusioni esposte nella CTU che il giudicante fa proprie, la condotta ascritta alla convenuta non ha determinato un danno alla salute di natura permanente, ma soltanto di natura temporanea sia per il periodo in cui sono insorti i problemi masticatori, le algie e i fenomeni infiammatori, sia per il periodo necessario a procedere alla rimozione dei due impianti falliti.
Va quindi riconosciuto, in adesione alla valutazione compiuta nell'elaborato peritale, all'attrice l'importo di €
1.822,92 per totali 60 giorni di inabilità al 25% (comprensivi dei 20 giorni per gli interventi di ripristino) e 180 giorni al 10%.
Il danno va liquidato applicazione dell'art. 7 comma 4 L.24/2017, che prescrive che il danno biologico e non patrimoniale conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria sia risarcito in base alle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Nel caso in esame, va quindi preso come valore base quello dell'inabilità temporanea giornaliera previsto dalle tabelle aggiornate per le lesioni di lieve entità, pari a € 55,24 secondo le tabelle aggiornate al 2024, ridotto proporzionalmente per l'invalidità accertata.
Con riferimento alla richiesta di attribuzione del danno morale, si rileva che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, mentre il danno biologico è quella componente di danno non patrimoniale che va intesa quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico relazionali del soggetto, il danno morale contraddistingue la sofferenza interiore del soggetto, manifestabile come dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, che richiede una separata allegazione, valutazione e liquidazione (Cass.civ. sez. 3, 19 febbraio 2019 n. 4878).
L'onere di allegazione richiede che il danneggiato indichi i fatti dai quali emerge la sofferenza morale della parte.
Nel caso in esame, l'attrice nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. non ha svolto alcuna specifica allegazione sul danno da sofferenza interiore, essendosi limitata a richiedere il risarcimento del danno biologico.
Ne deriva che tale richiesta non può essere accolta.
Peraltro, non potrebbe comunque essere liquidata la somma richiesta dall'attore a tale titolo, posto che, in base al comma terzo del citato art. 139, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una pagina 8 di 11 sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento.
Risulta quindi dovuta la somma di € 1.822,92 in moneta attuale.
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, come emerso dalla consulenza tecnica, la condotta di inesatto adempimento ascritta a ha comportato la non congruità del lavoro di riabilitazione protesica CP_1 svolto nell'arcata superiore, determinando il fallimento di due impianti e la necessità di integrale rifacimento degli stessi.
La gravità dell'inadempimento accertato e le conseguenze prodotte in termine di sostanziale inutilizzabilità del lavoro protesico svolto fanno, quindi, in primo luogo, ritenere fondata la domanda di restituzione dei compensi versati tali prestazioni, quantificabili nella somma di € 4600,00 sulla base del preventivo prodotto, considerato il mantenimento di altri due impianti.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia, “nei contratti a prestazioni corrispettive, se, a fronte dell'inadempimento della controparte, il contraente adempiente si limita a domandare il risarcimento del danno senza invocare la risoluzione, il corrispettivo dallo stesso inutilmente versato è utilizzabile quale parametro per l'integrale liquidazione del danno” (Cass.civ., sez. 3, 29 dicembre 2023 n. 36497).
Nella motivazione, la Corte ha osservato che nei sistemi come il nostro che ammettono la convivenza del risarcimento con la risoluzione del danno, il rimedio della risoluzione ed il rimedio del risarcimento del danno hanno carattere omogeneo, in quanto entrambi costituiscono una reazione al fatto che lo scambio insito nei contratti a prestazione corrispettiva è rimasto inattuato.
Nel caso in cui la parte faccia valere la tutela risarcitoria, il danno risarcibile si deve intendere esteso al cd.
“interesse positivo”, dovendo il contraente adempiente essere messo nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato ove avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
Pertanto, indipendentemente dall'esperimento della tutela risarcitoria, in caso di mancato o inadeguato conseguimento della prestazione subita, è configurabile una perdita in capo al contraente adempiente, che si individua nelle spese sostenute invano.
Il caso in esame va quindi affrontato facendo applicazione di tali principi.
E' infatti evidente, alla luce delle risultanze della relazione peritale, che la prestazione svolta dalla convenuta non è stata correttamente eseguita e ha determinato un peggioramento dello status quo ante della paziente, con conseguente lesione dell'interesse positivo sotteso alla stipula del contratto.
Ne deriva che il compenso versato al sanitario per lo svolgimento di una prestazione che di fatto ha comportato un aggravamento sotto il profilo funzionale della condizione dentale della paziente ha determinato una perdita nel patrimonio della parte, che ha dovuto subire una diminuzione economica del proprio patrimonio derivante dalla spesa sostenuta per ottenere la prestazione fonte di danno.
Va quindi risarcita tale voce di danno.
Sempre con riferimento al danno patrimoniale, va ritenuto sussistente il diritto della attrice al rimborso delle spese necessarie a rimuovere le conseguenze dannose derivanti dagli errati trattamenti sanitari svolti dalla pagina 9 di 11 convenuta, consistenti in particolare nei costi per la rimozione dei due impianti falliti, per la ricerca e il pagamento della componentistica personalizzata, la realizzazione della protesi totale provvisoria superiore e dei quattro nuovi attacchi implantari.
In tal caso occorre considerare che, se è vero che la paziente avrebbe dovuto ab origine eseguire una parte di interventi, è pur vero la situazione preesistente della paziente richiedeva la sostituzione degli elementi che avevano ceduto e che il piano di cure redatto dalla convenuta ha poi previsto l'estrazione di 20 elementi dentari,
l'inserimento di otto impianti e delle protesi ivi indicate.
Come evidenziato dai consulenti, le incongrue prestazioni eseguite dai sanitari della convenuta CP_1 nel provocare il fallimento di due impianti, hanno reso necessario il rifacimento di tali trattamenti, non soltanto perché la attrice si sarebbe trovata priva della funzione masticatoria, ma altresì in quanto proprio il rifacimento degli impianti ha consentito di emendare il danno permanente alla salute provocato alla parte ossea che, diversamente, la convenuta avrebbe dovuto risarcire.
Pertanto, si ritiene che i costi per rimozione e rifacimento dei due impianti oggetto di fallimento costituiscano un danno emergente diretto ascrivibile all'inadempimento della convenuta.
Con riferimento al quantum, si condivide la stima dei CTU, che ha tenuto conto del preventivo del nuovo curante, ritenuto in linea ai prezzi di mercato.
Va quindi riconosciuta a tale titolo la somma di € 3100,00 e non l'intero importo di € 8000,00 in quanto comprensivo anche di interventi che l'attrice avrebbe dovuto comunque svolgere, indipendentemente dalla condotta inadempiente della convenuta.
Ne deriva la condanna della convenuta alla corresponsione dell'ulteriore somma di € 7700,00 a titolo di danno patrimoniale.
Non vi è evidenza del pagamento delle spese relative alla perizia di parte redatta dal dott. CP_3
In definitiva la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 9.522,92 oltre ad interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
6. Le spese del giudizio
Tenuto conto della soccombenza di va disposta la condanna della stessa alla rifusione CP_1 in favore dell'attrice delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, con riferimento al valore dell'accolto, secondo i valori medi, ponendo a carico della convenuta le spese di CTU.
Non vi è evidenza del pagamento da parte dell'attrice delle spese di CTP.
Va poi disposta la rifusione delle spese per il procedimento di mediazione, limitatamente alla fase di attivazione.
Va disposta la condanna della convenuta alla rifusione delle spese in favore del terzo chiamato, che si liquidano con riduzione rispetto ai valori medi, data la attività difensiva svolta e tenuto conto della pronuncia di improcedibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 10 di 11 1) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'attrice CP_1 [...]
della somma di € 9.522,92 oltre ad interessi al tasso legale dalla data della pubblicazione Parte_1 della sentenza al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio, liquidate in
€ 5077,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre a spese generali al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge, ponendo a carico della convenuta le spese di CTU;
3) condanna la convenuta alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del procedimento di mediazione, liquidate in € 53,66 per spese e €441,00 per compensi oltre a spese generali al 15%, Iva (se dovuta) e
Cpa come per legge;
4) dichiara l'improcedibilità della domanda svolta da nei confronti di CP_1 Controparte_4
[...]
5) condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato, liquidate in €
2538,50 per compensi, oltre a spese generali al 15%, Iva (se dovuta) e Cpa come per legge.
Milano, 15 aprile 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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