Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/01/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3386/2021 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
TERZA SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3386/2021 promossa da:
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in Genova, Parte_1 C.F._1
via alla Porta degli Archi 10/17, presso gli avvocati Cesare Bruzzone ( ) ed C.F._2
Enrico Ivaldi (C.F. ) che la rappresentano e difendono in forza di mandato C.F._3
in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata digitalmente CP_1 C.F._4 presso l'avvocato Simone Valmori (C.F. , che la rappresenta e difende, in C.F._5
forza di mandato agli atti;
PARTE CONVENUTA
NONCHE' CONTRO
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Genova, via alla Porta degli Archi n.3/19, presso l'avv. Marco
Boggia, che la rappresenta e difende, in forza di mandato agli atti;
TERZA CHIAMATA
Sulle seguenti conclusioni delle parti
Parte attrice:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le declaratorie meglio viste, accertare e dichiarare la responsabilità della Sig.ra in relazione alla verificazione dei CP_1
fenomeni infiltrativi di cui in narrativa, ex artt. 2051, 2050, 2049 e/o 2043 c.c., e conseguentemente condannare la Sig.ra al risarcimento in favore dell'attrice dei relativi danni di CP_1
natura patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di cui in narrativa o quella meglio vista ed equitativamente ritenuta, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. e rivalutazione monetaria sulle poste integranti debito di valore dall'evento al saldo;
Vinte in ogni caso spese, competenze ed onorari legali, di causa e della procedura di mediazione”.
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Genova
- nel merito in via principale, rigettare la domanda dell'attrice perché priva di ogni Parte_1
fondamento sia in fatto che in diritto;
- nel merito in via subordinata (nell'ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice), dichiarare la terza chiamata tenuta a garantire e manlevare la Controparte_2
convenuta e, per l'effetto, condannarla anche nei confronti di quest'ultima CP_1
Assicurata per il credito di rivalsa spettante ad essa;
- in ogni caso, addossando a parte attrice per intero le spese di CTU parzialmente anticipate dalla convenuta ed inoltre con vittoria di spese e compensi legali, anche per l'assistenza del consulente tecnico di parte, tutti maggiorati di rimborso forfettario 15%, ed accessori di Legge.”
Terza chiamata:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le pronunce meglio viste: in via principale, respingere la domanda proposta nei confronti di , in quanto CP_1
infondata e/o non provata.
In subordine, nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda proposta da nei confronti di , dichiarare la inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza CP_1 [...]
ai sensi delle considerazioni esposte, con conseguente rigetto della domanda di manleva. CP_3
In via di ulteriore ed estremo subordine, in caso di accertata responsabilità anche parziale di
e di ritenuta operatività della copertura assicurativa, liquidare il danno CP_1 riconducibile all'assicurato nell'ambito di quanto risulti provato e dovuto, tenuto CP_1
conto delle esclusioni, delle franchigie e/o degli scoperti di cui alla polizza. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, ivi comprese le spese di ctu, nei confronti di chi di ragione.”
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO SULLA DECISIONE
1) Sulle domande proposte da si osserva quanto segue. Parte_1
Più specificatamente, con l'odierno procedimento parte attrice assume:
- di essere proprietaria dell'appartamento sito in via Benedetto Zaccaria 4/4 Genova;
- che, in data 22/12/2018, all'interno di tale immobile e di altri appartamenti siti nel suddetto stabile, si sono verificati improvvisi e significativi fenomeni infiltrativi provenienti dall'appartamento interno n. 12, di proprietà di CP_1
- che, nell'immediatezza del sinistro, è intervenuto il geometra il quale, dopo aver CP_4 ispezionato diverse zone interessate dalla presenza d'acqua, ha effettuato una apertura d'ispezione sulla colonna di cartongesso posta a protezione delle tubature dell'acqua;
- che, in tale circostanza, il geometra ha riscontrato una fuoriuscita d'acqua da un tubo CP_4 di adduzione dell'acqua fredda che, a seguito della forte pressione, aveva determinato la rottura del tappo di chiusura di una tubazione, ingenerando in tal modo un'infiltrazione a cascata in tutte le abitazioni posizionate sulla stessa colonna dello stabile fino al piano terra;
- che la causa presumibile di tale problematica è stata individuata dalla sig.ra in un CP_1 intervento dell'impresa edile Beta Edilizia srls, cui aveva affidato nel febbraio 2018, parziali lavori di ristrutturazione degli appartamenti di sua proprietà posti al piano quarto e sesto dello stabile;
- che il danno veniva riparato con la sostituzione del tappo di chiusura della tubazione;
- che, in data 02.01.2019, la sig.ra ha denunciato il sinistro sia ad che a CP_1 CP_5
Controparte_2
- che, in data 20/2/2019, si è tenuto un sopralluogo alla presenza del perito incaricato da
[...]
CP_2
- che per il ripristino dei locali di proprietà dell'attrice è stato preventivato un esborso di euro
5.100,00 al netto dell'IVA;
- che, nonostante le evidenze che precedono ed il sollecito inviato dall'attrice, i responsabili del sinistro non hanno mai provveduto al risarcimento e assicuratore dell'impresa CP_5
edile ha dichiarato che il sinistro non sarebbe neppure in copertura;
- di aver introdotto procedura di mediazione, alla quale la convenuta non ha partecipato, affermando che i danni sarebbero riferibili ad un altro evento. Per tutte le argomentazioni sopra richiamate, parte attrice ha convenuto in giudizio CP_1
chiedendo che sia accertata la sua responsabilità in relazione alla verificazione dei fenomeni infiltrativi di cui in narrativa ex articolo 2051, 2050, 2049 e/o 2043 c.c. e conseguentemente chiedendo che la convenuta sia condannata al risarcimento in favore dell'attrice dei relativi danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, nella misura di cui in narrativa o di quella meglio vista e ritenuta, oltre interessi legali ex articolo 1284 c.c. e rivalutazione monetaria.
2)Si è costituita in giudizio la quale ha formulato la domanda di chiamata in causa CP_1 della Compagnia di ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea per Controparte_2 mancato assolvimento dell'onere della prova sia in relazione all'an sia in relazione al quantum chiesto a titolo di risarcimento.
3)A seguito della chiamata in causa da parte della convenuta, si è costituita in giudizio
[...]
la quale ha contestato la domanda attorea sia in punto “an”, affermando che Controparte_2 non vi è prova che i danni reclamati da parte attrice siano riconducibili all'immobile di proprietà
sia in punto “quantum”. CP_1
Per quanto riguarda il rapporto con la propria assicurata, la terza chiamata ha rilevato l'inoperatività della polizza stipulata da CP_1
4)La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, affidata al
Geom. e di cui agli elaborati in data 31.10.2023 e 28.4.2024. Persona_1
All'udienza del 09.10.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
*****
5) La domanda formulata da parte attrice deve essere rigettata in quanto non è stata provata la titolarità passiva del rapporto giuridico controverso in capo alla convenuta .
, infatti, ha promosso il presente giudizio chiedendo che sia Parte_1 CP_1 dichiarata responsabile delle infiltrazioni asseritamente verificatesi nell'appartamento di proprietà attorea in data 22.12.2018 e derivanti, secondo la sua ricostruzione, dall'appartamento interno n. 12 di proprietà della convenuta e a seguito di intervento dell'impresa edile Beta Edilizia srls, alla quale quest'ultima aveva affidato nel febbraio 2018 parziali lavori di ristrutturazione degli appartamenti di sua proprietà.
costituitasi in giudizio, ha contestato la riconducibilità dei fenomeni infiltrativi ad CP_1 un immobile di sua proprietà, eccependo che il giorno in cui si è verificato l'evento dannoso erano stati svolti lavori all'impianto idraulico in altra unità immobiliare, di cui era nudo proprietario un soggetto terzo, estraneo al presente giudizio.
Secondo le Sezioni Unite Civili (cfr. Cass., S.U. n. 2951/2016), la prova della titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva vantata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla.
Nel caso di specie parte attrice non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio previsto dalla giurisprudenza di legittimità, dal momento che non ha dimostrato che le infiltrazioni lamentate derivassero da un appartamento di proprietà della sig.ra e/o fossero comunque alla stessa CP_1
imputabili.
Al contrario, nel corso del giudizio, a seguito delle difese svolte dalla convenuta e dell'istruttoria espletata è emerso che i fenomeni infiltrativi, che hanno danneggiato la proprietà attorea, derivano dall'impianto idrico di un appartamento (int 12 B) che all'epoca dell'evento (22.12.2018) era di proprietà di un terzo soggetto (MI – RC) e non della sig.ra la quale infatti ebbe CP_1 ad acquistare una porzione immobiliare differente (ovvero l' int 12A) da quella attraverso la quale in epoca successiva, ebbero ad originarsi le immissioni idriche.
Più specificamente per quanto riguarda l'istruttoria orale, i testimoni , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
hanno confermato che originariamente al quarto piano vi era un unico appartamento che è
[...] stato frazionato in due e che, nell'aprile 2018, la sig.ra è divenuta proprietaria Testimone_3 dell'appartamento sito in Genova via Benedetto Zaccaria 4/4.
A seguito delle indagini peritali effettuate dal Geom. questi afferma Persona_1
(sottolineature della scrivente) “che le cause che ebbero ad originare i fenomeni infiltrativi siano compatibili con l'evento verificatosi nel mese di dicembre 2018 e verosimilmente con gli interventi di separazione dell'impianto di adduzione idrica effettuato presso l'unità in questione che, all'epoca dei fatti, non risultava in capo alla convenuta, bensì alla signora e al figlio di Tes_3 quest'ultima - signor RC” (pag 3 CTU)
Inoltre nel supplemento di CTU (pag 2) il Geom dopo aver ribadito che “la causa del Persona_1
sinistro è da ricondursi all'impianto di pertinenza del solo interno 12B” precisa come segue:
“ b) la titolarità di tale immobile alla data del sinistro;
Come evincibile dall'atto di compravendita a rogito Notaio di Alessandria Persona_2
Repertorio n. 19784 del 24/04/2018, trascritto alla CC.RR.II. di Genova il 17/05/2018 R.G. 16892
R.P. 12837 (All. “A”) l'immobile in questione – alla data in cui ebbe a verificarsi il sinistro che ha ingenerato la vertenza in epigrafe - risultava in capo ai signori e Testimone_3 [...]
per il diritto di usufrutto – in quota pari ad ½ ciascuno – e per la nuda CP_6 CP_7
proprietà – per la quota pari ad 1/1, per acquisto fattone dalla società MEDIADYNAMIX S.r.l. Inoltre ( pag 5 della suddetta integrazione) con riferimento all'atto di acquisto dell'immobile da parte della sig.ra avvenuta con il rogito Not Sormani 4.2.2016, il CTU, in replica alle CP_1
osservazioni del CTP attoreo, chiarisce ulteriormente (sottolineatura della scrivente):
“-con l'atto cui fa riferimento il CTA che, ad ogni buon conto si allega al redigendo elaborato peritale (All. “B”), la signora ebbe ad acquistare una porzione immobiliare differente da CP_1
quella attraverso la quale in epoca successiva, ebbero ad originarsi le immissioni idriche. Per una più immediata ad agevole lettura, si rimanda all'allegato “B” dell'atto suddetto. Nella fattispecie, quella da cui ebbero più tradi a propagarsi i fenomeni infiltrativi che hanno ingenerato la vertenza corrente, venne acquistata con l'atto medesimo dalla “MEDIADYNAMIX S.r.l.”. Vedasi allegato
“C” a corredo del rogito”.
Ed infine sempre nel suddetto supplemento (pag 3), quanto alla tempistica e alla paternità del frazionamento che ha originato gli int 12A, 12B e 12C”, il CTU chiarisce:
“La pratica edilizia in parola – costituita da una C.I.L.A. - è stata presentata in via telematica presso lo Sportello Unico dell'Edilizia in data 05 luglio 2016 – prot. n. 6662 -, dalla società
MEDIADYNAMIX S.r.l.
Il progetto suddetto - a firma dell'arch. – ha previsto il frazionamento con opere di Persona_3 un'unità immobiliare dalla quale hanno originato tre distinte unità, contraddistinte con gli interni
12A, 12B e 12C.
Esaminando il modello “A36 – Modello dichiarazione progettista per l'esecuzione dei lavori in proprio” si evince che MEDIADYNAMIX S.r.l. avrebbe eseguito gli interventi in proprio”.
Si osserva poi come non possa essere ravvisata, nella denuncia del sinistro effettuata dalla convenuta (prod 1 attore), una confessione stragiudiziale di riconoscimento di responsabilità, considerato che la stessa utilizza il termine presumibilmente per proporre comunque una denuncia a scopo cautelativo, in assenza di particolari conoscenze tecniche in materia.
Inoltre la consulenza tecnica espletata ha confermato le dichiarazioni rese dai testi e Tes_2 CP_4 in relazione alla fuoriuscita dell'acqua dall'immobile Lami- RC, oggetto di frazionamento.
Entrambi i testimoni e infatti, si sono recati in data 22.12.2018 nell'appartamento da Tes_2 CP_4 cui si sono originate le “fuoriuscite” di acqua e hanno rispettivamente dichiarato: “Conosco i fatti perché ho fatto la prima accensione della caldaia autonoma della sig.ra di cui non ricordo il nome, anzi consultando l'agenda a mie mani era la sig.ra MI RC di via Zaccaria 4. […] Da quello che ricordo si trattava di due appartamenti divisi, originati da un unico appartamento. Non potrei essere più preciso. […] Sub 6) Non è vero. La sera, dopo che di pomeriggio, avevo eseguito l'apertura della valvola e l'attivazione della caldaia, mi ha chiamato la sig.ra dicendomi Tes_3 che veniva già acqua da tutte le parti.” (cfr. dichiarazioni , verbale udienza Testimone_4 del 24.10.2022) e ancora: “sub 2) È vero. ho visto l'immobile della che è sotto quello dei Parte_1
miei suoceri e poi da lì sono salito esaminando i vari immobili per capire da dove provenisse la perdita […] sono salito fino a quello del sig. , che era frutto di un frazionamento, e mi Per_4 riferisco all'immobile ricavato al piano sottostante, c'erano una signora e il marito di cui non ricordo il nome. Questo appartamento era stato appena ristrutturato, anzi era in fase di completamento.
Ho visto che nel bagno il controsoffitto era imbarcato e pieno d'acqua. Ho chiesto di poter rompere il controsoffitto ai due signori che mi hanno fornito scala e attrezzi e aprendo è venuta già tutta
l'acqua” (cfr. dichiarazioni di verbale udienza del 24.10.2022). Testimone_5
Tutte le risultanze istruttorie, pertanto, hanno smentito la prospettazione attorea secondo cui la responsabilità dei danni subiti dalla sig.ra debba essere riconducibile all'immobile di Parte_1
proprietà CP_1
La prova della proprietà è un elemento dirimente ai fini dell'attribuzione di eventuali responsabilità ex art 2051 c.c. a seguito del sinistro verificatosi.
Il proprietario, infatti, in quanto custode del bene oggetto del suo diritto è chiamato a rispondere dei danni arrecati dallo stesso bene, in forza di quanto previsto dall'articolo 2051 c.c.
Come ha avuto modo di precisare in più occasioni anche la Suprema Corte “In tema di danni da cose in custodia, ai fini della configurabilità della responsabilità ex art 2051 c.c. occorre infatti la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa, e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale, con il conseguente potere di intervento su di essa” (tra le tante: Cass. 13881/10).
Pertanto, nessun addebito di responsabilità e nessuna richiesta risarcitoria possono essere promosse nei confronti della sig.ra in quanto la stessa all'epoca di verificazione dell'evento dannoso CP_1
non era titolare di alcun diritto sull'immobile da cui sono scaturite le perdite di acqua e avendo comunque la stessa acquistato un immobile diverso da quello da cui si sono poi originate le infiltrazioni, come chiarito nel supplemento di CTU (pag5).
In forza delle considerazioni sopra esposte la domanda attorea pare infondata e non può essere accolta.
6)Quanto poi alla chiamata di terzo, effettuata dalla convenuta nei confronti di Controparte_2
è emerso come non sussistano le condizioni per ritenere operativa la polizza assicurativa
[...]
stipulata dalla sig.ra (cfr. produzione A parte convenuta) con la compagnia assicurativa, CP_1 atteso che i danni lamentati dalla sig.ra derivano da un immobile rispetto al quale la sig.ra Parte_1 non era titolare di alcun diritto al momento di verificazione dell'evento dannoso. CP_1
La domanda pertanto appare infondata e non può essere accolta.
7) Attesa poi la mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza giustificato motivo da parte della sig.ra la stessa deve essere condannata al pagamento di una somma CP_1 pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in forza di quanto previsto dall'articolo 8 comma 4 bis del Dlgs. 28/2010.
8)In merito infine alle spese di lite le stesse, liquidate alla luce del DM 10.3.2014 come modificato con DM 147/2022, seguono la soccombenza e sono così disciplinate:
-nel rapporto processuale tra attrice e convenuta sono poste a carico dell'attrice soccombente;
-nel rapporto processuale tra la convenuta e la terza chiamata devono essere poste a carico della convenuta.
Le spese di CTU come già liquidate sono definitivamente poste a carico di parte attrice
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
- rigetta la domanda formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, per le motivazioni di cui in narrativa;
- rigetta la domanda di manleva formulata da parte convenuta nei confronti di Controparte_2
per le motivazioni di cui in narrativa;
[...]
- pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate, a carico di parte attrice;
-visto l'art 8 comma 4 bis DLVO 28/2010 condanna la sig.ra che non ha CP_1
partecipato al procedimento di mediazione obbligatoria senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;
- condanna la sig.ra a rimborsare alla Sig.ra le spese di lite Parte_1 CP_1 liquidate in € 2.552,00 per onorari , oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva di legge;
- condanna la sig.ra a rimborsare a le spese del giudizio CP_1 Controparte_2 liquidate in € 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, cpa ed iva di legge.
Genova, 30.1.2025
Il GOP
Dott.ssa Chiara Daniela Fioravanti