Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00590/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2025, proposto dalla D’Elia Assicurazioni S.a.s. di D’Elia PA & C., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Carmine D’Elia, PEC dottorcarminedelia@pec.libero.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituito in giudizio;
Ricorso ex artt. 112-115 cod. proc. amm.
per l’esecuzione del giudicato, formatosi sulla Sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 210 del 5.3.2024;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. UA ON e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Poiché in data 10.10.2021 un veicolo, di proprietà della D’Elia Assicurazioni S.a.s. di D’Elia PA & C., riportava danni, causati dall’attraversamento della Strada Statale n. 95, all’altezza del Km. 37 nel territorio comunale di Brienza, di un gruppo di cinghiali, la predetta società proponeva un’azione risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace di Potenza (R.G. n. 630/2022), il quale con Sentenza n. 210 del 5.3.2024 ha condannato la Regione Basilicata al pagamento della somma di € 850,00 “oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda” (nella Sentenza non è stata precisata la data in cui è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio) “al soddisfo”, nonché delle spese di giudizio, liquidate in € 400,00, di cui € 43 per esborsi, “oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
In data 2.4.2025 la predetta Sentenza è stata presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it.
Con il presente ricorso, notificato il 25.9.2025 presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e depositato nella stessa giornata del 25.9.2025, la D’Elia Assicurazioni S.a.s. di D’Elia PA & C. ha chiesto la corresponsione delle predette somme, specificando che la suddetta Sentenza era passata in giudicato il 7.10.2024 ai sensi e per gli effetti dell’art. 327, comma 1, c.p.c., dopo 6 mesi dalla sua pubblicazione, ed allegando sia il predetto titolo esecutivo asseverato, sia la certificazione ex art. 124 disp. di att. del c.p.c., richiesta dall’art. 114, comma 2, cod. proc. amm., attestante il passaggio in giudicato.
Nella Camera di Consiglio del 17.12.2025 il ricorso è passato in decisione.
In via preliminare, va affermata l’ammissibilità del ricorso in epigrafe, perché è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997.
Nel merito, il ricorso è fondato, in quanto la Regione Basilicata, poiché non si è costituita in giudizio, non ha assolto all’onere di provare l’avvenuto parziale o integrale adempimento (cfr. sul punto ex multis Cass. Civ. Sez. Unite Sent. n. 12533/2001), per cui costituisce dato incontestato il perdurare dell’inottemperanza alla corresponsione in favore dei ricorrenti delle somme, indicate nella citata Sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 210 del 5.3.2024.
Conseguentemente, la Regione Basilicata va condannata al pagamento, in favore della ricorrente D’Elia Assicurazioni S.a.s. di D’Elia PA & C.:
-della sorte capitale di € 850,00, oltre il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, secondo le modalità stabilite per le obbligazioni risarcitorie, che sono debiti di valore, dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 1712 del 17.2.1995, cioè mediante l’applicazione:
A) per il primo anno dalla data in cui è stato notificato l’atto introduttivo del giudizio (non precisata nella Sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 210 del 5.3.2024, la quale reca a margine soltanto il numero di R.G. n. 630/2022) soltanto degli interessi legali sulla sorte capitale senza la rivalutazione monetaria;
B) per il restante periodo degli interessi legali sulla sorte capitale comprensiva della rivalutazione monetaria, maturata alla fine dell’anno precedente;
C) dopo la pubblicazione della Sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 210 del 5.3.2024, spettano solo gli interessi legali fino al soddisfo, in quanto la complessiva somma, liquidata secondo le predette modalità, si trasforma da debito di valore in debito di valuta;
-delle seguenti spese processuali, liquidate con la predetta Sentenza n. 210 del 5.3.2024, cioè:
1) € 400,00, a titolo di compenso professionale, a cui vanno aggiunti nel seguente ordine: a) gli interessi legali decorrenti dal 5.3.2024, cioè dalla data di pubblicazione del suddetto titolo esecutivo, fino al saldo; b) il 15% della predetta somma a titolo di rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014; c) la CPA; d) e l’IVA; tenuto conto dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/1972, secondo cui “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”, dell’art. 16 D.L. n. 41/1995 conv. nella L. n. 85/1995, ai sensi del quale l’IVA va applicata anche sulla CPA e della circostanza che le somme a titolo di IVA e CPA, in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate anche sui predetti interessi legali, spettanti “indipendentemente dalla messa in mora” (cfr. C.d.S., Sez. V, Sent. n. 539 del 19.5.1997; C.d.S., Sez. IV, Sent. n. 433 del 23.5.1994);
2) € 43,00, a titolo di spese vive, oltre interessi legali dal 5.3.2024 al saldo.
Pertanto, viene assegnato alla Regione Basilicata il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriore, per provvedere al pagamento delle suddette somme.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà al compimento degli atti necessari, per l’estinzione dei crediti sopra indicati.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico della Regione Basilicata e vengono liquidate nella somma complessiva indicata in dispositivo.
Il Commissario ad acta potrà esigere la suddetta somma all’esito dello svolgimento della funzione commissariale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
In relazione a tale ultimo profilo, va altresì precisato che in dette spese di lite rientrano, in modo omnicomprensivo, tutte le spese accessorie, ovverosia le spese ed i compensi professionali relativi agli atti successivi alla Sentenza azionata e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi indicati in motivazione e per l’effetto:
-dichiara l’obbligo della Regione Basilicata di dare esecuzione, secondo quando indicato in parte motiva, alla Sentenza in epigrafe, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione telematica o dalla notificazione della presente decisione, se anteriore;
-per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Potenza o un suo delegato, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione della medesima Sentenza;
-determina in € 500,00, l’importo da corrispondere a detto Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, qualora si dovesse rendere necessario lo svolgimento della funzione sostitutoria, ponendo detto importo a carico della parte intimata.
Condanna la Regione Basilicata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese relative al presente giudizio, liquidandole nella misura di € 1.000,00, oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA, CPA ed il rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
La stessa Regione Basilicata è tenuta a corrispondere al Commissario ad acta il compenso sopra indicato.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente Sentenza alla parte ricorrente ed all’Amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF RI, Presidente
UA ON, Consigliere, Estensore
PA Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UA ON | EF RI |
IL SEGRETARIO