Ordinanza cautelare 19 gennaio 2023
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/12/2025, n. 23864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23864 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23864/2025 REG.PROV.COLL.
N. 15423/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15423 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Romolo Montanaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 17.08.2022 e notificato in data 12.09.2022, con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente il 14.04.2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. RI TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministro dell’Interno prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 17.08.2022, con il quale è stata rigettata l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 14.04.2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, essendo emersi sul conto dei due figli dell’istante i seguenti pregiudizi di carattere penale: a carico del primo figlio, notizia di reato segnalata all’A.G. in data 4.1.2012 dai Carabinieri di Casazza, per il reato di furto aggravato; notizia di reato segnalata all’A.G. in data 24.10.2012 dai carabinieri di Calcinate, per il reato di guida senza patente o con patente scaduta; notizia di reato segnalata all’A.G. in data 15.7.2013 dai Carabinieri di Calcinate, per il reato di cui all’art. 73 comma 5 DPR 309/90 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti); notizia di reato segnalata all’A.G. in data 22.7.2013 dai Carabinieri di Calcinate, per il reato di guida senza patente o con patente revocata. A carico del secondo figlio: sentenza emessa in data 28.7.2015 dal Tribunale di Bergamo, divenuta irrevocabile il 16.9.2015, per il reato di acquisto, detenzione e vendita illecita di sostanze stupefacenti; deferimento all’A.G. in data 5.8.2013 per i reati di rapina, interruzione di pubblico servizio, ingiuria, minaccia; deferimento all’A.G. in data 12.7.2012 e 22.7.2012 per il reato di furto aggravato; segnalato in data 23.5.2016 quale abituale assuntore di sostanze stupefacenti ex art. 75 DPR 309/90; espulso coattivamente in data 22.11.2017 per quanto sopra indicato.
I richiamati pregiudizi hanno quindi indotto l’Amministrazione a valutare negativamente la domanda di cittadinanza, dandone notizia all’interessato con ministeriale in data 27.06.2022, resa ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, in riscontro della quale non perveniva alcuna osservazione.
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e/o falsa applicazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta incoerenza, ingiustizia manifesta , atteso che nessun procedimento penale è pendente nei confronti del ricorrente, né quest’ultimo ha mai riportato condanne penale come evidente dai certificati penali e del casellario giudiziario prodotti.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art 9, della legge n. 91/1992 e del d.lgs n. 286/1998 , non avendo l’Amministrazione valutato la piena integrazione del ricorrente nel tessuto economico e sociale del Paese di cui aspira a diventare cittadino.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2023 è stata respinta la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, non essendo stato addotto alcun profilo di pregiudizio grave e irreparabile.
All’udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso è infondato e va respinto, risultando a carico dei figli dell’istante numerosi precedenti penali per guida senza patente o con patente revocata, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, rapina, interruzione di pubblico servizio, ingiuria, minaccia, furto aggravato, che rappresentano un chiaro indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale del nucleo familiare di riferimento.
Trattasi infatti di addebiti particolarmente rilevanti ai fini della formulazione del giudizio prognostico relativo all’utile inserimento dell’aspirante cittadino, ben potendo quest’ultimo vedersi indotta ad agevolare, anche soltanto per ragioni affettive e filiali, comportamenti contrastanti con l’ordinamento giuridico, che ne inficiano le prospettive di ottimale inserimento in modo duraturo nella comunità nazionale.
Tali condotte, non possono dunque non assumere rilevanza ai fini dell’espressione di un giudizio complessivo sotto il profilo della significatività della personalità dell’autore, anche perché tutte ricadenti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda (che nel caso in esame è stata presentata nel 2018) in cui devono essere maturati i requisiti per la concessione dello status, compreso quello dell’irreprensibilità della condotta.
Come già ripetutamente chiarito da questa Sezione, tale giudizio prognostico è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità chiamata a formularlo non si limita a considerare in modo atomistico i singoli precedenti, ma li valuta nel complesso insieme dei loro reciproci rapporti, nella periodicità e reiteratività, nella loro natura: si tratta, appunto, di “indicatori”, cioè di “elementi di fatto” che sono apprezzati, sotto il profilo della loro valenza significativa dell’indole del richiedente, in modo “globale”, trattandosi di esprimere un giudizio “sintetico”, che ha natura di valutazione “d’impatto” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022, 6941/22, 7206/22,8206/22, 8127/22, 8131 e 32, 8189/22, 8932/22, 9291/22).
Deve pertanto ritenersi che nel caso di specie “il Ministero dell’Interno abbia legittimamente esercitato il potere discrezionale di cui dispone, assolvendo all’onere di motivazione e senza venir meno ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità nel bilanciamento degli interessi, ritenendo che l’unica condanna subita dal richiedente (…) costituisce indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Tale giudizio non è frutto di mero automatismo, come lamenta l’appellante, in quando non difetta la motivazione circa il carattere ostativo della condotta penale e la ritenuta irrilevanza della riabilitazione. Con riguardo al precedente penale per cessione illecita di sostanze stupefacenti, il Ministero ritiene, infatti, seppure sinteticamente, che “la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale”. Si tratta di giudizio logicamente condivisibile, come evidenziato dal primo giudice, alla luce delle emergenze sociali che assumono maggiore disvalore e allarme nella nostra comunità nazionale; basti pensare all’automatismo espulsivo che il legislatore fa scaturire per i cittadini extracomunitari dalle condanne in materia di stupefacenti, ex art. 4 D.lgs. 286 del 1998” (Consiglio di stato, sez. III, 21/10/2019 n. 7122/2019).
Del resto, nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, non si deve tenere conto solamente dei fatti penalmente rilevanti, ma si deve valutare anche l’area della prevenzione dei reati e di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, con accurati apprezzamenti sulla personalità e sulla condotta di vita del naturalizzando, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizio alla comunità nazionale e alla sicurezza dello Stato (cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
A tale ultimo riguardo, occorre nondimeno rilevare che il duplice precedete di guida senza patente o con patente revocata o scaduta a carico del primo figlio, ovvero la guida dimezzi di trasporto a motore senza “l’accertata perizia e competenza che il suo rilascio attesta, è fonte di gravissimo pericolo perfino per la pubblica incolumità” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, n. 13629/2020), nel senso che “effettivamente provoca un forte allarme sociale ed è connotato da un particolare disvalore rispetto ai principi fondamentali della convivenza all’interno dello Stato, anche perché posto a presidio della sicurezza pubblica” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8046/2022; TAR Lazio, Roma, sez. V bis, n. 4702/2022 sulla rilevanza, ai fini della concessione della cittadinanza, della guida senza patente in quanto comportamento che mette a rischio l’integrità fisica; idem T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8006/2022), sicché nonostante la “tenuità” sotto il profilo penale, la giurisprudenza ha da tempo avvertito che a prescindere dalla natura contravvenzionale o meno, dall’eventuale intervenuta depenalizzazione, dall’entità della pena erogata e/o dall’esito del giudizio penale (estinzione/prescrizione etc.), tale condotta può essere diversamente valutata ai fini della concessione della cittadinanza anche in un’ottica di tutela avanzata, stante il potenziale rischio di lesione di beni giuridici di rilevanza costituzionale, quali la salute e l’incolumità fisica delle persone e dei passanti, che ben possono essere presi in considerazione al fine di stabilire la gravità della condotta in funzione della valutazione del grado di integrazione dei valori della comunità e del giudizio prognostico sull’inserimento del nuovo membro nella collettività nazionale (vedi, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 8046/2022, ove si precisa che la “depenalizzazione è irrilevante, perché non elide la gravità del fatto, e il disvalore che esso assume nell’ottica della valutazione complessiva del comportamento del ricorrente” .
Né può condividersi la tesi volta a sostenere che si tratterebbe di episodio non indicativo di pericolosità sociale dato che la guida senza patente, cioè senza l’accertata perizia e competenza che il suo rilascio attesta, è fonte di gravissimo pericolo perfino per la pubblica incolumità; tanto è stato anche ribadito da ultimo dal Cons. Stato, Sez. I, con parere n 653/2022, ove si precisa che: “Proprio per il particolare rigore che caratterizza la concessione della cittadinanza, in quanto si determina l’acquisizione in via definitiva del nuovo “status”, grava sull’Amministrazione l’obbligo di una completa rappresentazione della realtà tramite un’accurata ed estesa istruttoria. In questo caso, l’Amministrazione ha accertato condotte, sanzionate penalmente, che costituiscono prova di scarso rispetto delle leggi (guida in stato di ebbrezza e guida senza patente)” .
Né, in senso contrario, può valere il principio della personalità della responsabilità penale, in quanto, nel caso di specie, il diniego impugnato non estende all’interessato le conseguenze dei precedenti a carico degli altri componenti del proprio nucleo familiare, impedendo soltanto che la concessione della cittadinanza (sebbene a persona diversa da quella responsabile penalmente) possa comunque recare danno alla comunità nazionale, per effetto dell’estensione ai familiari della richiedente delle previsioni relative ai parenti del cittadino italiano, uno dei quali (il primo figlio) risulta ancora presente nel territorio dello Stato (cfr., da ultimo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis n. 11825, 4253 e 3673 del 2023; nn. 3018 e 8307/22).
È noto, infatti, che l’acquisto della cittadinanza da parte di un familiare comporta non solo, come comunemente si ritiene, benefici indiretti anche per gli altri membri del nucleo, tra i quali l’impossibilità di espellere i parenti entro il secondo grado (cfr. art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. 286/1998) e la possibilità di ottenere un permesso per motivi familiari – cioè una protezione che è comunque agli stessi soggetti assicurata già dal riconoscimento dello status di lungo soggiornante UE di cui all’art. 9 d.lgs. 286/1998, che godono di analoga garanzia della posizione di radicamento sul territorio acquisita (cfr. art. 19, comma 2, lett. b), del d.lgs. 286/1998) e del diritto fondamentale alla vita familiare – ma comporta, altresì, l’estensione di tale status sia ai figli minorenni conviventi, sia al coniuge, che ha un vero e proprio diritto soggettivo al riconoscimento di tale status, ai sensi dell’art. 5 delle legge n. 91/1992, salvo sussistano i fattori ostativi tassativamente indicati dall’art. 6 della stessa legge.
La valutazione dei pregiudizi penali a carico dei parenti non può, quindi, non rilevare nella valutazione del procedimento concessorio, in quanto l’Amministrazione deve verificare la sussistenza della coincidenza dell’interesse pubblico con quello del richiedente, tenendo conto delle conseguenze che discendono dal conferimento della cittadinanza, come sopra specificate.
Quanto esposto vale pertanto a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotata di stabile occupazione, non sia socialmente pericolosa e sia integrata nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Queste, pertanto, costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti, per poter di presentare la domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, dato che il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1, lett. f), della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno”, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione”, in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere - per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità.
Il conferimento della cittadinanza italiana per naturalizzazione presuppone infatti l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi anche in relazione ai fini propri della società nazionale e non già sul semplice riferimento dell’interesse privato di chi si risolve a domandare la cittadinanza per il soddisfacimento di personali esigenze.
Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104) e, pertanto, presuppone che “nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su un insieme di circostanze esplicitate che appaiono idonee a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, anche sotto il profilo reddituale, con conseguente esito negativo sulla concessione della cittadinanza.
D’altronde, la particolare cautela con cui l’Amministrazione valuta la rilevanza di condotte antigiuridiche è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza che l’ordinamento riconosce al richiedente, già a distanza di un anno dal primo rifiuto, una volta mutate le condizioni oggettive sottese all’esito negativo originario.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso.
Le spese del giudizio seguono, come da regola, la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RI ET, Presidente
RI TE, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI TE | RI ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.