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Sentenza 13 agosto 2024
Sentenza 13 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/08/2024, n. 22792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22792 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2024 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 22792 Anno 2024 Presidente: PAOLITTO LIBERATO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 13/08/2024 rimesso la causa in pubblica udienza per la trattazione della controversia unitamente a quella di cui al giudizio n. 35457/2019 di ruolo generale, che verteva su analoga questione di diritto, ritenuta di particolare rilevanza, concernente l’eventuale perdita dei benefici previsti dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, b. 504 in caso di omessa dichiarazione IMU. 7. Con istanza congiunta depositata il 7 maggio 2024, le parti costituite hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, avendo proceduto alla definizione agevolata della lite pendente ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La predetta richiesta congiunta delle parti, motivata dal perfezionamento della procedura di definizione agevolata della lite ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 130, giustifica l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno ogni ragione di controversia tra le parti. 2. le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 5, comma 5, seconda parte, della legge 31 agosto 2022, n. 130). 4 di 4 3. non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, come tale di stretta interpretazione e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica all’ipotesi (ivi non contemplata) di sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. tra le tante, da ultimo, Cass., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 34025, nonché (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315 e Cass., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 10483, cit.).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e che le spese del giudizio restino a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 maggio 2024.