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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4463/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in in Villabate (PA), Corso Vittorio Emanuele n.508, presso lo studio dell'Avv. GIANNONE NUNZIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.
6, presso lo studio dell'Avv. CHIARCHIARO SIMONA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 16/07/2014 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e l'onere di comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza e di domicilio.
2. La casa coniugale in locazione sita a Palermo, in Via Salerno n. 19, verrà assegnata al sig. che vi continuerà ad abitare;
mentre la Parte_1 signora al momento si trasferirà con le figlie a casa dei suoi genitori, CP_1 in attesa di prendere una casa in locazione.
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, con domicilio prevalente presso la residenza della madre, con facoltà per il padre, salvo diverso accordi tra le parti e previo accordo con la signora
, di vederla e tenerla con sé tutte le volte che vorrà e comunque nei CP_1 giorni di martedì e giovedì dalle 14.00 alle 21.00, nonché per due fine settimana al mese dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, alternativamente con la madre.
4. Il sig. , inoltre, potrà tenere con sé la figlia per almeno Parte_1 quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno.
5. I coniugi convengono che, salvo diverso accordo da valutare di volta in volta, la minore trascorrerà ad anni alterni le festività natalizie Persona_1 con un genitore e di fine anno con l'altro e, analogamente, quella di Pasqua con l'uno e del lunedì dell'Angelo con l'altro, secondo il seguente calendario:
a) per la festività del Natale ciascuno di essi potrà tenere con sé i figli dal giorno
24 dicembre al giorno 26 dicembre;
b) per quelle di fine anno dal giorno 31 dicembre al giorno 2 gennaio.
6. Ferma restando l'eventuale alternanza annuale, i coniugi concorderanno come trascorrere il giorno del compleanno della figlia sulla base delle specifiche esigenze.
7. Il sig. verserà alla sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
2 mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore , Per_1 da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese. L'assegno di mantenimento, come sopra dovuto, sarà rivalutato annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT.
8. I coniugi si accordano che l'assegno unico per la figlia pari ad € Per_1
200,00 mensili verrà percepito al 100% dalla sig.ra , la Controparte_1 quale con il presente atto viene autorizzata a farne richiesta all'INPS e tale accordo vale quale rinuncia del sig. al percepimento del Parte_1 predetto assegno.
9. Il pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate, sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In particolare, secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli, si considerano, a titolo semplificativo:
A. SPESE ORDINARIE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO.
Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) ed ordinario materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
babysitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali).
B. SPESE EXTRA ASSEGNO - STRAORDINARIE NON SUBORDINATE AL
CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI ED A CARICO DI ENTRAMBI NELLA
MISURA DEL 50% CIASCUNO, PREVIA DEBITA DOCUMENTAZIONE. Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie e protesiche effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di
3 bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei minori, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
C. SPESE EXTRA ASSEGNO STRAORDINARIE SUBORDINATE AL
CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI ED A CARICO DI ENTRAMBI NELLA
MISURA DEL 50% CIASCUNO, PREVIA DEBITA DOCUMENTAZIONE,
SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:
1. Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequentazione del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola per sopravvenute esigenze post-separazione; sevizio babysitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche sanitarie e protesiche non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riferimento alle spese straordinarie subordinate a concertazione preventiva, qualora uno dei genitori sia in disaccordo, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa,
4 presentare in forma scritta un dissenso motivato. È espressamente previsto che in difetto di risposta, il silenzio verrà interpretato come consenso alla spesa. Entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta sarà dovuto il rimborso pro-quota al genitore che ha sostenuto integralmente le predette spese documentate.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare, ad ogni eventuale contributo l'uno nei confronti dell'altra.
12. I coniugi, saldo diversi accordi, dichiarano di provvedere alla divisione dei beni mobili, nel senso che va alla la camera da letta, la parete CP_1 attrezzata, un tavolo e una parte della cucina.
13. I coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei relativi passaporti, nonché quello della figlia minore, esonerando le competenti autorità da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
14. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza e a fornire l'indicazione delle utenze telefoniche per mezzo delle quali comunicare con i figli.
15. Tutte le pattuizioni che precedono avranno efficacia immediata”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 58 P. 2, S. C, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4463/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in in Villabate (PA), Corso Vittorio Emanuele n.508, presso lo studio dell'Avv. GIANNONE NUNZIA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in Palermo, in Piazza Vittorio Emanuele Orlando n.
6, presso lo studio dell'Avv. CHIARCHIARO SIMONA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 27/9/2025 (matrimonio celebrato in Palermo, il 16/07/2014 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 21/11/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto e l'onere di comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza e di domicilio.
2. La casa coniugale in locazione sita a Palermo, in Via Salerno n. 19, verrà assegnata al sig. che vi continuerà ad abitare;
mentre la Parte_1 signora al momento si trasferirà con le figlie a casa dei suoi genitori, CP_1 in attesa di prendere una casa in locazione.
3. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori, con domicilio prevalente presso la residenza della madre, con facoltà per il padre, salvo diverso accordi tra le parti e previo accordo con la signora
, di vederla e tenerla con sé tutte le volte che vorrà e comunque nei CP_1 giorni di martedì e giovedì dalle 14.00 alle 21.00, nonché per due fine settimana al mese dalle ore 10.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, alternativamente con la madre.
4. Il sig. , inoltre, potrà tenere con sé la figlia per almeno Parte_1 quindici giorni consecutivi durante le ferie estive, in periodo da concordarsi tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno.
5. I coniugi convengono che, salvo diverso accordo da valutare di volta in volta, la minore trascorrerà ad anni alterni le festività natalizie Persona_1 con un genitore e di fine anno con l'altro e, analogamente, quella di Pasqua con l'uno e del lunedì dell'Angelo con l'altro, secondo il seguente calendario:
a) per la festività del Natale ciascuno di essi potrà tenere con sé i figli dal giorno
24 dicembre al giorno 26 dicembre;
b) per quelle di fine anno dal giorno 31 dicembre al giorno 2 gennaio.
6. Ferma restando l'eventuale alternanza annuale, i coniugi concorderanno come trascorrere il giorno del compleanno della figlia sulla base delle specifiche esigenze.
7. Il sig. verserà alla sig.ra un assegno Parte_1 Controparte_1
2 mensile pari ad € 200,00 a titolo di mantenimento per la figlia minore , Per_1 da corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese. L'assegno di mantenimento, come sopra dovuto, sarà rivalutato annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT.
8. I coniugi si accordano che l'assegno unico per la figlia pari ad € Per_1
200,00 mensili verrà percepito al 100% dalla sig.ra , la Controparte_1 quale con il presente atto viene autorizzata a farne richiesta all'INPS e tale accordo vale quale rinuncia del sig. al percepimento del Parte_1 predetto assegno.
9. Il pagamento delle spese straordinarie sostenute per la figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate, sarà a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. In particolare, secondo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli, si considerano, a titolo semplificativo:
A. SPESE ORDINARIE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO.
Vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) ed ordinario materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
babysitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(cinema, feste ed attività conviviali).
B. SPESE EXTRA ASSEGNO - STRAORDINARIE NON SUBORDINATE AL
CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI ED A CARICO DI ENTRAMBI NELLA
MISURA DEL 50% CIASCUNO, PREVIA DEBITA DOCUMENTAZIONE. Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture pubbliche, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie e protesiche effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di
3 bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto dei minori, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
C. SPESE EXTRA ASSEGNO STRAORDINARIE SUBORDINATE AL
CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI ED A CARICO DI ENTRAMBI NELLA
MISURA DEL 50% CIASCUNO, PREVIA DEBITA DOCUMENTAZIONE,
SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:
1. Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequentazione del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola e doposcuola per sopravvenute esigenze post-separazione; sevizio babysitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche sanitarie e protesiche non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Con riferimento alle spese straordinarie subordinate a concertazione preventiva, qualora uno dei genitori sia in disaccordo, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà, entro venti giorni dalla data di ricevimento della stessa,
4 presentare in forma scritta un dissenso motivato. È espressamente previsto che in difetto di risposta, il silenzio verrà interpretato come consenso alla spesa. Entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta sarà dovuto il rimborso pro-quota al genitore che ha sostenuto integralmente le predette spese documentate.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, di rinunciare, ad ogni eventuale contributo l'uno nei confronti dell'altra.
12. I coniugi, saldo diversi accordi, dichiarano di provvedere alla divisione dei beni mobili, nel senso che va alla la camera da letta, la parete CP_1 attrezzata, un tavolo e una parte della cucina.
13. I coniugi si autorizzano reciprocamente a richiedere il rilascio e/o il rinnovo dei relativi passaporti, nonché quello della figlia minore, esonerando le competenti autorità da qualsivoglia responsabilità al riguardo.
14. I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali cambi di residenza e a fornire l'indicazione delle utenze telefoniche per mezzo delle quali comunicare con i figli.
15. Tutte le pattuizioni che precedono avranno efficacia immediata”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 58 P. 2, S. C, Anno 2014) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 27/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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