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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1054 Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Gioia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Laino Borgo (CS), alla via Roma n. 18/A), in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in riassunzione;
RICORRENTE
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali di sita in Napoli, Controparte_1 alla piazza Matteotti n. 2, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione;
pagina 1 di 7 RESISTENTE
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In seguito alla declaratoria di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Napoli in data 01.03.2024, con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, unitamente al relativo decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di € 143.535,23, pari alla differenza tra l'importo dovuto e l'importo rimborsato e derivante dai buoni fruttiferi postali sottoscritti dallo stesso.
Parte ricorrente, in particolare, deduceva che in data 29.01.1987 aveva sottoscritto il buono fruttifero postale n. 000.018 e in data 08.01.1988 i buoni fruttiferi postali n. 000.033 e n. 000.034; che detti buoni avevano ognuno il valore di £ 5.000.000 e appartenevano alla serie Q/P; che erano stati emessi sul formato cartaceo dei buoni della serie P, che era stato modificato attraverso l'apposizione di un timbro sulla parte anteriore del buono, riportante la dicitura “serie Q/P”, e un timbro sulla parte posteriore con l'indicazione dei nuovi tassi, come previsto dal D.M. 148/1986; che in data 26.02.2020 si recava a riscuotere i predetti buoni;
che la somma riscossa era inferiore a quanto dovuto per quanto concerne il periodo intercorrente tra il ventunesimo e il trentunesimo anno;
che il tasso di interesse era stato modificato dal timbro apposto sul retro dei buoni dalla prima alla ventesima annualità, mentre per le annualità successive il tasso non era stato modificato e, pertanto, doveva applicarsi il tasso di interesse più favorevole previsto per la serie P;
che con missive inviate a mezzo pec del 01.06.2020 e del 07.04.2022 formulava reclamo nei confronti dell'odierna resistente, che, tuttavia, non aveva esito positivo;
che adito l'Arbitro Bancario
Finanziario di Bari, lo stesso riconosceva in favore di esso resistente la somma di € 143.535,23, parti alla differenza tra quanto dovuto e quanto rimborsato;
che non ottemperava alla CP_1 decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario.
Per tali ragioni, chiedeva all'adito Giudice di riconoscere dal ventunesimo al trentunesimo anno successivo all'emissione del titolo il rendimento previsto per i buoni appartenenti alla serie P.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di Controparte_1 rigettare la domanda.
pagina 2 di 7 3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, si segnala, in punto di diritto, che l'art. 173 del DPR 156/1973 prevede che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Tale disciplina risulta pienamente applicabile al caso di specie, nonostante l'avvenuta abrogazione della stessa a opera dell'art. 7, c. III, del d.lgs. 284/1999, in quanto detta norma ha stabilito che “sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”. Pertanto, essendo la sottoscrizione dei buoni in questione avvenuta negli anni 1987 e 1988 e, dunque, in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del citato art. 7 e dei successivi decreti attuativi, la normativa contenuta nell'abrogato art. 173 continua a trovare applicazione ratione temporis.
Inoltre, si segnala che l'art. 6 del D.M. del 13 giugno 1986 (recante “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”) ha previsto che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q"”.
Detto decreto ha interessato anche i buoni postali della serie 'O' e 'P', precedenti rispetto alla serie Q, così determinando una modifica dei tassi di interesse in senso sfavorevole al sottoscrittore.
5. Ciò premesso, per quanto riguarda il caso di specie, si rileva che i predetti buoni fruttiferi postali, emessi in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, vanno inquadrati quali buoni fruttiferi postali serie “Q”, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. citato, il quale ha previsto che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali pagina 3 di 7 fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che sino al compimento della 20° annualità deve essere applicato il tasso di interesse riportato sul timbro apposto sul buono fruttifero postale, in ossequio al disposto di cui all'art. 5 citato (circostanza non contestata dalle parti).
Per quanto riguarda, invece, il periodo temporale che decorre dal 21° al 31° anno solare successivo a quello di emissione, si ritiene che debba essere corrisposto il tasso di interesse previsto per la serie “Q” e non il tasso di interesse più favorevole previsto per la serie “P”, in quanto l'apposizione di un timbro, che per dimensione non copre la disciplina degli interessi successivi al
20° anno, costituisce una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, e non può essere inteso quale manifestazione di volontà concludente o di un errore sulla dichiarazione, rilevante sul piano negoziale, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, al fine della tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante.
Invero, si condivide il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. Civ., sez. I, ord. n.
4384/2022; conf. Cass. Civ., sez. I, ord. n. 4748/2022; Cass. Civ, sez. I, sent. n. 22619/2023).
6. Inoltre, si segnala che il ricorrente, attraverso l'ordinaria diligenza, poteva assumere contezza della variazione dei tassi e dell'appartenenza del buono alla serie Q/P e, quindi, dell'applicabilità
pagina 4 di 7 dei tassi di rendimento previsti dal D.M. 13 giugno 1986 per l'intero trentennio, atteso che sul buono fruttifero postale in parola era presente il doppio timbro ed era pacifica la ricomprensione dei detti buoni nella serie Q/P, a cui si applicavano “a tutti gli effetti” gli interessi previsti dalle tabelle allegate al D.M. del 13 giugno 1986.
Inoltre, detta conoscenza risulta desumibile sia per il sistema di pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sia per il principio generale di conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti.
Peraltro, come efficacemente e condivisibilmente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione “non può non rilevarsi come il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore… Ma, in ogni caso deciso da questa Corte, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..
Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto. Vi è da dire che,
a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione pagina 5 di 7 del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo. Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione. Pertanto la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo” (Cass. Civ., SS.UU, sent. n. 3963/2019).
Diverso sarebbe, invece, il caso ove al momento della sottoscrizione del buono fossero già intervenute le modifiche del tasso di interesse e, tuttavia, sul retro del buono medesimo fossero indicati i tassi applicabili in epoca antecedente a tali modifiche: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di una modifica dei tassi mediante d.m. successivo all'emissione del buono, ragion per cui la precedenza andrebbe accordata alla tabella presente sullo stesso (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n.
13979/2007, richiamata dallo stesso ricorrente secondo cui “ciò, tuttavia, non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli. Al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali;
le già descritte modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche dai titoli medesimi;
la circostanza che lo stesso D.M. 16 giugno 1984 , con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui
è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti: sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”).
pagina 6 di 7 7. Ciò detto, si rileva che parte ricorrente non contesta nel merito il calcolo effettuato da
[...]
tenuto conto che il mero rinvio alla consulenza tecnica di parte costituisce una Controparte_1 inammissibile allegazione implicita.
8. Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
9. Si ritiene congruo compensare le spese di lite, in ragione della novità della questione sottoposta al vaglio giudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ed assorbita ogni altra questione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1054 Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Luisa Gioia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Laino Borgo (CS), alla via Roma n. 18/A), in virtù di procura alle liti allegata al ricorso in riassunzione;
RICORRENTE
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosita Leone ed elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legali di sita in Napoli, Controparte_1 alla piazza Matteotti n. 2, in virtù di procura alle liti allegata alla memoria di costituzione;
pagina 1 di 7 RESISTENTE
OGGETTO: titoli di credito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In seguito alla declaratoria di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Napoli in data 01.03.2024, con ricorso in riassunzione ritualmente notificato, unitamente al relativo decreto di fissazione di udienza, conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere la condanna della stessa al pagamento della somma di € 143.535,23, pari alla differenza tra l'importo dovuto e l'importo rimborsato e derivante dai buoni fruttiferi postali sottoscritti dallo stesso.
Parte ricorrente, in particolare, deduceva che in data 29.01.1987 aveva sottoscritto il buono fruttifero postale n. 000.018 e in data 08.01.1988 i buoni fruttiferi postali n. 000.033 e n. 000.034; che detti buoni avevano ognuno il valore di £ 5.000.000 e appartenevano alla serie Q/P; che erano stati emessi sul formato cartaceo dei buoni della serie P, che era stato modificato attraverso l'apposizione di un timbro sulla parte anteriore del buono, riportante la dicitura “serie Q/P”, e un timbro sulla parte posteriore con l'indicazione dei nuovi tassi, come previsto dal D.M. 148/1986; che in data 26.02.2020 si recava a riscuotere i predetti buoni;
che la somma riscossa era inferiore a quanto dovuto per quanto concerne il periodo intercorrente tra il ventunesimo e il trentunesimo anno;
che il tasso di interesse era stato modificato dal timbro apposto sul retro dei buoni dalla prima alla ventesima annualità, mentre per le annualità successive il tasso non era stato modificato e, pertanto, doveva applicarsi il tasso di interesse più favorevole previsto per la serie P;
che con missive inviate a mezzo pec del 01.06.2020 e del 07.04.2022 formulava reclamo nei confronti dell'odierna resistente, che, tuttavia, non aveva esito positivo;
che adito l'Arbitro Bancario
Finanziario di Bari, lo stesso riconosceva in favore di esso resistente la somma di € 143.535,23, parti alla differenza tra quanto dovuto e quanto rimborsato;
che non ottemperava alla CP_1 decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario.
Per tali ragioni, chiedeva all'adito Giudice di riconoscere dal ventunesimo al trentunesimo anno successivo all'emissione del titolo il rendimento previsto per i buoni appartenenti alla serie P.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva di Controparte_1 rigettare la domanda.
pagina 2 di 7 3. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 26.06.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex 281 sexies c.p.c.
***
4. Orbene, si segnala, in punto di diritto, che l'art. 173 del DPR 156/1973 prevede che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Tale disciplina risulta pienamente applicabile al caso di specie, nonostante l'avvenuta abrogazione della stessa a opera dell'art. 7, c. III, del d.lgs. 284/1999, in quanto detta norma ha stabilito che “sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”. Pertanto, essendo la sottoscrizione dei buoni in questione avvenuta negli anni 1987 e 1988 e, dunque, in epoca antecedente rispetto all'entrata in vigore del citato art. 7 e dei successivi decreti attuativi, la normativa contenuta nell'abrogato art. 173 continua a trovare applicazione ratione temporis.
Inoltre, si segnala che l'art. 6 del D.M. del 13 giugno 1986 (recante “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”) ha previsto che “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q", compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q"”.
Detto decreto ha interessato anche i buoni postali della serie 'O' e 'P', precedenti rispetto alla serie Q, così determinando una modifica dei tassi di interesse in senso sfavorevole al sottoscrittore.
5. Ciò premesso, per quanto riguarda il caso di specie, si rileva che i predetti buoni fruttiferi postali, emessi in data successiva all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, vanno inquadrati quali buoni fruttiferi postali serie “Q”, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.M. citato, il quale ha previsto che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali pagina 3 di 7 fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.
Ebbene, ritiene questo Tribunale che sino al compimento della 20° annualità deve essere applicato il tasso di interesse riportato sul timbro apposto sul buono fruttifero postale, in ossequio al disposto di cui all'art. 5 citato (circostanza non contestata dalle parti).
Per quanto riguarda, invece, il periodo temporale che decorre dal 21° al 31° anno solare successivo a quello di emissione, si ritiene che debba essere corrisposto il tasso di interesse previsto per la serie “Q” e non il tasso di interesse più favorevole previsto per la serie “P”, in quanto l'apposizione di un timbro, che per dimensione non copre la disciplina degli interessi successivi al
20° anno, costituisce una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, e non può essere inteso quale manifestazione di volontà concludente o di un errore sulla dichiarazione, rilevante sul piano negoziale, che l'ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, al fine della tutela dell'affidamento sull'altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante.
Invero, si condivide il recente orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di buoni postali fruttiferi, l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente (P), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie (Q/P) e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1 c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” (Cass. Civ., sez. I, ord. n.
4384/2022; conf. Cass. Civ., sez. I, ord. n. 4748/2022; Cass. Civ, sez. I, sent. n. 22619/2023).
6. Inoltre, si segnala che il ricorrente, attraverso l'ordinaria diligenza, poteva assumere contezza della variazione dei tassi e dell'appartenenza del buono alla serie Q/P e, quindi, dell'applicabilità
pagina 4 di 7 dei tassi di rendimento previsti dal D.M. 13 giugno 1986 per l'intero trentennio, atteso che sul buono fruttifero postale in parola era presente il doppio timbro ed era pacifica la ricomprensione dei detti buoni nella serie Q/P, a cui si applicavano “a tutti gli effetti” gli interessi previsti dalle tabelle allegate al D.M. del 13 giugno 1986.
Inoltre, detta conoscenza risulta desumibile sia per il sistema di pubblicità legale del decreto ministeriale di variazione del saggio di interesse mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sia per il principio generale di conoscenza della norma che attribuiva alla pubblica amministrazione il potere di variare il saggio di interesse anche con riferimento ai titoli già emessi e sottoscritti.
Peraltro, come efficacemente e condivisibilmente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione “non può non rilevarsi come il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione della messa a disposizione della tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l'ufficio postale l'ammontare del proprio credito per interessi all'esito dell'intervenuta variazione, anche ai fini del controllo della regolarità della riscossione e della sua conformità alla normativa vigente al momento della riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore… Ma, in ogni caso deciso da questa Corte, tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..
Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto. Vi è da dire che,
a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione pagina 5 di 7 del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo. Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento dell'esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l'importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data della variazione. Pertanto la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull'effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo” (Cass. Civ., SS.UU, sent. n. 3963/2019).
Diverso sarebbe, invece, il caso ove al momento della sottoscrizione del buono fossero già intervenute le modifiche del tasso di interesse e, tuttavia, sul retro del buono medesimo fossero indicati i tassi applicabili in epoca antecedente a tali modifiche: in tal caso, infatti, non si tratterebbe di una modifica dei tassi mediante d.m. successivo all'emissione del buono, ragion per cui la precedenza andrebbe accordata alla tabella presente sullo stesso (cfr. Cass. civ., SS.UU., sent. n.
13979/2007, richiamata dallo stesso ricorrente secondo cui “ciò, tuttavia, non autorizza a svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando - come accaduto nella fattispecie in esame - in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli. Al contrario, il fatto che la legge imponesse espressamente di procedere al rimborso degli interessi sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni sottoscritti dal risparmiatore, mentre solo in caso di sopravvenuta modifica per decreto di quei tassi si sarebbe dovuto tener conto anche dell'ulteriore tabella da mettere a disposizione presso gli uffici postali;
le già descritte modalità di emissione e di successivo rimborso dei titoli, specularmente concepite in modo da garantire la corrispondenza dell'operazione ai dati scritturali risultanti anche dai titoli medesimi;
la circostanza che lo stesso D.M. 16 giugno 1984 , con il quale era stata disposta l'ultima variazione dei tassi d'interesse precedente all'emissione di cui
è causa, si fosse fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo di contrassegnare i buoni di nuova emissione con una sigla diversa dai precedenti, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, espressamente indicando sul documento il differente regime cui essi erano soggetti: sono tutti elementi che persuadono di come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli fosse destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”).
pagina 6 di 7 7. Ciò detto, si rileva che parte ricorrente non contesta nel merito il calcolo effettuato da
[...]
tenuto conto che il mero rinvio alla consulenza tecnica di parte costituisce una Controparte_1 inammissibile allegazione implicita.
8. Per tali ragioni, il ricorso va rigettato.
9. Si ritiene congruo compensare le spese di lite, in ragione della novità della questione sottoposta al vaglio giudiziale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione ed assorbita ogni altra questione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27.06.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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