Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/05/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 457/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 457/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avv. Luca Amerio
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Cristina CP_1 C.F._2
Ciari
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28.3.2025.
Condizioni congiunte: “1. Il figlio , maggiorenne ma non indipendente economicamente, Per_1
manterrà la residenza presso e con la madre ed il padre verserà alla IG , a CP_1
decorrere da ottobre 2024, per il mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di €. 200,00,
1
con la madre e/o non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
2. Le parti concordano altresì che, il mantenimento ordinario per sarà aumentato automaticamente nell'importo di €. 300,00, Per_1 nel momento di cui il padre avrà saldato la somma di €. 6.000,00 di cui al punto 5. Mantenimento di €. 300,00 che verrà dal padre corrisposto alla madre, alle seguenti coordinate
[...], da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da corrispondersi fino a quando risiederà con la madre e/o non avrà raggiunto l'indipendenza Per_1
economica;
3. le spese straordinarie per saranno sostenute al 50% fra ciascun genitore Per_1
così come disposte dal protocollo stabilito dal Tribunale di Alessandria, in data 20.07.2016 di cui al punto 6; 4. l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre fino al 21mo anno di età di;
5. Il IGnor si obbliga a versare alla IG a Per_1 Pt_1 CP_1
saldo e stralcio delle somme arretrate dovute per il mancato mantenimento del figlio e della moglie, la somma complessiva di €. 16.000,00, alle seguenti coordinate bancarie
[...], con le seguenti modalità: bonifico di €. 10.000,00 entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente ricorso;
mentre la restante somma di €. 6.000,00 verrà corrisposta con rate mensili da 100,00 euro cadauna, a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso e da bonificare mensilmente a decorrere da febbraio 2025 alle coordinate bancarie suddette;
6. Le parti dichiarano che, salvo l'adempimento di quanto esposto ai precedenti punti, nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra in relazione ai rapporti sorti per effetto del matrimonio;
7. Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le Parti con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 Legge Professionale. Con l'ordine all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di provvedere alle annotazioni di legge. Con i conseguenti provvedimenti in ordine agli adempimenti della cancelleria. I coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 4.3.2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto.
2. Nel verbale dell'udienza dell'1.4.2025, si legge: “[…] il IG. Parte_1 dichiara: “vivo a Predosa, Cascina Tacchette, n. 43/2, la casa è della madre della mia compagna, ci vivo con la mia compagna, la mia compagna lavora per Autostrade. Io ora lavoro, faccio un part-time, per BioIndustria LIM, con retribuzione mensile di circa Euro
1.100,00, fino a settembre. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro, ho un'invalidità non
2 retribuita”. Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante, che le conferma integralmente. La
IG.ra dichiara: “vivo a Castelletto d'Orba, vivo solo con mio figlio. CP_1
Attualmente sono disoccupata, sono disoccupata dal settembre del 2024. Prima facevo una borsa lavoro per il Comune di Castelletto d'orba, mi davano Euro 330,00 mensili. Adesso mi mantengo facendo lavoretti, ricavando circa Euro 200,00 / 300,00 mensili netti. Di assegno unico prendo circa Euro 96,00 mensili. Prendevo il reddito di cittadinanza fino all'inizio del
2025, prendevo circa Euro 350,00 mensili, poi è scaduto l'ISEE e ho fatto di nuovo la domanda per rinnovarlo. Per i “lavoretti” che faccio non sono in regola”. Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante, che le conferma integralmente. Il Giudice solleva la questione del superamento della soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'Avv. Fabio
Ravera Leggiero precisa che il mantenimento non è stato versato nel 2024, tanto è vero che è stato oggetto di accordo, con corresponsione solo parziale delle somme maturate. Il Giudice evidenzia come la somma da considerare, quanto al mantenimento, sia il mantenimento dovuto, considerato anche che, nel caso di specie, il mantenimento dovuto è percepito, seppure non integralmente, immediatamente dopo l'omologa, con artificiale abbattimento del reddito per le annualità considerate ai fini dell'ammissione. L'Avv. Fabio Ravera Leggiero chiede la concessione di un termine per depositare una memoria in relazione al non superamento della soglia per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con particolare riguardo - tra l'altro - alla questione se debba essere considerato il mantenimento dovuto o il mantenimento percepito. Dopo che il verbale è stato riletto, la IG.ra dichiara: CP_1
“quanto ricevo dai miei “lavoretti” non lo sto a contare, anche perché c'è mia mamma che mi dà una mano”. Le dichiarazioni sono rilette al dichiarante, che le conferma integralmente
[…]”.
3. All'esito dell'udienza del 30.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
4. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata pronunciata in data 10.7.2019, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 4.3.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
6. L'ammissione della IG.ra al patrocino a spese dello Stato deve essere revocata. CP_1
3 Come già rilevato dal Giudice Delegato, infatti, “nel caso di specie, il mantenimento dovuto è percepito, seppure non integralmente, immediatamente dopo l'omologa, con artificiale abbattimento del reddito per le annualità considerate ai fini dell'ammissione”. Ad abundantiam, la IG.ra ha anche dichiarato di lavorare “in nero”, con CP_1
conseguente inattendibilità del reddito dichiarato.
7. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, tra i IG.ri Parte_1
e a Castelletto d'Orba, il 16.7.2005;
[...] CP_1
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “1. Il figlio , Per_1
maggiorenne ma non indipendente economicamente, manterrà la residenza presso e con la madre ed il padre verserà alla IG , a decorrere da ottobre 2024, per il CP_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di €. 200,00, da corrispondersi, alle seguenti coordinate [...], importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da corrispondersi fino a quando risiederà con la madre e/o Per_1
non avrà raggiunto l'indipendenza economica;
2. Le parti concordano altresì che, il mantenimento ordinario per sarà aumentato automaticamente nell'importo di €. Per_1
300,00, nel momento di cui il padre avrà saldato la somma di €. 6.000,00 di cui al punto 5.
Mantenimento di €. 300,00 che verrà dal padre corrisposto alla madre, alle seguenti coordinate [...], da rivalutarsi annualmente in base agli indici
Istat e da corrispondersi fino a quando risiederà con la madre e/o non avrà Per_1
raggiunto l'indipendenza economica;
3. le spese straordinarie per saranno sostenute Per_1
al 50% fra ciascun genitore così come disposte dal protocollo stabilito dal Tribunale di
Alessandria, in data 20.07.2016 di cui al punto 6; 4. l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito al 100% dalla madre fino al 21mo anno di età di;
5. Il IGnor Per_1
si obbliga a versare alla IG a saldo e stralcio delle somme arretrate Pt_1 CP_1 dovute per il mancato mantenimento del figlio e della moglie, la somma complessiva di €.
16.000,00, alle seguenti coordinate bancarie [...], con le seguenti modalità: bonifico di €. 10.000,00 entro e non oltre la data di sottoscrizione del presente ricorso;
mentre la restante somma di €. 6.000,00 verrà corrisposta con rate mensili
4 da 100,00 euro cadauna, a decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente ricorso e da bonificare mensilmente a decorrere da febbraio 2025 alle coordinate bancarie suddette;
6. Le parti dichiarano che, salvo l'adempimento di quanto esposto ai precedenti punti, nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra in relazione ai rapporti sorti per effetto del matrimonio;
7. Le spese di lite saranno integralmente compensate tra le Parti con rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 Legge Professionale. Con l'ordine all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di provvedere alle annotazioni di legge. Con i conseguenti provvedimenti in ordine agli adempimenti della cancelleria. I coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione della sentenza di divorzio”;
- revoca l'ammissione della IG.ra al patrocino a spese dello Stato che era stata CP_1 anticipatamente disposta con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Alessandria in data 7.10.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 20 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Giuseppe Bersani)
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