Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2630 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica
Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 02.04.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 9502/2024
TRA
nato a [...] il [...] e residente a [...]
Masseria Canosa 27 – 80014 Giugliano in Campania (NA) codice fiscale
, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Diocleziano 207 C.F._1 presso l'Avv. Giuseppe MARINO (Cod.Fisc. ) dal quale è rapp.to e C.F._2 difesa giusta procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. - P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Anna di Stefano ( ), in virtù di procura generale alle liti a C.F._3 rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 domicilio Persona_1 digitale e p.e.c. t;
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Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento / avvisi di addebito / ordinanza ingiunzione
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Con ricorso depositato il 19.4.24, la parte ricorrente indicata in epigrafe riassumeva il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli Nord in data 7.12.2022 (e conclusosi con ordinanza di incompetenza territoriale del 12.4.24) di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione (OI) n. OI-001528401 n. prot. 5104.25/10/2022.0173179 di euro 10.000,00 emessa dall' sede di Soccavo avente ad oggetto le sanzioni amministrative per CP_1 omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali ex art. 2 co. 1 bis d.l.
463/1983, relativa ad atto di accertamento n. 5104.22/11/2018.0101883 del 22.11.2018 riferito al 2016. Eccepiva il vizio di notifica dell'atto di accertamento e la prescrizione, domandando l'annullamento dell'OI con vittoria di spese. CP_ L' si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione, in difetto di allegazione della data di notifica dell'OI, nonchè l'infondatezza della domanda attorea, essendo stato CP_ notificato il preliminare atto di accertamento il 27.12.18; inoltre, l' rideterminava le
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All'udienza del 27.11.24, la parte ricorrente chiedeva rinvio per versare la somma come CP_ rideterminata dall' nelle note del 4.12.24, la parte ricorrente depositava modello F24 relativo al pagamento della somma e domandava la declaratoria della cessata materia del CP_ contendere. L' nelle note di ts del 2.4.25 si associava alla richiesta. Il Giudice decideva la lite con sentenza depositata all'esito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
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Preliminarmente va rilevata la tempestività della opposizione introdotta con giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Napoli Nord in data 7 dicembre 2022 (e poi riassunto tempestivamente innanzi a quest'ufficio) successivamente alla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 10 novembre 2022 (cfr. copia attestazione postale di avvenuta consegna).
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In ragione del pacifico pagamento delle somme di cui alla ordinanza ingiunzione CP_ impugnata, effettuato nel corso del processo nella misura rideterminata dall' deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Tale pronuncia, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n.
4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 4
Le spese di lite, considerata la debenza della sanzione amministrativa per non avere l'istante versato tutte le ritenute previdenziali e assistenziali nel termine di 3 mesi dalla data della notifica dell'accertamento (avvenuta il 27.12.2018, con consegna al familiare convivente e spedizione di comunicazione di avvenuta notifica, cd CAN, attestata dall'addetto al recapito), valutato il sopravvenuto pagamento nella misura rideterminata CP_ dall' nel corso del processo sulla base della sopravvenuta modifica legislativa, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
NAPOLI, 03.04.2025 Il Giudice
d.ssa Monica Galante