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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 3440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3440 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 10263/2024
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LL LO ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
), con l'Avv.to Giovanni Paganuzzi, con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Milano, Viale Papiniano 44
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Massimo Bellardi, con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Milano, Via Conservatorio 15
e con
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via CP_2 P.IVA_2
Savarè 1
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/08/2024,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 per l'accertamento della natura indebita della trattenuta di euro 901,33 nel cedolino paga del CP_2 mese di settembre 2023 e del diritto al riconoscimento di tutte le settimane contributive dallo
01.01.2020 al 2.08.2023 e della omissione del versamento dei relativi contributi con condanna di al pagamento di euro 901,33 e di a riconoscere Controparte_1 CP_2
187 settimane di anzianità contributiva;
spese rifuse al procuratore antistatario. Si è ritualmente costituita in giudizio contestando Controparte_1 in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
nel costituirsi in giudizio, ha chiesto che, in caso di accoglimento delle domande attoree CP_2 venga accertata la retribuzione imponibile al fine di determinare i relativi contributi;
spese rifuse.
Nel presente giudizio la ricorrente, dipendente di , Controparte_1 si doleva che alla cessazione del rapporto l'ultima busta paga riportava una trattenuta a suo dire indebita per effetto di un errore nel calcolo del datore di lavoro;
inoltre risultava che la società non aveva versato in misura corretta i contributi nel periodo da luglio 2020 a settembre 2023.
Tanto detto, per quanto di residuo interesse nel presente giudizio, in data odierna, i procuratori hanno dato congiuntamente atto della intervenuta risoluzione della vicenda relativa alla questione previdenziale, richiedendo sul punto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
quanto alle differenze retributive il procuratore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda a spese compensate e il procuratore di
[...]
ha dichiarato di accettare tale domanda. Controparte_1
Deve preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande contributive, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita invocato, ovvero la piena regolarizzazione della propria posizione.
Per il resto, va dichiarato estinto il giudizio in relazione alle domande retributive per effetto dell'intervenuta rinuncia della parte ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite in relazione alle domande previdenziali, l'oggettiva CP_ complessità della fattispecie che ha richiesto una significativa interlocuzione tra la società e per ricostruire correttamente la problematica rende equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio tra la ricorrente e in relazione alle domande di differenze retributive;
Controparte_1 dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere in relazione alle domande della ricorrente relative alla propria posizione contributiva e previdenziale;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
Milano, 17/07/2025
Il Giudice
LL LO
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Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice dr. LL LO ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale nella causa promossa da
), con l'Avv.to Giovanni Paganuzzi, con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Milano, Viale Papiniano 44
RICORRENTE contro
), con l'Avv.to Massimo Bellardi, con Controparte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in Milano, Via Conservatorio 15
e con
), con l'Avv.to Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto in Milano, Via CP_2 P.IVA_2
Savarè 1
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione. All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 30/08/2024,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 per l'accertamento della natura indebita della trattenuta di euro 901,33 nel cedolino paga del CP_2 mese di settembre 2023 e del diritto al riconoscimento di tutte le settimane contributive dallo
01.01.2020 al 2.08.2023 e della omissione del versamento dei relativi contributi con condanna di al pagamento di euro 901,33 e di a riconoscere Controparte_1 CP_2
187 settimane di anzianità contributiva;
spese rifuse al procuratore antistatario. Si è ritualmente costituita in giudizio contestando Controparte_1 in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
spese rifuse.
nel costituirsi in giudizio, ha chiesto che, in caso di accoglimento delle domande attoree CP_2 venga accertata la retribuzione imponibile al fine di determinare i relativi contributi;
spese rifuse.
Nel presente giudizio la ricorrente, dipendente di , Controparte_1 si doleva che alla cessazione del rapporto l'ultima busta paga riportava una trattenuta a suo dire indebita per effetto di un errore nel calcolo del datore di lavoro;
inoltre risultava che la società non aveva versato in misura corretta i contributi nel periodo da luglio 2020 a settembre 2023.
Tanto detto, per quanto di residuo interesse nel presente giudizio, in data odierna, i procuratori hanno dato congiuntamente atto della intervenuta risoluzione della vicenda relativa alla questione previdenziale, richiedendo sul punto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
quanto alle differenze retributive il procuratore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda a spese compensate e il procuratore di
[...]
ha dichiarato di accettare tale domanda. Controparte_1
Deve preliminarmente dichiararsi la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande contributive, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita invocato, ovvero la piena regolarizzazione della propria posizione.
Per il resto, va dichiarato estinto il giudizio in relazione alle domande retributive per effetto dell'intervenuta rinuncia della parte ricorrente.
Quanto alla liquidazione delle spese di lite in relazione alle domande previdenziali, l'oggettiva CP_ complessità della fattispecie che ha richiesto una significativa interlocuzione tra la società e per ricostruire correttamente la problematica rende equa l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio tra la ricorrente e in relazione alle domande di differenze retributive;
Controparte_1 dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere in relazione alle domande della ricorrente relative alla propria posizione contributiva e previdenziale;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio;
Milano, 17/07/2025
Il Giudice
LL LO
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