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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/09/2025, n. 5389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5389 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 644 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 14/05/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Gennaro Terracciano ed Annunziata Abbinente come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Mestichelli come da procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Rieti n. 500 del
26/11/2020.
CONCLUSIONI Per l'appellante: “Voglia la ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza n.500/2020 emessa dal Tribunale di Rieti, Giudice Dott. Morabito, nel giudizio recante R.G. 409/2016 e, in accoglimento delle conclusioni avanzate in primo grado, così statuire: IN VIA
1 PRINCIPALE: rigettare ogni domanda e/o richiesta proposta ed effettuata dal perché infondata, in fatto ed in diritto, e, comunque, non provata e, Controparte_1 per l'effetto: - dichiarare la validità e efficacia del contratto d'appalto sottoscritto tra l' e Parte_2
e il in data 23 settembre 2011; - Controparte_2 Controparte_1 conseguentemente, condannare il in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento nei confronti della società Parte_1
(già della somma di cui al decreto ingiuntivo
[...] Parte_1 opposto n.671/2015 nel ricorso R.G. n. 1077/2015 Tribunale di Rieti e, quindi, condannare il appellato al pagamento in favore della società CP_1 [...]
(già della somma di € Parte_1 Parte_1
617.829,91 (seicentodiciassettemilaottocentoventinove/91), oltre interessi moratori di legge e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto richiesto in via principale, condannare il al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
(già della somma di euro Parte_1 Parte_1
300.000,00 (trecentomila//00) oltre iva come per legge, giusto articolo 6 del Capitolato Speciale di Appalto in atti, o quanto meno dell'importo pari ad euro 48.400,00 (quarantottomilaquattrocento/00), giusta determinazione n.1441 emessa dal e fattura n.210 del 17 ottobre 2011 in atti, somme riconosciute Controparte_1 dovute dallo stesso giusta documentazione in atti, tutto oltre Controparte_1 interessi moratori di legge e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
IN VIA GRADATA: nella denegata ipotesi in cui l'ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere corretta la interpretazione dell'art. 191, 4° comma, del D. Lgs, n. 267/2000, data dal Giudice di I grado e, dunque, infondata la domanda volta al riconoscimento in favore della (già Parte_1 [...]
del valore delle prestazioni eseguite nei limiti di quanto riconosciuto Parte_1 dallo stesso si chiede di voler rimettere alla Corte Costituzionale, Controparte_1 previa sospensione del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art. 191, 4° comma, D. Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l'art. 194 D. Lgs. 267/2000 ed art. 2042 del codice civile, per violazione degli articoli 2, 24, 28 e 41 della Costituzione, essendo rilevante e non manifestamente infondata. In ogni caso, condannare il al Controparte_1 pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi del giudizio, tenendo conto, altresì, del comportamento complessivo delle parti con ulteriore condanna ai sensi dell'art.96 c.p.c. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse perché ritenute superflue in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico si chiede che l'ecc.ma Corte d'Appello voglia ordinare ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c. al l'esibizione di tutti gli atti adottati Controparte_1 ai sensi e per gli effetti della disciplina recata dal TUEL, con riferimento alla stipula dell'appalto, presupposti e conseguenti alla determinazione a contrarre e nello specifico della seguente documentazione: A) deliberazione n.129 del 29/5/2010; B) relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di
2 previsione 2010, competenza consiglio comunale (Delibera n.23 del 4/2/2010); C) relazione tecnica Signora n.24570 del 15/04/2010; D) parere del comitato Tes_1 di coordinamento dei Dirigenti del Comune di del 30/04/2010”. Con vittoria di CP_1 spese, competenza ed onorari, oltre rimborso spese forfetario ed accessori come per legge, del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, < Rigettare l'appello proposto dalla
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 500/2020 siccome Controparte_3 inammissibile e comunque infondato sotto ogni profilo per tutti i motivi esposti, con conferma integrale della stessa in relazione a tutti i capi fatti oggetto di impugnazione avversaria;
< In subordine, si insiste nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, sull'opposizione proposta avverso il D.I. telematico del Tribunale di Rieti n.671/2015 nel ricorso Rgc n.1077/2015 promosso innanzi al Tribunale di Rieti, qui di seguito integralmente ritrascritte: “Piaccia al giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento dell'opposizione proposta …. revocare e dichiarare nullo e/o illegittimo e, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo opposto I) In via pregiudiziale e nel rito, I.A) per inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, e sopravvenuta inefficacia di quest'ultimo; I.B) per nullità e/o illegittimità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo per difetto assoluto di prova II) In via principale e riconvenzionale accertare e dichiarare la nullità e inefficacia del contratto d'appalto azionato, e relativi atti presupposti, per contrasto con norme imperative in materia di contabilità pubblica, e per l'effetto ritenere inesistente il credito azionato con l'ingiunzione opposta II.bis) in ogni caso accertare e dichiarare la nullità e inefficacia della pretesa creditoria azionata, anche per difetto di legittimazione passiva del Comune ingiunto III) In via subordinata e riconvenzionale III.A) accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito ingiunto per mancato avveramento di condizione sospensiva mista, Nonché III.B) per mancata approvazione del collaudo finale dell'opera (mancata verifica di conformità); III.C) accertare e dichiarare inammissibile il decreto ingiuntivo opposto per difetto di prova scritta ex art.634 c.p.c. IV) In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale < accertare e dichiarare l'inadempimento grave e colpevole posto in essere dalla ingiungente al contratto d'appalto e, per l'effetto, pronunciare la risoluzione dello stesso;
< accertare e dichiarare l'inesistenza del credito ingiunto per mancata esecuzione delle prestazioni dedotte, anche con riferimento agli interessi pretesi, quest'ultimi pure inesigibili e comunque non dovuti. V) condannare, in ogni caso, la società opposta al pagamento delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
La società in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 550/2020 con cui, accogliendo l'opposizione dell'ente comunale e
“dichiarando nulla essere dovuto” da quest'ultimo, è stato revocato il decreto
3 ingiuntivo n. 671/2015 di euro 617.829,91 -quale corrispettivo del contratto di appalto rep. 6940 del 23/9/2011 (“Revisione generale della numerazione civica esterna ed interna del territorio comunale, mediante la rilevazione, la fornitura e la posa in opera dei numeri civici esterni ed interni”).
Il giudice di primo grado ha accolto l'eccezione di nullità del contratto “ex art. 1418, I co., c.c. -per contrasto con norme imperative da individuarsi nel combinato disposto degli artt. 191, I co. e 183, I co., TUEL”, rilevando il difetto sia dell'“impegno contabile registrato sul competente programma di bilancio di previsione” che dell' “attestazione della copertura finanziaria ex art. 153, V co.” ; ha inoltre respinto la domanda subordinata di arricchimento senza causa, per difetto del requisito della residualità di cui all'art. 2042 c.c..
L'appellante lamenta: 1) l'insufficiente ed erronea motivazione, per violazione della disciplina di cui al d. lgs. n. 267/2000 (e, in particolare, dell'art. 183, III e IV comma), nonché l'omessa e/o parziale valutazione delle risultanze istruttorie;
2) la violazione degli artt. 191 e 194 del T.U.E.L. e degli artt. 2033 e
2041 c.c.; 3) l' “illegittimità ed ingiustizia” della condanna alle spese di lite.
Previa eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., l'appellato ha resistito ai motivi di gravame, altresì richiamando le ragioni di opposizioni rimaste assorbite in primo grado.
La causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, l'eccezione preliminare va respinta: risulta sufficiente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, tale da precisare il contenuto e la portata delle relative censure.
Quanto ai motivi di doglianza, osserva la Corte quanto segue.
1. Secondo quanto osservato dal Tribunale, nell' “estratto bilancio 2012
e “Estratto bilancio 2013 (…) “pur comparendo Controparte_1 Controparte_1 alla voce “Anagrafe: spese per numerazione civica” l'indicazione della somma di
€404.250,00 (che, oltre tutto, costituisce importo ben inferiore a quello oggetto del contratto di appalto di che trattasi), non è presente alcun riferimento alla posizione
4 della o al contratto di appalto del 23.09.2011, né vi è traccia Parte_1 di un effettivo impegno di spesa validamente assunto dall'Ente nei confronti di parte opposta: in dette stampe, sotto alle rispettive colonne “impegni” e “pagamenti”, è riportato, infatti, in entrambi i casi il valore “zero”, a dimostrazione del fatto che la prospettata voce di entrata non si è, in concreto, mai verificata, non è stata accertata e non è stata, di conseguenza, validamente impegnata (e, di conseguenza, liquidata). E' del tutto evidente, allora, che tale documentazione non può, comunque, integrare alcun valido “impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione”, ai sensi del combinato disposto degli artt.
191, I co. e 183, I co., TUEL, difettando, in particolare, la specificazione degli elementi indicati dalla disposizione da ultimo citata (1: somma da pagare;
2: soggetto creditore;
3: ragione del debito;
4: vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio) e in difetto di ulteriori atti idonei a surrogare le carenze della prodotta documentazione, in tal senso, nulla ricavandosi dalle delibere nn. 33 del 17.07.2012
e 41 dell'11.06.2013, in all. 11 al fascicolo di parte opponente”. Per altro verso,
“anche a voler (quel che non è) ritenere configurabile una “proposta di stanziamento” nei bilanci preventivi di cui sopra, avuto riguardo al contratto per cui è causa, ciò non dimostrerebbe comunque l'esistenza di un valido impegno contabile di spesa in capo all'ente, con il quale soltanto, infatti, si costituisce il vincolo sulle previsioni di bilancio nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art.151 e che diventa esecutivo solo se, all'atto di Tes_2 impegno, si accompagni l'attestazione, da parte del responsabile del servizio economico/finanziario, circa la copertura finanziaria dell'impegno stesso sub specie di capienza del relativo intervento di bilancio”. D'altro canto, “il difetto, nella specie, di un valido impegno contabile è dimostrato anche dall'assenza di prova in ordine alla effettuazione della relativa comunicazione all'asserito creditore, da parte del responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, I co.,
TUEL di spesa (…) e dalla conseguente ed inevitabile mancanza, nelle fatture azionate dalla degli estremi di tale comunicazione. Infine, Parte_1
l'impegno di spesa non può dirsi “nella fattispecie, costituito per effetto della
5 semplice approvazione del bilancio” ex art. 183, II comma TUEL: “l'iscrizione in bilancio rappresenta impegno obbligatorio ex lege con esclusivo riferimento alle obbligazioni perfezionatesi negli esercizi precedenti ed i cui effetti giuridici si protraggano anche negli anni successivi, sempre che, tuttavia, vi sia stato valido impegno di spesa al momento della determinazione a contrarre o all'atto della stipula: impegno iniziale che, nella specie, si è accertato mancare, per le ragioni tutte sopra esposte e che non potrebbe, comunque, ritenersi validamente costituito per effetto dell'approvazione dei bilanci, in difetto di specifica previsione ed indicazione, in seno agli stessi, degli elementi imprescindibili dell'atto di impegno, di cui all'art. 183, I co., TUEL”. Sotto altro profilo, il Tribunale ha compiutamente rilevato anche il difetto “di una valida attestazione della copertura finanziaria ex artt. 191, I co. e 153, V co., TUEL”: tale attestazione, infatti, “non compare né nella determina n. 1441 del 31.05.2012 (all. 7 al fascicolo di parte opposta), ove il
Dirigente del Settore Primo – Ufficio Anagrafe del Comune di si limita ad CP_1
“accertare nel cap. 800 “rivalsa sulla spesa della numerazione civica” del bilancio di previsione 2012 la complessiva somma di €404.250,00, relativa al contributo a carico dei cittadini per la revisione della numerazione civica”, senza, peraltro, in alcun modo attestare l'esistenza della relativa copertura finanziaria, né negli ulteriori documenti depositati in corso di causa dalla difesa della Parte_1
Né integra gli estremi di una valida attestazione di copertura finanziaria
[...] quanto dichiarato in sede di “Allegato alla Determinazione del Settore I Ufficio
Contenzioso n. 3205 del 31.12.2010” dal Dirigente del Settore Finanziario (v. all. 2 al fascicolo di parte opponente), ove “Si attesta la copertura finanziaria del provvedimento di cui sopra dando atto che nel pluriennale 2011/2013 sarà prevista la somma complessiva di €1.212.750,00, IVA compresa, (€404.250,00 per ciascuna annualità 2011-2013) al corrispondente capitolo della spesa correlato per lo stesso importo col relativo capitolo dell'entrata. Si precisa che qualsiasi impegno di spesa con contestuale accertamento dell'entrata, dovrà essere assunto dopo l'approvazione del redigendo bilancio di previsione”. Per contro, “una valida attestazione di copertura finanziaria ex art. 191, I co., TUEL presuppone, in sostanza, la verifica a
6 monte, da parte della P.A., circa l'esistenza e l'effettiva disponibilità di fondi in bilancio idonei a garantire la copertura della commessa, mente nel caso che ci occupa detta verifica viene testualmente rimessa ad un momento successivo ed imprecisato, al punto che si specifica, per l'appunto, che “…qualsiasi impegno di spesa con contestuale accertamento dell'entrata, dovrà essere assunto dopo l'approvazione del redigendo bilancio di previsione” (v. sentenza di primo grado).
L'appellante contesta tale ricostruzione, deducendo che il servizio di revisione della numerazione civica comunale è stato inserito negli atti di programmazione e che l'impegno di spesa risulta dalle successive determinazioni- cui sono allegate le schede dei bilanci di previsione con l'indicazione del relativo capitolo- oltre che dall'approvazione dei bilanci stessi.
La pronuncia impugnata, tuttavia, appare immune da vizi nell'esclusione di idonea prova dell'impegno di spesa e della relativa copertura finanziaria per il corrispettivo oggetto di domanda.
Infatti, anche a voler prescindere dalla rilevata assenza (nelle schede contabili) degli specifici elementi di individuazione del credito, risulta espressamente enunciato, nella determinazione a contrarre (n. 3205/2010) che “la spesa è finanziata con l'introito derivante dai versamenti effettuati dai cittadini”; nel visto di regolarità contabile, inoltre, si attesta che il corrispettivo “sarà previsto” nel “pluriennale 2011/2013” e correlato “per lo stesso importo col relativo capitolo di entrata”, con la precisazione che “qualsiasi impegno di spesa con contestuale accertamento dell'entrata, dovrà essere assunto dopo l'approvazione del redigendo bilancio di previsione”; sul piano contabile, infine, nel capitolo di entrata di cui agli estratti di bilancio è specificato “rivalsa sulla spesa della numerazione civica”, quale attività, quindi, di recupero degli incassi (dai cittadini) in un tempo futuro e successivo allo svolgimento dell'attività.
Tale situazione risulta invariata non solo al momento della determinazione
(n. 1864/2011) di approvazione dell'aggiudicazione, ma anche in quelle successive
(n. 1441/2012 e 1415/2013) di liquidazione delle fatture, in cui si dà semplicemente atto che la spesa è incardinata nel bilancio “nella parte entrata cap. 800” -rivalsa
7 sulla spesa della numerazione civica (in assenza, dunque, di accertamento degli incassi).
Ciò posto, non può esservi valido impegno di spesa, in difetto di effettivo accertamento dell'entrata (v. anche parere in data 24/10/2016 del collegio dei revisori dei conti, pure richiamato nella sentenza).
In sostanziale conformità alle difese dell'appellato, pertanto, deve ritenersi effettivamente mancante l'impegno contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, quale carenza che esclude il vincolo dell'ente locale nei confronti dell'appaltatrice (cui del resto, come pure rilevato, non è mai stata inviata la comunicazione di cui all'art. 191 T.U.E.L.).
In tale contesto, d'altro canto, appare irrilevante anche l'ulteriore doglianza dell'appellante, relativa all'interpretazione restrittiva dell'art. 183 T.U.E.L. (secondo cui l'impegno di spesa deve comunque sussistere “al momento della determinazione a contrarre o all'atto della stipula”, v. sentenza): l'approvazione dei bilanci, tenuto conto della natura e del contenuto della voce contabile (quale entrata che non si è in concreto verificata e non è stata accertata), è comunque insufficiente ai fini dell'impegno di spesa (ferma restando, in ogni caso, l'assenza di idonea attestazione della copertura finanziaria).
Tale ricostruzione fattuale e giuridica, peraltro, trova implicito riconoscimento nella relazione in data 17/10/2012 del dirigente firmatario delle determinazioni (secondo cui l'operazione è stata concepita a carico degli utenti,
“senza oneri ed adempimenti a carico dell'ente”) e nella richiesta dal medesimo avanzata in data 16/4/2013 per il riconoscimento dei debiti “fuori bilancio” (che, secondo l'appellata, è stato escluso in mancanza di effettiva utilità dell'attività concretamente svolta, in quanto meramente preliminare all'esecuzione dell'appalto).
In conclusione, la pronuncia di nullità del contratto risulta pienamente conforme al principio secondo cui “l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto
8 dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa” (da ultimo Cass. n.
13159/2024).
2. Quanto alla domanda subordinata, di pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., il giudice di primo grado ha ritenuto il difetto del requisito della residualità, “atteso che ai sensi dell'art. 2042 c.c. l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito, laddove nel caso che ci occupa residua in capo a parte opposta l'azione diretta nei confronti dell'amministratore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, IV co., TUEL.”
Secondo l'appellante, per contro, l'azione ex art. 191, IV comma TUEL nei confronti “dell'amministratore, funzionario o dirigente” è attribuita “per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e)” e, quindi, per la sola ipotesi -
e per la parte del compenso- in cui non sia possibile procedere al riconoscimento del valore nei limiti dell'utilità e dell'arricchimento ricevuto dall'ente: il che si CP_1
è avvantaggiato delle prestazioni, non potendo restituirle, è tenuto a corrispondere all'appaltatore il loro valore seppure nei limiti dell'arricchimento ricevuto, di talché
l'azione verso l'amministratore o il dirigente responsabile è residuale ed opera soltanto nei limiti in cui non sia possibile tale riconoscimento.
La decisione impugnata, tuttavia, risulta conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Infatti, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato, “non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente” (da ultimo, v. Cass. n. 12943/2025).
Tale principio non esclude la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il
9 debito fuori bilancio ex art. 194, I comma lett. e) d.lgs. n. 267/2000; tuttavia, non è configurabile l'azione di arricchimento verso l'ente locale, sulla base dell'eventuale ed astratta riconoscibilità dell'utilità della prestazione: il riconoscimento di debito
“può avvenire solo espressamente”, con apposita deliberazione dell'organo competente “a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi” (Cass. cit.).
Per altro verso, la “privazione” del “depauperato” dell'indennizzo (dovuto dall'ente locale che, in tesi, si sia arricchito della prestazione) non implica il dubbio di legittimità costituzionale “dell'art. 191, comma 4, e 194, comma 1, lett. e) del
TUEL, e dell'art. 2042 c.c., in combinato disposto, per violazione degli art. 3, 24, 28
e 41 della Costituzione” (v. atto di appello): l'esclusione dell'azione di arricchimento, nella specie, risponde alla necessità di garantire la verifica di compatibilità con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e, quindi, con le “preminenti esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio” (Cass. cit.).
3. Con l'ultima doglianza, l'appellante lamenta, ai fini della compensazione delle spese, l'omessa valutazione della sua buona fede, avendo sottoscritto il contratto quale aggiudicataria e vedendosi poi negare il corrispettivo per “le illegittimità ad essa imputabili né alle quali la stessa ha in qualche modo concorso”.
Anche tale motivo va disatteso: la pronuncia sulle spese risulta conforme al principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., essendo la compensazione ammissibile nei soli limiti delle “gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'art. 92, II comma c.p.c..
10 Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
(già ) nei Parte_1 Parte_1 confronti del contro la sentenza Tribunale di Rieti n. Controparte_1
500/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle Parte_1 spese in favore del che liquida in euro 18.000,00 per Controparte_1 compensi oltre spese generali ed accessori;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 25/9/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
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