Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.490 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2023 e vertente
Tra
, con gli avv.ti Mariagrazia Carnovale, Silvia Parisi, ES Muscari Tomaioli, Pt_1
Maria Teresa Pugliano,
appellante
E
, con l'avv. ASTORINO ANGELINA, Controparte_1
appellato oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n.
858/22 pubblicata il 23.11.2022; accertamento lavoro subordinato e indennità PI.
FATTO.
1
1.Il Giudice del lavoro di Crotone, in accoglimento della domanda proposta da
[...]
ha giudicato sussistente il rapporto di lavoro subordinato del ricorrente con la CP_1 ditta LI ES ( che l' aveva, invece disconosciuto, con provvedimento del Pt_1
13.11.2020, all'esito dell'accertamento ispettivo del 9.6.2020 condotto nei confronti dell' asserita parte datoriale); e gli ha, conseguentemente attribuito l'invocata indennità
NA << essendo venuto meno l'unico presupposto sulla scorta del quale quest'ultimo
[N.D.R. l'istituto in via amministrativa] rigettava la domanda del ricorrente>>.
1.1-In particolare, il tribunale ha ritenuto provati gli indici tipici della subordinazione perchè:
-le dichiarazioni dei testi e hanno confermato che il Testimone_1 Persona_1
ha lavorato, in qualità di operaio piastrellista, per il periodo dedotto in giudizio, CP_1
presso il condominio di Catanzaro Lido, con sottoposizione al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro;
- l'intervenuto pagamento delle prestazioni da parte del datore di lavoro ha trovato riscontro documentale anche negli assegni allegati in giudizio dal ricorrente ( cfr.
7-9 fascicolo ricorrente).
Ha, invece, reputato che le risultanze dell'allegato verbale di accertamento, valutate alla luce delle sopra esposte acquisizioni istruttorie, non giustificassero il disconoscimento del rapporto lavorativo operato dall' in quanto: Pt_1
<….si fondano principalmente sulle dichiarazioni rese dal datore di lavoro, sig. LI
ES; come noto, ai sensi dell'art. 2700 c.c., gli accertamenti ispettivi fanno piena prova solo rispetto ai fatti direttamente accertati dagli ispettori, ossia avvenuti in loro presenza, mentre tutti gli altri elementi indicati sono meri indizi liberamente valutabili dal giudice unitamente agli altri elementi di prova.
Né l'analisi dei costi/ricavi dell'azienda operata dall'Istituto (peraltro da limitarsi all'anno 2019, avendo il ricorrente cessato la propria attività lavorativa nel gennaio
2020), fondandosi su valutazioni di stima generica, consente di individuare il carattere fittizio del rapporto lavorativo per cui è causa.
2 In altre parole, è certamente possibile che l'azienda in questione abbia denunciato manodopera ovvero volumi di affari in eccesso, ma ciò non consente di ritenere che tanto sia avvenuto proprio in relazione al caso di specie>
2. L' ha appellato tale decisione e ne ha chiesto l'integrale riforma, censurando la Pt_1
valutazione del materiale probatorio che il tribunale ha operato senza apprezzare:
(a) l'inidoneità della documentazione a costituire prova in quanto di formazione unilaterale e comunque contraddittoria;
(b) l'inattendibilità dei testimoni escussi;
(c) che .l'accertamento ispettivo aveva evidenziato una serie di elementi obiettivi, pregnanti e concordanti ( denuncia di un solo cantiere in sub appalto, enorme esposizione debitoria verso la , incompletezza di documentazione contabile, Parte_2 gestione economica dell'attività aziendale in costante perdita, in cui i ricavi non riuscivano a coprire i costi, con un saldo negativo, per il 2019, di - €. 369.605,39 e per il
2020 di - €. 21.228,67) dai quali poter inferire la insussistenza dei rapporti di lavoro denunciati nel periodo in contestazione.
3.L'appellato, ritualmente costituito, ha insistito nel rigetto del gravame, assumendone l'integrale infondatezza.
4.Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, all'esito il collegio ha deliberato la seguente decisione.
DIRITTO.
5.L'appello va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
6.Il ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa per il periodo dal
09.10.2019 al 28.01.2020 alle dipendenze della Ditta IA RA, con la qualifica di “OPERAIO”, sulla base di un contratto a tempo determinato stipulato in data 09.10.2019. Tanto ha inteso dimostrare producendo una busta paga ( relativa al mese di ottobre 2019) e n. 3 Assegni bancari( n. 0235445840-06 del 12.12.2019; n.
0235447522-11 del 24.01.2020; n. 0235448364-08 del 20.03.2020; ), mod.Unico 2020,
Percorso lavorativo rilasciato dal Centro dell'Impiego e altresì articolando prova testimoniale.
3 7.L' ha contestato l'effettivo svolgimento di quella prestazione lavorativa alla Pt_1
stregua del verbale di accertamento del 9.6.2020 dal quale è emerso che:
• La asserita datrice di lavoro risulta titolare di partita IVA dal 10.1.2019 ed iscritta alla camera di Commercio di Crotone dall'11.1.2019 per attività non specializzate di lavori edili (muratori); EL ES, inoltre, è iscritto nella gestione quale titolare di impresa artigiana - Pt_1 Controparte_2
codice azienda n. 16770544- con domanda presentata in data 10.01.2019 ed inizio imposizione nel gennaio 2019;
• la ditta ha denunciato un solo cantiere (in subappalto) denominato:
[...
”CARLOPOLI- OP.MURARIE, INTONACI, ASSISTENZA IMP. EL.
” con sede in “Via Caprera -Loc. Lido Snc Lido - 88040 Carlopoli CP_3
(CZ)”. Senonché, effettuata apposita ricerca, è stata verificata l'inesistenza dell'indirizzo così riportato;
• la durata del cantiere decorreva dal 7.01.2019 al 30.06.2019. Il committente di natura privata dei lavori era;
CP_4
• dalla data di inizio dell'attività con dipendenti (12.1.2019) con riferimento alla posizione contributiva della matricola DM 2208608666, non risultano pagamenti di contributi effettuati. L'insoluto contributivo aziendale -al pari di quello personale-, pertanto, ammonta al 100%;
• nella scarna documentazione contabile esibita non vi è traccia di effettivo pagamento delle retribuzioni denunciate in nessun anno considerato trasfusa in obbligo di legge (luglio 2018) giusta articolo 1, commi 910, 911
Legge 27 dicembre 2017, n. 205).>;
• il saldo, tra le due voci Costi/ricavi è negativo: nell'anno 2019, a fronte di presunti ricavi pari ad €. 563.645,74, di costi pari ad €. 933.251,13, si ottiene un profitto negativo pari a €. -369.605,39; nell'anno 2020, a fronte di presunti ricavi pari ad €. 60.159,09€, di costi pari ad €. 81.387,76, si ottiene un profitto negativo pari a €. -21.228,67. I presunti utili non erano in alcun modo sufficienti a remunerare i fattori produttivi utilizzati.
4 • LI ES sentito dagli ispettori ha dichiarato tra l'altro:Come ditta ho operai, ma anche strumenti, come betoniere a mano. Di betoniere ne ho due, le ho comprate di seconda mano e sono conservate nel mio magazzino che si trova ad Isola di Capo Rizzuto, ma non so dire dove. Non ho altri strumenti
a parte le betoniere. Non ho nemmeno il ponteggio. (…) Il premiscelato lo compro io, mentre tutto il resto dei materiali che servono ai miei operai li porta qualcuno di estraneo alla mia azienda che però non so dire chi sia. Io trovo già tutto sul cantiere. Non compro cemento, né altro materiale (…)
L'unica spesa per materiale che affronto è quella del premiscelato. Ogni sacchetto di premiscelato costa 3,00/4,00 euro. Non so dire il nome di nessuno dei dipendenti che lavorano o hanno lavorato per me (…) Il lavoro me lo passa NI NI e non ci sono altre aziende che mi passano lavori. Non ho mai lavorato in cantieri diversi da quelli di
Catanzaro Lido. Non ho mai lavorato nella provincia di Crotone, come ad esempio nei comuni di Isola di Capo Rizzuto e Cutro.. NI UZ il lavoro me lo ha passato senza un contratto. Non so dire quanto incasso per ogni lavoro che ho preso da NI UZ. Non so dire quanto mi costano gli operai ogni mese. Non so dire quanto mi costino come e Pt_1
come INAIL. Non so dove dire sia fissata la sede legale della mia azienda.
• tutti i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda negli anni 2019 e 2020 sono stati annullati dai funzionari dell'INSP perché ritenuta fittizia la qualità di imprenditore di lavor in capo a LI ES e fittizie le assunzioni.
8.A fronte di tali emergenze, che valgono a sminuire la valenza probatoria dei documenti (buste paga e denunce di assunzione, anche a fini contributivi) provenienti da quella stessa parte datoriale sospettata dell'instaurazione di falsi rapporti e della denuncia a fini previdenziali di giornate lavorative mai rese, maggiormente pregnante si appalesa l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa.
9. In particolare, la valutazione delle emergenze testimoniali non può prescindere (a) dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni;
(b) dalla disamina
5 dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni;
(c) dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (Cass. 15481/15).
10 Ed allora, in applicazione di tali criteri la Corte ritiene carente l'attendibilità delle propalazioni rese, giacchè:
(a) esse consistono in dichiarazioni indistinte, astrattamente riproducibili in tutte le fattispecie analoghe in cui si fa questione del vincolo di subordinazione : i due testimoni si sono infatti limitati a dichiarare genericamente di avere lavorato insieme al ricorrente che era piastrellista, che rispettavano l' orario di lavoro giornaliero ( 7/16 con pausa pranzo), che venivano retribuiti a fine mese, che erano sottoposti alle direttive e controlli di LI ES;
(b) il dichiarato è pure generico quanto all'indicazione dei luoghi di lavoro e al tipo di lavorazioni che si sarebbero dovute effettuare;
11. Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività del ricorrente sono coloro che con lui l'hanno condivisa. Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quelle caratteristiche del contenuto testimoniale (stereotipato e generico) si dimostrano insufficienti nel particolare contesto che è emerso dall'accertamento ispettivo. Esso, per come s'è detto, giustifica il sospetto non solo dell'artificiosità dei rapporti di lavoro denunciati a fini previdenziali, ma finanche dell'inesistenza dell'attività svolta dall'azienda.
12. Vana è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro deposizioni, perché si è già detto della inaffidabilità della documentazione proveniente dalla parte datoriale.
E' appena il caso di aggiungere che in tale contesto, non è per nulla significativa la documentazione con cui il avrebbe inteso dimostrare l'avvenuto pagamento delle CP_1
retribuzioni, considerato che: a) gli assegni non coprono l'intera durata del rapporto;
b)non recano causale e non è spiegato perché per le mensilità cui si riferirebbero non sono stati redatti i prospetti paga ( a differenza di quanto avvenuto per il mese di ottobre;
c) gli importi sono di diversa misura senza che ne sia stata fornita e provata una plausibile giustificazione.
6 A tutto ciò, infine, dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione obiettivati nel verbale ispettivo e dianzi enumerati, che le deposizioni testimoniali non riescono a comporre e a superare.
13. La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato. Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che una prova presuntivamente non affidabile (quella costituita dalla documentazione proveniente dalla parte datoriale sospettata di compiacenti denunce di assunzione) sommandosi ad una prova inattendibile (la scarna e contradditoria testimonianza di soggetti interessati) possa portare, attraverso uno scambio di credibilità per così dire “monca”, a una sentenza favorevole a chi tali prove ha addotto.
14.In definitiva, occorre riconoscere che l'occupazione del ricorrente nel periodo di interesse non è stata provata: ciò determina la riforma della gravata sentenza e il rigetto sia della domanda di tutela avverso il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro di cui si duole e sia della domanda di PI , giacchè fondata sul presupposto di uno stato di disoccupazione involontaria conseguente alla cessazione di un rapporto di lavoro che tuttavia è risultato inesistente.
15. Ricorrono i presupposti di cui all'art.152 disp.att.cpc, per esonerare la parte soccombente dal pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato il 18/05/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 858/2022, pubblicata in data 23/11/2022, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di CP_1
-dichiara irripetibili le spese del doppio grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 30.12.2024.
La Presidente est.
7 Gabriella Portale
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