Sentenza 15 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 7543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7543 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2023 |
Testo completo
Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI FELICE MANNA Presidente AMMINISTRATIVE MARIO BERTUZZI Consigliere Ud.18/11/2022 PU ROSSANA GIANNACCARI Consigliere-Rel. FEDERICO VINCENZO AMEDEO Consigliere ROLFI REMO CAPONI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14971/2019 R.G. proposto da: ACEA SPA, nella qualità di mandataria con rappresentanza di AR s.p.a.elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato LEPRI FABIO ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente-
contro
ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato ROSSI DOMENICO ([...]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4765/2018 depositata il 11/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/11/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
FATTI DI CAUSA
1.Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta da ACEA s.p.a. avverso l'ordinanza ingiunzione dell'importo di € 949.087,68 per contributi di apertura scavi, determinati ai sensi del Regolamento Scavi del Comune di Roma, come da determina dirigenziale N.400 del 5.3.2007. 1.2.L'ACEA s.p.a. gestiva il servizio di distribuzione elettrica nel Comune Di Roma ed esercitava la funzione di posa in opera di elettrodotti e la loro manutenzione attraverso lo scavo sui terreni comunali. Nell'esecuzione di tali attività, l'ACEA necessitava di concessione per l'occupazione di aree pubbliche e l'autorizzazione ad eseguire scavi sul suolo, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori.
1.3.All'epoca dei fatti era vigente il Regolamento Scavi del Comune di Roma N.56/2002, che all'art. 7 subordinava le autorizzazioni all'apertura di scavi al pagamento di un canone per l'occupazione di aree e spazi pubblici ed al versamento di una somma forfettaria per metro lineare di scavo, quale ristoro del degrado del corpo stradale e del sottosuolo ovvero per degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree e vegetali.
1.4.L'opposizione dell'ACEA era fondata, in primis, sull'abrogazione dell'art.7 del Regolamento Scavi N.56/2002 dalla delibera comunale N.260 del 20.10.2005, che all'art.28 prevedeva testualmente che ” i procedimenti in corso sono regolati secondo le disposizioni del presente Regolamento”. 2 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 1.5.L'ACEA s.p.a dedusse, inoltre, l'illegittimità del Regolamento N.56/2002 in quanto imponeva una prestazione patrimoniale in assenza di una previsione di legge, in violazione dell'art.23 Cost in quanto il D. Lgs 447/1997 prevedeva solo il canone per l'occupazione di suolo pubblico ed il D. Lgs 259/2003 vietava ulteriori oneri e canoni non previsti dalla legge. Secondo l'opponente, l'art.93 del D. Lgs 259/2003 dispone espressamente che le pubbliche amministrazioni e gli enti locali non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, mentre l'art.7 bis del TUEL legittima l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie solo per la violazione delle disposizioni contenute nei regolamenti provinciali e comunali.
1.6.Ulteriore motivo di opposizione riguardava la nullità e contrarietà alla legge della pretesa comunale in riferimento agli oneri di degrado in quanto tali oneri costituirebbero una sorta di duplicazione del canone di occupazione di suolo pubblico.
1.7.L'opposizione venne rigettata dal Tribunale di Roma.
1.8.Propose appello l'ACEA spa, riproponendo la tesi secondo cui l'art.14 del Regolamento Scavi N.56/2002 aveva introdotto autoritativamente una prestazione patrimoniale al di fuori di una espressa previsione normativa, in violazione dell'art.23 Cost, che vieta, in difetto di una fonte legislativa di rango primario, l'introduzione autoritativa da parte degli enti pubblici di prestazioni patrimoniali a carico dei cittadini.
1.9.La Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'11.7.2018, confermò la sentenza di primo grado.
1.10.La Corte di merito ritenne che la previsione di un corrispettivo in forma forfettaria per il degrado del manto stradale e del sottosuolo, 3 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 prevista dall'art.7 del Regolamento N.56/2002, configurasse una clausola penale, che predeterminava l'entità del risarcimento dovuto al Comune in caso di riconsegna del bene privo della sua originaria integrità. Poiché l'ACEA operava in regime di concessione, l'obbligo previsto dall'art.7 del Regolamento Scavi aveva natura privatistica e si inseriva in un regolamento contrattuale accettato dalla società concessionaria.
1.11.Quanto all'applicabilità del Regolamento Scavi N.56/2002, in seguito all'abrogazione degli oneri di degrado da parte del Reg. N.260/2005, la Corte ritenne che la nuova normativa regolamentare fosse applicabile ai procedimenti in corso e non ai procedimenti afferenti ad un'autorizzazione e ad uno scavo già chiesto e rilasciato per i quali vi era già stata la formazione del consenso.
2.Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'ACEA s.p.a sulla base di sei motivi.
2.1.Ha resistito con controricorso Roma Capitale.
2.2.Il Pubblico Ministero in persona del dott. Fulvio Troncone ha chiesto il rigetto del ricorso.
2.3.In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrative RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di sinteticità e chiarezza, espressamente previsti dall'art.7 bis della L.197/2016, che avrebbe introdotto tale preciso dovere processuale a carico delle parti mentre, nel caso di specie, il ricorso sarebbe articolato in cinquantasei pagine redatte con la tecnica dell'assemblaggio.
1.1. l'eccezione è infondata. 4 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 1.3.L'art.7 bis della L.197/2016 è applicabile al processo amministrativo ed ha la finalità di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e dell'attuazione del processo amministrativo telematico. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio amministrativo, le parti sono obbligate a redigere il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.
1.4.L'obbligo di sinteticità e chiarezza non è estraneo al giudizio di cassazione ma non ha carattere cogente se il ricorso, per quanto prolisso, si conformi ai requisiti previsti dall'art.366 c.p.c. e consenta di cogliere le censure alla sentenza impugnata.
1.5.Nel giudizio di cassazione, a differenza del processo amministrativo, le modalità di redazione del ricorso sono state oggetto delle disposizioni contenute nel Protocollo siglato dalla Suprema Corte e il Consiglio Nazionale Forense nel 2015; dalla violazione delle regole per la redazione del ricorso per cassazione non derivano sanzioni di carattere deriva l'inammissibilità del ricorso essendo detto Protocollo uno strumento di soft law ( Cassazione civile sez. I, 06/09/2021, n.24055; Cassazione civile sez. II, 03/09/2021, n.23873) 1.6.Nel caso di specie, il ricorso, benchè si dilunghi per oltre cinquanta pagine, consente di ricostruire la complessa vicenda processuale nel suo sviluppo nei gradi di merito, di ricostruire le 5 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 ragioni della decisione e di cogliere le censure al provvedimento impugnato, attraverso l'esame della normativa e della giurisprudenza.
2.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1382 c.c., dell'art.1 L.689/81 e dell'art.23 Cost, dell'art.25 del Codice della Strada , 65 e 67 del suo Regolamento di attuazione, art.38 e segg. del D. Lgs 507/1993, 63 del D. Lgs 446/1997 nonché degli artt. 4 e 5 dell'allegato E della L.2248/1865 , in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. , in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.. La ricorrente contesta la decisione della Corte d'appello che ha ricondotto gli oneri di degrado nell'ambito di una clausola penale, con cui le parti avrebbero predeterminato l'entità del risarcimento dovuto al Comune per la riconsegna del bene concesso privo della sua originaria integrità. Discende da tale ragionamento la non riconducibilità di tali prestazioni nell'ambito delle prestazioni patrimoniale imposta dalla Pubblica Amministrazione in quanto le somme oggetto dell'ordinanza- ingiunzione troverebbero conferma in una libera pattuizione contrattuale intervenuta fra il Comune di Roma e Areti S.p.A., riconducibile ad una penale contrattuale. Nell'ottica del ricorrente, tale ricostruzione è inficiata da un errore giuridico perché gli oneri di degrado costituirebbero prestazioni patrimoniali unilateralmente e preventivamente imposte dall'ente comunale in base alle previsioni contenute nel Regolamento del Comune di Roma N.56/2002. A tali risultati condurrebbe l'interpretazione degli artt.7 e 14 del Regolamento Scavi, unitamente alle altre norme del regolamento che prevederebbero la possibilità per il Comune di Roma di revocare o sospendere le autorizzazioni e, addirittura, di ritirare l'autorizzazione e provvedere d'ufficio alle opere di ripristino dello stato dei luoghi. La tesi secondo cui gli oneri di degrado non costituirebbero clausole 6 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 penali ex art.1382 c.c., si evincerebbe dall'art.26 del contratto, che, nell'elencare le “penali di natura civilistica”, non includerebbe gli oneri di degrado. Inoltre, l'attività di scavo, regolata dagli artt. 25-27 Codice della Strada e dagli artt. 65-67 del suo Regolamento di Attuazione, comporterebbe l'automatica concessione dell'occupazione del suolo pubblico, sicchè gli oneri di degrado costituirebbero una duplicazione del COSAP. Ne consegue che la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare gli oneri di degrado come prestazioni patrimoniali imposte dalla PA, sia sul piano genetico che su quello interpretativo e disapplicare il Regolamento perché tali oneri sarebbero statio imposti in assenza di una norma di legge, in violazione dell'art.23 Cost e dell'art.1 della L.689/81. 2.1.Il motivo è fondato.
2.2.Il punto centrale del motivo è costituito dalla natura degli oneri di degrado e, conseguentemente, della debenza delle somme richieste ad ACEA s.p.a. dal Comune di Roma.
2.3.ACEA Distribuzione s.p.a. gestisce il servizio di distribuzione elettrica nel Comune Di Roma ed esercita la funzione di posa in opera di elettrodotti e della loro manutenzione attraverso lo scavo sui terreni comunali. Nell'esecuzione di tali attività l'ACEA necessita di concessione per l'occupazione di aree pubbliche e l'autorizzazione ad eseguire scavi sul suolo provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi.
2.4.Appare opportuno esaminare la cornice legislativa nella quale si inserisce la vicenda processuale.
2.5.In forza del D. Lgs 30 aprile 1992, n.285, art.25, comma 1 del Codice della Strada, chi intenda effettuare "attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo 7 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale", è tenuto ad ottenere una "preventiva concessione dell'ente proprietario".
2.6.La necessità di una concessione amministrativa per "eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione" della sede stradale o di sue pertinenze è ribadita dal DPR 16.12.1992, n.495, art.67 comma 5 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, il quale, a sua volta, stabilisce che tale concessione deve essere "accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario", nella quale devono trovare regolamentazione le modalità di utilizzo temporaneo del bene pubblico e di svolgimento dell'attività oggetto di concessione ("a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
e) la durata della concessione;
f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nel confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati;
g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'art. 27 del codice".
2.7.Detta normativa primaria non prevede i cosiddetti oneri di degrado.
2.8.Essi sono contemplati dall'art.7, lettera a, punti 3,5 e 6 dell'Allegato A del Regolamento Cavi Stradali del Comune di Roma N. 56/2002, che subordina le autorizzazioni all'apertura di scavi al 8 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 pagamento di un canone per l'occupazione aree e spazi pubblici e ad un ulteriore importo, da versarsi in somma forfettaria per metro dalla Pubblica Amministrazione a titolo di ristoro per degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree e vegetali.
2.9.L'art.14 del medesimo Regolamento prevede che “il mancato adempimento degli impegni assunti dalla Società, ai sensi dell'art.7 , lettera a), punto 4) entro trenta giorni dalla richiesta comporterà l'interruzione dell'applicazione della norma speciale;
il rilascio di nuove autorizzazioni sarà subordinato al versamento anticipato, per ciascuna domanda, delle somme di cui all'art.7, lettera A).
2.10.Va evidenziato, per completezza, che l'art.63 del D. Lgs 446 del 1997 prevede esclusivamente l'imposizione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'art.93, comma 2 del D. Lgs 259/2003 dispone che le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica , oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2.11.Tali oneri non sono riconducibili ad una clausola penale.
2.12.Secondo l'insegnamento di questa Corte, la clausola penale svolge la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto;
essa ha la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti in caso di inadempimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto.
2.13.La pattuizione della clausola penale non esclude, infatti, la risarcibilità del danno ulteriore, nel qual caso essa costituisce solo una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella 9 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare ( Cass. Civ., Sez. III, 25 giugno 1963, n. 1720, Rv. 262635-01; Cass. Civ., Sez. II, 17 dicembre 1976, n. 4664; Cass. Civ., Sez. I, 22.6.2016, n.12956) 2.14.La clausola penale presuppone quindi l'inadempimento della ditta appaltatrice mentre gli oneri di degrado non assolvono a tale funzione;
essi vengono stabiliti in via forfettaria, a titolo di ristoro del degrado del corpo stradale, del sottosuolo e delle essenze vegetali indipendentemente dall'esistenza di un danno arrecato al concessionario. Detti oneri sono, infatti, preventivamente stabiliti con riferimento ai metri lineari di scavo eseguiti dall'ACEA s.p.a.
2.15.Che gli oneri di degrado non abbiano natura contrattuale si ricava dall'art.26 del Regolamento N. 56/2002, che elenca le “penali di natura civilistica”, dovute dalla concessionaria ACEA per vizi delle opere, per la sospensione dei lavori, per mancanza degli impegni assunti con i programmi quadrimestrali, per il ritardo nell'ultimazione dei lavori , per difformità delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e per altre ipotesi di inadempimento ( pag.26 del ricorso, in cui è trascritta la citata norma regolamentare).
2.16.Nel minuzioso elenco delle “penali di natura civilistica” non sono inclusi gli oneri di degrado.
2.17.Alle penali enunciate dall'art. 26 del Reg.56/2002 - e non agli oneri di degrado- si riferisce la recente sentenza delle Sezioni Unite del 25.3.2022, n.9775, con la quale è stato riconosciuto il carattere privatistico delle stesse, riconducendole alla fattispecie della "concessione-contratto", che trova configurazione nella "convergenza di un negozio unilaterale ed autoritativo della Pubblica Amministrazione e di una convenzione attuativa (contratto, capitolato 10 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 o disciplinare), fonte di obblighi e diritti reciproci dell'ente concedente e del privato concessionario (Cass. S.U. 19.2.1999, n.79; Cass. Civ. , Sez. I, 9.10.2019, n.25380;Cass. Civ., Sez. I;
14.10.2019, n.25949;Cass. Civ., Sez. I, 5.6.2020, n.10738; Cass. Civ., Sez. I, 11.9.2020, n.18904).
2.18.La figura della concessione-contratto e' caratterizzata dalla contemporanea presenza di elementi pubblicistici e privatistici, per effetto dei quali un soggetto privato può divenire titolare di prerogative pubblicistiche, mentre l'Amministrazione viene a trovarsi in una posizione particolare e privilegiata rispetto all'altra parte, in quanto dispone, oltre che dei pubblici poteri che derivano direttamente dalla necessità di assicurare il pubblico interesse in quel particolare settore al quale inerisce la concessione, anche dei diritti e delle facoltà che nascono comunemente dal contratto, tra i quali può essere previsto anche quello di esigere dalla controparte il pagamento di una penale in caso l'inadempimento degli obblighi posti a suo carico.
2.19.Le clausole penali, cui fanno riferimento le Sezioni Unite nella sentenza citata, inserite nel regolamento pattizio attraverso un rinvio ricettizio all'art. 26.5 del Regolamento Cavi, sono volte a tutelare l'ente concedente contro l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento delle condizioni imposte alla società autorizzata allo scavo, nonché a liquidare anticipatamente il pregiudizio dallo stesso derivante. In tali ipotesi, la clausola penale svolge una duplice funzione, quella di sanzione per l'interesse pubblico violato e quella più squisitamente civilistica di determinazione preventiva e consensuale della misura del risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dal ritardo nell'inadempimento. 11 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 2.20. Diversamente, gli oneri di degrado non sono legati alle prescrizioni sulle modalità dello scavo, del ripristino e dei tempi per la restituzione dell'area ovvero ad un'attività che è fonte di diritti ed obblighi delle parti nascenti dal contratto.
2.21. Essi costituiscono una prestazione patrimoniale imposta iure imperii dal Comune di Roma e, precisamente, dall'art. 7 del Regolamento N. 56/2002, che subordina le autorizzazioni all'apertura di scavi al pagamento di un canone per l'occupazione delle aree e spazi pubblici ed al versamento di una somma forfettaria per metro lineare di scavo quale ristoro del degrado del corpo stradale e del sottosuolo ovvero per degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree e vegetali.
2.22.Mentre il canone per l'occupazione di suolo pubblico è previsto dall'art.446/1997, gli oneri di degrado sono stabiliti con atto regolamentare in contrasto con l'art.23 Cost. e con l'art.1 della L.689/1989, che prevedono la riserva di legge per l'imposizione di prestazioni patrimoniali e per le relative sanzioni amministrative.
2.23.La pretesa comunale al versamento di una somma a ristoro dell'aumento delle spese di manutenzione del manto stradale è illegittima in quanto l'articolo 23 della Costituzione prevede che "nessuna prestazione patrimoniale personale può essere imposta se non in base alla legge” ; tali oneri non sono previsti da nessuna di legge e contrastano con il principio di riserva di legge sull'ordinamento finanziario degli enti locali disposto dall' art. 149, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 2.24.La giurisprudenza della Corte Costituzionale, a partire dagli anni cinquanta del secolo scorso (Corte Costituzionale, 8 luglio 1957, n. 122), ha chiarito che è ammissibile l'introduzione di oneri con atto autoritativo della pubblica amministrazione solo a condizione che 12 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 sussista una previsione normativa che individui con precisone limiti e modalità degli oneri.
2.25.L'ente locale non poteva istituire alcun tipo di entrata a proprio favore senza che questa fosse prevista espressamente in via legislativa mentre il Comune di Roma, con il citato Regolamento N.56/2002 ha subordinato il rilascio del titolo autorizzatorio al previo versamento degli oneri di degrado, pena il mancato rilascio o la decadenza delle autorizzazioni stesse, necessarie all'esecuzione dei lavori.
2.26.Essi si atteggiano ad una sorta di indennizzo dovuto all'ente locale per gli asseriti maggiori oneri derivanti dagli interventi di scavo e per la corretta manutenzione del manto stradale, con riferimento ad un'attività che non ha ancora avuto compimento ed indipendentemente dall'esistenza di un danno per il suolo o le piante.
2.27.Poiché la disposizione impugnata precostituisce, quindi, in modo forfettario, aprioristico e indeterminato la quantificazione di un danno, secondo i parametri di valutazione indicati dall'articolo 27 del Regolamento, sulla base dei metri lineari di scavo.
2.28. Quanto sopra considerato trova riscontro nel parere del Consiglio di Stato del 23.2.2022 nella causa N. 524/2021, che, decidendo sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla E-distribuzione s.p.a. contro il Comune di Frosinone per l'annullamento del Regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione ed il ripristino dei sedimi stradali, nella parte in cui prevede un “onere aggiuntivo” a pretesa copertura delle spese di manutenzione per la ricostruzione, a regola d'arte, della sede stradale relative al deterioramento generale causato dagli interventi di manomissione, ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui “il Comune non può subordinare il rilascio di concessioni 13 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 per lo scavo al pagamento di oneri aggiuntivi (Consiglio di Stato, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 4521).
2.29.Secondo il giudice amministrativo, nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 2.30.La prestazione pretesa dell'ente Comunale va qualificata, secondo il Consiglio di Stato, come prestazione patrimoniale imposta, dal momento che gli obblighi pecuniari contestati derivano non già dal titolo civilistico, bensì da una determinazione adottata unilateralmente dall'amministrazione, perciò illegittima (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2019, n. 2935; Consiglio di Stato, Sez. V, 26 2010, n. 3362; in materia di TLC, si vedano altresì Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 marzo 2008, n. 1005, Sez. VI, 5 aprile 2006, n. 1775).
2.31. Poiché l'ordinanza ingiunzione prevedeva una prestazione patrimoniale imposta in assenza di una norma primaria che la prevedesse, essa era illegittima.
2.32. ricorso va, pertanto accolto, e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va accolta l'opposizione, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione.
3.Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi.
4.La novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
14 di 15 Numero registro generale 14971/2019 Numero sezionale 2353/2022 Numero di raccolta generale 7543/2023 Data pubblicazione 15/03/2023 Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito accoglie l'opposizione dell'ACEA s.p.a. avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Roma Capitale. Compensa integrale delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 18 novembre 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Rossana Giannaccari Felice Manna 15 di 15