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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 13/10/2025, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1972/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE AR Presidente dr.ssa Rosa IA Alba Costanzo Giudice dr.ssa IA IA NC Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 25/03/2025, da:
nato a [...] il [...], con il Parte_1 proc. dom. avv. D'AMARIO SONIA, giusta procura in atti, e
nata a [...] il [...], con il proc. Parte_2 dom. avv. DRAICCHIO GIOVANNA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 civile in data 07/10/2000 a Bergamo, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli maggiorenne ma non economicamente autonomo, e Per_1
, minorenne. Persona_2
Per l'udienza del 22.09.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 15.04.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, e
[...] Parte_2
ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2000, atto n. 152, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente
VE AR
Il Giudice estensore
IA IA NC
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa VE AR Presidente dr.ssa Rosa IA Alba Costanzo Giudice dr.ssa IA IA NC Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 25/03/2025, da:
nato a [...] il [...], con il Parte_1 proc. dom. avv. D'AMARIO SONIA, giusta procura in atti, e
nata a [...] il [...], con il proc. Parte_2 dom. avv. DRAICCHIO GIOVANNA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto
Per il P.M.: “parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio
1 civile in data 07/10/2000 a Bergamo, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione sono nati i figli maggiorenne ma non economicamente autonomo, e Per_1
, minorenne. Persona_2
Per l'udienza del 22.09.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le note di trattazione scritta in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 15.04.2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistono le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni enunciate in ricorso, e
[...] Parte_2
ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bergamo, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 2000, atto n. 152, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 25.09.2025.
Il Presidente
VE AR
Il Giudice estensore
IA IA NC
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