Art. 1. Articolo unico
Il contributo a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio - previsto dall' articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337 , rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1953, e dall' articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.
Il contributo a favore dell'unione nazionale mutilati per servizio - previsto dall' articolo 6 della legge 13 aprile 1953, n. 337 , rettificato con l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1953, e dall' articolo 45 della legge 11 aprile 1955, n. 379 - e' aumentato da lire 50 a lire 100 mensili a decorrere dalla rata di pensione avente scadenza posteriore al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.