Sentenza breve 28 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 28/12/2021, n. 1566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1566 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2021
N. 01566/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01061/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1061 del 2021, proposto da
Ciscra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Vrespa, Gabriele Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari,
- del provvedimento Registro Ufficiale 51291/07-07-2021[183008936|176801040], notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 7.7.2021, con il quale l'Agenzia delle Entrate -Direzione Regionale del Veneto, riscontrando le istanze all'uopo depositate dalla società ricorrente, ha negato a Ciscra S.p.A. il rilascio dell'autorizzazione alla stampa e vendita di documenti fiscali;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con ricorso depositato in data 6.10.2021, la società Ciscra S.p.A. ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, il provvedimento, meglio descritto in epigrafe, con cui l’Agenzia delle Entrate ha respinto le istanze dalla medesima società presentate – in relazione alle due sedi operative- in data 15.4.2021 (all’Ufficio Territoriale di RO) e 22.4.2021 (all’Ufficio Territoriale di Vimercate) dirette ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per la stampa di documenti fiscali, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.M. 29 novembre 1978, recante “ Norme di attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti ”.
L’impugnato provvedimento di rigetto risulta fondato sul rilievo che per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sono state contestate alla società richiedente gravi violazioni, per entità e natura, alle disposizioni in materia di IVA, per cui sarebbe venuto meno il requisito di cui alla lett. c) dell’art. 11 del D.M. 29 novembre 1978, tenuto conto che per gli avvisi di accertamento riferiti a tali violazioni è pendente il giudizio innanzi la Corte di Cassazione.
La società ricorrente ha formulato, in sintesi, le seguenti censure: “ I. Violazione dell’art. 11 del Decreto Ministeriale 29.11.1978. Eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza manifesta ”; non vi sarebbe alcun accertamento in ordine alla contestata violazione, considerato che, a differenza di quanto affermato nel provvedimento impugnato in relazione al contenzioso ivi citato, la ricorrente ha ottenuto espresso riconoscimento della legittimità della propria condotta in relazione al rispetto degli obblighi fiscali in materia di IVA, giusta l’accoglimento (per ragioni sostanziali e non meramente formali), in primo grado (Commissione Tributaria Provinciale) e in appello (Commissione Tributaria Regionale), delle proprie domande di annullamento degli avvisi di accertamento; né potrebbe aver rilievo la pendenza del giudizio in Cassazione, stante la mancanza di domanda cautelare, con conseguente mancata sospensione della decisione della Commissione Tributaria Regionale; in ogni caso, l’art. 11, lett c) del D.M. 29.11.1978 non farebbe riferimento alla mera contestazione di violazioni, ma precluderebbe il rilascio del titolo in questione all’operatore che effettivamente abbia commesso tali violazioni, richiedendosi, quindi, che l’accertamento sia divenuto inoppugnabile ovvero che sia stato confermato in giudizio, situazioni non sussistenti nel caso in esame; “ II. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità manifesta. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità ”; l’interpretazione proposta dall’Amministrazione dell’art. 11 lett c) del D.M. 29.11.1078 violerebbe i principi di ragionevolezza e logicità dell’azione amministrativa; il provvedimento gravato sarebbe, inoltre, inficiato da difetto di motivazione e di istruttoria; “ III. Violazione dell’art. 10 bis della L. 241/1990: mancata notificazione del preavviso di rigetto della domanda volta a conseguire l’autorizzazione alla stampa dei documenti fiscali ”; l’impugnato provvedimento, infine, sarebbe illegittimo per violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 essendo mancata la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, la quale, contestando le censure avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla Camera di Consiglio del 3 novembre 2021, sentite le parti come da verbale di causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei termini di seguito precisati
E’ opportuno, preliminarmente, delineare il quadro normativo di riferimento.
La società ricorrente ha presentato domanda di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.M. 29 novembre 1978 –recante “ Norme di attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti ”-, secondo il quale “ A partire dal 1 gennaio 1980, i documenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, devono essere emessi utilizzando appositi stampati predisposti da tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze con numerazione progressiva per un documento anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie ”; il successivo art. 11 dispone, al primo comma, che ” L'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo precedente è rilasciata, a seguito di apposita istanza, agli esercenti tipografie iscritti nel registro delle camere di commercio, industria e artigianato o nell'albo delle imprese artigiane a condizione che:
a) non siano sottoposti a procedimenti penale per reati finanziari;
b) non abbiano riportato condanne per reati di cui alla precedente lettera a);
c) non abbiano commesso gravi violazioni, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'imposta sul valore aggiunto o alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, ovvero a quelle del presente decreto;
d) non siano sottoposti a procedure concorsuali e, se trattasi di società o enti, non si trovino in stato di liquidazione (…) ”; il comma 4 del medesimo articolo prevede, inoltre, che “ L'autorizzazione è in ogni caso revocata qualora intervenga condanna definitiva per reati finanziari o vengano accertate violazioni di cui alla lettera c) del primo comma ovvero siano riscontrate irregolarità o vi sia pericolo di abusi ”.
Tanto premesso, le censure di cui ai primi due motivi di ricorso –che possono essere esaminate unitamente - sono fondate.
Ricordato che l’autorizzazione è stata negata in considerazione della asserita sussistenza di gravi violazione alle disposizioni in materia di IVA per gli anni 2010, 2011, 2021 e 2013, ai sensi della lettera c) del richiamato art. 11, deve rilevarsi che la società ricorrente ha ottenuto l’annullamento degli atti di accertamento relativi agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, per violazioni in materia di IVA - violazioni poste a base del provvedimento in questa sede impugnato-, prima dalla Commissione Tributaria Provinciale di RO (sentenze n. 87/2018, n. 106/2018 e n. 107/2018) e, poi, dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la quale ha confermato le pronunce di primo grado.
Allo stato, pertanto, non vi è alcun accertamento - e, conseguentemente, alcuna violazione in materia di IVA - a carico della società ricorrente, la quale ha visto accogliere, dagli organi competenti, sia in primo grado che in appello, le proprie istanze in ordine all’adempimento degli obblighi fiscali in materia di IVA.
Come correttamente rilevato in ricorso, non è possibile –allo stato –desumere alcuna indicazione in senso contrario in conseguenza della pendenza del ricorso per Cassazione promosso dall’Agenzia resistente –contenzioso richiamato nel provvedimento di diniego qui impugnato -, atteso che esso non contiene domanda cautelare, con la conseguenza che la Suprema Corte di cassazione non ha disposto la sospensione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che risulta, allo stato, pienamente efficace.
E’, peraltro, del tutto evidente che, ove all’esito del giudizio pendente in Cassazione non dovesse essere confermata la decisione della Commissione Tributaria Regionale, ben potrebbe l’Agenzia resistente valutare la sussistenza dei presupposti di cui al ricordato comma 4 dell’art. 11 del D.M. 29 novembre 1978.
Sotto gli esposti profili, pertanto, sono fondate le censure di cui ai primi due motivi di ricorso.
Infine, anche il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, è fondato.
E’ noto che l’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 stabilisce, a carico dell’Amministrazione, un onere procedimentale, propedeutico all’adozione di ogni provvedimento finale reiettivo dell’istanza del privato, al fine di consentire allo stesso di dedurre tempestivamente nel procedimento eventuali circostanze idonee ad influire sul contenuto dell’atto finale, così anticipando e prevenendo il contenzioso che potrebbe verificarsi in sede giurisdizionale.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta che l’Amministrazione, a fronte delle istanze presentate dalla ricorrente, abbia previamente trasmesso il c.d. preavviso di rigetto, in tal modo precludendo la corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale, nell’ambito del quale la ricorrente avrebbe potuto rappresentare le proprie ragioni, alla luce del contenzioso relativo agli avvisi accertamenti in questione.
Anche sotto tale distinto profilo, pertanto, le censure della ricorrente sono fondate.
In conclusione, alla luce degli esposti argomenti, il provvedimento di diniego impugnato è illegittimo e va, pertanto, annullato.
Le spese di causa sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di causa che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO