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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riesame del provvedimento di convalida del trattenimento
LEGGE 187/2024
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso , nel procedimento iscritto al n. 308-1 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, vertente tra
Parte_1 nei confronti di
Controparte_1 con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Letto il ricorso che precede e il parere espresso dal Procuratore Generale;
lette le note depositate alla scadenza del termine perentorio ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c. in data;
OSSERVA
1. Con il ricorso che precede chiede che venga riesaminato il Parte_1
provvedimento emesso da questa Corte di Appello con il quale è stato convalidato il decreto del Questore di Trapani che ha disposto la proroga del suo trattenimento presso il
CPR di ai sensi dell'art. 6 del d. Lgs. n. 142/2015. CP_1
2. A fondamento del ricorso il richiedente allega, anzitutto, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale disposta con provvedimento del Tribunale di Palermo del 15.2.2025. Rileva, altresì, che il proprio fratello, , ha sposato una cittadina italiana, , la quale Persona_1 Persona_2
ha dichiarato di essere disponibile ad offrire ospitalità al cognato. L'istante ha quindi rilevato l'insussistenza dei presupposti per il mantenimento del regime di trattenimento, essendo comunque possibile l'applicazione di una misura alternativa.
3. In punto di diritto ai fini dell'ammissibilità, deve premettersi che l'istituto del
Corte di Appello di Palermo prima sezione civile riesame trova fonte diretta, nel caso di trattenimenti disposti nei confronti di cittadini di stati terzi, i quali hanno formulato domanda di protezione internazionale, nell'art. 9 par. 5 della Direttiva 2013/33/UE che specificamente dispone: “5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli,
d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento”, avente efficacia diretta negli Stati membri perché norma di contenuto immediatamente precettivo self-executing, al pari dell'art. 15 della Direttiva 2008/115/UE per il caso di trattenimenti convalidati dal DP (cfr. Cassazione civile sez. I, 14/09/2021, n.24721).
4. In ordine alla competenza a provvedere sul predetto ricorso, la richiesta di riesame postula l'instaurazione di un procedimento volto ad investire il medesimo giudice della convalida della valutazione circa la permanenza delle ragioni che hanno determinato l'originario trattenimento, anche prima ed indipendente dalla richiesta di proroga – nel corso della quale il giudice opera analoga verifica – qualora sopravvengano circostanze che potrebbero comportare l'immediata revoca della misura restrittiva.
5. Tale assunto determina che a seguito di richiesta di riesame si instaura un “sub- procedimento” all'interno di quello della convalida, devoluto alla cognizione dello stesso giudice.
6. Sennonché, a seguito della riforma attuata con il D.L. 158/2024 convertito legge
187/2024, è stato introdotto, al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, l'art. 5bis per il quale: “i procedimenti aventi ad oggetto la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottato a norma degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,
e dell'articolo 10-ter, comma 3, quarto periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché per la convalida delle misure adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 142 del 2015 è competente la corte d'appello di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, n. 69, nel cui
2 distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la corte d'appello giudica in composizione monocratica”.
7. Il trasferimento di competenza ha esautorato la sezione specializzata del Tribunale dell'intera cognizione sulle convalide e proroghe dei predetti trattenimenti, sicché, non essendo più il giudice del tribunale competente a decidere nella materia di cui agli artt. 6 e
6 bis Legge 142/2015 deve ritenersi che anche le richieste di riesame siano attratte alla cognizione della Corte d'Appello.
8. Peraltro, a mente del predetto art. 5bis, avendo il legislatore creato una competenza speciale, di unico grado e monocratica, isolata nella fisiologia giudiziaria della Corte
d'Appello, organo di secondo grado che giudica in composizione collegiale, anche i procedimenti di riesame, che altro non sono che sub-procedimenti ed incidentali rispetto a quello della convalida seguito dall'eventuale proroga, sono trattati dalla Corte in composizione monocratica..
9. Ciò posto, passando al vaglio del merito della pretesa, va osservato che ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D. Lgs. n. 142 del 2015, “Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2,
3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della
Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto”.
10. Il tenore letterale della disposizione e l'uso della congiunzione “nonché” inducono a ritenere che la norma contempli l'esistenza di due condizioni, che possono ricorrere indipendentemente tra loro, consistenti, rispettivamente, la prima nell'adozione della pronuncia sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto e la seconda, che prescinde dall'adozione del predetto provvedimento, fondata sulla permanenza dei presupposti per l'originario trattenimento.
11. Alla luce di ciò, deve certamente ritenersi che una (eventuale) pronuncia della sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di rigetto della Commissione
Territoriale potrebbe, astrattamente, integrare una circostanza sopravvenuta idonea a rivalutare alcuni presupposti del provvedimento di trattenimento, come quello relativo
3 alla natura strumentale della domanda di protezione.
12. Tuttavia, nessuna incidenza assume la sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego della Commissione Territoriale disposta unicamente in virtù del superamento dei termini della cd. procedura accelerata, senza alcuna valutazione del fumus della domanda di protezione internazionale, ossia di gravi e circostanziate ragioni a fondamento della domanda stessa, di tal che non possono ritenersi concretamente venuti meno, solo per effetto della sospensione, gli originari presupposti del trattenimento.
13. Esclusa, dunque, la possibilità di accogliere l'istanza di riesame per il solo fatto che sia intervenuta la sospensione del provvedimento della Commissione, occorre valutare se gli ulteriori elementi addotti dalla difesa siano sufficienti a concedere quanto domandato.
14. Va rilevato che l'art. 6, comma 5, del D.Lgs. 142/2015 dispone che al trattenimento ivi previsto si applichi, in quanto compatibile, l'art. 14, comma 1bis del D. lgs. 286/1998. A sua volta, l'art. 14, comma 1bis, del citato D. Lgs. 286/1998 dispone: “Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e
l'espulsionenon è stata disposta ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico oai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;
b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;
c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente”.
15. L'interpretazione letterale della disposizione appena richiamata sembrerebbe subordinare la concessione delle misure alternative al trattenimento al possesso del passaporto, tuttavia tale interpretazione non appare conforme ai principi dell'Unione
Europea come interpretati dalla Corte di Giustizia, tenuto conto che l'art. 8, par. 2 della
Direttiva 2013/33/UE impone che il trattenimento debba essere disposto soltanto se necessario e salvo che non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive (cfr. sent. CGUE 15.2.2016 causa C-601/15 PPU).
16. Le superiori considerazioni, unitamente alla circostanza che appare oltremodo raro
4 che i richiedenti siano in possesso del passaporto o di risorse economiche sufficienti alla prestazione della garanzia finanziaria, inducono a ritenere, a prescindere dal possesso del passaporto, che sia necessaria una valutazione caso per caso della situazione onde valutare la possibilità di una misura alternativa.
17. Nell'ipotesi in esame, l'istante, come si accennava, ha depositato il proprio certificato di nascita e quello del fratello (sì da confermare il rapporto di parentela), il certificato di matrimonio tra il fratello ed una cittadina italiana, la quale ha depositato una dichiarazione di ospitalità debitamente sottoscritta e con allegato il documento di identità
(diversamente da quello che era accaduto in sede di proroga del trattenimento), il contratto di locazione e la richiesta di permesso di soggiorno del fratello.
18. Tali elementi inducono a ritenere che, nel caso concreto, il trattenimento ben possa essere sostituito da altra e parimenti efficace misura alternativa, di tal che la misura restrittiva in atto applicata deve essere revocata, potendo, appunto, essere applicata una misura meno coercitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
- Accoglie l'istanza di riesame presentata nell'interesse di Parte_1
e, per l'effetto, dispone che venga revocato il trattenimento disposto dal
[...]
Questore di Trapani ai sensi dell'art. 6, comma 3, D. Lgs. 142/2015.
Dispone che la cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Palermo 15/03/2025
Il Consigliere
Ivana Francesca Mancuso
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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