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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore-
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specia- lizzata in materia d' Impresa, il 20 aprile 2023 e contraddistinta dal n. 4151/2023, iscritto al n.
4600/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 giugno 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] il 23 Parte_1 C.F._1
agosto 1952, (codice fiscale , nato a [...] il 1° Parte_2 C.F._2
marzo 1955, (codice fiscale , nata a [...] il 24 novembre Parte_3 C.F._3
1983, (codice fiscale ), nata a [...]- Parte_4 C.F._4
reni il 5 luglio 1959, (codice fiscale , nato a [...] Parte_5 C.F._5
il settembre 1978, e (codice fiscale , nata a [...] Parte_6 C.F._6
Tirreni il 4 agosto 1954, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simone Labonia (codice fiscale
[...]
- appellanti - C.F._7
E la (codice fiscale , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
, alla Piazza Salimbeni n.3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
- appellata, contumace -
NONCHÉ la (codice fiscale , con sede in Na- Controparte_2 P.IVA_2
poli, alla Via Santa Brigida n. 39, rappresentata – giusta la procura conferita con scrittura privata REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
autenticata dal dr. Notaio in Milano, il 9 agosto 2022, rep. n. 55.545, racc. n. Persona_1
25.799 – dalla CERVED ED AG S.P.A. (codice fiscale ), con sede le- P.IVA_3
gale in San Donato Milanese (MI), alla Via dell'Unione Europea n. 6/A, in rappresentanza della quale – giusta la procura conferita con scrittura privata autenticata dal dr. Matteo Romano, No- taio in Milano, il 21 ottobre 2022, rep. 5488 racc. 4129 – si è costituita la sua procuratrice
[...]
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], e rap- CP_4 C.F._8
presentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi (codice fiscale C.F._9
- appellata -
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata alla e alla Controparte_1
il 20 ottobre 2023, , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
, , e hanno pro-
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
posto appello a questa Corte avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n. 4151/2023, pubblicata il 20 aprile 2023 (e che non risulta notificata), con la quale è stata rigettata la loro domanda da loro avanzata, con una citazione notificata alla predetta banca il 21 dicembre 2020, al fine di ottenere la dichiarazione della nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni omnibus prestate da e rispet- Parte_5 Parte_3
tivamente in data 6 e 9 luglio 2012 a garanzia delle obbligazioni della Casa erso Parte_7
la banca convenuta, nonché delle fideiussioni da tutti loro prestate a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo edilizio concesso dalla medesima banca alla con Parte_8
l'atto pubblico rogato dal dr. , Notaio n , il 2 luglio 2012 (rep. n. 53393, Persona_2 Per_3
racc. n. 20706) e del mutuo fondiario concesso sempre dalla Controparte_1
alla con l'atto pubblico rogato dallo stesso Notaio il 9 no-
[...] Pt_8 Parte_7 Per_2
vembre 2011 (rep. n. 52779, racc. n. 20273), siccome contenenti delle clausole che la Banca
d'Italia aveva, con il suo provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, accertato frutto di un'illecita intesa anticoncorrenziale.
Infatti, secondo il Giudice di prime cure, i documenti prodotti dagli attori non erano ido- nei a fornire la prova che le suddette clausole, ancorché conformi a quelle giudicate nulle dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia, derivassero da un'intesa anticoncorrenziale,
N. 4600/2023 r.g.aa.cc. + 5 c. Pag. 2 di 8 Parte_1 Controparte_1
+ 1 CP_1 REPUBBLICA CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
perché le fideiussioni in cui erano inserite erano state prestate molti anni dopo il periodo cui si riferivano gli accertamenti alla base di detto provvedimento e peraltro tali accertamenti riguar- davano le sole fideiussioni ccdd. omnibus, cioè prestate a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri, non previamente individuati di un dato soggetto nei confronti di un altro, e non anche quelle ccdd. specifiche, cioè prestate a garanzia dei debiti derivanti da uno o più determinati rapporti giuridici.
I.1.2. Ma, secondo l'appello degli attori – basato su un unico, ma articolato, motivo, in- titolato «Errore di fatto e di diritto commesso dal giudice di prime cure – Omesso, incompleto ovvero erroneo apprezzamento delle documentali e processuali – Violazione ed erronea inter- pretazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 2697 c.c.
– Motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria (art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)»
– la decisione impugnata va riformata, avendo il Giudice di prime cure errato:
1) nell'escludere il valore di “prova privilegiata” del provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 della Banca d'Italia in relazione alla dimostrazione della natura anticoncorrenziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte da e nel luglio del 2012 in quanto Parte_5 Parte_3
esse, ancorché stipulate successivamente a tale data, contengono clausole identiche a quelle cui si riferisce detto provvedimento;
2) nel ritenere il medesimo provvedimento della Banca d'Italia inidoneo a provare la de- rivazione dall'intesa anticoncorrenziale dallo stesso accertata delle fideiussioni ccdd. specifi- che” sul presupposto della loro diversa natura rispetto a quelle “omnibus”, omettendo di con- siderare che entrambe le tipologie condividono le medesime condizioni generali redatte se- condo lo schema ABI, come confermato del resto dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sua sentenza n. 41994/2021;
3) nel ritenere non assolto l'onere della prova a loro carico, sebbene essi avessero pro- dotto una pluralità di contratti fideiussori stipulati nel periodo 2009–2012 da diversi istituti di credito (compresa la banca convenuta) e tutti contenenti le predette clausole.
Inoltre, secondo quanto sostenuto per la prima volta con l'atto d'appello, le fideiussioni in questione sono comunque “invalide” a causa del mancato rispetto da parte della creditrice garantita del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
N. 4600/2023 r.g.aa.cc. + 5 c. Pag. 3 di 8 Parte_1 Controparte_1
+ 1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
«Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata e disattesa ogni avversa istanza, eccezione e/o deduzione, accogliere il gravame quivi proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nei termini innanzi indicati e prospettati e, conseguentemente:
- accogliere la proposta domanda e, per l'effetto e nei termini di cui ai motivi di impugna- zione, anche ed in subordine, previo preliminare accertamento del comportamento anticoncor- renziale (ed illegittimo) dell'opposta banca garantita, nella fattispecie de qua, accertare e di- chiarare, in ragione delle causali dedotte in narrativa, la nullità parziale (rectius: nullità delle contestate clausole rivenienti dalle intese illecite) - e/o inefficacia – di tutti i rapporti (fideiusso- rio) di garanzia, per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare, anche in virtù del riviviscente art. 1957
c.p.c., la decadenza, da parte dalla Banca convenuta e degli aventi causa, di cui alla medesima richiamata disposizione codicistica.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre
[...]
CPA ed Iva, con attribuzione». CP_6
I.2. Mentre la non s'è costituita innanzi a questa Corte, Controparte_1
che l'ha pertanto dichiarata contumace, la già in- Controparte_2
tervenuta nel processo di primo grado in quanto succeduta a titolo particolare alla predetta banca nel diritto controverso, s'è costituita anche nel processo di secondo grado contestando l'ammissibilità dell'avverso appello, siccome irrispettoso di quanto prescritto dall'art. 342
c.p.c., e la sua infondatezza, sia per le ragioni esposte dal primo Giudice sia perché le fideius- sione in questione andavano, a suo avviso, più correttamente qualificate giuridicamente come delle garanzie autonome, in quanto tali non oggetto degli accertamenti sfociati nel provvedi- mento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Va innanzitutto osservato che l'appello in esame – al contrario di quanto soste- nuto dalla – è sostanzialmente rispettoso di quanto prescritto, a pena d'inammissibilità, CP_2
dall'art. 342 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, giacché la sua lettura consente di comprendere abbastanza chiaramente le critiche mosse dagli appellanti alla decisione impugnata e le modifiche che a questa i medesimi appellanti chiedono che a questa siano apportate sia di apprezzare la congruenza delle prime rispetto alle
N. 4600/2023 r.g.aa.cc. + 5 c. Pag. 4 di 8 Parte_1 Controparte_1
+ 1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
seconde, nonché alle motivazioni e alle statuizioni della sentenza appellata.
II.1.2. Inammissibile, poiché nuova e pertanto in contrasto con l'art. 345, co. 1, c.p.c., è però la domanda degli appellanti volta ad ottenere la dichiarazione della decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. di entrambe le controparti dalle garanzie fideiussorie in questione.
II.2. Passando dunque alle censure mosse dagli appellanti alla decisione del Giudice di primo grado, è importante innanzitutto osservare che, con il suo provvedimento n. 55 del 2 mag- gio 2005, la Banca d'Italia – che allora, in forza dell'art. 20, co. 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza e del mercato in materia bancaria
– ha dichiarato, «nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme», in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della stessa legge – secondo cui «[s]ono vietate le intese tra imprese che ab- biano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attra- verso attività consistenti nel […] fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali» – le disposizioni contenute negli «articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)», che era stato dalla stessa ABI (acronimo dell'Associazione
Bancaria Italiana, che nel medesimo provvedimento viene definita «un'associazione senza scopo di lucro a cui aderisce pressoché la totalità delle banche italiane») concordato nell'otto- bre del 2002 con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori e poi modificato dalla stessa
ABI, come da quest'ultima comunicato alla Banca d'Italia nel luglio del 2003, e costituite rispet- tivamente da:
1) la cd. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimbor- sare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbliga- zioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
2) la cd. “clausola di rinuncia (o di deroga) ai termini di cui all'art. 1957 c.c.”, secondo la quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideius- sore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
N. 4600/2023 r.g.aa.cc. + 5 c. Pag. 5 di 8 Parte_1 Controparte_1
+ 1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»;
3) la cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale, «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Le clausole che detto provvedimento della Banca d'Italia ha dichiarato in contrasto con la cd. normativa antitrust di cui alla legge n. 287 del 1990, «nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme», sono dunque chiaramente solo quelle contenute nello schema contrattuale delle fideiussioni omnibus dall'ABI concordato nel mese di ottobre del 2002 con alcune orga- nizzazioni di tutela dei consumatori e poi modificato tra l'aprile e il maggio del 2003.
Peraltro, dal medesimo provvedimento risulta pure: che il suddetto schema contrat- tuale venne dall'ABI, «[p]rima della diffusione alle banche associate», trasmesso alla Banca
d'Italia con una lettera a questa pervenuta il 7 marzo 2003; che l'istruttoria tesa ad accertare la sua contrarietà alla cd. normativa antitrust da parte delle banche venne aperta dalla Banca
d'Italia soltanto l'8 novembre 2003; che l'indagine volta ad accertare la sua effettiva utilizza- zione da parte delle banche venne avviata mediante una richiesta di informazioni rivolta ad al- cune di queste ultime dalla Banca d'Italia soltanto il 1° settembre 2004.
Sicché pare a questo Collegio evidente che l'inclusione delle suddette clausole in fi- deiussioni, non importa se omnibus o specifiche, prestate, come nella specie, in favore di ban- che nel novembre del 2011 e nel luglio del 2012 non può essere ricondotta causalmente all'in- tesa anticoncorrenziale cui riferisce il suddetto provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, né tanto meno ad altra intesa anticoncorrenziale, sol perché, come dimostrato dagli appellanti, ancora oggetto in quegli anni di una prassi ampiamente diffusa, se non addirit- tura generalizzata.
La diffusione di tale prassi infatti può ben essere – ed anzi, ad avviso di questo Collegio,
è presumibile che sia – riconducibile a ragioni ben diverse dalla persistenza, “a monte”, dell'in- tesa illecita cui si riferisce il suddetto provvedimento della Banca d'Italia o dell'esistenza di altra intesa illecita tra le banche operanti in Italia o una loro parte significativa e, in particolare, al semplice e perfettamente lecito intento delle banche medesime di attenuare il rischio creditizio fruendo della loro indubbiamente maggior “forza contrattuale” delle medesime banche rispetto a quella dei loro ordinari clienti nella fase della concessione del credito.
N. 4600/2023 r.g.aa.cc. + 5 c. Pag. 6 di 8 Parte_1 Controparte_1
+ 1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Sicché l'appello in esame non può che essere rigettato.
II.3 Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la solidale condanna degli appellanti a rifondere alla le spese del processo d'appello, la cui liquidazione, in mancanza della relativa notula, CP_2
va fatta d'ufficio rapportando alla quantità e qualità delle attività di rappresentanze e difesa che risultano espletate per detta società i parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spet- tanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia, esclu- dendo il compenso per la fase di trattazione e/o istruzione della causa, posto che, in occasione della prima udienza del processo d'appello, entrambe le parti si sono limitate a chiedere un rin- vio per la precisazione delle conclusioni e/o la discussione della causa (cfr. Cass. 10206/2021) ed applicando al compenso-base così determinato in 5.100,00 € ed aumentato del 5% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del predetto decreto ministeriale (per la redazione degli atti deposi- tati telematicamente dal difensore della di tecniche informatiche idonee ad agevolarne CP_2
la consultazione e la fruizione), una riduzione del 30% ai sensi del comma 4 (non avendo il di- fensore della in concreto spiegato difese specificamente riferite ad alcuni soltanto degli CP_2
appellati) e quindi un aumento del 150% ai sensi del comma 2 (stante il numero degli appellanti) del medesimo art. 4 e dunque nell'importo di (5.100 x 1,05 x 0,7 x 2,5 =) 9.371,25 € (di cui
2.756,25 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.837,50 e per il compenso relativo alla fase introduttiva e 4.777,50 € per il compenso relativo alla fase decisoria), al quale va poi ag- giunto il 15%, pari a 1.405,69 €, per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, per un totale di 10.776,94 €, al netto degli eventuali ulteriori accessori che non è pos- sibile liquidare in questa sede, dipendendo da fattori futuri e incerti.
II.4. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro pro- posto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pro- nunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in
N. 4600/2023 r.g.aa.cc. + 5 c. Pag. 7 di 8 Parte_1 Controparte_1
+ 1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
materia d'Impresa, n. 4151/2023, pubblicata il 21 aprile 2023, proposto da , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
contro la e la Controparte_1 Controparte_7
il 20 ottobre 2023:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna gli appellanti in solido a rifondere alla e spese del proceso CP_2
d'appello, che liquida nel complessivo importo di 10.776,94 €, di cui 9.371,25 € per il totale dei compensi e 1.405,69 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e di- fesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4600/2023 r.g.aa.cc. + 5 c.
di 8 Parte_1 Controparte_8
+ 1 CP_1
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 di 8 Parte_1 Controparte_1Controparte_3
+ 1 CP_1
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore-
- dr.ssa Caterina di Martino - Consigliera - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, Sezione Specia- lizzata in materia d' Impresa, il 20 aprile 2023 e contraddistinta dal n. 4151/2023, iscritto al n.
4600/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, assunto in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10 giugno 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale , nato a [...] il 23 Parte_1 C.F._1
agosto 1952, (codice fiscale , nato a [...] il 1° Parte_2 C.F._2
marzo 1955, (codice fiscale , nata a [...] il 24 novembre Parte_3 C.F._3
1983, (codice fiscale ), nata a [...]- Parte_4 C.F._4
reni il 5 luglio 1959, (codice fiscale , nato a [...] Parte_5 C.F._5
il settembre 1978, e (codice fiscale , nata a [...] Parte_6 C.F._6
Tirreni il 4 agosto 1954, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Simone Labonia (codice fiscale
[...]
- appellanti - C.F._7
E la (codice fiscale , con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
, alla Piazza Salimbeni n.3, in persona del suo legale rappresentante pro tempore CP_1
- appellata, contumace -
NONCHÉ la (codice fiscale , con sede in Na- Controparte_2 P.IVA_2
poli, alla Via Santa Brigida n. 39, rappresentata – giusta la procura conferita con scrittura privata REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
autenticata dal dr. Notaio in Milano, il 9 agosto 2022, rep. n. 55.545, racc. n. Persona_1
25.799 – dalla CERVED ED AG S.P.A. (codice fiscale ), con sede le- P.IVA_3
gale in San Donato Milanese (MI), alla Via dell'Unione Europea n. 6/A, in rappresentanza della quale – giusta la procura conferita con scrittura privata autenticata dal dr. Matteo Romano, No- taio in Milano, il 21 ottobre 2022, rep. 5488 racc. 4129 – si è costituita la sua procuratrice
[...]
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], e rap- CP_4 C.F._8
presentata e difesa dall'avv. Maurizio Parisi (codice fiscale C.F._9
- appellata -
I. PREMESSE
I.1.1. Con una citazione notificata alla e alla Controparte_1
il 20 ottobre 2023, , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
, , e hanno pro-
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
posto appello a questa Corte avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, n. 4151/2023, pubblicata il 20 aprile 2023 (e che non risulta notificata), con la quale è stata rigettata la loro domanda da loro avanzata, con una citazione notificata alla predetta banca il 21 dicembre 2020, al fine di ottenere la dichiarazione della nullità totale o, in subordine, parziale delle fideiussioni omnibus prestate da e rispet- Parte_5 Parte_3
tivamente in data 6 e 9 luglio 2012 a garanzia delle obbligazioni della Casa erso Parte_7
la banca convenuta, nonché delle fideiussioni da tutti loro prestate a garanzia delle obbligazioni derivanti dal mutuo edilizio concesso dalla medesima banca alla con Parte_8
l'atto pubblico rogato dal dr. , Notaio n , il 2 luglio 2012 (rep. n. 53393, Persona_2 Per_3
racc. n. 20706) e del mutuo fondiario concesso sempre dalla Controparte_1
alla con l'atto pubblico rogato dallo stesso Notaio il 9 no-
[...] Pt_8 Parte_7 Per_2
vembre 2011 (rep. n. 52779, racc. n. 20273), siccome contenenti delle clausole che la Banca
d'Italia aveva, con il suo provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, accertato frutto di un'illecita intesa anticoncorrenziale.
Infatti, secondo il Giudice di prime cure, i documenti prodotti dagli attori non erano ido- nei a fornire la prova che le suddette clausole, ancorché conformi a quelle giudicate nulle dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia, derivassero da un'intesa anticoncorrenziale,
N. 4600/2023 r.g.aa.cc. + 5 c. Pag. 2 di 8 Parte_1 Controparte_1
+ 1 CP_1 REPUBBLICA CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
perché le fideiussioni in cui erano inserite erano state prestate molti anni dopo il periodo cui si riferivano gli accertamenti alla base di detto provvedimento e peraltro tali accertamenti riguar- davano le sole fideiussioni ccdd. omnibus, cioè prestate a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri, non previamente individuati di un dato soggetto nei confronti di un altro, e non anche quelle ccdd. specifiche, cioè prestate a garanzia dei debiti derivanti da uno o più determinati rapporti giuridici.
I.1.2. Ma, secondo l'appello degli attori – basato su un unico, ma articolato, motivo, in- titolato «Errore di fatto e di diritto commesso dal giudice di prime cure – Omesso, incompleto ovvero erroneo apprezzamento delle documentali e processuali – Violazione ed erronea inter- pretazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Violazione ed erronea interpretazione dell'art. 2697 c.c.
– Motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria (art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)»
– la decisione impugnata va riformata, avendo il Giudice di prime cure errato:
1) nell'escludere il valore di “prova privilegiata” del provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005 della Banca d'Italia in relazione alla dimostrazione della natura anticoncorrenziale delle fideiussioni omnibus sottoscritte da e nel luglio del 2012 in quanto Parte_5 Parte_3
esse, ancorché stipulate successivamente a tale data, contengono clausole identiche a quelle cui si riferisce detto provvedimento;
2) nel ritenere il medesimo provvedimento della Banca d'Italia inidoneo a provare la de- rivazione dall'intesa anticoncorrenziale dallo stesso accertata delle fideiussioni ccdd. specifi- che” sul presupposto della loro diversa natura rispetto a quelle “omnibus”, omettendo di con- siderare che entrambe le tipologie condividono le medesime condizioni generali redatte se- condo lo schema ABI, come confermato del resto dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sua sentenza n. 41994/2021;
3) nel ritenere non assolto l'onere della prova a loro carico, sebbene essi avessero pro- dotto una pluralità di contratti fideiussori stipulati nel periodo 2009–2012 da diversi istituti di credito (compresa la banca convenuta) e tutti contenenti le predette clausole.
Inoltre, secondo quanto sostenuto per la prima volta con l'atto d'appello, le fideiussioni in questione sono comunque “invalide” a causa del mancato rispetto da parte della creditrice garantita del termine previsto dall'art. 1957 c.c.
Gli appellanti hanno quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
N. 4600/2023 r.g.aa.cc. + 5 c. Pag. 3 di 8 Parte_1 Controparte_1
+ 1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
«Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettata e disattesa ogni avversa istanza, eccezione e/o deduzione, accogliere il gravame quivi proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza di primo grado nei termini innanzi indicati e prospettati e, conseguentemente:
- accogliere la proposta domanda e, per l'effetto e nei termini di cui ai motivi di impugna- zione, anche ed in subordine, previo preliminare accertamento del comportamento anticoncor- renziale (ed illegittimo) dell'opposta banca garantita, nella fattispecie de qua, accertare e di- chiarare, in ragione delle causali dedotte in narrativa, la nullità parziale (rectius: nullità delle contestate clausole rivenienti dalle intese illecite) - e/o inefficacia – di tutti i rapporti (fideiusso- rio) di garanzia, per cui è causa e, per l'effetto, dichiarare, anche in virtù del riviviscente art. 1957
c.p.c., la decadenza, da parte dalla Banca convenuta e degli aventi causa, di cui alla medesima richiamata disposizione codicistica.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre
[...]
CPA ed Iva, con attribuzione». CP_6
I.2. Mentre la non s'è costituita innanzi a questa Corte, Controparte_1
che l'ha pertanto dichiarata contumace, la già in- Controparte_2
tervenuta nel processo di primo grado in quanto succeduta a titolo particolare alla predetta banca nel diritto controverso, s'è costituita anche nel processo di secondo grado contestando l'ammissibilità dell'avverso appello, siccome irrispettoso di quanto prescritto dall'art. 342
c.p.c., e la sua infondatezza, sia per le ragioni esposte dal primo Giudice sia perché le fideius- sione in questione andavano, a suo avviso, più correttamente qualificate giuridicamente come delle garanzie autonome, in quanto tali non oggetto degli accertamenti sfociati nel provvedi- mento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1.1. Va innanzitutto osservato che l'appello in esame – al contrario di quanto soste- nuto dalla – è sostanzialmente rispettoso di quanto prescritto, a pena d'inammissibilità, CP_2
dall'art. 342 c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.
149, giacché la sua lettura consente di comprendere abbastanza chiaramente le critiche mosse dagli appellanti alla decisione impugnata e le modifiche che a questa i medesimi appellanti chiedono che a questa siano apportate sia di apprezzare la congruenza delle prime rispetto alle
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seconde, nonché alle motivazioni e alle statuizioni della sentenza appellata.
II.1.2. Inammissibile, poiché nuova e pertanto in contrasto con l'art. 345, co. 1, c.p.c., è però la domanda degli appellanti volta ad ottenere la dichiarazione della decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. di entrambe le controparti dalle garanzie fideiussorie in questione.
II.2. Passando dunque alle censure mosse dagli appellanti alla decisione del Giudice di primo grado, è importante innanzitutto osservare che, con il suo provvedimento n. 55 del 2 mag- gio 2005, la Banca d'Italia – che allora, in forza dell'art. 20, co. 2, della legge 10 ottobre 1990, n.
287, svolgeva le funzioni di autorità garante della concorrenza e del mercato in materia bancaria
– ha dichiarato, «nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme», in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a), della stessa legge – secondo cui «[s]ono vietate le intese tra imprese che ab- biano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attra- verso attività consistenti nel […] fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali» – le disposizioni contenute negli «articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus)», che era stato dalla stessa ABI (acronimo dell'Associazione
Bancaria Italiana, che nel medesimo provvedimento viene definita «un'associazione senza scopo di lucro a cui aderisce pressoché la totalità delle banche italiane») concordato nell'otto- bre del 2002 con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori e poi modificato dalla stessa
ABI, come da quest'ultima comunicato alla Banca d'Italia nel luglio del 2003, e costituite rispet- tivamente da:
1) la cd. “clausola di reviviscenza”, secondo la quale il fideiussore è tenuto «a rimbor- sare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero incassate in pagamento di obbliga- zioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo»;
2) la cd. “clausola di rinuncia (o di deroga) ai termini di cui all'art. 1957 c.c.”, secondo la quale «i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideius- sore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi,
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dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato»;
3) la cd. “clausola di sopravvivenza”, secondo la quale, «qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate».
Le clausole che detto provvedimento della Banca d'Italia ha dichiarato in contrasto con la cd. normativa antitrust di cui alla legge n. 287 del 1990, «nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme», sono dunque chiaramente solo quelle contenute nello schema contrattuale delle fideiussioni omnibus dall'ABI concordato nel mese di ottobre del 2002 con alcune orga- nizzazioni di tutela dei consumatori e poi modificato tra l'aprile e il maggio del 2003.
Peraltro, dal medesimo provvedimento risulta pure: che il suddetto schema contrat- tuale venne dall'ABI, «[p]rima della diffusione alle banche associate», trasmesso alla Banca
d'Italia con una lettera a questa pervenuta il 7 marzo 2003; che l'istruttoria tesa ad accertare la sua contrarietà alla cd. normativa antitrust da parte delle banche venne aperta dalla Banca
d'Italia soltanto l'8 novembre 2003; che l'indagine volta ad accertare la sua effettiva utilizza- zione da parte delle banche venne avviata mediante una richiesta di informazioni rivolta ad al- cune di queste ultime dalla Banca d'Italia soltanto il 1° settembre 2004.
Sicché pare a questo Collegio evidente che l'inclusione delle suddette clausole in fi- deiussioni, non importa se omnibus o specifiche, prestate, come nella specie, in favore di ban- che nel novembre del 2011 e nel luglio del 2012 non può essere ricondotta causalmente all'in- tesa anticoncorrenziale cui riferisce il suddetto provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, né tanto meno ad altra intesa anticoncorrenziale, sol perché, come dimostrato dagli appellanti, ancora oggetto in quegli anni di una prassi ampiamente diffusa, se non addirit- tura generalizzata.
La diffusione di tale prassi infatti può ben essere – ed anzi, ad avviso di questo Collegio,
è presumibile che sia – riconducibile a ragioni ben diverse dalla persistenza, “a monte”, dell'in- tesa illecita cui si riferisce il suddetto provvedimento della Banca d'Italia o dell'esistenza di altra intesa illecita tra le banche operanti in Italia o una loro parte significativa e, in particolare, al semplice e perfettamente lecito intento delle banche medesime di attenuare il rischio creditizio fruendo della loro indubbiamente maggior “forza contrattuale” delle medesime banche rispetto a quella dei loro ordinari clienti nella fase della concessione del credito.
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Sicché l'appello in esame non può che essere rigettato.
II.3 Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la solidale condanna degli appellanti a rifondere alla le spese del processo d'appello, la cui liquidazione, in mancanza della relativa notula, CP_2
va fatta d'ufficio rapportando alla quantità e qualità delle attività di rappresentanze e difesa che risultano espletate per detta società i parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spet- tanti agli avvocati, tenendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia, esclu- dendo il compenso per la fase di trattazione e/o istruzione della causa, posto che, in occasione della prima udienza del processo d'appello, entrambe le parti si sono limitate a chiedere un rin- vio per la precisazione delle conclusioni e/o la discussione della causa (cfr. Cass. 10206/2021) ed applicando al compenso-base così determinato in 5.100,00 € ed aumentato del 5% ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4 del predetto decreto ministeriale (per la redazione degli atti deposi- tati telematicamente dal difensore della di tecniche informatiche idonee ad agevolarne CP_2
la consultazione e la fruizione), una riduzione del 30% ai sensi del comma 4 (non avendo il di- fensore della in concreto spiegato difese specificamente riferite ad alcuni soltanto degli CP_2
appellati) e quindi un aumento del 150% ai sensi del comma 2 (stante il numero degli appellanti) del medesimo art. 4 e dunque nell'importo di (5.100 x 1,05 x 0,7 x 2,5 =) 9.371,25 € (di cui
2.756,25 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.837,50 e per il compenso relativo alla fase introduttiva e 4.777,50 € per il compenso relativo alla fase decisoria), al quale va poi ag- giunto il 15%, pari a 1.405,69 €, per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, per un totale di 10.776,94 €, al netto degli eventuali ulteriori accessori che non è pos- sibile liquidare in questa sede, dipendendo da fattori futuri e incerti.
II.4. Infine, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro pro- posto.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, definitivamente pro- nunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in
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materia d'Impresa, n. 4151/2023, pubblicata il 21 aprile 2023, proposto da , Parte_1
, , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
contro la e la Controparte_1 Controparte_7
il 20 ottobre 2023:
[...]
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna gli appellanti in solido a rifondere alla e spese del proceso CP_2
d'appello, che liquida nel complessivo importo di 10.776,94 €, di cui 9.371,25 € per il totale dei compensi e 1.405,69 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e di- fesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da loro proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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