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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2024, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio telematica del 12.3.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 3516/2019 tra:
(CF. ), elett.te dom.to in Roma alla Via Sebino Parte_1 C.F._1
c/o il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso
- APPELLANTE -
E
(CF. , elett.te dom.ta in Roma alla Via dei Portoghesi Controparte_1 P.IVA_1
12 c/o gli Uffici della Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa ope legis
- APPELLATA –
NONCHÉ
Con la partecipazione necessaria del P.G.
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 21938/2018.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Si dà atto che la presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 21938/18 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di querela di falso dal medesimo proposta avverso un avviso di accertamento con adesione avente n.
TK3I1640 0937/2015 relativo alla annualità 2010, notificatogli dalla Direzione Povinciale 1 di Roma della nel quale si dava atto di un precedente invito, Controparte_1 altrettanto notificatogli, di fornire notizie utili in relazione a tale periodo di imposta a seguito dell'avvio di una indagine finanziaria.
Infatti, secondo l'attore, tale affermazione costituiva un evidente falsa attestazione considerato che mai egli aveva ricevuto la detta prodromica comunicazione.
A sostegno del gravame, l'appellante ha posto la erroneità della decisione per la violazione dell'art. 2700 c.c., avendo il Primo Giudice omesso di valutare la intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per i motivi di cui all'atto di appello, in riforma della sentenza 21938/18 resa in data 12.11.2018 pubblicata in data 15.11.2018 del
Tribunale civile di Roma Sezione II^ civile Dott.ssa Alessandra Imposimato, ogni contraria istanza disattesa così provvedere, per la causali di cui in premessa accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della attestazione della avvenuta notifica dell'invito n. I00468/2015 asseritamente notificato in data 29 aprile
2015, contenuta nell'avviso di accertamento TKI16400937/2015 per l'anno 2010 e dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nullo e/o inesistente e/o annullabile l'atto e ogni atto successivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e C.N.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio”.
pag. 2/4 Si è costituita la Agenzia appellata la quale ha concluso per il rigetto del gravame e con vittoria delle competenze del grado.
Sentito il P.G., alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con l'atto di appello l'appellante ha riproposto i medesimi argomenti a sostegno della originaria domanda.
Il gravame non è meritevole di accoglimento, essendo pienamente condivisibili le conclusioni del Giudice di prime cure che ha opportunamente ed in modo ineccepibile richiamato la consolidata Giurisprudenza di Legittimità secondo cui “la querela di falso non
è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso, né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c. (ad esempio, la intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti, o di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo, ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto da fatti constatati, o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle” (Cass. 12834/1999).
Nel caso di specie, il richiamo alla precedente comunicazione non costituisce in alcun modo prova della sua avvenuta notifica, per cui l'atto di cui si contesta la veridicità non costituisce certamente atto fidefacente della regolarità della precedente notifica tale da legittimare la querela di falso che, dunque, è stata correttamente dichiarata inammissibile.
L'appello va pertanto respinto con la conferma della sentenza appellata.
pag. 3/4 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo attesa la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 21938/2018 del Tribunale di Roma proposto da , ogni Parte_1 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle competenze del CP_1 presente grado che per l'intero liquida in € 4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
CU, se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 12.3.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 4/4
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere all'esito della camera di consiglio telematica del 12.3.2024, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 3516/2019 tra:
(CF. ), elett.te dom.to in Roma alla Via Sebino Parte_1 C.F._1
c/o il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso
- APPELLANTE -
E
(CF. , elett.te dom.ta in Roma alla Via dei Portoghesi Controparte_1 P.IVA_1
12 c/o gli Uffici della Avvocatura Generale dello Stato da cui è rappresentata e difesa ope legis
- APPELLATA –
NONCHÉ
Con la partecipazione necessaria del P.G.
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 21938/2018.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Si dà atto che la presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 21938/18 con cui il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di querela di falso dal medesimo proposta avverso un avviso di accertamento con adesione avente n.
TK3I1640 0937/2015 relativo alla annualità 2010, notificatogli dalla Direzione Povinciale 1 di Roma della nel quale si dava atto di un precedente invito, Controparte_1 altrettanto notificatogli, di fornire notizie utili in relazione a tale periodo di imposta a seguito dell'avvio di una indagine finanziaria.
Infatti, secondo l'attore, tale affermazione costituiva un evidente falsa attestazione considerato che mai egli aveva ricevuto la detta prodromica comunicazione.
A sostegno del gravame, l'appellante ha posto la erroneità della decisione per la violazione dell'art. 2700 c.c., avendo il Primo Giudice omesso di valutare la intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti.
Ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per i motivi di cui all'atto di appello, in riforma della sentenza 21938/18 resa in data 12.11.2018 pubblicata in data 15.11.2018 del
Tribunale civile di Roma Sezione II^ civile Dott.ssa Alessandra Imposimato, ogni contraria istanza disattesa così provvedere, per la causali di cui in premessa accogliere la querela di falso e, per l'effetto, accertare e dichiarare la falsità e/o non autenticità della attestazione della avvenuta notifica dell'invito n. I00468/2015 asseritamente notificato in data 29 aprile
2015, contenuta nell'avviso di accertamento TKI16400937/2015 per l'anno 2010 e dichiarare, a seguito dell'accoglimento della presente querela di falso, nullo e/o inesistente e/o annullabile l'atto e ogni atto successivo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e C.N.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio”.
pag. 2/4 Si è costituita la Agenzia appellata la quale ha concluso per il rigetto del gravame e con vittoria delle competenze del grado.
Sentito il P.G., alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con l'atto di appello l'appellante ha riproposto i medesimi argomenti a sostegno della originaria domanda.
Il gravame non è meritevole di accoglimento, essendo pienamente condivisibili le conclusioni del Giudice di prime cure che ha opportunamente ed in modo ineccepibile richiamato la consolidata Giurisprudenza di Legittimità secondo cui “la querela di falso non
è esperibile né avverso il documento che provenga dal pubblico ufficiale al di fuori dell'esercizio dello speciale potere di documentazione e della speciale funzione di certificazione richiesti perché sussista atto pubblico facente fede fino a querela di falso, né, comunque, avverso il documento che venga impugnato al diverso fine di contestare non già la sola attività immediatamente richiesta, percepita e constatata dal pubblico ufficiale nello svolgimento del predetto potere e della predetta funzione, ma altri aspetti del contenuto ideologico del documento stesso estranei ai limiti segnati dall'art. 2700 c.c. (ad esempio, la intrinseca verità delle dichiarazioni delle parti, o di circostanze delle quali l'autore del documento dichiari di tenere conto avendole tuttavia apprese da fonti esterne al documento medesimo, ovvero ancora del mero convincimento del pubblico ufficiale desunto da fatti constatati, o di semplici giudizi formulati all'esito di indagini debitamente attestate o, infine, di dichiarazioni riportate al solo scopo di evidenziare come si sia formato il convincimento del pubblico ufficiale in accertamenti svolti per conto di altre autorità chiamate poi a valutarle” (Cass. 12834/1999).
Nel caso di specie, il richiamo alla precedente comunicazione non costituisce in alcun modo prova della sua avvenuta notifica, per cui l'atto di cui si contesta la veridicità non costituisce certamente atto fidefacente della regolarità della precedente notifica tale da legittimare la querela di falso che, dunque, è stata correttamente dichiarata inammissibile.
L'appello va pertanto respinto con la conferma della sentenza appellata.
pag. 3/4 Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo attesa la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 21938/2018 del Tribunale di Roma proposto da , ogni Parte_1 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante alla rifusione in favore della appellata delle competenze del CP_1 presente grado che per l'intero liquida in € 4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del
CU, se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 12.3.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Benedetta O. Thellung de Courtelary
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 4/4