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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e o r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 3008 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato OBICI FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato RACIOPPI GIUSTINA
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: famiglia di fatto, prima regolamentazione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in note scritte sostitutive di udienza ex art.127 ter c.p.c depositate il 26/11/2024 dalla ricorrente e il 27/11/2024 dal convenuto.
pagina 1 di 8 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno avuto una relazione, ora terminata, da cui è nata la figlia Per_1
il giorno 08/07/2021.
2. Con ricorso del 12/06/2024, ha domandato al Tribunale la Parte_1
complessiva regolamentazione dei rapporti, personali ed economici, tra i genitori e la figlia minore.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il convenuto, chiedendo una differente regolamentazione dei medesimi aspetti.
4. All'esito della prima udienza tenutasi il 13/11/2024, le parti hanno raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Affidare in via condivisa ai genitori la figlia minore nata a [...]_2
(MO), il giorno 08/07/2021, al fine di consentirle di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale viene esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia in relazione ai criteri educativi, le scelte scolastiche e di vita, quali ad esempio la scelta della scuola, educazione religiosa, tipologia di somministrazione delle cure mediche, eventuali cure specialistiche, viaggi all'estero, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità genitoriale in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita della minore, invece, sarà esercitata in via esclusiva dal genitore presso il quale la minore, di volta in volta, sarà collocata. I genitori si impegnano reciprocamente a rivolgersi all'altro genitore qualora sorgano dei problemi che impediscano loro di far fronte, per periodi rilevanti, all'accudimento diretto della figlia e, solamente in caso di impossibilità del predetto, ad organizzarsi diversamente. sarà collocata prevalentemente Per_1 presso l'abitazione della madre, sita in Campogalliano (MO), Via Muratori n°9, ove manterrà anche la residenza anagrafica.
Sino al 31/05/2025, data l'età della bambina:
pagina 2 di 8 Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore due pomeriggi a settimana, che verranno concordati dai genitori, mese per mese, entro il giorno 23 del mese precedente, in base al calendario dei turni lavorativi del signor e CP_1 precisamente: il primo pomeriggio dall'uscita della minore da scuola/centro estivo
(presso cui si recherà il Signor personalmente) sino alle 20,45; il secondo CP_1 pomeriggio dall'uscita della minore da scuola/centro estivo (presso cui si recherà il Signor personalmente) sino alle 18.30. CP_1
In entrambi i casi il padre provvederà a riaccompagnare presso l'abitazione Per_1 della madre all'orario concordato.
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore nelle giornate del sabato o della domenica, dalle ore 10.00 alle ore 20.45, in base ai turni di riposo del signor che verranno comunicati alla madre mensilmente, entro il giorno CP_1
23 del mese precedente;
la madre accompagnerà la minore presso la casa del padre, il quale, provvederà, entro l'orario concordato, a riaccompagnarla a casa della madre.
Dal mese di giugno 2025
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la minore:
A fine settimana alternati, da venerdì dall'uscita della minore da scuola/centro estivo (presso cui si recherà il Signor personalmente) sino al sabato sera CP_1
alle 20.45 quando il Signor sarà di turno al lavoro di domenica, ovvero dal CP_1
sabato, da fine turno di lavoro del signor sino domenica sera alle 20.45, CP_1
quando il signor lavorerà al sabato. CP_1
In tali giornate il signor avrà cura di riaccompagnare la minore a casa CP_1 della madre all'orario concordato;
la signora avrà cura di Pt_1 accompagnare la minore presso l'abitazione paterna nella giornata di sabato. I fine settimana in cui la bambina sarà presso l'abitazione paterna, verranno concordati dai genitori in base ai turni di riposo del signor che verranno CP_1
comunicati alla madre mensilmente, entro il giorno 23 del mese precedente.
Nelle settimane in cui la minore starà con il papà nel fine settimana, Per_1
trascorrerà con il Signor anche un pomeriggio infrasettimanale, in base ai CP_1
turni di riposo del signor che verranno comunicati alla madre mensilmente, CP_1
pagina 3 di 8 entro il giorno 23 del mese precedente;
in tale pomeriggio il Signor CP_1
preleverà la minore dalla scuola / centro estivo e la riaccompagnerà presso la casa della mamma entro le ore 20.45.
Nelle settimane in cui trascorrerà il fine settimana con la mamma, un giorno Per_1 durante la settimana dall'uscita da scuola/centro estivo, con pernottamento, avendo cura di accompagnare la bambina il giorno seguente a scuola /centro estivo, o dalla mamma se periodo estivo;
un ulteriore pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola/centro estivo, avendo cura di riaccompagnare la bambina dalla mamma entro le 18.30. Quanto all'individuazione delle giornate, i genitori si accorderanno di mese in mese, entro il giorno 23 del mese precedente, in base al calendario dei turni lavorativi del signor CP_1
Durante le vacanze natalizie trascorrerà con la mamma le giornate di Per_1
festività cattoliche dal 23/12 al 26/12 e dal 4/01 al 06/01 e con il papà le giornate dal 27/12 al 30/12 e del 2 e 3 gennaio. Di anno in anno la bambina trascorrerà, alternativamente, con un genitore la giornata del 31/12 e con l'altro quella del
01/01.
Si precisa che per l'anno 2025 la bambina trascorrerà la giornata del 31/12 con la mamma e quella del 01/01/2026 con il papà.
La minore trascorrerà, poi, con il papà le giornate di festività mussulmane, ossia il giorno della cd. Pasqua mussulmana e il giorno successivo alla fine del
Ramadan.
Considerato che
le date delle predette festività variano ogni anno secondo il calendario religioso di appartenenza, il sig. si obbliga a CP_1
comunicare i giorni di festa almeno 90 giorni prima della ricorrenza religiosa
Durante le vacanze pasquali starà con il papà nelle giornate dal giovedì al Per_1
sabato precedenti la Pasqua e con la mamma dalla domenica di Pasqua sino al martedì successivo. trascorrerà le vacanze estive relative all'anno 2025 con la madre che Per_1
informerà il sig. del luogo di villeggiatura. Qualora dovesse trattarsi di una CP_1
vacanza superiore ai 10 giorni il sig. potrà fare visita alla bambina presso CP_1
la località di soggiorno;
pagina 4 di 8 Durante le vacanze estive, con decorrenza dall'estate del 2026, potrà Per_1
trascorrere con il signor un periodo di due settimane anche non CP_1 consecutive. da determinarsi, circa l'esatta decorrenza, entro il 31 marzo di ogni anno. La scelta dovrà essere concordata entro suddetto termine, in caso di disaccordo, negli anni pari la scelta spetterà alla madre, negli anni dispari al padre. Entrambi i genitori si comunicheranno, poi, reciprocamente, il luogo ove verrà trascorsa la vacanza con la minore, con facoltà dell'altro genitore, a metà del periodo di vacanza se superiore ai 10 giorni di fare visita alla bambina presso la località di soggiorno. due pomeriggi a settimana, che verranno concordati dai genitori, mese per mese, entro il giorno 23 del mese precedente, in base al calendario dei turni lavorativi del signor e precisamente: il primo pomeriggio dall'uscita da scuola della CP_1 minore sino alle 20,45; il secondo pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle 18.30.
In entrambi i casi il padre provvederà a riaccompagnare presso l'abitazione Per_1 della madre all'orario concordato.
In ogni caso, i genitori stabiliscono che, qualora dovesse manifestare Per_1 difficoltà a pernottare presso l'abitazione paterna, potranno, di comune accordo, decidere di posticipare al 01/01/2026 la regolamentazione prevista a decorrere dal
01/06/2025, rimanendo in vigore quest'ultima.
Dichiarare tenuto il padre, signor a corrispondere alla madre, a CP_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia la somma Per_1 mensile di € 250,00//, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, come già in effetti viene effettuato, somma che sarà indicizzata ISTAT;
tale somma dovrà essere versta a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato alla signora entro Pt_1
il giorno 5 di ogni mese;
Dichiarare tenuti i genitori al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie che saranno sostenute nell'interesse del minore, secondo il seguente schema:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso pagina 5 di 8 strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, spese conseguimento patente;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, cellulare, acquisto autovettura
- dichiarare tenuto il Signor a provvedere al pagamento diretto a favore CP_1 dell'Ente di competenza del 50% dell'importo dovuto dai genitori per retta e/o mensa scolastica di Per_1
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta, (sms, whatsapp, e mail, fax etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui
è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
pagina 6 di 8 Spese legali compensate. “
§
Il Tribunale recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti, poiché non contrarie a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperanti in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo al superiore interesse morale e materiale della figlia minore.
Le allegazioni di ambo i genitori circa il rispettivo abituale consumo di sostanze stupefacenti consigliano, nell'interesse della prole, un monitoraggio del Servizio sociale sul nucleo della durata di due anni, come meglio indicato in dispositivo.
CP_ Per identiche ragioni, le parti sono invitate a recarsi quanto prima al e a sottoporsi con regolarità ai relativi controlli per la durata di un anno, consegnando sempre con tempestività i relativi referti al Servizio sociale.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva;
- dispone che il Servizio sociale territorialmente competente (Campogalliano), monitori il nucleo per la durata di due anni, anche con funzione di sostegno, inviando al termine relazione al Giudice tutelare, e segnalando immediatamente, dunque anche prima del suddetto termine, alla Procura minorile, eventuali condotte dei genitori o di terzi ritenute pregiudizievoli per la minore;
il Servizio, in particolare, verificherà che ambo i genitori si rechino quanto prima presso il più
CP_ vicino e ivi eseguano con regolarità, per la durata di almeno un anno, tutti i controlli del caso per appurare l'eventuale consumo di sostanze stupefacenti, controlli che dovranno naturalmente avere sempre esito negativo;
- incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza alle parti, al Pubblico
Ministero in sede e al Servizio sociale territorialmente competente
(Campogalliano).
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 27/12/2024
pagina 7 di 8 IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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