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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GIORDANI VITTORIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. ZURLO RAFFAELE come da procura generale agli atti del fascicolo telematico del procedimento monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Il procuratore di parte opponente chiede e conclude:
I. nel merito: dichiararsi il decreto ingiuntivo opposto illegittimo, nullo e/o annullabile e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione e negli atti successivi e, per l'effetto, disporsi la revoca dello stesso anche alla luce della perizia espletata in corso di causa;
II. comunque: spese e compensi di lite rifusi con rimborso spese generali.
Il Procuratore di parte opposta chiede e conclude:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- concedere il termine di legge per l'esperimento preventivo del tentativo di mediazione;
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
3004/2020, R.G. n. 5693/2020, del 02/10/2020 emesso dal Tribunale di Verona, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3004/2020, R.G. n. 5693/2020, del 02/10/2020 emesso dal Tribunale di Verona.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3004/2020, emesso dal Parte_1
Tribunale di Verona in data 06/10/2020 su ricorso di con il quale gli era stato ingiunto Controparte_1
di pagare alla detta ricorrente, per le causali di cui al ricorso, della somma di € 16.247,47 oltre interessi e spese del procedimento.
pagina 2 di 8 Pur riconoscendo di aver concluso, in data 19.03.2014, un contratto di finanziamento con MPS-
CONSUM.IT, contestava il la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, invocando le Parte_1 risultanze della perizia tecnica da lui commissionata per l'analisi del contratto di finanziamento oggetto del ricorso monitorio, perizia che aveva messo in luce l'applicazione di un TAEG effettivo superiore a quello dichiarato in contratto.
Richiamando il disposto di cui all'art. 125-bis TUB, eccepiva quindi la nullità delle clausole che avevano posto a suo carico costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel calcolo del TAEG e richiamava il riepilogo contabile di cui alla consulenza di parte, che aveva calcolato in €4.886,98
l'importo in tesi indebitamente versato e da restituire o scomputare al ricorrente.
Eccepiva inoltre l'opponente il difetto di prova dell'effettiva titolarità del credito in capo all'opposta e l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione.
Chiedeva pertanto l'accertamento della illegittimità/nullità/annullabilità e/o inefficacia del decreto opposto e, per l'effetto, la revoca dello stesso, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo.
Si è costituita in giudizio l'opposta evidenziando di essere solo cessionaria del credito, Controparte_1
eccependo pertanto il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare patologie del rapporto contrattuale, contestando la rilevanza probatoria della consulenza depositata da controparte, contestando altresì la rilevanza ai fini dell'art. 117 TUB dell'asserita divergenza fra TAEG contrattuale e TAEG effettivo e contestando comunque, nel merito, le doglianze avversarie.
Richiamando la valenza probatoria della documentazione depositata con il ricorso monitorio, chiedeva l'opposta, in via preliminare, l'assegnazione di termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché, nel merito il rigetto dell'opposizione. In via subordinata chiedeva in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento dell'eventuale diversa somma accertata come dovuta in corso di giudizio.
Con ordinanza in data 22.06.2021 il giudice autorizzava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnando altresì termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo del detto procedimento, alla successiva udienza venivano assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c. e, all'esito, la causa veniva istruita a mezzo CTU.
pagina 3 di 8 Trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 06 aprile 2023, è stata quindi rimessa sul ruolo per consentire alle parti di prendere posizione sul possibile carattere abusivo della clausola determinativa degli interessi di mora.
Non avendo le parti raggiunto un'intesa conciliativa, la causa viene infine ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Preliminarmente va rilevato come risulti ormai superata l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, posto che detto procedimento è stato esperito con esito negativo in corso di giudizio (v: verbale allegato da parte opposta alla nota di deposito del 09.12.2021).
Deve poi dirsi infondata l'eccezione di illegittima emissione del decreto ingiuntivo per difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società Controparte_1
Oltre a doversi richiamare al riguardo quanto già argomentato sul punto nell'ordinanza in data
22/06/22, laddove è stato rilevato l'avvenuto deposito in atti dell'avviso di cessione in blocco sulla
Gazzetta Ufficiale e l'idoneità di tale documento a dimostrare la titolarità sostanziale del credito azionato in capo alla cessionaria ogni qual volta l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. S
10/02/2023, n. 4277; Cass. civ. 28/06/2022, n. 20739; Cass. civ. 31188 del 29/12/17), va altresì osservato come risultino anche depositati in atti il contratto di cessione (v: doc. 8 d.i.), il certificato notarile dell'intervenuta cessione (v: documento allegato alla memoria 183 co VI, n. 2 c.p.c. di parte opposta) nonché un estratto della lista dei crediti ceduti in cui risulta riportato il nominativo dell'opponente ed il riferimento numerico al rapporto contrattuale in oggetto (v: doc. 9 d.i.).
Può dunque ritenersi adeguatamente provata la titolarità del credito in capo all'opposta Controparte_1
Quanto poi alla eccepita mancanza di iscrizione di nell'Albo di cui all'art. 106 Controparte_1
TUB, va innanzitutto rilevato come l'eccezione sia stata sollevata dalla difesa di parte opponente oltre ogni termine per la formulazione di allegazioni assertive e per depositi documentali e come essa non trovi fondamento in risultanze di causa già tempestivamente acquisite in atti, sicché il rilievo non può che dirsi tardivo, al pari del deposito documentale effettuato dalla detta parte opponente in allegato alla comparsa conclusionale. Né può indurre ad un giudizio di diverso segno la sentenza richiamata dalla pagina 4 di 8 difesa del in comparsa conclusionale, attinente al diverso profilo della titolarità del Parte_1
rapporto sostanziale, nella specie sussistente per quanto si è detto sopra.
Merita ad ogni buon conto osservare, per un verso, come nel caso in esame la cessionaria abbia direttamente agito per la riscossione del credito e, per altro verso, come sia stato CP_1
recentemente affermato dalla Suprema Corte come dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. non derivi alcuna invalidità, atteso che la norma non ha immediata valenza civilistica, attenendo alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali (v: Cass. civ. 18.03.2024, n. 7243).
L'opposizione va quindi esaminata nel merito.
È documentato e incontestato, in fatto, che l'opponente abbia stipulato con MPS-Consum.it un contratto di finanziamento per l'importo di €15.000,00 da rimborsare mediante il pagamento di 60 rate mensili costanti di €334,45 ciascuna (v: doc. 3 d.i.) ed è altresì incontestato che si sia reso inadempiente all'obbligo di rimborso delle rate.
Ciò di cui si duole il , nel merito della pretesa economica azionata, è la difformità fra il Parte_1
valore del TAEG indicato in contratto e quello concretamente applicato;
per tale ragione ha quindi invocato l'applicabilità del disposto di cui all'art. 125 bis co 6 TUB.
La doglianza, per quanto si dirà di seguito, è fondata e deve essere accolta.
Va premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Poiché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, esso non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB".
Solo per il caso del credito al consumo, quale è quello di specie, il legislatore ha tuttavia sancito, all'art. 125-bis co 6 TUB c.p.c. che “6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
pagina 5 di 8 documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” precisando altresì che “La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.” (v: Cass. civ. 22/05/2023, n. 14000; Cass. civ. 15/05/2023, n. 13146).
Orbene, nella specie, il non corretto calcolo del TAEG ha trovato riscontro in sede di CTU.
Emerge infatti dall'elaborato peritale - le cui conclusioni risultano frutto di puntuale disamina delle condizioni contrattuali e possono essere qui integralmente recepite, non essendo fra l'altro state oggetto di osservazioni critiche delle parti – che alla luce degli oneri e spese esposte nel contratto di finanziamento il TAEG ivi indicato non risulta correttamente calcolato, essendo emerso dai calcoli eseguiti che il TAEG del finanziamento è pari a 11,81% mentre quello pubblicizzato nel contratto è pari a 10,800%.
Ne deriva quindi, in forza di quanto disposto dal citato art. 125 bis TUB (D.lgs. 1 settembre 1993, n.
385 e ss.mm.), la nullità delle condizioni economiche del contratto, cui deve far seguito l'applicazione dei criteri sostitutivi previsti dal comma 7 della norma stessa, a mente del quale “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese...”
In applicazione dei citati criteri sostitutivi la CTU ha dunque provveduto a ricalcolare il piano finanziario, quantificando in € 4.880,12 l'importo indebitamente applicato all'opponente e rideterminando l'ammontare dovuto dal in € 11.367,35, oltre interessi di mora e spese di Parte_1
lite.
Quanto agli interessi moratori, va poi rilevato che con ordinanza in data 24.10.2023 le parti, sulla scorta della recente giurisprudenza (Corte di Giustizia 17.05.2022, n. 639/19 e Cass. SSUU 9479/2023), sono state invitate a prendere posizione sul possibile carattere abusivo della clausola che aveva fissato nel
15,96% su base annua il tasso di interesse per ritardati pagamenti/interesse di mora.
Sul punto parte opponente, alla successiva udienza, ha fatto propria l'ordinanza ed eccepito la nullità, mentre il procuratore di parte opposta ha evidenziato l'avvenuta separata sottoscrizione delle clausole in oggetto ex art. 1341 c.c.
Così richiamate le posizioni assunte in udienza, occorre preliminarmente evidenziare come la clausola relativa agli interessi moratori debba essere sussunta nelle clausole oggetto della tutela prevista dall'art. 33 co 2 lett. f) e art. 36 co 1 del codice del Consumo, attesa la funzione di penale degli interessi pagina 6 di 8 moratori (Cass. civ. 04.11.2021, n. 31615), che consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento (Cass. civ. Sez. III Sent., 17/10/2019, n. 26286). Ove imponga il pagamento di una somma di importo manifestamente eccessivo deve pertanto presumersi la vessatorietà di tale clausola, salvo che il professionista, su cui incombe il relativo onere probatorio, dimostri esservi stata una trattativa individuale con il consumatore (nella specie nemmeno allegata).
Nel caso di contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola vessatoria è dunque subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è grava appunto sul professionista a norma del comma 5 del citato art. 34 (v: Cass. n. 8268/2020).
Tanto precisato, deve a ben vedere escludersi la manifesta eccessività del tasso di mora contrattualmente pattuito.
Considerato infatti che dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2013
(di riferimento per il primo trimestre 2014, quando è stato stipulato il contratto in esame) risulta un tasso annuale corrispettivo medio per la categoria “crediti personali” – quale quello di specie - dell'11,99% ed una maggiorazione media dei tassi moratori del 2,1% - che sommato al tasso corrispettivo predetto porta ad una percentuale del 14,09% - non può dirsi manifestamente eccessivo il tasso moratorio contrattualmente pattuito nel 15,96%, peraltro sensibilmente inferiore al tasso soglia indicato nel citato decreto ministeriale per la categoria di finanziamento in esame, pari al 18,9875%.
Esclusa dunque la vessatorietà della clausola di cui al punto 8 delle Condizioni Generali di Contratto, con la quale il tasso di mora è stato appunto pattuito nel 15,96% (percentuale richiamata anche nella clausola di cui al punto 2) e tenuto conto delle risultanze della CTU, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 dovuta di € 11.367,35, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda al saldo effettivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto, per un verso, della fondatezza del motivo di opposizione con cui è stata eccepita la difformità fra il valore del TAEG indicato in contratto e quello concretamente applicato e considerata, per altro verso, la sia pur parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta, rimasta comunque inadempiuta anche per quanto dovuto, si ravvisano i presupposti per disporne l'integrale compensazione fra le parti.
pagina 7 di 8 Vanno invece poste integralmente a carico dell'opposta alla luce delle risultanze Controparte_1
peritali, le spese di CTU, come liquidate in giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta
REVOCA
Il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA
L'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della somma Parte_1 Controparte_1
di € 11.367,35 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda al saldo effettivo.
COMPENSA
Integralmente fra le parti le spese di lite.
PONE A CARICO
Dell'opposta le spese della CTU espletata in corso di causa, e per l'effetto Controparte_1
CONDANNA
La medesima alla rifusione in favore dell'opponente di quanto da lui eventualmente Controparte_1
anticipato a tale titolo.
Verona, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lara Ghermandi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 268/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. GIORDANI VITTORIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da mandato agli atti del fascicolo telematico
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. ZURLO RAFFAELE come da procura generale agli atti del fascicolo telematico del procedimento monitorio
CONVENUTA OPPOSTA
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Il procuratore di parte opponente chiede e conclude:
I. nel merito: dichiararsi il decreto ingiuntivo opposto illegittimo, nullo e/o annullabile e/o inefficace per i motivi esposti in narrativa dell'atto di citazione e negli atti successivi e, per l'effetto, disporsi la revoca dello stesso anche alla luce della perizia espletata in corso di causa;
II. comunque: spese e compensi di lite rifusi con rimborso spese generali.
Il Procuratore di parte opposta chiede e conclude:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- concedere il termine di legge per l'esperimento preventivo del tentativo di mediazione;
In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n.
3004/2020, R.G. n. 5693/2020, del 02/10/2020 emesso dal Tribunale di Verona, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 3004/2020, R.G. n. 5693/2020, del 02/10/2020 emesso dal Tribunale di Verona.
In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento in favore della società Parte_1 CP_1 della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.
[...]
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria
Si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 3004/2020, emesso dal Parte_1
Tribunale di Verona in data 06/10/2020 su ricorso di con il quale gli era stato ingiunto Controparte_1
di pagare alla detta ricorrente, per le causali di cui al ricorso, della somma di € 16.247,47 oltre interessi e spese del procedimento.
pagina 2 di 8 Pur riconoscendo di aver concluso, in data 19.03.2014, un contratto di finanziamento con MPS-
CONSUM.IT, contestava il la pretesa creditoria azionata in sede monitoria, invocando le Parte_1 risultanze della perizia tecnica da lui commissionata per l'analisi del contratto di finanziamento oggetto del ricorso monitorio, perizia che aveva messo in luce l'applicazione di un TAEG effettivo superiore a quello dichiarato in contratto.
Richiamando il disposto di cui all'art. 125-bis TUB, eccepiva quindi la nullità delle clausole che avevano posto a suo carico costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel calcolo del TAEG e richiamava il riepilogo contabile di cui alla consulenza di parte, che aveva calcolato in €4.886,98
l'importo in tesi indebitamente versato e da restituire o scomputare al ricorrente.
Eccepiva inoltre l'opponente il difetto di prova dell'effettiva titolarità del credito in capo all'opposta e l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione.
Chiedeva pertanto l'accertamento della illegittimità/nullità/annullabilità e/o inefficacia del decreto opposto e, per l'effetto, la revoca dello stesso, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto medesimo.
Si è costituita in giudizio l'opposta evidenziando di essere solo cessionaria del credito, Controparte_1
eccependo pertanto il proprio difetto di legittimazione in ordine ad eventuali domande volte a far dichiarare patologie del rapporto contrattuale, contestando la rilevanza probatoria della consulenza depositata da controparte, contestando altresì la rilevanza ai fini dell'art. 117 TUB dell'asserita divergenza fra TAEG contrattuale e TAEG effettivo e contestando comunque, nel merito, le doglianze avversarie.
Richiamando la valenza probatoria della documentazione depositata con il ricorso monitorio, chiedeva l'opposta, in via preliminare, l'assegnazione di termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione e la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché, nel merito il rigetto dell'opposizione. In via subordinata chiedeva in ogni caso la condanna dell'opponente al pagamento dell'eventuale diversa somma accertata come dovuta in corso di giudizio.
Con ordinanza in data 22.06.2021 il giudice autorizzava la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, assegnando altresì termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo del detto procedimento, alla successiva udienza venivano assegnati i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co VI c.p.c. e, all'esito, la causa veniva istruita a mezzo CTU.
pagina 3 di 8 Trattenuta in decisione una prima volta all'udienza del 06 aprile 2023, è stata quindi rimessa sul ruolo per consentire alle parti di prendere posizione sul possibile carattere abusivo della clausola determinativa degli interessi di mora.
Non avendo le parti raggiunto un'intesa conciliativa, la causa viene infine ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Preliminarmente va rilevato come risulti ormai superata l'eccezione di improcedibilità per omesso esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, posto che detto procedimento è stato esperito con esito negativo in corso di giudizio (v: verbale allegato da parte opposta alla nota di deposito del 09.12.2021).
Deve poi dirsi infondata l'eccezione di illegittima emissione del decreto ingiuntivo per difetto di prova della titolarità del credito in capo alla società Controparte_1
Oltre a doversi richiamare al riguardo quanto già argomentato sul punto nell'ordinanza in data
22/06/22, laddove è stato rilevato l'avvenuto deposito in atti dell'avviso di cessione in blocco sulla
Gazzetta Ufficiale e l'idoneità di tale documento a dimostrare la titolarità sostanziale del credito azionato in capo alla cessionaria ogni qual volta l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr. Cass. civ. S
10/02/2023, n. 4277; Cass. civ. 28/06/2022, n. 20739; Cass. civ. 31188 del 29/12/17), va altresì osservato come risultino anche depositati in atti il contratto di cessione (v: doc. 8 d.i.), il certificato notarile dell'intervenuta cessione (v: documento allegato alla memoria 183 co VI, n. 2 c.p.c. di parte opposta) nonché un estratto della lista dei crediti ceduti in cui risulta riportato il nominativo dell'opponente ed il riferimento numerico al rapporto contrattuale in oggetto (v: doc. 9 d.i.).
Può dunque ritenersi adeguatamente provata la titolarità del credito in capo all'opposta Controparte_1
Quanto poi alla eccepita mancanza di iscrizione di nell'Albo di cui all'art. 106 Controparte_1
TUB, va innanzitutto rilevato come l'eccezione sia stata sollevata dalla difesa di parte opponente oltre ogni termine per la formulazione di allegazioni assertive e per depositi documentali e come essa non trovi fondamento in risultanze di causa già tempestivamente acquisite in atti, sicché il rilievo non può che dirsi tardivo, al pari del deposito documentale effettuato dalla detta parte opponente in allegato alla comparsa conclusionale. Né può indurre ad un giudizio di diverso segno la sentenza richiamata dalla pagina 4 di 8 difesa del in comparsa conclusionale, attinente al diverso profilo della titolarità del Parte_1
rapporto sostanziale, nella specie sussistente per quanto si è detto sopra.
Merita ad ogni buon conto osservare, per un verso, come nel caso in esame la cessionaria abbia direttamente agito per la riscossione del credito e, per altro verso, come sia stato CP_1
recentemente affermato dalla Suprema Corte come dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. non derivi alcuna invalidità, atteso che la norma non ha immediata valenza civilistica, attenendo alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali (v: Cass. civ. 18.03.2024, n. 7243).
L'opposizione va quindi esaminata nel merito.
È documentato e incontestato, in fatto, che l'opponente abbia stipulato con MPS-Consum.it un contratto di finanziamento per l'importo di €15.000,00 da rimborsare mediante il pagamento di 60 rate mensili costanti di €334,45 ciascuna (v: doc. 3 d.i.) ed è altresì incontestato che si sia reso inadempiente all'obbligo di rimborso delle rate.
Ciò di cui si duole il , nel merito della pretesa economica azionata, è la difformità fra il Parte_1
valore del TAEG indicato in contratto e quello concretamente applicato;
per tale ragione ha quindi invocato l'applicabilità del disposto di cui all'art. 125 bis co 6 TUB.
La doglianza, per quanto si dirà di seguito, è fondata e deve essere accolta.
Va premesso che, come chiarito dalla Suprema Corte, l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG), rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Poiché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, esso non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di "tassi, prezzi e condizioni" cui fa riferimento l'art. 117, comma 6 TUB".
Solo per il caso del credito al consumo, quale è quello di specie, il legislatore ha tuttavia sancito, all'art. 125-bis co 6 TUB c.p.c. che “6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
pagina 5 di 8 documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124” precisando altresì che “La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.” (v: Cass. civ. 22/05/2023, n. 14000; Cass. civ. 15/05/2023, n. 13146).
Orbene, nella specie, il non corretto calcolo del TAEG ha trovato riscontro in sede di CTU.
Emerge infatti dall'elaborato peritale - le cui conclusioni risultano frutto di puntuale disamina delle condizioni contrattuali e possono essere qui integralmente recepite, non essendo fra l'altro state oggetto di osservazioni critiche delle parti – che alla luce degli oneri e spese esposte nel contratto di finanziamento il TAEG ivi indicato non risulta correttamente calcolato, essendo emerso dai calcoli eseguiti che il TAEG del finanziamento è pari a 11,81% mentre quello pubblicizzato nel contratto è pari a 10,800%.
Ne deriva quindi, in forza di quanto disposto dal citato art. 125 bis TUB (D.lgs. 1 settembre 1993, n.
385 e ss.mm.), la nullità delle condizioni economiche del contratto, cui deve far seguito l'applicazione dei criteri sostitutivi previsti dal comma 7 della norma stessa, a mente del quale “Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese...”
In applicazione dei citati criteri sostitutivi la CTU ha dunque provveduto a ricalcolare il piano finanziario, quantificando in € 4.880,12 l'importo indebitamente applicato all'opponente e rideterminando l'ammontare dovuto dal in € 11.367,35, oltre interessi di mora e spese di Parte_1
lite.
Quanto agli interessi moratori, va poi rilevato che con ordinanza in data 24.10.2023 le parti, sulla scorta della recente giurisprudenza (Corte di Giustizia 17.05.2022, n. 639/19 e Cass. SSUU 9479/2023), sono state invitate a prendere posizione sul possibile carattere abusivo della clausola che aveva fissato nel
15,96% su base annua il tasso di interesse per ritardati pagamenti/interesse di mora.
Sul punto parte opponente, alla successiva udienza, ha fatto propria l'ordinanza ed eccepito la nullità, mentre il procuratore di parte opposta ha evidenziato l'avvenuta separata sottoscrizione delle clausole in oggetto ex art. 1341 c.c.
Così richiamate le posizioni assunte in udienza, occorre preliminarmente evidenziare come la clausola relativa agli interessi moratori debba essere sussunta nelle clausole oggetto della tutela prevista dall'art. 33 co 2 lett. f) e art. 36 co 1 del codice del Consumo, attesa la funzione di penale degli interessi pagina 6 di 8 moratori (Cass. civ. 04.11.2021, n. 31615), che consistono nella liquidazione preventiva e forfettaria del danno da ritardato pagamento (Cass. civ. Sez. III Sent., 17/10/2019, n. 26286). Ove imponga il pagamento di una somma di importo manifestamente eccessivo deve pertanto presumersi la vessatorietà di tale clausola, salvo che il professionista, su cui incombe il relativo onere probatorio, dimostri esservi stata una trattativa individuale con il consumatore (nella specie nemmeno allegata).
Nel caso di contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo l'efficacia della clausola vessatoria è dunque subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, comma 4, d.lgs. n. 206 del 2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è grava appunto sul professionista a norma del comma 5 del citato art. 34 (v: Cass. n. 8268/2020).
Tanto precisato, deve a ben vedere escludersi la manifesta eccessività del tasso di mora contrattualmente pattuito.
Considerato infatti che dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 dicembre 2013
(di riferimento per il primo trimestre 2014, quando è stato stipulato il contratto in esame) risulta un tasso annuale corrispettivo medio per la categoria “crediti personali” – quale quello di specie - dell'11,99% ed una maggiorazione media dei tassi moratori del 2,1% - che sommato al tasso corrispettivo predetto porta ad una percentuale del 14,09% - non può dirsi manifestamente eccessivo il tasso moratorio contrattualmente pattuito nel 15,96%, peraltro sensibilmente inferiore al tasso soglia indicato nel citato decreto ministeriale per la categoria di finanziamento in esame, pari al 18,9875%.
Esclusa dunque la vessatorietà della clausola di cui al punto 8 delle Condizioni Generali di Contratto, con la quale il tasso di mora è stato appunto pattuito nel 15,96% (percentuale richiamata anche nella clausola di cui al punto 2) e tenuto conto delle risultanze della CTU, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato l'opponente al pagamento, in favore di della somma Controparte_1 dovuta di € 11.367,35, oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda al saldo effettivo.
Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto, per un verso, della fondatezza del motivo di opposizione con cui è stata eccepita la difformità fra il valore del TAEG indicato in contratto e quello concretamente applicato e considerata, per altro verso, la sia pur parziale fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta, rimasta comunque inadempiuta anche per quanto dovuto, si ravvisano i presupposti per disporne l'integrale compensazione fra le parti.
pagina 7 di 8 Vanno invece poste integralmente a carico dell'opposta alla luce delle risultanze Controparte_1
peritali, le spese di CTU, come liquidate in giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta
REVOCA
Il decreto ingiuntivo opposto.
CONDANNA
L'opponente al pagamento, in favore dell'opposta della somma Parte_1 Controparte_1
di € 11.367,35 oltre interessi di mora al tasso convenzionale dalla data della domanda al saldo effettivo.
COMPENSA
Integralmente fra le parti le spese di lite.
PONE A CARICO
Dell'opposta le spese della CTU espletata in corso di causa, e per l'effetto Controparte_1
CONDANNA
La medesima alla rifusione in favore dell'opponente di quanto da lui eventualmente Controparte_1
anticipato a tale titolo.
Verona, 3 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Lara Ghermandi
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