Articolo 42 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 41Articolo 39 bis
Versione
22 maggio 1951
Art. 42. (Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministro).

L' art. 369 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: .
"Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie".
Entrata in vigore il 22 maggio 1951
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