Art. 42. (Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministro).
L' art. 369 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: .
"Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie".
L' art. 369 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: .
"Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore della Repubblica, che gli presenta le sue requisitorie".