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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/07/2025, n. 2016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2016 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 10.07.2025 sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3461/2024 del Registro Generale e promossa da
, quale erede di , Parte_1 Persona_1 con l'avv. MARIANO PATRIZIA
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FARIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis co. 6 c.p.c. - indennità di accompagnamento
***
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 08.06.2023, la sig.ra chiedeva il riconoscimento del Persona_1 diritto all'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 L. 104/92 dalla domanda amministrativa (07.10.2022) e la condanna dell' al pagamento CP_1 in suo favore dell'indennità di accompagnamento;
nelle more del giudizio, la ricorrente decedeva in data 03.12.2023 e la causa veniva proseguita dall'erede costituito indicato in epigrafe.
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione. Il CTU ha risposto ai quesiti formulando le seguenti conclusioni: Valutata la documentazione sanitaria agli atti, ritengo di dover formulare la seguente diagnosi: “Diabete mellito tipo 2 in trattamento insulinico. Cardiopatia ipertensiva in II classe funzionale NYHA. Poliartrosi con severo deficit deambulatorio. K della testa del pancreas localmente avanzato. Anemia”. Nel novembre 2022 la sig.ra fu sottoposta a visita dalla Per_1
Commissione medica invalidi civili di Martano e giudicata inabile 100 % senza I.A. per “diabete mellito tipo 2, cardiopatia ipertensiva, poliartrosi”. Nel dicembre 2023 la dott.ssa , CTU Persona_2 per incarico dell'Ill.mo Giudice dott.ssa Grazia Carignani considerava la ricorrente invalida all'85 % .
In data 3.12.2023 sopravveniva il decesso della ricorrente (solo pochi giorni dopo la visita della CTU
!). La sig.ra già affetta da molti anni da diabete mellito di tipo 2 in trattamento con Per_1 insulina, era anche affetta da ipertensione arteriosa con cardiopatia secondaria. Inoltre presentava anche una grave forma di artrosi multidistrettuale, tanto che nel gennaio 2023 la specialista ortopedica della ASL di Gallipoli dott.ssa diagnosticava “deficit deambulatorio in Persona_3 poliartrosi” prescrivendole l'uso di carrozzina e -in considerazione della lunga permanenza su sedia
a causa del grave deficit motorio- anche di un cuscino anti-decubito. Nello stesso mese di gennaio 2023 il geriatra dott. evidenziava grave deficit Persona_4 deambulatorio per artrosi specie a carico delle anche (dx > sx), con stazione eretta e deambulazione possibili solo con aiuto di terzi e variazioni posturali possibili solo per passaggi poltrona-letto. Nel maggio 2023 la paziente veniva ricoverata presso il reparto di chirurgia generale dell'ospedale di
Lecce per “neoplasia solida del pancreas localmente avanzata” e nell'occasione risultava “pallida, incapace di reggersi fino alla sedia a rotelle, molto sofferente, in grave disautonomia”. Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che la sig.ra deceduta il 3.12.2023, Persona_1 era affetta da infermità tali da determinare una permanente inabilità 100 % con necessità di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente;
Per quanto concerne infine la decorrenza del diritto suddetto ritengo che essa debba farsi risalire al dicembre 2022.”
Si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU all'esito della perizia di scienza, che non appaiono contraddette da sufficienti deduzioni di segno contrario. Pertanto, sussistono i requisiti sanitari previsti dalla legge per l'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata dal CTU. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna dell' al pagamento della prestazione, ma “deve CP_1 imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne
l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario va quindi demandato all' e il pagamento della prestazione CP_1
è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell' . In considerazione della CP_2 decorrenza del diritto, successiva alla domanda amministrativa del 07.10.2022 ma antecedente al ricorso giudiziario per ATP (08.06.2023), nonché del fatto che la prestazione viene riconosciuta solo per un anno fino alla data del decesso della dante causa , le spese di Persona_1 lite devono essere compensate per 1/3 e poste a carico dell per i restanti 2/3. CP_1
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data
15.03.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto di all'indennità di accompagnamento con Persona_1 decorrenza da Dicembre 2022 fino alla data del decesso (03.12.2023) e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennità di accompagnamento in favore dell'erede costituito, previa CP_1 verifica a cura dell'Istituto dei requisiti extra-sanitari.
2. Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al pagamento dei restanti 2/3, liquidati in € CP_1
2600,00 (compresa la fase di ATP), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 10.07.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo