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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 13621/2024 R.G.
* * *
Oggi 25/03/2025 h. 14.43 dinanzi al g.i. deSInato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. PAOLA GALLIA in sost avv. IOVINE MANUELA e dott.ssa i fini della pratica forense Persona_1
per parte convenuta: avv. SIMONE CALISI in sost avv. CALISI GIOVANNI
CP_ per avv. ANDREA ALLOATI in sost avv. GRECO e dott. PALMA MARCO ai fini della pratica forense
Il giudice invita parte attrice a chiarire se insta per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio e l'avv. GALLIA conferma.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.: ribadisce che fin dal primo grado l'attrice ha chiesto l'integrazione del contraddittorio e non si condivide quindi quanto sancito nella sentenza Corte di Appello di Torino che deve pertanto essere riformata. parte convenuta richiama le conclusioni in atti e ritiene che all'esito della prima CP_2
sentenza è stato costretto a fare appello perché era stata dichiarata la prescrizione di CP_2
cartelle nei confronti dell'attrice personalmente. Chiede la conferma della decisione di appello in punto spese di lite atteso il non pacifico orientamento sul litisconsorzio necessario all'epoca del primo giudizio: tali spese non possono però essere richieste in questa sede visto che è stata decisa dalla Corte di Appello e la controparte avrebbe dovuto fare ricorso in Cassazione. Ribadisce che aveva dichiarato di aderire alla proposta del giudice CP_2
sull'impignorabilità delle somme e ne accetta la compensazione del presente giudizio. CP_ La difesa di richiama la comparsa di costituzione.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di conSIlio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
* * *
Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 13621/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 60 CP_3
presso lo studio dell'avv. Manuela Iovine che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente (debitrice esecutrata)
contro elettivamente domiciliata in Genova Controparte_4
alla via Maragliano n. 10 presso lo studio dell'avv. Giovanni Calisi che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta (creditore procedente)
e nei confronti di con sede in Roma, elettivamente Controparte_5
domiciliato in Torino alla via dell'Arcivescovado n. 9, rappresentata e difesa dall'avv.
Atanasio Maurizio Greco
Parte convenuta (terzo pignorata)
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: “previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto di credito dell' e del conseguente diritto alla riscossione, Controparte_4
nonché dello sgravio delle cartelle nn. 110201000162130600000;
110201220076994384000; 11020140002753359000. Nel merito, dato atto della rinuncia in corso di causa alla domanda da parte di avvenuta con note scritte del 12.07.2021 CP_2
(mediante le quali l' rinunciava al pignoramento Controparte_4
limitatamente al credito vantato nei confronti della convenuta in qualità di erede per l'avvenuta rinuncia all'eredità e conseguente cessazione della materia del contendere sul punto), dichiarare che la pretesa tributaria è stata erroneamente rivolta nei confronti della
IG.ra , non ascrivibile alla categoria degli eredi del IG. , alla CP_3 Persona_2
luce dei motivi esposti in atti, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento sopra indicato, e per l'effetto ordinare la liberazione del terzo pignorato a spese dell' ; dichiarare l'inefficacia del CP_1 Controparte_4
pignoramento per l'impignorabilità delle somme e per violazione degli artt. 514 e 515 c.p.c. nonché dell'art. 752 c.c., o, in via ulteriormente gradata, disporne la riduzione nei limiti di legge, e per l'effetto ordinare la liberazione del terzo pignorato a spese CP_1
dell' . In ogni caso, con vittoria delle spese di lite di tutte Controparte_4 le procedure (fase cautelare, giudizio di merito di primo grado e giudizio di appello), oltre rimborso forfettario, iva e cpa in favore dell'avvocato antistatario e compensazione delle spese di lite del presente giudizio”.
Per : “nel merito, revocare l'ordinanza 7 luglio 2020 essendo il pignoramento limitato CP_2
ai debiti personali della SI.ra (cfr. cartelle doc. 2) per cartelle regolarmente CP_3
notificate e non prescritte e per l'effetto respingere l'opposizione ex art. 615 cpc proposta dalla SI.ra e dichiarare la regolarità del pignoramento, assegnando gl'importi CP_3
affermati dal debitor debitoris, con le limitazioni di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali (dm 55/14) e con distrazione del difensore che si dichiara antistatario.
Per “si rimette al prudente apprezzamento dell'adito Ill.mo Tribunale Ordinario CP_1
Civile di Torino, ed alla decisione che vorrà adottare. Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fase cautelare.
Con l'ordinanza emessa nella fase sommaria, il giudice dell'esecuzione dispone la sospensione dell'atto di pignoramento impugnato poiché riteneva che “l'opponente ha documentato di aver rinunciato all'eredità del defunto marito al quale sono Persona_2
originariamente riferibili le cartelle esattoriali;
di non essere l'unica erede ma erede pro quota nella misura di un terzo;
ha eccepito inoltre l'impignorabilità (parziale) dei crediti
CP_ pignorati presso il terzo e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese erariali relativamente alle quali la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta oltre un quinquennio dopo la notifica delle cartelle. Osserva il Giudice che le difese svolte dall'opponente trovano riscontro nei documenti prodotti e non appaiono, allo stato, infondate per cui possono essere positivamente apprezzate sotto il profilo del requisito del fumus boni iuris al fine della pronuncia cautelare richiesta dalla ricorrente” (Ordinanza
Tribunale di Torino, Sezione Ottava, 7 luglio 2020).
2. Precedente giudizio ex art. 616 c.p.c. All'esito del giudizio di merito introdotto da , il giudice dichiarava l'inefficacia del CP_2 pignoramento promosso dall' per inosservanza dei limiti Controparte_4 di cui all'art 545 co 7 c.p.c., e ciò sulla base della seguente motivazione in fatto ed in diritto:
“I motivi di opposizione si articolano in più punti:
1) l'inesistenza del credito azionato nei confronti della SI.ra per essere debitore il CP_3
SI. , coniuge della ricorrente deceduto a Rivoli (TO), in data 11.11.2017 alla Persona_2
cui eredità aveva rinunciato con atto ricevuto da Pubblico Ufficiale in data 11.11.2019
(doc.3).
Per questa parte di credito azionato con l'ingiunzione di pagamento, l' attrice, con CP_4
la nota di udienza del 15.7.2021, celebrata a trattazione scritta, ha rinunciato al pignoramento limitatamente al credito vantato nei confronti della convenuta in qualità di erede con conseguente cessazione della materia del contendere.
La convenuta chiede però la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La richiesta postula, comunque, la valutazione della fondatezza della domanda rinunciata ai soli fini di regolamentazione delle spese.
In origine l'Agenzia opposta contestava che il diritto di credito non potesse essere eseguito coattivamente anche nei confronti della SI.ra sotto tre profili: che avendo la CP_3 convenuta opponente rinunciato all'eredità due anni dopo l'apertura della successione doveva considerarsi erede puro e semplice ai sensi dell'art 485 c.p.c.; che ai sensi dell'art. 65 DPR n. 600/1973 gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie quando il presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa;
infine, che tra le cartelle poste in riscossione attraverso il pignoramento prot. n. 8865 ve ne erano alcune, riportate nell'intimazione n. 100.2019.90.134051.01.000, esclusivamente riferibili alla SI.ra
, essendo costituite da debiti personali. CP_3
Quanto all'accettazione presunta dell'eredità da parte del chiamato derivante dal meccanismo dell'art 485 c.p.c. (possesso dei beni e decorso del termine di tre mesi per l'inventario) ed alla conseguente inefficacia della rinuncia tardiva l'onere di provare il possesso dei beni in capo alla SI.ra gravava sull'Amministrazione Finanziaria (sul CP_3
punto vd. Cass. n. 21436/2018). L attrice ha voluto provare il possesso dei beni della convenuta desumendolo CP_4
dall'identità di domicilio con il de cuius alla data dell'apertura della successione (doc.5).
Le risultanze anagrafiche non sono però sufficienti alla luce della documentazione di parte convenuta con la quale ha provato la piena proprietà dell'immobile ex casa coniugale in capo a sé (doc. 13) e il deposito di un ricorso per separazione (doc. 15).
Poiché l'opponente ha provato di aver rinunciato all'eredità seppure tardivamente in data
11.11.2019, la mancata pregressa accettazione, anche tacita o presunta, esclude la legittimazione passiva della SI.ra per i debiti ereditari. CP_3
Tuttavia, la rinuncia tardiva, legittima l'Amministrazione finanziaria a notificare l'atto impositivo al chiamato all'eredità e impone la prova della decadenza dal diritto di esercizio di una valida rinuncia.
Ripartito così l'onere della prova si deve concludere che, a fronte della rinuncia documentata del 11.11.2019 (doc. 7) l'Amministrazione finanziaria aveva l'onere di provare il possesso dei beni del de cuius anche attraverso elementi presuntivi che non sono risultati sufficienti.
Inoltre, sostiene l'attrice che, ai sensi dell'art 65 DPR n. 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie quando il presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Anche in questo caso, però, il presupposto è che chi è chiamato a rispondere dei debiti tributari abbia assunto la qualità di erede condizione che, per quanto detto, non sussiste in capo alla convenuta.
La domanda rinunciata vede quindi la soccombenza virtuale della parte attrice.
Inoltre, sostiene l'attrice, tra le cartelle poste in esecuzione con il pignoramento prot. n. 8865 ve ne erano alcune, riportate nell'intimazione n. 100.2019.90.134051.01.000, esclusivamente riferibili alla SI.ra , essendo costituite da debiti personali (doc. 2). CP_3
Sul punto la convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito portato dalle cartelle notificate in data 13.4.2010 (la n. 110201000162130600000), in data 22.11.2011 (la n. 11020110083520678000), in data 6.5.2013 (la n. 11020120076994384000), in data 22.5.2013 (la n. 11020120055483181000), in data 22.12.2013 (le due cartelle n.
11020130033907871000), in data 14.3.2014 (la n. 11020120140002753359000).
Contesta la parte attrice che fosse interamente decorso il termine di prescrizione in quanto per le cartelle n. 11020150055119925.000 (notifica doc. 7) e n. 110.2016.0009450436.000
(notifica doc. 8) non era decorso alcun termine prescrizionale quinquennale, vista la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020199013405101000 (doc. 1 atto di citazione), ricevuta personalmente dalla SI.ra il 23.9.2019; quanto alle cartelle n. CP_3
11020110083520678000 (notifica doc. 9), n.11020120055483181000 (notifica doc. 10),
n.11020120076994384000 (notifica doc. 11), n. 11020130033907871000 (notifica doc. 12),
n. 11020140002753359000 (notifica doc. 13), n. 11020140018008187000 (notifica doc.
14), n. 11020140040027557000 (notifica doc. 15) osservava che il termine di prescrizione era stato regolarmente interrotto con la notifica, in data 9.5.2016, dell'intimazione di pagamento n. 11020169004007304 000 (notifica doc. 16).
L'eccezione di prescrizione è quindi fondata quanto alla cartella n.
110201000162130600000 notificata in data 13.4.2010 neppure contestata dalla Agenzia attrice.
Quanto alle restanti cartelle di pagamento intestate alla SI e notificate sino al CP_3
14.3.2014 la prova dell'evento interruttivo, ovvero la notifica dell'intimazione di pagamento in data 9.5.2016, non risulta raggiunta perché il doc 16 di parte attrice non consente di ritenere provata la notifica dell'intimazione mancando ogni riferimento al documento portato a conoscenza del debitore.
Quanto alle restanti cartelle, per le quali non c'è eccezione di prescrizione, non risulta interamente decorso il termine di prescrizione per essere intervenuta la notifica in data successiva al quinquennio antecedente al 6.11.2019.
2) Errata quantificazione del credito perché la ricorrente non sarebbe stata l'unica chiamata all'eredità ab intestato del IG. . Per_2
Alla luce dell'intervenuta rinuncia della parte attrice questo motivo di opposizione perde di rilevanza. 3) Con un ultimo motivo parte debitrice eccepisce la parziale impignorabilità degli arretrati dovuti a titolo di pensione ai sensi dell'art 545 c.p.c. e per effetto del disposto dell'art 72 ter DPR 602/73.
Nel giudizio di merito conseguente ad un'opposizione esecutiva con la quale si contesti la pignorabilità dei beni sottoposti a pignoramento spetta sempre al creditore dimostrare che ricorrono i presupposti giuridici che consentono l'esercizio dell'azione esecutiva sull'oggetto attinto del pignoramento.
L'onere della prova grava, quindi, sulla parte attrice la quale deve provare il suo diritto di procedere esecutivamente e pertanto, oltre a documentare l'esistenza di un titolo che la legittimi all'esecuzione, deve anche dimostrare la pignorabilità del credito colpito dall'esecuzione.
Sostiene l'attrice che i limiti di pignorabilità sono quelli dettati dall'art. 72 ter DPR 602/73
a mente del quale “Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”. Nel caso di specie era stata, quindi, correttamente accantonata la somma di euro 1810,58 su un totale di euro 9052,91, quanto agli arretrati, mentre per i ratei successivi non era stato possibile l'accantonamento per l'applicazione del limite del minimo vitale.
La convenuta debitrice sostiene invece la parziale impignorabilità della pensione in quanto pignorabile nei limiti della decima parte eccedente l'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.
Rileva il giudice che la procedura del pignoramento diretto nelle forme speciali dettate dall'art 72 bis DPR 602/73 fa espressamente salvi i pignoramenti dei crediti pensionistici per i quali si applicano le norme ordinarie (“Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile..”).
I limiti di pignorabilità sono quindi quelli dettati dall'art 545 co. 7 c.p.c. “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Nel caso in esame la pensione di reversibilità risulta totalmente impignorabile in quanto il singolo rateo è inferiore alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà (€ 686,99 al momento del pignoramento).
Quanto agli arretrati si evidenzia che rimane fermo il limite di impignorabilità stabilito dal comma 7 dell'art 545 c.p.c. poiché non risulta che il legislatore abbia voluto differenziare l'ipotesi in cui più ratei di pensione vengano corrisposti in unica soluzione per il ritardo imputabile all'ente previdenziale. Ove, infatti, il legislatore abbia voluto indicare un diverso limite di pignorabilità, ad esempio per i ratei accreditati sul conto corrente, ha stabilito un diverso regime quale quello dell'art 545 co 8 c.p.c.
Invece il credito dovuto dall'ente previdenziale al debitore esecutato a titolo di arretrati di pensione sconta i medesimi limiti di pignorabilità dell'art 545 co 7 c.p.c. con conseguente totale impignorabilità nel caso in esame (pensione di reversibilità sotto il minio vitale doc 3 attrice).
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, totalmente equiparata alla condizione delle pensioni dei privati, in un caso di ripetizione dell'indebito pensionistico ove ha stabilito che “In tema di indebito previdenziale, anche con riguardo agli arretrati pensionistici trovano applicazione l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n. 1155 del 1936, e gli art. 1 e 2, comma
1, del d.P.R. n. 180 del 1950, che limitano il recupero ad una somma che non superi la misura di un quinto, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione, in quanto va escluso che il pensionato, già danneggiato dal ritardato pagamento, possa subire l'ulteriore pregiudizio dell'integrale pignorabilità “(Cass. n. 206/2016).
Il medesimo principio va applicato al pignoramento in esame che risulta, pertanto, effettuato oltre i limiti di legge stabiliti dall'art 545 c.p.c. poiché gli arretrati scontano i medesimi limiti stabiliti dall'art 545 co 7 c.p.c. salvo ritenere che il pensionato, che già subisce un danno da ritardo, debba essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma liquidatagli tardivamente possa essere pignorata in misura superiore a quanto sarebbe stata se tempestivamente erogata. Va conclusivamente confermata l'ordinanza del G.E. del 7.7.2020 e, stabiliti i limiti di pignorabilità ex art 545 c.p.c., dichiarare l'inefficacia del pignoramento notificato il
6.11.2019 (Tribunale di Torino, Sezione ottava, sentenza n. 793/2022).
Tale decisione è stata riformata poiché il Collegio ha evidenziato che “siccome il terzo pignorato non è stato citato in giudizio la sentenza di primo grado va revocata e la CP_1
causa deve essere rimessa al tribunale assegnando alle parti termine di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione” e ha dichiarato che “le spese del doppio grado sono interamente compensate, poiché la questione della mancata integrazione del contraddittorio è stata rilevata d'ufficio dalla Corte”.
3. Oggetto del contendere.
Il presente giudizio è stato riassunto dalla debitrice esecutata per ottenere una sentenza di accertamento della rinuncia al pignoramento limitatamente al credito vantato dalla convenuta in qualità di erede e per la dichiarazione che “la pretesa tributaria è stata erroneamente a lei rivolta non essendo erede nonché per dichiarare l'inefficacia del
CP_ pignoramento con ordine di liberazione del terzo pignorato si è costituita insistendo nella legittimità del pignoramento con le limitazioni di cui CP_2
all'art. 72 ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
La difesa di si è costituita per dare atto di aver già disposto il riaccredito della CP_1
somma di € 1.810,58 (pari al quinto degli arretrati) a favore della debitrice esecutata.
4. Motivazione in fatto ed in diritto.
Con riferimento ai debiti esclusivamente riferibili alla SI.ra personalmente, ossia CP_3
quelli indicati nell'intimazione n. 100.2019.90.134051.01.000, nel precedente giudizio di merito si era affermato che “la prova dell'evento interruttivo, ovvero la notifica dell'intimazione di pagamento in data 9.5.2016, non risulta raggiunta perché il doc 16 di parte attrice non consente di ritenere provata la notifica dell'intimazione mancando ogni riferimento al documento portato a conoscenza del debitore”.
Sul punto ritiene di aver dato dimostrazione della notifica dell'intimazione di CP_2
pagamento n. 11020169004007304 000, notificata in data 09 maggio 2016 (doc. 16 prova della notifica, fascicolo primo grado) interruttiva della prescrizione quinquennale (la copia dell'intimazione veniva poi depositata in appello quale doc. 1 e qui nuovamente quale doc.
2) per le cartelle 11020110083520678.000,
11020120055483181000,11020120076994384000,11020130033907871000,
11020140002753359000,11020140018008187000, 11020140040027557000.
Questo giudice non condivide tale ragionamento poiché il doc. 2 non contiene alcuna prova della ricezione dell'atto essendo la cartolina di ricevimento prodotta priva di indicazione di data e di sottoscrizione del destinatario e dell'agente notificatore.
In punto impignorabilità della somma, si condivide il principio di diritto già applicato dal precedente giudice (e sempre ribadito nella prassi di questa Sezione) secondo cui “il credito dovuto dall'ente previdenziale al debitore esecutato a titolo di arretrati di pensione sconta
i medesimi limiti di pignorabilità dell'art 545 co 7 c.p.c.” (Tribunale di Torino, Sezione ottava, 25 giugno 2024, nonché Tribunale di Torino, Sezione ottava, 23 febbraio 2022 resa tra le medesime parti opponenti ed opposte, cui si rinvia ex art. 118 comma primo disp. att.
c.p.c.).
Da ciò consegue la dichiarazione di totale impignorabilità delle somme indicate nell'atto di pignoramento impugnato poiché il singolo rateo è inferiore alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà (€ 686,99 al momento del pignoramento).
Avendo il terzo pignorato già accreditato alla debitrice esecutata le somme illegittimamente trattenuta, non si fa luogo ad alcuna condanna restitutoria.
5. Spese di lite.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti come da conclusioni rassegnate all'odierna udienza nella quale la difesa di parte attrice (vittoriosa) ha chiarito di non aver richiesto la condanna di al pagamento delle spese di lite di questo giudizio. CP_2
La domanda di parte attrice di “vittoria delle spese di lite di tutte le procedure (fase cautelare, giudizio di merito di primo grado e giudizio di appello) non può essere accolta poiché il g.e. aveva correttamente già disposto sulle spese di lite (con condanna di soccombente), CP_2
così come i giudici di merito di primo e secondo grado, i quali ultimi hanno ritenuto di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio e la cui decisione non può essere riformata in questa sede, a prescindere dalla circostanza che la debitrice opponente avesse richiesto l'estensione del contraddittorio necessario in primo grado.
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di sospensione del 7 luglio
2020 e dichiara l'inefficacia del pignoramento promosso dall' Controparte_4
per inosservanza dei limiti di cui all'art 545 comma settimo c.p.c.;
[...]
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti.
Torino, 25 marzo 2025.
Il giudice
Ivana Peila
Sezione Ottava Civile
* * *
VERBALE DI UDIENZA DI DECISIONE
A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
* * *
Nel procedimento iscritto al n. 13621/2024 R.G.
* * *
Oggi 25/03/2025 h. 14.43 dinanzi al g.i. deSInato dott.ssa Ivana Peila compaiono: per parte attrice: avv. PAOLA GALLIA in sost avv. IOVINE MANUELA e dott.ssa i fini della pratica forense Persona_1
per parte convenuta: avv. SIMONE CALISI in sost avv. CALISI GIOVANNI
CP_ per avv. ANDREA ALLOATI in sost avv. GRECO e dott. PALMA MARCO ai fini della pratica forense
Il giudice invita parte attrice a chiarire se insta per la compensazione delle spese di lite del presente giudizio e l'avv. GALLIA conferma.
Il giudice invita le parti alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti precisano le conclusioni come segue: parte attrice: richiama le conclusioni in atti (memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.: ribadisce che fin dal primo grado l'attrice ha chiesto l'integrazione del contraddittorio e non si condivide quindi quanto sancito nella sentenza Corte di Appello di Torino che deve pertanto essere riformata. parte convenuta richiama le conclusioni in atti e ritiene che all'esito della prima CP_2
sentenza è stato costretto a fare appello perché era stata dichiarata la prescrizione di CP_2
cartelle nei confronti dell'attrice personalmente. Chiede la conferma della decisione di appello in punto spese di lite atteso il non pacifico orientamento sul litisconsorzio necessario all'epoca del primo giudizio: tali spese non possono però essere richieste in questa sede visto che è stata decisa dalla Corte di Appello e la controparte avrebbe dovuto fare ricorso in Cassazione. Ribadisce che aveva dichiarato di aderire alla proposta del giudice CP_2
sull'impignorabilità delle somme e ne accetta la compensazione del presente giudizio. CP_ La difesa di richiama la comparsa di costituzione.
Le parti discutono la causa e il giudice si ritira in camera di conSIlio.
All'esito viene data lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
Il giudice unico
Ivana Peila
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Ottava civile
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Il giudice istruttore Ivana Peila, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. RG 13621/2024, promossa da:
elettivamente domiciliata in Torino al Corso Galileo Ferraris n. 60 CP_3
presso lo studio dell'avv. Manuela Iovine che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opponente (debitrice esecutrata)
contro elettivamente domiciliata in Genova Controparte_4
alla via Maragliano n. 10 presso lo studio dell'avv. Giovanni Calisi che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
Parte opposta (creditore procedente)
e nei confronti di con sede in Roma, elettivamente Controparte_5
domiciliato in Torino alla via dell'Arcivescovado n. 9, rappresentata e difesa dall'avv.
Atanasio Maurizio Greco
Parte convenuta (terzo pignorata)
* * *
Oggetto: opposizione ex art. 616 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: “previa declaratoria dell'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto di credito dell' e del conseguente diritto alla riscossione, Controparte_4
nonché dello sgravio delle cartelle nn. 110201000162130600000;
110201220076994384000; 11020140002753359000. Nel merito, dato atto della rinuncia in corso di causa alla domanda da parte di avvenuta con note scritte del 12.07.2021 CP_2
(mediante le quali l' rinunciava al pignoramento Controparte_4
limitatamente al credito vantato nei confronti della convenuta in qualità di erede per l'avvenuta rinuncia all'eredità e conseguente cessazione della materia del contendere sul punto), dichiarare che la pretesa tributaria è stata erroneamente rivolta nei confronti della
IG.ra , non ascrivibile alla categoria degli eredi del IG. , alla CP_3 Persona_2
luce dei motivi esposti in atti, e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento sopra indicato, e per l'effetto ordinare la liberazione del terzo pignorato a spese dell' ; dichiarare l'inefficacia del CP_1 Controparte_4
pignoramento per l'impignorabilità delle somme e per violazione degli artt. 514 e 515 c.p.c. nonché dell'art. 752 c.c., o, in via ulteriormente gradata, disporne la riduzione nei limiti di legge, e per l'effetto ordinare la liberazione del terzo pignorato a spese CP_1
dell' . In ogni caso, con vittoria delle spese di lite di tutte Controparte_4 le procedure (fase cautelare, giudizio di merito di primo grado e giudizio di appello), oltre rimborso forfettario, iva e cpa in favore dell'avvocato antistatario e compensazione delle spese di lite del presente giudizio”.
Per : “nel merito, revocare l'ordinanza 7 luglio 2020 essendo il pignoramento limitato CP_2
ai debiti personali della SI.ra (cfr. cartelle doc. 2) per cartelle regolarmente CP_3
notificate e non prescritte e per l'effetto respingere l'opposizione ex art. 615 cpc proposta dalla SI.ra e dichiarare la regolarità del pignoramento, assegnando gl'importi CP_3
affermati dal debitor debitoris, con le limitazioni di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi secondo le vigenti tariffe professionali (dm 55/14) e con distrazione del difensore che si dichiara antistatario.
Per “si rimette al prudente apprezzamento dell'adito Ill.mo Tribunale Ordinario CP_1
Civile di Torino, ed alla decisione che vorrà adottare. Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fase cautelare.
Con l'ordinanza emessa nella fase sommaria, il giudice dell'esecuzione dispone la sospensione dell'atto di pignoramento impugnato poiché riteneva che “l'opponente ha documentato di aver rinunciato all'eredità del defunto marito al quale sono Persona_2
originariamente riferibili le cartelle esattoriali;
di non essere l'unica erede ma erede pro quota nella misura di un terzo;
ha eccepito inoltre l'impignorabilità (parziale) dei crediti
CP_ pignorati presso il terzo e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese erariali relativamente alle quali la notifica dell'avviso di accertamento è avvenuta oltre un quinquennio dopo la notifica delle cartelle. Osserva il Giudice che le difese svolte dall'opponente trovano riscontro nei documenti prodotti e non appaiono, allo stato, infondate per cui possono essere positivamente apprezzate sotto il profilo del requisito del fumus boni iuris al fine della pronuncia cautelare richiesta dalla ricorrente” (Ordinanza
Tribunale di Torino, Sezione Ottava, 7 luglio 2020).
2. Precedente giudizio ex art. 616 c.p.c. All'esito del giudizio di merito introdotto da , il giudice dichiarava l'inefficacia del CP_2 pignoramento promosso dall' per inosservanza dei limiti Controparte_4 di cui all'art 545 co 7 c.p.c., e ciò sulla base della seguente motivazione in fatto ed in diritto:
“I motivi di opposizione si articolano in più punti:
1) l'inesistenza del credito azionato nei confronti della SI.ra per essere debitore il CP_3
SI. , coniuge della ricorrente deceduto a Rivoli (TO), in data 11.11.2017 alla Persona_2
cui eredità aveva rinunciato con atto ricevuto da Pubblico Ufficiale in data 11.11.2019
(doc.3).
Per questa parte di credito azionato con l'ingiunzione di pagamento, l' attrice, con CP_4
la nota di udienza del 15.7.2021, celebrata a trattazione scritta, ha rinunciato al pignoramento limitatamente al credito vantato nei confronti della convenuta in qualità di erede con conseguente cessazione della materia del contendere.
La convenuta chiede però la condanna alle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
La richiesta postula, comunque, la valutazione della fondatezza della domanda rinunciata ai soli fini di regolamentazione delle spese.
In origine l'Agenzia opposta contestava che il diritto di credito non potesse essere eseguito coattivamente anche nei confronti della SI.ra sotto tre profili: che avendo la CP_3 convenuta opponente rinunciato all'eredità due anni dopo l'apertura della successione doveva considerarsi erede puro e semplice ai sensi dell'art 485 c.p.c.; che ai sensi dell'art. 65 DPR n. 600/1973 gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie quando il presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa;
infine, che tra le cartelle poste in riscossione attraverso il pignoramento prot. n. 8865 ve ne erano alcune, riportate nell'intimazione n. 100.2019.90.134051.01.000, esclusivamente riferibili alla SI.ra
, essendo costituite da debiti personali. CP_3
Quanto all'accettazione presunta dell'eredità da parte del chiamato derivante dal meccanismo dell'art 485 c.p.c. (possesso dei beni e decorso del termine di tre mesi per l'inventario) ed alla conseguente inefficacia della rinuncia tardiva l'onere di provare il possesso dei beni in capo alla SI.ra gravava sull'Amministrazione Finanziaria (sul CP_3
punto vd. Cass. n. 21436/2018). L attrice ha voluto provare il possesso dei beni della convenuta desumendolo CP_4
dall'identità di domicilio con il de cuius alla data dell'apertura della successione (doc.5).
Le risultanze anagrafiche non sono però sufficienti alla luce della documentazione di parte convenuta con la quale ha provato la piena proprietà dell'immobile ex casa coniugale in capo a sé (doc. 13) e il deposito di un ricorso per separazione (doc. 15).
Poiché l'opponente ha provato di aver rinunciato all'eredità seppure tardivamente in data
11.11.2019, la mancata pregressa accettazione, anche tacita o presunta, esclude la legittimazione passiva della SI.ra per i debiti ereditari. CP_3
Tuttavia, la rinuncia tardiva, legittima l'Amministrazione finanziaria a notificare l'atto impositivo al chiamato all'eredità e impone la prova della decadenza dal diritto di esercizio di una valida rinuncia.
Ripartito così l'onere della prova si deve concludere che, a fronte della rinuncia documentata del 11.11.2019 (doc. 7) l'Amministrazione finanziaria aveva l'onere di provare il possesso dei beni del de cuius anche attraverso elementi presuntivi che non sono risultati sufficienti.
Inoltre, sostiene l'attrice che, ai sensi dell'art 65 DPR n. 600/1973, gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie quando il presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Anche in questo caso, però, il presupposto è che chi è chiamato a rispondere dei debiti tributari abbia assunto la qualità di erede condizione che, per quanto detto, non sussiste in capo alla convenuta.
La domanda rinunciata vede quindi la soccombenza virtuale della parte attrice.
Inoltre, sostiene l'attrice, tra le cartelle poste in esecuzione con il pignoramento prot. n. 8865 ve ne erano alcune, riportate nell'intimazione n. 100.2019.90.134051.01.000, esclusivamente riferibili alla SI.ra , essendo costituite da debiti personali (doc. 2). CP_3
Sul punto la convenuta ha eccepito la prescrizione quinquennale del credito portato dalle cartelle notificate in data 13.4.2010 (la n. 110201000162130600000), in data 22.11.2011 (la n. 11020110083520678000), in data 6.5.2013 (la n. 11020120076994384000), in data 22.5.2013 (la n. 11020120055483181000), in data 22.12.2013 (le due cartelle n.
11020130033907871000), in data 14.3.2014 (la n. 11020120140002753359000).
Contesta la parte attrice che fosse interamente decorso il termine di prescrizione in quanto per le cartelle n. 11020150055119925.000 (notifica doc. 7) e n. 110.2016.0009450436.000
(notifica doc. 8) non era decorso alcun termine prescrizionale quinquennale, vista la regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 11020199013405101000 (doc. 1 atto di citazione), ricevuta personalmente dalla SI.ra il 23.9.2019; quanto alle cartelle n. CP_3
11020110083520678000 (notifica doc. 9), n.11020120055483181000 (notifica doc. 10),
n.11020120076994384000 (notifica doc. 11), n. 11020130033907871000 (notifica doc. 12),
n. 11020140002753359000 (notifica doc. 13), n. 11020140018008187000 (notifica doc.
14), n. 11020140040027557000 (notifica doc. 15) osservava che il termine di prescrizione era stato regolarmente interrotto con la notifica, in data 9.5.2016, dell'intimazione di pagamento n. 11020169004007304 000 (notifica doc. 16).
L'eccezione di prescrizione è quindi fondata quanto alla cartella n.
110201000162130600000 notificata in data 13.4.2010 neppure contestata dalla Agenzia attrice.
Quanto alle restanti cartelle di pagamento intestate alla SI e notificate sino al CP_3
14.3.2014 la prova dell'evento interruttivo, ovvero la notifica dell'intimazione di pagamento in data 9.5.2016, non risulta raggiunta perché il doc 16 di parte attrice non consente di ritenere provata la notifica dell'intimazione mancando ogni riferimento al documento portato a conoscenza del debitore.
Quanto alle restanti cartelle, per le quali non c'è eccezione di prescrizione, non risulta interamente decorso il termine di prescrizione per essere intervenuta la notifica in data successiva al quinquennio antecedente al 6.11.2019.
2) Errata quantificazione del credito perché la ricorrente non sarebbe stata l'unica chiamata all'eredità ab intestato del IG. . Per_2
Alla luce dell'intervenuta rinuncia della parte attrice questo motivo di opposizione perde di rilevanza. 3) Con un ultimo motivo parte debitrice eccepisce la parziale impignorabilità degli arretrati dovuti a titolo di pensione ai sensi dell'art 545 c.p.c. e per effetto del disposto dell'art 72 ter DPR 602/73.
Nel giudizio di merito conseguente ad un'opposizione esecutiva con la quale si contesti la pignorabilità dei beni sottoposti a pignoramento spetta sempre al creditore dimostrare che ricorrono i presupposti giuridici che consentono l'esercizio dell'azione esecutiva sull'oggetto attinto del pignoramento.
L'onere della prova grava, quindi, sulla parte attrice la quale deve provare il suo diritto di procedere esecutivamente e pertanto, oltre a documentare l'esistenza di un titolo che la legittimi all'esecuzione, deve anche dimostrare la pignorabilità del credito colpito dall'esecuzione.
Sostiene l'attrice che i limiti di pignorabilità sono quelli dettati dall'art. 72 ter DPR 602/73
a mente del quale “Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro”. Nel caso di specie era stata, quindi, correttamente accantonata la somma di euro 1810,58 su un totale di euro 9052,91, quanto agli arretrati, mentre per i ratei successivi non era stato possibile l'accantonamento per l'applicazione del limite del minimo vitale.
La convenuta debitrice sostiene invece la parziale impignorabilità della pensione in quanto pignorabile nei limiti della decima parte eccedente l'importo dell'assegno sociale aumentato della metà.
Rileva il giudice che la procedura del pignoramento diretto nelle forme speciali dettate dall'art 72 bis DPR 602/73 fa espressamente salvi i pignoramenti dei crediti pensionistici per i quali si applicano le norme ordinarie (“Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile..”).
I limiti di pignorabilità sono quindi quelli dettati dall'art 545 co. 7 c.p.c. “Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Nel caso in esame la pensione di reversibilità risulta totalmente impignorabile in quanto il singolo rateo è inferiore alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà (€ 686,99 al momento del pignoramento).
Quanto agli arretrati si evidenzia che rimane fermo il limite di impignorabilità stabilito dal comma 7 dell'art 545 c.p.c. poiché non risulta che il legislatore abbia voluto differenziare l'ipotesi in cui più ratei di pensione vengano corrisposti in unica soluzione per il ritardo imputabile all'ente previdenziale. Ove, infatti, il legislatore abbia voluto indicare un diverso limite di pignorabilità, ad esempio per i ratei accreditati sul conto corrente, ha stabilito un diverso regime quale quello dell'art 545 co 8 c.p.c.
Invece il credito dovuto dall'ente previdenziale al debitore esecutato a titolo di arretrati di pensione sconta i medesimi limiti di pignorabilità dell'art 545 co 7 c.p.c. con conseguente totale impignorabilità nel caso in esame (pensione di reversibilità sotto il minio vitale doc 3 attrice).
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, totalmente equiparata alla condizione delle pensioni dei privati, in un caso di ripetizione dell'indebito pensionistico ove ha stabilito che “In tema di indebito previdenziale, anche con riguardo agli arretrati pensionistici trovano applicazione l'art. 128 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. con modif. nella l. n. 1155 del 1936, e gli art. 1 e 2, comma
1, del d.P.R. n. 180 del 1950, che limitano il recupero ad una somma che non superi la misura di un quinto, fatto salvo, comunque, il trattamento minimo di pensione, in quanto va escluso che il pensionato, già danneggiato dal ritardato pagamento, possa subire l'ulteriore pregiudizio dell'integrale pignorabilità “(Cass. n. 206/2016).
Il medesimo principio va applicato al pignoramento in esame che risulta, pertanto, effettuato oltre i limiti di legge stabiliti dall'art 545 c.p.c. poiché gli arretrati scontano i medesimi limiti stabiliti dall'art 545 co 7 c.p.c. salvo ritenere che il pensionato, che già subisce un danno da ritardo, debba essere ulteriormente danneggiato per il fatto che la somma liquidatagli tardivamente possa essere pignorata in misura superiore a quanto sarebbe stata se tempestivamente erogata. Va conclusivamente confermata l'ordinanza del G.E. del 7.7.2020 e, stabiliti i limiti di pignorabilità ex art 545 c.p.c., dichiarare l'inefficacia del pignoramento notificato il
6.11.2019 (Tribunale di Torino, Sezione ottava, sentenza n. 793/2022).
Tale decisione è stata riformata poiché il Collegio ha evidenziato che “siccome il terzo pignorato non è stato citato in giudizio la sentenza di primo grado va revocata e la CP_1
causa deve essere rimessa al tribunale assegnando alle parti termine di mesi tre dalla notificazione della presente sentenza per la riassunzione” e ha dichiarato che “le spese del doppio grado sono interamente compensate, poiché la questione della mancata integrazione del contraddittorio è stata rilevata d'ufficio dalla Corte”.
3. Oggetto del contendere.
Il presente giudizio è stato riassunto dalla debitrice esecutata per ottenere una sentenza di accertamento della rinuncia al pignoramento limitatamente al credito vantato dalla convenuta in qualità di erede e per la dichiarazione che “la pretesa tributaria è stata erroneamente a lei rivolta non essendo erede nonché per dichiarare l'inefficacia del
CP_ pignoramento con ordine di liberazione del terzo pignorato si è costituita insistendo nella legittimità del pignoramento con le limitazioni di cui CP_2
all'art. 72 ter del d.P.R. n. 602 del 1973.
La difesa di si è costituita per dare atto di aver già disposto il riaccredito della CP_1
somma di € 1.810,58 (pari al quinto degli arretrati) a favore della debitrice esecutata.
4. Motivazione in fatto ed in diritto.
Con riferimento ai debiti esclusivamente riferibili alla SI.ra personalmente, ossia CP_3
quelli indicati nell'intimazione n. 100.2019.90.134051.01.000, nel precedente giudizio di merito si era affermato che “la prova dell'evento interruttivo, ovvero la notifica dell'intimazione di pagamento in data 9.5.2016, non risulta raggiunta perché il doc 16 di parte attrice non consente di ritenere provata la notifica dell'intimazione mancando ogni riferimento al documento portato a conoscenza del debitore”.
Sul punto ritiene di aver dato dimostrazione della notifica dell'intimazione di CP_2
pagamento n. 11020169004007304 000, notificata in data 09 maggio 2016 (doc. 16 prova della notifica, fascicolo primo grado) interruttiva della prescrizione quinquennale (la copia dell'intimazione veniva poi depositata in appello quale doc. 1 e qui nuovamente quale doc.
2) per le cartelle 11020110083520678.000,
11020120055483181000,11020120076994384000,11020130033907871000,
11020140002753359000,11020140018008187000, 11020140040027557000.
Questo giudice non condivide tale ragionamento poiché il doc. 2 non contiene alcuna prova della ricezione dell'atto essendo la cartolina di ricevimento prodotta priva di indicazione di data e di sottoscrizione del destinatario e dell'agente notificatore.
In punto impignorabilità della somma, si condivide il principio di diritto già applicato dal precedente giudice (e sempre ribadito nella prassi di questa Sezione) secondo cui “il credito dovuto dall'ente previdenziale al debitore esecutato a titolo di arretrati di pensione sconta
i medesimi limiti di pignorabilità dell'art 545 co 7 c.p.c.” (Tribunale di Torino, Sezione ottava, 25 giugno 2024, nonché Tribunale di Torino, Sezione ottava, 23 febbraio 2022 resa tra le medesime parti opponenti ed opposte, cui si rinvia ex art. 118 comma primo disp. att.
c.p.c.).
Da ciò consegue la dichiarazione di totale impignorabilità delle somme indicate nell'atto di pignoramento impugnato poiché il singolo rateo è inferiore alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà (€ 686,99 al momento del pignoramento).
Avendo il terzo pignorato già accreditato alla debitrice esecutata le somme illegittimamente trattenuta, non si fa luogo ad alcuna condanna restitutoria.
5. Spese di lite.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti come da conclusioni rassegnate all'odierna udienza nella quale la difesa di parte attrice (vittoriosa) ha chiarito di non aver richiesto la condanna di al pagamento delle spese di lite di questo giudizio. CP_2
La domanda di parte attrice di “vittoria delle spese di lite di tutte le procedure (fase cautelare, giudizio di merito di primo grado e giudizio di appello) non può essere accolta poiché il g.e. aveva correttamente già disposto sulle spese di lite (con condanna di soccombente), CP_2
così come i giudici di merito di primo e secondo grado, i quali ultimi hanno ritenuto di compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio e la cui decisione non può essere riformata in questa sede, a prescindere dalla circostanza che la debitrice opponente avesse richiesto l'estensione del contraddittorio necessario in primo grado.
p. q. m.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
visto l'art. 281 sexies c.p.c.
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di sospensione del 7 luglio
2020 e dichiara l'inefficacia del pignoramento promosso dall' Controparte_4
per inosservanza dei limiti di cui all'art 545 comma settimo c.p.c.;
[...]
visto l'art. 92 c.p.c.
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio tra tutte le parti.
Torino, 25 marzo 2025.
Il giudice
Ivana Peila