Sentenza 9 gennaio 2001
Massime • 1
Integra gli estremi del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - e non quello di mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie - la condotta dell'agente che sottrae alla garanzia del creditore beni, già sottoposti a pignoramento, nell'ambito della procedura esecutiva promossa per il recupero delle somme dovute a titolo di multa, di ammenda o di sanzione amministrativa, in quanto l'ipotesi criminosa di cui all'art. 388, comma 3, cod. pen. presuppone, non la compromissione della generica garanzia offerta dal patrimonio del debitore, bensì l'esistenza dello specifico vincolo giudiziale sulla cosa oggetto dell'illecita condotta di sottrazione, che il privato non può eludere se non quando il giudice civile ne abbia eventualmente dichiarato l'inefficacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2001, n. 8601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8601 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 09/01/2001
1. Dott. FRANCESCO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ " N. 8
3. Dott. FRANCESCO SERPICO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NICOLA MILO rel. " N. 38303/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Di SA BE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa qualificazione del fatto ex art. 388/3^ c.p.; per mancanza di querela;
Udito il difensore avv. F. Quaranta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Roma, con sentenza 27/3/2000, confermava quella in data 10/2/1998 del Pretore di Palestrina, che aveva dichiarato BE Di SA colpevole del delitto di cui all'art. 388 ter C.P. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione. Al Di SA, in particolare, si era addebitato di avere compiuto atti simulati o fraudolenti sui propri beni, sottraendo il trattore ed altri oggetti pignorati il 23(9/'93, nell'ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti dall'Ufficio Campione Penale della Pretura di Palestrina, per il recupero dell'ammenda irrogatagli con provvedimento del 30/1/'91.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato e ha lamentato:
1) erronea applicazione della legge penale (art. 388 ter C.P.) ed inosservanza e mancata applicazione dell'art. 388/3^ C.P., atteso che il fatto contestato doveva essere ricondotto nel paradigma di quest'ultima norma e non in quello della prima;
2) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con connesso travisamento del fatto, posto che la sottrazione di beni già pignorati non aveva integrato alcun atto simulato o fraudolento, con l'effetto della insussistenza dell'addebito mossogli o della improcedibilità dell'azione penale, in relazione al reato di cui all'art. 388/3^ C.P., per difetto di querela.
All'odierna udienza pubblica le parti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, la Corte territoriale non ha fatto buon governo della norma di cui all'art. 388 ter C.P., avendo individuato la peculiarità di questa esclusivamente nella finalità dell'agente di sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria (elemento soggettivo), laddove, invece, avrebbe dovuto tenere conto anche, se non soprattutto, della condotta materiale, integrata da atti simulati o fraudolenti che compromettano la garanzia patrimoniale prima che abbia inizio l'esecuzione forzata e al chiaro scopo di vanificare l'avvio della stessa (elemento oggettivo). Ciò è tanto vero che la punibilità della fattispecie delineata dalla citata norma è subordinata alla non ottemperanza nei termini "all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto": il riferimento a tale atto chiarisce inequivocamente che il legislatore ha dato rilievo alla condotta tenuta dall'agente prima che nei confronti del medesimo abbia inizio la procedura esecutiva, il cui avvio si ha con il pignoramento.
Se l'agente sottrae alla garanzia del creditore cose già sottoposte a pignoramento, nell'ambito della procedura esecutiva promossa per il recupero di somme dovute anche a titolo di multa, di ammenda o di sanzione amministrativa, si versa nella ipotesi criminosa di cui all'art. 388/3^ C.P., che presuppone non la compromissione della generica garanzia offerta dal patrimonio del debitore, bensì l'esistenza dello specifico vincolo giudiziale sulla cosa oggetto dell'illecita condotta di sottrazione, non essendo consentito al privato di eluderlo se non quando il giudice civile ne abbia eventualmente dichiarato l'inefficacia.
Nel caso in esame, l'imputato, debitore della somma di lire 8.000.000, quale pena dell'ammenda inflittagli con sentenza 30/1/1991, aveva subito, per iniziativa dell'Ufficio Campione penale della Pretura di Palestrina, il pignoramento di alcuni beni, che aveva, poi, sottratto, impedendo così il prosieguo dell'esecuzione forzata. Tale condotta, puntualmente contestata nel capo d'imputazione, va inquadrata, per le ragioni innanzi esposte, nello schema criminoso di cui all'art. 388, co. 3, C.P.. In relazione a tale reato, perseguibile a querela, l'azione penale non poteva essere iniziata, mancando la relativa istanza di punizione. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio con la formula corrispondente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, in ordine al reato di cui all'art. 388/3^ C.P., così modificata l'imputazione, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela:
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001