Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2001, n. 8601
CASS
Sentenza 9 gennaio 2001

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Integra gli estremi del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - e non quello di mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie - la condotta dell'agente che sottrae alla garanzia del creditore beni, già sottoposti a pignoramento, nell'ambito della procedura esecutiva promossa per il recupero delle somme dovute a titolo di multa, di ammenda o di sanzione amministrativa, in quanto l'ipotesi criminosa di cui all'art. 388, comma 3, cod. pen. presuppone, non la compromissione della generica garanzia offerta dal patrimonio del debitore, bensì l'esistenza dello specifico vincolo giudiziale sulla cosa oggetto dell'illecita condotta di sottrazione, che il privato non può eludere se non quando il giudice civile ne abbia eventualmente dichiarato l'inefficacia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2001, n. 8601
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8601
    Data del deposito : 9 gennaio 2001

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