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Ordinanza 8 aprile 2025
Ordinanza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 129/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott.ssa Lucia Delfino Presidente dott.ssa Angela Giunta Giudice relatore dott.ssa Cristina Piasentin Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.03.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. 129/2025 vertente tra
(C.F. - P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sgroi unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede legale del in Catanzaro, Parte_1
Via Cesare Gironda Veraldi 12, giusta procura in atti;
- Reclamante –
e
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (c.f. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(c.f. , (c.f. , rappresentati e difesi C.F._4 Parte_6 C.F._5 dall'avv. Antonino D. Tuscano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bova Marina RC via Umberto I n. 109, giusta procura in atti;
- reclamati -
e
(C.F: , (C.F. CP_1 C.F._6 CP_2
), (C.F: ) rappresentate e C.F._7 CP_3 C.F._8 difese dall'Avv. Antonella Surace presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 52 sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
- reclamati - nonché
Pagina 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. , TR P.IVA_3
P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Travia ed elettivamente domiciliata P.IVA_4
presso il suo studio legale sito in Reggio Calabria sulla Via Demetrio Tripepi n° 64, giusta procura in atti;
- reclamata -
e
, (cod. fisc. ) rappresentato e difeso dall'avv. E_ C.F._9
Giorgio Messorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Melito di Porto
Salvo, Via Rumbolo, n° 28, giusta procura in atti;
- reclamato
e
(C.F.: ), (C.F. Controparte_6 CodiceFiscale_10 Parte_7
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Maria Autelitano ed CodiceFiscale_11
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in BOVALINO (RC) -Via XXIV Maggio n. 157, giusta procura in atti;
- reclamati -
e
(CF Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge P.IVA_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. , presso i cui uffici P.IVA_6
in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliata;
- reclamata -
e
, , e , quali eredi Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
di Persona_1
- reclamati contumaci -
e
in persona del legale Controparte_12
rappresentante pro tempore;
- reclamato contumace -
e
Pagina 2 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_13
- reclamato contumace -
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.01.25 il ha proposto reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza n.1/2025 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, in data 09.01.25 a definizione del procedimento n. 1751_1/2022 con cui è stato ordinato alla E-
Distribuzione S.p.A. ed al quale sostituto del Parte_1
di dare attuazione all'ordinanza n. 38 del 24.07.2023. Controparte_12
Parte reclamante deduce che con l'ordinanza n.1/2025 il Collegio ha ritenuto che il
[...]
sia subentrato nella totalità dei rapporti attivi e passivi facenti capo ai Parte_1 disciolti A tale conclusione, il Collegio è giunto sulla scorta della previsione di cui all'art. Pt_1
36 della L.R. 39/2023 secondo cui “gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del , fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta Parte_1
amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa;
da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Parte_1
Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti
i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate”.
Parte reclamante ha, inoltre, dedotto che l'atto introduttivo del procedimento all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza oggi impugnata le era stato notificato, con conseguente ritenuta insussistenza dei presupposti per dichiarare l'interruzione del procedimento, e che, tuttavia, il ha ritenuto di non doversi costituire. Parte_1
Il eccepisce di risultare destinatario di un'ordinanza (n. Parte_1
1/2025) rispetto al cui procedimento è rimasto estraneo e di non poter essere chiamato a rispondere degli obblighi di facere sanciti dal Tribunale quale ente succeduto al Controparte_12
.
[...]
In tesi di parte reclamante, il Collegio sarebbe incorso in errore nell'interpretazione della LR n.
39/2023 istitutiva del , con la soppressione previa liquidazione Parte_1
dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, precisa che ai sensi della predetta legge regionale “ … gli oneri delle liquidazioni dei consorzi soppressi con la presente legge rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse”.
L'ordinanza impugnata del tutto erroneamente avrebbe ritenuto sussistente la legittimazione passiva del , sul presupposto che tale nuovo ente sarebbe tenuto a Parte_1
Pagina 3 subentrare ex lege nei rapporti attivi e passivi del . Controparte_14
Sul punto, parte reclamante sostiene che tali rapporti restano in capo all'ente in liquidazione.
Ciò in quanto, secondo il reclamante, la disciplina della liquidazione dei consorzi soppressi esclude qualsivoglia forma di successione relativa agli oneri delle rispettive liquidazioni, ricadenti esclusivamente in capo a tali consorzi.
Il istituito con L.R. 39/2023 sostiene, quindi, di non poter Parte_1 essere chiamato ad adempiere ad un'obbligazione di fare dal momento che egli rappresenta un Ente autonomo ed indipendente, completamente staccato dai soppressi oggi in Parte_1
liquidazione.
Parte reclamante aggiunge anche che la questione ha origini remote per eventi franosi verificatisi nell'anno 2017 e per i quali si è giunti con l'ordinanza collegiale n. 38 del 24.07.2023 ad ordinare alla ed al di effettuare una serie TR Controparte_12
di opere sui terreni.
Aggiunge di non essersi costituito nell'ambito del procedimento all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza n.1/25 oggetto del presente reclamo, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso, in ragione della ritenuta estraneità dei rapporti con il Controparte_12
.
[...]
Inoltre, eccepisce che i motivi per i quali il è stato Controparte_12
chiamato ad adempiere secondo quanto disposto con Ordinanza n. 38/2023 sono dovuti al fatto che le particelle dalle quali si è verificato lo smottamento erano in “stato di occupazione” per lavori di forestazione e rimboschimento e questi sono disciplinati ai sensi del R.D. n. 3267/1923 la cui competenza a seguito dell'istituzione del l è stata devoluta ad Parte_1
con apposita Legge Regionale n. 55/2023. Controparte_15
Parte reclamante eccepisce, quindi, che il caso in esame afferisce ed è circoscritto esclusivamente alla fase liquidatoria del . Controparte_12
In particolare, il reclamante richiama l'art. 36 comma 3 lett. c) della Legge Regionale 39/2023 che stabilisce i criteri seguiti per la procedura di liquidazione del ed attraverso i quali viene Parte_1
approvato il piano di liquidazione rendendo noto il procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria indicando un termine a decorrere dal quale i creditori possono inoltrare le relative istanze che comunque, come nel caso di specie, andrebbero richieste esclusivamente alla gestione liquidatoria dei disciolti esonerando l'odierno opponente Parte_1 [...]
da qualsivoglia pretesa. Parte_1
In considerazione della sopra indicata normativa, il reclamante eccepisce che i consorzi disciolti sono stati messi in liquidazione e non sono stati integrati nel nuovo . Pertanto, in tesi del Parte_1
Pagina 4 reclamante, ognuno di essi ha il compito di risolvere le proprie pendenze come crediti e debiti attraverso appositi Commissari Liquidatori incaricati di gestire l'estinzione delle obbligazioni attive e passive.
Il eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in Parte_1
quanto la Legge Regionale n. 39 del 2023, secondo la prospettazione del reclamante, ha disposto la soppressione degli undici Consorzi di Bonifica esistenti e la costituzione di un unico
[...]
, senza prevedere l'accorpamento dei consorzi soppressi al nuovo , Parte_1 Parte_1
ma ponendoli in liquidazione.
L'odierno reclamante afferma, quindi, di non essere responsabile dei debiti e delle obbligazioni dei consorzi soppressi, in quanto non si sarebbe realizzata una successione nei rapporti giuridici.
Pertanto, ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, i reclamanti formulano le seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione Collegiale, accolga il presente reclamo avverso
l'ordinanza di attuazione del provvedimento del 24/07/2023 emessa, nel procedimento RG
n.°1751/2022-1, dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale con Ordinanza n.
1/2025 (pres. dott.ssa A. Stilo, giud. rel. dott. D. Pantano, giud. dott.ssa M. Irato) in data
09/01/2025, comunicata in data 10/01/2025, revocandola nella parte in cui ritiene il
[...]
successore universale del , Parte_1 Controparte_12
viceversa esistente ed allo stato in liquidazione;
conseguentemente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione - Voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, disporre l'immediata estromissione dal giudizio del ricorrente, per palese Parte_1
difetto di legittimazione passiva, con la conseguente revoca\declaratoria di nullità della ridetta ordinanza n. 1\2025 nella parte in cui attribuisce obblighi e spese al ridetto Parte_1
; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori e oneri come per legge”.
[...]
In data 01.02.25, si costituiscono in giudizio , e CP_1 CP_2 CP_3
chiedendo il rigetto del reclamo avanzato dal in
[...] Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto.
A tal fine, le sig.re evidenziano l'erroneità della ricostruzione operata dal reclamante CP_1
laddove si confondono gli aspetti relativi alla liquidazione dell'Ente soppresso con i compiti relativi all'esercizio della funzione consortile di servizio pubblico assunti per legge dal
[...]
, a seguito della liquidazione del Parte_1 Controparte_12
.
[...]
I compiti di servizio pubblico devono essere assunti per come disposto dalla Legge Regionale (e ribadito nell'ordinanza impugnata) dal il quale deve, pertanto, Parte_1
Pagina 5 porre in essere le opere indicate nell'ordinanza impugnata a definizione di un procedimento per danno temuto che è stato provato essersi verificato per esclusivi fatto e colpa di E- Distribuzione e del , oggi . Controparte_12 Parte_1
Le reclamate evidenziano che il ha deciso di non costituirsi nel Parte_1 procedimento all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, pur essendo stato regolarmente citato, rinunciando così a far valere, in tale sede, il proprio asserito difetto di legittimazione passiva.
Le sigg.re e chiedono, quindi, il rigetto del reclamo. CP_2 CP_1 CP_3
Altresì, le odierne resistenti chiedono la modifica dell'ordinanza esclusivamente nella parte in cui il
Collegio ha compensato le spese di lite nei loro riguardi.
In tal senso, osservano che il Tribunale è incorso in una palese contraddizione laddove a pag. 7 dichiara che l'eccezione sollevata da è infondata, osservando che TR
“…Il contenuto della missiva del 5.8.2024, quindi, ha giustificato il rifiuto delle resistenti
” e, dall'altro, ha poi evidenziato che “In merito alla posizione di , Pt_8 CP_2
e la compensazione delle spese di lite è determinata dal rifiuto – di CP_3 CP_1 per sé autosufficiente ad impedire l'esecuzione delle opere – a consentire l'attuazione del provvedimento del 24.7.2023 sostenendo l'impossibilità delle stesse alla luce della pendenza del procedimento n.r.g.a.c. 2678/2023”.
Le sig.re eccepiscono che tale affermazione è errata, poiché solo in via subordinata si è CP_1
fatto espresso riferimento alla pendenza del procedimento n. 2678/2023 R.G.
Le sig.re chiedono, quindi, che il Tribunale, ove lo ritenga, voglia rivalutare l'ordinanza CP_1
reclamata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese nei confronti delle medesime e condannare e il alla rifusione TR Parte_1
delle spese di lite dalle stesse sostenute.
In considerazione delle superiori argomentazioni e deduzioni, le sig.re formulano le CP_1
seguenti conclusioni:
“Si chiede che l'On.le Tribunale voglia rigettare il reclamo avanzato dal Parte_1
per i motivi di cui sopra con vittoria di spese e competenze di giudizio. Parte_1
Si chiede, altresì, che il Tribunale, ove lo ritenga, voglia rivalutare l'ordinanza reclamata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese nei confronti delle Sigg. e CP_1
condannare e il alla rifusione delle spese di TR Parte_1
lite dalle stesse sostenute così come già disposto non solo per i Sigg. Parte_2 Parte_3
, e , ma anche per i Sigg. e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_6
”. Parte_9
Pagina 6 In data 07.02.25 si costituisce in giudizio il quale chiede il rigetto del proposto E_
reclamo osservando che - come previsto dall'art. 36 della L.R. Calabria n° 39/2023 - è stata disposta la soppressione dei vari Consorzi di Bonifica esistenti nella Regione e la loro messa in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del . Parte_1
Da tale momento il ha assunto i compiti già affidati ai Parte_1
Consorzi soppressi ai quali è subentrato, posto che lo statuto del è stato Parte_1
approvato con delibera n° 2 del Commissario Straordinario adottata in data 31/12/2023.
Poiché il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. è stato depositato in data 04/09/2024 a quella data il legittimo contraddittore dei Sigg.ri + 4 era il nuovo Ente, tanto che anche la notifica del Pt_2 ricorso è avvenuta all'indirizzo p.e.c. del . Parte_1
osserva che i liquidatori dei vecchi Consorzi devono unicamente occuparsi della E_
chiusura delle attività di tali Enti, non potendosi occupare delle nuove opere da eseguire.
Nel costituirsi in giudizio il Sig. chiede, tuttavia, la riforma dell'ordinanza n° 1/25 emessa CP_5
dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale in data 08/01/2025 nel capo che ha ritenuto di compensare le spese di lite.
A tal fine, eccepisce che è errato sostenere che «le parti del procedimento, il cui provvedimento conclusivo è oggetto di istanza di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c., debbano essere evocate in giudizio fatto salvo un loro interesse (in concreto) a non costituirsi, qualora, per il contenuto del provvedimento di cui è chiesta l'attuazione, non abbiano interesse ad interloquire».
osserva che una parte alla quale viene notificato un atto giudiziario ha il dovere di E_
costituirsi in giudizio e prospettare al Giudice la sua versione dei fatti, illustrando la propria tesi in diritto, in quanto solo in questo modo il Tribunale può ricostruire gli eventi ed assumere una decisione motivata.
Nel caso di specie, rileva che le spese di lite incombono su e sul E_ TR
, atteso che se tali parti, ricevuta la notifica dell'ordinanza del 20/07/2023 che ha deciso il Parte_1
reclamo - vi avessero dato spontanea esecuzione, si sarebbe evitato di instaurare un giudizio per determinare le modalità di attuazione.
Il Sig. ha argomentato e dedotto circa la possibilità di proporre un reclamo incidentale CP_5 tardivo ed ha osservato che nell'ordinanza reclamata manca completamente una motivazione reale in forza della quale le spese siano state compensate nei suoi confronti e liquidate in favore dei
Sigg.ri e , soggetti che si trovavano processualmente nella Controparte_6 Parte_9
medesima posizione del . CP_5
Tutto quanto sopra premesso, formula le seguenti conclusioni: E_
“«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reiectis contrariis:
Pagina 7 a) rigettare il reclamo spinto dal;
Parte_1
b) riformare l'ordinanza n° 1/25 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. n°
1751-01/2022 R.G.A.C. nella parte in cui ha ritenuto di compensare le competenze di lite in favore del Sig. e, per l'effetto, condannare e CP_5 TR Parte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pa-gamento delle spese e
[...]
competenze di lite del giudizio n° 1751-1/2022 R.G.A.C.;
c) condannare il , in persona dei rispettivi legali rappre- Parte_1
sentanti pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio; il tutto oltre 30% per la redazione degli atti mediante inserimento di collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. Giustizia n° 37/2018, 15 % rimborso forfettario spese generali, I.V.A., C.P.A. ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le altre»”.
In data 09.02.25 si costituiscono in giudizio e Controparte_6 Parte_7 chiedendo il rigetto dell'avverso reclamo con conferma dell'ordinanza n. 1/2025 del 09.01.2025, in quanto le argomentazioni addotte dal Collegio all'esito della spiegata procedura ex art. 669 duodecies c.p.c. sono da ritenersi condivisibili, oltre che prive di qualsivoglia vizio interpretativo. A tal fine, rilevano che l'art. 36 L.R. individua nel l'organo cui Parte_1
sono attribuiti i compiti e le prerogative che in precedenza facevano capo agli organi posti in liquidazione.
In considerazione di quanto sopra esposto, e Controparte_6 Parte_7
formulano le seguenti conclusioni:
“che l'On.le TRIBUNALE adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare il reclamo avanzato dal , perché Parte_1
infondato in fatto e diritto, anche alla luce dei motivi sopra dedotti, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
In data 10.02.25 si costituiscono in giudizio , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto le argomentazioni proposte Parte_5 Parte_6
dal collegio in sede di definizione della procedura spiegata ex art. 669 duodecies c.p.c., devono ritenersi condivisibili ed immuni da vizi interpretativi.
Con riferimento all'avvenuta notifica del ricorso, le resistenti specificano di aver e trasmesso l'atto introduttivo tanto al presso il procuratore costituito, quanto al Controparte_16 [...]
che, a mente del citato art. 36, è apparso quale continuatore delle opere Parte_1 pubbliche di bonifica “senza soluzione di continuità”.
I reclamati formulano pertanto le seguenti conclusioni:
Pagina 8 “… che l'On.le Tribunale voglia rigettare il reclamo avanzato dal Parte_1
per i motivi meglio dedotti in parte motiva, rimanendo inalterato il contenuto
[...] dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 10.02.25 si costituisce in giudizio segnalando il proprio TR
interesse a che venga individuato il soggetto che, in forza dell'ordinanza esecutiva del 24.7.2023 è obbligato con ad eseguire i lavori statuiti dal Tribunale con la suddetta TR
ordinanza.
Pertanto, la società ha così concluso: “Qualora il Collegio ritenesse fondate le ragioni dell'odierno reclamante , con la conseguente declaratoria di revoca/nullità Parte_1 dell'Ordinanza di primo grado con ogni conseguenza anche sulle spese della prima fase del giudizio ingiustamente poste anche a carico di si chiede che il Collegio, TR
stante la natura devolutiva ma anche sostitutiva del reclamo, essendo lo stesso non solo una mera revisio prioris istantiae, ma un vero e proprio mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il relativo procedimento è sempre destinato ad essere definito con una nuova decisione sulla domanda cautelare, disponga a cura dai Sigg. i Sigg. (c.f. Parte_2
), (c.f. , (c.f. C.F._12 Parte_3 C.F._2 Parte_4
, , (c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_5 C.F._4 Parte_6
, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del C.F._5 [...]
. Controparte_12
Con vittoria delle spese di questa fase del giudizio”.
All'udienza del 28.02.25 il Collegio, ritenuta la regolarità della notifica effettuata nei confronti di
; e (eredi di ), nonché Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11 Persona_1
nei confronti del ne ha dichiarato la Controparte_12
contumacia. Altresì, ha ordinato a parte reclamante di produrre l'avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti di ed ha ordinato la notifica del CP_10 reclamo nei confronti dell'Autorità di dell' Controparte_7 Controparte_7
In data 21.03.25 si costituisce in giudizio l'Autorità Controparte_7
osservando che nessuna statuizione è stata pronunciata nei confronti dell'Autorità di
[...]
, atteso che il Tribunale nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in quella CP_7 sede sollevata dall'Autorità di ha dichiarato che quest'ultima non aveva interesse a resistere CP_7
nel giudizio cautelare.
Pagina 9 La resistente osserva che neppure in questa sede vi è motivo per disporre condanna o oneri a carico dell'Autorità di Bacino, atteso che il thema decidendum attiene alle modalità di esecuzione di un procedimento giurisdizionale in cui essa non è stata parte.
L'Autorità di Bacino aggiunge di essere stata chiamata in giudizio da solo nel TR
procedimento di merito successivamente instaurato dai sig.ri , Parte_2 Parte_3
, , e e, pertanto, essendo estranea alla pronuncia
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
giudiziale, rileva di non poter essere destinataria di alcun provvedimento che ponga a suo carico le modalità di esecuzione. In ogni caso, per mero scrupolo, ribadisce il difetto di legittimazione passiva dell'Autorità di Bacino con riferimento alla domanda di merito.
Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale le seguenti conclusioni:
““voglia l'Ill.mo Tribunale adìto rigettare nei confronti dell'Autorità di Bacino qualsivoglia domanda giudiziale eventualmente ritenuta come formulata anche nei suoi confronti, siccome inammissibile e infondata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'udienza collegiale del 28.03.25, parte reclamante ha dato atto di aver depositato avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti di e prova CP_10 della rinnovazione della notifica nei confronti dell' Controparte_7
(costituitasi all'esito del perfezionamento del procedimento notificatorio come in atti)
[...]
nel presente giudizio.
I procuratori delle parti hanno discusso il ricorso ed il Collegio ha riservato la decisione.
Il Tribunale osserva che il presente reclamo non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, in considerazione della regolarità della notifica occorre dichiarare la contumacia di e del CP_10 Controparte_13
Passando ad esaminare il merito del proposto reclamo si osserva quanto segue.
Il reclamante sostiene che il collegio con l'ordinanza impugnata non avrebbe interpretato correttamente l'art. 36 della L.R. 39/2023. A tal fine, eccepisce che i Consorzi disciolti non sono stati integrati in un nuovo , ma sono stati posti in liquidazione ed ognuno di essi è Parte_1
responsabile dei propri crediti e debiti.
Il Tribunale osserva che tale assunto non è condivisibile.
Ai fini di una corretto inquadramento normativo/interpretativo della presente fattispecie, occorre prendere le mosse dai principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20550 del 2008 (sia pure impartiti con riferimento alla legislazione della Regine Sicilia), le quali
Pagina 10 hanno statuito, in tema di successione tra consorzi di bonifica, che la successione nei rapporti già facenti capo ai precedenti consorzi soppressi sia correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione.
Orbene, nel caso di specie, l'art. 36 della L.R. n. 39/2023 espressamente prevede che “gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Parte_1
Calabria” ed aggiunge che “da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il assume i compiti di servizio pubblico Parte_1
di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate”.
Inoltre, l'art. 7 della predetta legge regionale individua compiutamente le funzioni attribuite al tra cui a titolo esemplificativo le funzioni “ (…) d) Parte_1
progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006; e) progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del;
f) azioni di salvaguardia Parte_1
ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al
dallo Stato e dalla Regione;
g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di Parte_1
bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli
134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;
h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;
(…)”.
Il complessivo quadro normativo sopra delineato consente di ritenere che si sia realizzato in capo al un trasferimento del munus pubblicum e che le obbligazioni di Parte_1 facere oggetto dell'ordinanza di attuazione non costituiscono meri debiti o crediti la cui gestione è affidata alla fase liquidatoria dei consorzi soppressi, trattandosi di obblighi di fare, cioè realizzazione di opere correlate al munus pubblicum che è stato trasferito in capo al nuovo
. Parte_1
Il Tribunale ritine, pertanto, che il tenore dell'art. 36 della legge regionale che espressamente attribuisce al della Calabria, senza soluzione di continuità nell'esercizio della Parte_1
funzione consortile, i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi
Pagina 11 ed, altresì, il tenore delle ulteriori disposizioni della predetta legge regionale che espressamente individuano le funzioni del in esame, consentono di ritenere, avendo riguardo ai principi Parte_1
sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, e tenendo conto delle precise obbligazioni di fare previste dall'ordinanza di attuazione n. 38 del 24.07.2023 (“…
1.realizzazione di un fosso di guardia per la raccolta delle acque di ruscellamento superficiale da posizionare a monte dei due coronamenti di frana;
2.realizzazione di una trincea drenante disposta a spina di pesce nella porzione medio bassa del cumulo di frana;
3.realizzazione di un idoneo sistema di collettamento e smaltimento delle acque;
4.rimozione e trasporto in discarica del materiale franato che occupa l'area cortilizia del fabbricato e di quello a diretto contatto con i manufatti adibiti a garage;
5.realizzazione di una struttura di sostegno in gabbioni metallici e pietrame posta a contenimento del corpo di frana lungo tutto il fronte a monte degli edifici;
6.protezione del terreno denudato nelle scarpate di frana mediante posa in opera di geostuoie ed eventuale idrosemina, al fine di evitare indesiderati fenomeni erosivi e/o ulteriori smottamenti ad evoluzione retrogressiva;
7.miglioramento della copertura vegetale del corpo di frana mediante piantumazione di essenze di tipo arbustivo preferibilmente autoctone”) che esse rientrino nel quadro di competenze del correlate al munus pubblicum ed ai compiti di servizio Parte_1
pubblico di bonifica al medesimo espressamente trasferite e della cui realizzazione ed esecuzione risponde a titolo successorio, secondo le statuizioni della legge regionale in esame, proprio il
. Parte_1
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il presente reclamo deve essere rigettato.
Occorre, a questo punto, esaminare il reclamo incidentale tardivo con cui CP_1 CP_2
e hanno chiesto la riforma dell'ordinanza impugnata nella
[...] CP_3 E_
parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite nei loro riguardi.
Il Collegio osserva che il reclamo incidentale è inammissibile.
Si deve infatti rilevare che, nel caso in esame, l'interesse all'impugnazione delle sig.re e di CP_1
non è sorto a seguito della proposizione del reclamo principale da parte del E_
, ma è originario, derivando direttamente da quanto statuito dal Parte_1
Tribunale cure nell'ordinanza impugnata in punto di spese.
Pagina 12 L'interesse alla proposizione del reclamo era dunque preesistente rispetto alla notifica del presente reclamo e avrebbe giustificato la proposizione, da parte degli odierni resistenti, del reclamo in via principale entro il termine perentorio previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c.
Deve quindi escludersi la possibilità, per e le sig.re di recuperare, E_ CP_1 tramite il reclamo incidentale tardivo, una facoltà ormai preclusa per l'avvenuto decorso del termine di impugnazione (si veda in proposito il principio espresso da Cass. Civ. 27616/2019 in materia di appello incidentale tardivo, applicabile al caso in esame per analogia delle situazioni considerate).
In questa prospettiva, è utile richiamare quanto di recente statuito dalla Corte di Cassazione (Cass.
n. 29448 del 14/11/2024) secondo cui “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se
l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado)”.
Quanto alle spese della presente fase, sussistono giusti motivi di compensazione in considerazione della peculiarità ed assoluta novità della questione trattata e delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione oggetto del presente giudizio e delle connesse incertezze interpretative cui la materia si presta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto dal , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di e del CP_10 Controparte_13
- Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 1/2025 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in composizione collegiale in data 09.01.25 a definizione del proc. n.
1751_1/2022 RGAC.
- Dichiara inammissibile il reclamo incidentale proposto da e da E_ CP_1
e .
[...] CP_2 CP_3
- Compensa le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1° quater D.P.R. 115/2002.
Pagina 13 Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, in data 04.04.25.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Lucia Delfino
Pagina 14
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott.ssa Lucia Delfino Presidente dott.ssa Angela Giunta Giudice relatore dott.ssa Cristina Piasentin Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.03.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento n. 129/2025 vertente tra
(C.F. - P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Sgroi unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso la sede legale del in Catanzaro, Parte_1
Via Cesare Gironda Veraldi 12, giusta procura in atti;
- Reclamante –
e
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), (c.f. ), C.F._2 Parte_4 C.F._3 Parte_5
(c.f. , (c.f. , rappresentati e difesi C.F._4 Parte_6 C.F._5 dall'avv. Antonino D. Tuscano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Bova Marina RC via Umberto I n. 109, giusta procura in atti;
- reclamati -
e
(C.F: , (C.F. CP_1 C.F._6 CP_2
), (C.F: ) rappresentate e C.F._7 CP_3 C.F._8 difese dall'Avv. Antonella Surace presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 52 sono elettivamente domiciliate, giusta procura in atti;
- reclamati - nonché
Pagina 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, (C.F. , TR P.IVA_3
P.IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Travia ed elettivamente domiciliata P.IVA_4
presso il suo studio legale sito in Reggio Calabria sulla Via Demetrio Tripepi n° 64, giusta procura in atti;
- reclamata -
e
, (cod. fisc. ) rappresentato e difeso dall'avv. E_ C.F._9
Giorgio Messorio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Melito di Porto
Salvo, Via Rumbolo, n° 28, giusta procura in atti;
- reclamato
e
(C.F.: ), (C.F. Controparte_6 CodiceFiscale_10 Parte_7
), rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Maria Autelitano ed CodiceFiscale_11
elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in BOVALINO (RC) -Via XXIV Maggio n. 157, giusta procura in atti;
- reclamati -
e
(CF Controparte_7
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge P.IVA_5 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. , presso i cui uffici P.IVA_6
in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliata;
- reclamata -
e
, , e , quali eredi Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Controparte_11
di Persona_1
- reclamati contumaci -
e
in persona del legale Controparte_12
rappresentante pro tempore;
- reclamato contumace -
e
Pagina 2 in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_13
- reclamato contumace -
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 21.01.25 il ha proposto reclamo Parte_1 avverso l'ordinanza n.1/2025 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, in data 09.01.25 a definizione del procedimento n. 1751_1/2022 con cui è stato ordinato alla E-
Distribuzione S.p.A. ed al quale sostituto del Parte_1
di dare attuazione all'ordinanza n. 38 del 24.07.2023. Controparte_12
Parte reclamante deduce che con l'ordinanza n.1/2025 il Collegio ha ritenuto che il
[...]
sia subentrato nella totalità dei rapporti attivi e passivi facenti capo ai Parte_1 disciolti A tale conclusione, il Collegio è giunto sulla scorta della previsione di cui all'art. Pt_1
36 della L.R. 39/2023 secondo cui “gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del , fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta Parte_1
amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa;
da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Parte_1
Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti
i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate”.
Parte reclamante ha, inoltre, dedotto che l'atto introduttivo del procedimento all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza oggi impugnata le era stato notificato, con conseguente ritenuta insussistenza dei presupposti per dichiarare l'interruzione del procedimento, e che, tuttavia, il ha ritenuto di non doversi costituire. Parte_1
Il eccepisce di risultare destinatario di un'ordinanza (n. Parte_1
1/2025) rispetto al cui procedimento è rimasto estraneo e di non poter essere chiamato a rispondere degli obblighi di facere sanciti dal Tribunale quale ente succeduto al Controparte_12
.
[...]
In tesi di parte reclamante, il Collegio sarebbe incorso in errore nell'interpretazione della LR n.
39/2023 istitutiva del , con la soppressione previa liquidazione Parte_1
dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, precisa che ai sensi della predetta legge regionale “ … gli oneri delle liquidazioni dei consorzi soppressi con la presente legge rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse”.
L'ordinanza impugnata del tutto erroneamente avrebbe ritenuto sussistente la legittimazione passiva del , sul presupposto che tale nuovo ente sarebbe tenuto a Parte_1
Pagina 3 subentrare ex lege nei rapporti attivi e passivi del . Controparte_14
Sul punto, parte reclamante sostiene che tali rapporti restano in capo all'ente in liquidazione.
Ciò in quanto, secondo il reclamante, la disciplina della liquidazione dei consorzi soppressi esclude qualsivoglia forma di successione relativa agli oneri delle rispettive liquidazioni, ricadenti esclusivamente in capo a tali consorzi.
Il istituito con L.R. 39/2023 sostiene, quindi, di non poter Parte_1 essere chiamato ad adempiere ad un'obbligazione di fare dal momento che egli rappresenta un Ente autonomo ed indipendente, completamente staccato dai soppressi oggi in Parte_1
liquidazione.
Parte reclamante aggiunge anche che la questione ha origini remote per eventi franosi verificatisi nell'anno 2017 e per i quali si è giunti con l'ordinanza collegiale n. 38 del 24.07.2023 ad ordinare alla ed al di effettuare una serie TR Controparte_12
di opere sui terreni.
Aggiunge di non essersi costituito nell'ambito del procedimento all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza n.1/25 oggetto del presente reclamo, pur avendo ricevuto la notifica del ricorso, in ragione della ritenuta estraneità dei rapporti con il Controparte_12
.
[...]
Inoltre, eccepisce che i motivi per i quali il è stato Controparte_12
chiamato ad adempiere secondo quanto disposto con Ordinanza n. 38/2023 sono dovuti al fatto che le particelle dalle quali si è verificato lo smottamento erano in “stato di occupazione” per lavori di forestazione e rimboschimento e questi sono disciplinati ai sensi del R.D. n. 3267/1923 la cui competenza a seguito dell'istituzione del l è stata devoluta ad Parte_1
con apposita Legge Regionale n. 55/2023. Controparte_15
Parte reclamante eccepisce, quindi, che il caso in esame afferisce ed è circoscritto esclusivamente alla fase liquidatoria del . Controparte_12
In particolare, il reclamante richiama l'art. 36 comma 3 lett. c) della Legge Regionale 39/2023 che stabilisce i criteri seguiti per la procedura di liquidazione del ed attraverso i quali viene Parte_1
approvato il piano di liquidazione rendendo noto il procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria indicando un termine a decorrere dal quale i creditori possono inoltrare le relative istanze che comunque, come nel caso di specie, andrebbero richieste esclusivamente alla gestione liquidatoria dei disciolti esonerando l'odierno opponente Parte_1 [...]
da qualsivoglia pretesa. Parte_1
In considerazione della sopra indicata normativa, il reclamante eccepisce che i consorzi disciolti sono stati messi in liquidazione e non sono stati integrati nel nuovo . Pertanto, in tesi del Parte_1
Pagina 4 reclamante, ognuno di essi ha il compito di risolvere le proprie pendenze come crediti e debiti attraverso appositi Commissari Liquidatori incaricati di gestire l'estinzione delle obbligazioni attive e passive.
Il eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in Parte_1
quanto la Legge Regionale n. 39 del 2023, secondo la prospettazione del reclamante, ha disposto la soppressione degli undici Consorzi di Bonifica esistenti e la costituzione di un unico
[...]
, senza prevedere l'accorpamento dei consorzi soppressi al nuovo , Parte_1 Parte_1
ma ponendoli in liquidazione.
L'odierno reclamante afferma, quindi, di non essere responsabile dei debiti e delle obbligazioni dei consorzi soppressi, in quanto non si sarebbe realizzata una successione nei rapporti giuridici.
Pertanto, ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, i reclamanti formulano le seguenti conclusioni:
“che l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione Collegiale, accolga il presente reclamo avverso
l'ordinanza di attuazione del provvedimento del 24/07/2023 emessa, nel procedimento RG
n.°1751/2022-1, dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale con Ordinanza n.
1/2025 (pres. dott.ssa A. Stilo, giud. rel. dott. D. Pantano, giud. dott.ssa M. Irato) in data
09/01/2025, comunicata in data 10/01/2025, revocandola nella parte in cui ritiene il
[...]
successore universale del , Parte_1 Controparte_12
viceversa esistente ed allo stato in liquidazione;
conseguentemente - espletato ogni incombente di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione - Voglia, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, disporre l'immediata estromissione dal giudizio del ricorrente, per palese Parte_1
difetto di legittimazione passiva, con la conseguente revoca\declaratoria di nullità della ridetta ordinanza n. 1\2025 nella parte in cui attribuisce obblighi e spese al ridetto Parte_1
; con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori e oneri come per legge”.
[...]
In data 01.02.25, si costituiscono in giudizio , e CP_1 CP_2 CP_3
chiedendo il rigetto del reclamo avanzato dal in
[...] Parte_1
quanto infondato in fatto ed in diritto.
A tal fine, le sig.re evidenziano l'erroneità della ricostruzione operata dal reclamante CP_1
laddove si confondono gli aspetti relativi alla liquidazione dell'Ente soppresso con i compiti relativi all'esercizio della funzione consortile di servizio pubblico assunti per legge dal
[...]
, a seguito della liquidazione del Parte_1 Controparte_12
.
[...]
I compiti di servizio pubblico devono essere assunti per come disposto dalla Legge Regionale (e ribadito nell'ordinanza impugnata) dal il quale deve, pertanto, Parte_1
Pagina 5 porre in essere le opere indicate nell'ordinanza impugnata a definizione di un procedimento per danno temuto che è stato provato essersi verificato per esclusivi fatto e colpa di E- Distribuzione e del , oggi . Controparte_12 Parte_1
Le reclamate evidenziano che il ha deciso di non costituirsi nel Parte_1 procedimento all'esito del quale è stata emessa l'ordinanza impugnata, pur essendo stato regolarmente citato, rinunciando così a far valere, in tale sede, il proprio asserito difetto di legittimazione passiva.
Le sigg.re e chiedono, quindi, il rigetto del reclamo. CP_2 CP_1 CP_3
Altresì, le odierne resistenti chiedono la modifica dell'ordinanza esclusivamente nella parte in cui il
Collegio ha compensato le spese di lite nei loro riguardi.
In tal senso, osservano che il Tribunale è incorso in una palese contraddizione laddove a pag. 7 dichiara che l'eccezione sollevata da è infondata, osservando che TR
“…Il contenuto della missiva del 5.8.2024, quindi, ha giustificato il rifiuto delle resistenti
” e, dall'altro, ha poi evidenziato che “In merito alla posizione di , Pt_8 CP_2
e la compensazione delle spese di lite è determinata dal rifiuto – di CP_3 CP_1 per sé autosufficiente ad impedire l'esecuzione delle opere – a consentire l'attuazione del provvedimento del 24.7.2023 sostenendo l'impossibilità delle stesse alla luce della pendenza del procedimento n.r.g.a.c. 2678/2023”.
Le sig.re eccepiscono che tale affermazione è errata, poiché solo in via subordinata si è CP_1
fatto espresso riferimento alla pendenza del procedimento n. 2678/2023 R.G.
Le sig.re chiedono, quindi, che il Tribunale, ove lo ritenga, voglia rivalutare l'ordinanza CP_1
reclamata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese nei confronti delle medesime e condannare e il alla rifusione TR Parte_1
delle spese di lite dalle stesse sostenute.
In considerazione delle superiori argomentazioni e deduzioni, le sig.re formulano le CP_1
seguenti conclusioni:
“Si chiede che l'On.le Tribunale voglia rigettare il reclamo avanzato dal Parte_1
per i motivi di cui sopra con vittoria di spese e competenze di giudizio. Parte_1
Si chiede, altresì, che il Tribunale, ove lo ritenga, voglia rivalutare l'ordinanza reclamata nella parte in cui è stata disposta la compensazione delle spese nei confronti delle Sigg. e CP_1
condannare e il alla rifusione delle spese di TR Parte_1
lite dalle stesse sostenute così come già disposto non solo per i Sigg. Parte_2 Parte_3
, e , ma anche per i Sigg. e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_6
”. Parte_9
Pagina 6 In data 07.02.25 si costituisce in giudizio il quale chiede il rigetto del proposto E_
reclamo osservando che - come previsto dall'art. 36 della L.R. Calabria n° 39/2023 - è stata disposta la soppressione dei vari Consorzi di Bonifica esistenti nella Regione e la loro messa in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del . Parte_1
Da tale momento il ha assunto i compiti già affidati ai Parte_1
Consorzi soppressi ai quali è subentrato, posto che lo statuto del è stato Parte_1
approvato con delibera n° 2 del Commissario Straordinario adottata in data 31/12/2023.
Poiché il ricorso ex art. 669 duodecies c.p.c. è stato depositato in data 04/09/2024 a quella data il legittimo contraddittore dei Sigg.ri + 4 era il nuovo Ente, tanto che anche la notifica del Pt_2 ricorso è avvenuta all'indirizzo p.e.c. del . Parte_1
osserva che i liquidatori dei vecchi Consorzi devono unicamente occuparsi della E_
chiusura delle attività di tali Enti, non potendosi occupare delle nuove opere da eseguire.
Nel costituirsi in giudizio il Sig. chiede, tuttavia, la riforma dell'ordinanza n° 1/25 emessa CP_5
dal Tribunale di Reggio Calabria in composizione collegiale in data 08/01/2025 nel capo che ha ritenuto di compensare le spese di lite.
A tal fine, eccepisce che è errato sostenere che «le parti del procedimento, il cui provvedimento conclusivo è oggetto di istanza di attuazione ex art. 669 duodecies c.p.c., debbano essere evocate in giudizio fatto salvo un loro interesse (in concreto) a non costituirsi, qualora, per il contenuto del provvedimento di cui è chiesta l'attuazione, non abbiano interesse ad interloquire».
osserva che una parte alla quale viene notificato un atto giudiziario ha il dovere di E_
costituirsi in giudizio e prospettare al Giudice la sua versione dei fatti, illustrando la propria tesi in diritto, in quanto solo in questo modo il Tribunale può ricostruire gli eventi ed assumere una decisione motivata.
Nel caso di specie, rileva che le spese di lite incombono su e sul E_ TR
, atteso che se tali parti, ricevuta la notifica dell'ordinanza del 20/07/2023 che ha deciso il Parte_1
reclamo - vi avessero dato spontanea esecuzione, si sarebbe evitato di instaurare un giudizio per determinare le modalità di attuazione.
Il Sig. ha argomentato e dedotto circa la possibilità di proporre un reclamo incidentale CP_5 tardivo ed ha osservato che nell'ordinanza reclamata manca completamente una motivazione reale in forza della quale le spese siano state compensate nei suoi confronti e liquidate in favore dei
Sigg.ri e , soggetti che si trovavano processualmente nella Controparte_6 Parte_9
medesima posizione del . CP_5
Tutto quanto sopra premesso, formula le seguenti conclusioni: E_
“«Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, reiectis contrariis:
Pagina 7 a) rigettare il reclamo spinto dal;
Parte_1
b) riformare l'ordinanza n° 1/25 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. n°
1751-01/2022 R.G.A.C. nella parte in cui ha ritenuto di compensare le competenze di lite in favore del Sig. e, per l'effetto, condannare e CP_5 TR Parte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pa-gamento delle spese e
[...]
competenze di lite del giudizio n° 1751-1/2022 R.G.A.C.;
c) condannare il , in persona dei rispettivi legali rappre- Parte_1
sentanti pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio; il tutto oltre 30% per la redazione degli atti mediante inserimento di collegamenti ipertestuali ai sensi del D.M. Giustizia n° 37/2018, 15 % rimborso forfettario spese generali, I.V.A., C.P.A. ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le altre»”.
In data 09.02.25 si costituiscono in giudizio e Controparte_6 Parte_7 chiedendo il rigetto dell'avverso reclamo con conferma dell'ordinanza n. 1/2025 del 09.01.2025, in quanto le argomentazioni addotte dal Collegio all'esito della spiegata procedura ex art. 669 duodecies c.p.c. sono da ritenersi condivisibili, oltre che prive di qualsivoglia vizio interpretativo. A tal fine, rilevano che l'art. 36 L.R. individua nel l'organo cui Parte_1
sono attribuiti i compiti e le prerogative che in precedenza facevano capo agli organi posti in liquidazione.
In considerazione di quanto sopra esposto, e Controparte_6 Parte_7
formulano le seguenti conclusioni:
“che l'On.le TRIBUNALE adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia rigettare il reclamo avanzato dal , perché Parte_1
infondato in fatto e diritto, anche alla luce dei motivi sopra dedotti, con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarre in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
In data 10.02.25 si costituiscono in giudizio , Parte_2 Parte_3 Parte_4
e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto le argomentazioni proposte Parte_5 Parte_6
dal collegio in sede di definizione della procedura spiegata ex art. 669 duodecies c.p.c., devono ritenersi condivisibili ed immuni da vizi interpretativi.
Con riferimento all'avvenuta notifica del ricorso, le resistenti specificano di aver e trasmesso l'atto introduttivo tanto al presso il procuratore costituito, quanto al Controparte_16 [...]
che, a mente del citato art. 36, è apparso quale continuatore delle opere Parte_1 pubbliche di bonifica “senza soluzione di continuità”.
I reclamati formulano pertanto le seguenti conclusioni:
Pagina 8 “… che l'On.le Tribunale voglia rigettare il reclamo avanzato dal Parte_1
per i motivi meglio dedotti in parte motiva, rimanendo inalterato il contenuto
[...] dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
In data 10.02.25 si costituisce in giudizio segnalando il proprio TR
interesse a che venga individuato il soggetto che, in forza dell'ordinanza esecutiva del 24.7.2023 è obbligato con ad eseguire i lavori statuiti dal Tribunale con la suddetta TR
ordinanza.
Pertanto, la società ha così concluso: “Qualora il Collegio ritenesse fondate le ragioni dell'odierno reclamante , con la conseguente declaratoria di revoca/nullità Parte_1 dell'Ordinanza di primo grado con ogni conseguenza anche sulle spese della prima fase del giudizio ingiustamente poste anche a carico di si chiede che il Collegio, TR
stante la natura devolutiva ma anche sostitutiva del reclamo, essendo lo stesso non solo una mera revisio prioris istantiae, ma un vero e proprio mezzo di impugnazione, con la conseguenza che il relativo procedimento è sempre destinato ad essere definito con una nuova decisione sulla domanda cautelare, disponga a cura dai Sigg. i Sigg. (c.f. Parte_2
), (c.f. , (c.f. C.F._12 Parte_3 C.F._2 Parte_4
, , (c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_5 C.F._4 Parte_6
, l'integrazione del contraddittorio nei confronti del C.F._5 [...]
. Controparte_12
Con vittoria delle spese di questa fase del giudizio”.
All'udienza del 28.02.25 il Collegio, ritenuta la regolarità della notifica effettuata nei confronti di
; e (eredi di ), nonché Controparte_8 Controparte_9 Controparte_11 Persona_1
nei confronti del ne ha dichiarato la Controparte_12
contumacia. Altresì, ha ordinato a parte reclamante di produrre l'avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti di ed ha ordinato la notifica del CP_10 reclamo nei confronti dell'Autorità di dell' Controparte_7 Controparte_7
In data 21.03.25 si costituisce in giudizio l'Autorità Controparte_7
osservando che nessuna statuizione è stata pronunciata nei confronti dell'Autorità di
[...]
, atteso che il Tribunale nel rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva in quella CP_7 sede sollevata dall'Autorità di ha dichiarato che quest'ultima non aveva interesse a resistere CP_7
nel giudizio cautelare.
Pagina 9 La resistente osserva che neppure in questa sede vi è motivo per disporre condanna o oneri a carico dell'Autorità di Bacino, atteso che il thema decidendum attiene alle modalità di esecuzione di un procedimento giurisdizionale in cui essa non è stata parte.
L'Autorità di Bacino aggiunge di essere stata chiamata in giudizio da solo nel TR
procedimento di merito successivamente instaurato dai sig.ri , Parte_2 Parte_3
, , e e, pertanto, essendo estranea alla pronuncia
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
giudiziale, rileva di non poter essere destinataria di alcun provvedimento che ponga a suo carico le modalità di esecuzione. In ogni caso, per mero scrupolo, ribadisce il difetto di legittimazione passiva dell'Autorità di Bacino con riferimento alla domanda di merito.
Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale le seguenti conclusioni:
““voglia l'Ill.mo Tribunale adìto rigettare nei confronti dell'Autorità di Bacino qualsivoglia domanda giudiziale eventualmente ritenuta come formulata anche nei suoi confronti, siccome inammissibile e infondata.
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
All'udienza collegiale del 28.03.25, parte reclamante ha dato atto di aver depositato avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti di e prova CP_10 della rinnovazione della notifica nei confronti dell' Controparte_7
(costituitasi all'esito del perfezionamento del procedimento notificatorio come in atti)
[...]
nel presente giudizio.
I procuratori delle parti hanno discusso il ricorso ed il Collegio ha riservato la decisione.
Il Tribunale osserva che il presente reclamo non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, in considerazione della regolarità della notifica occorre dichiarare la contumacia di e del CP_10 Controparte_13
Passando ad esaminare il merito del proposto reclamo si osserva quanto segue.
Il reclamante sostiene che il collegio con l'ordinanza impugnata non avrebbe interpretato correttamente l'art. 36 della L.R. 39/2023. A tal fine, eccepisce che i Consorzi disciolti non sono stati integrati in un nuovo , ma sono stati posti in liquidazione ed ognuno di essi è Parte_1
responsabile dei propri crediti e debiti.
Il Tribunale osserva che tale assunto non è condivisibile.
Ai fini di una corretto inquadramento normativo/interpretativo della presente fattispecie, occorre prendere le mosse dai principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20550 del 2008 (sia pure impartiti con riferimento alla legislazione della Regine Sicilia), le quali
Pagina 10 hanno statuito, in tema di successione tra consorzi di bonifica, che la successione nei rapporti già facenti capo ai precedenti consorzi soppressi sia correlata alle funzioni trasferite (o meno) in via definitiva ai consorzi di nuova istituzione.
Orbene, nel caso di specie, l'art. 36 della L.R. n. 39/2023 espressamente prevede che “gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Parte_1
Calabria” ed aggiunge che “da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il assume i compiti di servizio pubblico Parte_1
di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate”.
Inoltre, l'art. 7 della predetta legge regionale individua compiutamente le funzioni attribuite al tra cui a titolo esemplificativo le funzioni “ (…) d) Parte_1
progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006; e) progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del;
f) azioni di salvaguardia Parte_1
ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al
dallo Stato e dalla Regione;
g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di Parte_1
bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli
134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;
h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;
(…)”.
Il complessivo quadro normativo sopra delineato consente di ritenere che si sia realizzato in capo al un trasferimento del munus pubblicum e che le obbligazioni di Parte_1 facere oggetto dell'ordinanza di attuazione non costituiscono meri debiti o crediti la cui gestione è affidata alla fase liquidatoria dei consorzi soppressi, trattandosi di obblighi di fare, cioè realizzazione di opere correlate al munus pubblicum che è stato trasferito in capo al nuovo
. Parte_1
Il Tribunale ritine, pertanto, che il tenore dell'art. 36 della legge regionale che espressamente attribuisce al della Calabria, senza soluzione di continuità nell'esercizio della Parte_1
funzione consortile, i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi
Pagina 11 ed, altresì, il tenore delle ulteriori disposizioni della predetta legge regionale che espressamente individuano le funzioni del in esame, consentono di ritenere, avendo riguardo ai principi Parte_1
sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, e tenendo conto delle precise obbligazioni di fare previste dall'ordinanza di attuazione n. 38 del 24.07.2023 (“…
1.realizzazione di un fosso di guardia per la raccolta delle acque di ruscellamento superficiale da posizionare a monte dei due coronamenti di frana;
2.realizzazione di una trincea drenante disposta a spina di pesce nella porzione medio bassa del cumulo di frana;
3.realizzazione di un idoneo sistema di collettamento e smaltimento delle acque;
4.rimozione e trasporto in discarica del materiale franato che occupa l'area cortilizia del fabbricato e di quello a diretto contatto con i manufatti adibiti a garage;
5.realizzazione di una struttura di sostegno in gabbioni metallici e pietrame posta a contenimento del corpo di frana lungo tutto il fronte a monte degli edifici;
6.protezione del terreno denudato nelle scarpate di frana mediante posa in opera di geostuoie ed eventuale idrosemina, al fine di evitare indesiderati fenomeni erosivi e/o ulteriori smottamenti ad evoluzione retrogressiva;
7.miglioramento della copertura vegetale del corpo di frana mediante piantumazione di essenze di tipo arbustivo preferibilmente autoctone”) che esse rientrino nel quadro di competenze del correlate al munus pubblicum ed ai compiti di servizio Parte_1
pubblico di bonifica al medesimo espressamente trasferite e della cui realizzazione ed esecuzione risponde a titolo successorio, secondo le statuizioni della legge regionale in esame, proprio il
. Parte_1
In considerazione di tutto quanto sopra esposto, il presente reclamo deve essere rigettato.
Occorre, a questo punto, esaminare il reclamo incidentale tardivo con cui CP_1 CP_2
e hanno chiesto la riforma dell'ordinanza impugnata nella
[...] CP_3 E_
parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite nei loro riguardi.
Il Collegio osserva che il reclamo incidentale è inammissibile.
Si deve infatti rilevare che, nel caso in esame, l'interesse all'impugnazione delle sig.re e di CP_1
non è sorto a seguito della proposizione del reclamo principale da parte del E_
, ma è originario, derivando direttamente da quanto statuito dal Parte_1
Tribunale cure nell'ordinanza impugnata in punto di spese.
Pagina 12 L'interesse alla proposizione del reclamo era dunque preesistente rispetto alla notifica del presente reclamo e avrebbe giustificato la proposizione, da parte degli odierni resistenti, del reclamo in via principale entro il termine perentorio previsto dall'art. 669 terdecies c.p.c.
Deve quindi escludersi la possibilità, per e le sig.re di recuperare, E_ CP_1 tramite il reclamo incidentale tardivo, una facoltà ormai preclusa per l'avvenuto decorso del termine di impugnazione (si veda in proposito il principio espresso da Cass. Civ. 27616/2019 in materia di appello incidentale tardivo, applicabile al caso in esame per analogia delle situazioni considerate).
In questa prospettiva, è utile richiamare quanto di recente statuito dalla Corte di Cassazione (Cass.
n. 29448 del 14/11/2024) secondo cui “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se
l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo avente ad oggetto il capo della sentenza con il quale veniva rigettata la domanda risarcitoria proposta nei confronti di un terzo chiamato, diverso dall'appellante principale, posto che l'interesse all'impugnazione era sorto con la stessa sentenza di primo grado)”.
Quanto alle spese della presente fase, sussistono giusti motivi di compensazione in considerazione della peculiarità ed assoluta novità della questione trattata e delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione oggetto del presente giudizio e delle connesse incertezze interpretative cui la materia si presta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., proposto dal , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1
disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di e del CP_10 Controparte_13
- Rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n. 1/2025 emessa dal Tribunale di
Reggio Calabria in composizione collegiale in data 09.01.25 a definizione del proc. n.
1751_1/2022 RGAC.
- Dichiara inammissibile il reclamo incidentale proposto da e da E_ CP_1
e .
[...] CP_2 CP_3
- Compensa le spese di lite.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1° quater D.P.R. 115/2002.
Pagina 13 Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, in data 04.04.25.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Lucia Delfino
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