Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/05/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Dott.ssa Raffaella Filoni, sulle conclusioni prese all'udienza del 27 maggio 2025 a seguito di note scritte di trattazione, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. di R.G. 2075/2024, promossa da: sig. (C.f.: ), agli effetti della Parte_1 CodiceFiscale_1 presente procedura elettivamente domiciliato in IA (27100 – PV), Via P. Diacono n. 3, presso lo Studio Professionale Secondario e la persona dell'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana (C.f.: ) del CodiceFiscale_2
Foro di NO che lo assiste, rappresenta e calce al ricorso il quale dichiara (ai sensi degli artt. 133, 134, 136 e 176 c.p.c.) di voler ricevere le comunicazioni presso il numero di fax: 0382.049958; o, alternativamente, presso l'indirizzo di posta elettronica:
o, ancora, presso l'indirizzo di posta Email_1 certificata p.e.c.:
Email_2
- ricorrente – contro
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Direttore regionale (C.F. con P.IVA_1 P.IVA_2 sede in NO, via Valtellina n.1 ed
[...] di IA (C.f. e P.Iva: Controparte_2 ro tempore, in persona del P.IVA_3
Direttore pro-tempore, rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NO (C.F. , presso i cui uffici, P.IVA_4 in Via Freguglia, n. 1, domicilia ope legis (FAX 025468004, PEC
, Email_3
- convenuti resistenti -
CONCLUSIONI
Come da atti introduttivi e note scritte udienza 27 maggio 2025:
Per Parte ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale di IA, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: IN VIA PRELIMINARE - Sospendere, per i motivi esposti in narrativa, l'efficacia esecutiva dell'Atto d'intimazione di pagamento n. 07920239007498173/000 emesso in data 05/12/2023 (notificato
1
[...] P.IVA_3
Direttore pro tempore, corrente in IA (27100 – PV), C.so G. Mazzini n. 18, contro il sig. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO - Parte_1
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'intervenuta prescrizione ex art. 28, L. n. 689/1981 ed art. 2934 c.c. della sanzione amministrativa pecuniaria comminata, con Ordinanza-ingiunzione n. 73198 del 31/07/2015 (notificata in data 28/08/2015), da Controparte_1
(P. Iva.: , in persona del Direttore pro
[...] P.IVA_1 tempore, corrente in NO (20121 – MI), Via San Marco n. 32, nei confronti del sig. nonché del pedissequo diritto alla riscossione di Parte_1
di IA;
- per Controparte_3 Controparte_2
l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace l'Atto d'intimazione di pagamento n. 07920239007498173/000 emesso in data 05/12/2023 da
[...]
IA (C.f. Controparte_4
e P.Iva: , in persona del Direttore pro tempore, corrente in IA P.IVA_3
(27100 – PV), C.so G. Mazzini n. 18, e notificato al sig. in Parte_1 data 29/04/2024; - quale conseguenza, dichiarare il sig. Parte_1 indenne da ogni ulteriore ed eventuale pretesa in punto formulata da
[...]
(P. Iva.: Controparte_1
), in persona del Direttore pro tempore, corrente in NO (20121 P.IVA_1
– MI), Via San Marco n. 32, ovvero da
[...]
IA (C.f. e P.Iva: , Parte_3 P.IVA_3 in persona del Direttore pro tempore, corrente in IA (27100 – PV), C.so G. Mazzini n. 18. IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Spese Generali (15%), I.V.A. (22%) e C.P.A. (4%) inclusi, con liquidazione secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per i Convenuti Resistenti: “In via preliminare - Dichiarare l'inammissibilità funzionale e rimediale del ricorso ex art. 6 Dlgs n.150/2011 ed art. 22 legge 689/81 essendo definitivo ed irretrattabile il provvedimento di ordinanza di ingiunzione di pagamento e riguardando censure oggettivamente rivolte ad azionare opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c - Nel merito - Rigettare la domanda, in quanto destituita di fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare la parte attrice querelante alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi dell'art. 96 I e III comma c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il sig. ha presentato in data 26 maggio 2024 ricorso in Parte_1 opposizione a sanzione amministrativa ex art. 6, D.Lgs. n. 150/2011 ed art. 22, L. n. 689/81 chiedendo preliminarmente la sospensione, per intervenuta prescrizione quinquennale, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'Ordinanza-ingiunzione n. 73198/AMB/2015 del
2 31/07/2015 (notificata al ricorrente in data 28/08/2015), comminata da ai sensi del D.L. n. Controparte_1
158/2012; con la quale è stata comminava al sig. in solido con la PT SO , la sanzione amministrativa di € Controparte_5
100.000,00 per violazione dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 158/2012, oltre alle spese di notifica, e nel merito dichiararsi, per l'effetto, la Nullità e/o inefficacia dell'Atto d'intimazione di pagamento n. 07920239007498173/000 emesso da Parte_2 di IA, in data 05/12/2023 (e notificato al
[...] ricorrente in data 29/04/2024), per aver pubblicato, nella qualità di committente, sul quotidiano LA PROVINCIA PAVESE del 05/01/2013, un messaggio pubblicitario sul quale sono risultate assenti le indicazioni della possibilità di consultazione di note informative, con la seguente motivazione: “Visto, in particolare, l'art. 7, comma 4, del predetto D.L. 13/09/2012, n. 158 […] Visto il rapporto Nr. 157/54-14-2012 redatto dalla
“Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta – Comando Provinciale di Alessandria” in data 23/01/2013 nel quale è segnalato l'accertamento della pubblicazione, sul quotidiano del 05/01/2023, del Parte_4 messaggio pubblicitario allegato al rapporto stesso sul quale sono risultate assenti le indicazioni della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato […] Visto l'ulteriore rapporto Nr. 157/54-25- 2012 […] nel quale è comunicato il nominativo del “committente” del messaggio pubblicato sul quotidiano il 05/01/2013 non Parte_4 conforme alle vigenti prescrizioni di legge: “ […] Controparte_5 legalmente rappresentata dal sig. […] Visto l'atto n. 32232 del Parte_1
03/04/2013, con il quale […] sono stati contestati e resi noti al sig. PT
[…] - gli estremi della violazione amministrativa consistita nell'aver pubblicato, nella qualità di committente, sul quotidiano LA PROVINCIA PAVESE del 05/01/2013, un messaggio pubblicitario sul quale sono risultate assenti le indicazioni della possibilità di consultazione di note informative […] - la sanzione prevista per tale violazione dall'art. 7, comma 6, primo periodo, del D.L. 13/09/2012, n. 158 costituita da una sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro nei confronti sia del committente che del proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso […] l'Ufficio ritiene di non poter accogliere la richiesta di archiviazione […] Considerata la novità della norma, la condotta del trasgressore […] ORDINA al sig. […] ed alla Parte_1 Controparte_5
[…] la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100.000,00
[...]
[…] nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto […]”.
Il Ricorrente ha dedotto che:
-il sig. formulava istanza di rateizzazione (avente ad oggetto la PT sanzione de qua) presso Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.;
3 - con provvedimento d'accoglimento del 10/10/2016, Equitalia S.p.A. accordava la dilazione del pagamento de quo, con un piano di rientro prospettato in n. 120 rate mensili a decorrere dal 25/11/2016 (cfr. doc. 2);
- per l'effetto, l'odierno ricorrente, a far tempo dal 23/11/2016 e sino al 21/09/2018 – corrispondeva in favore dell'Ente riscossore la somma complessiva di € 19.753,71, di cui nel dettaglio (cfr. doc. 3)
- a partire dal mese di ottobre 2018, l'odierno ricorrente interrompeva il suddetto pagamento rateale in favore di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (oggi, ); Parte_2
- il parziale pagamento, ove non accompagnato dalla precisazione della corresponsione in acconto, non equivale a riconoscimento di debito (ben potendo avere il mero scopo di “paralizzare” l'azione esecutiva dell'Ente impositore) e, quindi, non costituisce atto interruttivo della prescrizione;
- la scadenza del termine fissato ai fini dell'opposizione di un atto di riscossione (mediante ruolo e/o esecuzione forzata) produce, quale effetto sostanziale, la sola irretrattabilità del credito, mentre deve escludersi il c.d.
“effetto di conversione” (i.e. sostituzione della prescrizione quinquennale con quella ordinaria decennale);
- con Atto d'intimazione n. 07920239007498173/000, notificato in data 29/04/2024 (ovvero, ad otto anni di distanza dalla notifica dell'Ordinanza-ingiunzione de qua, nonché oltre cinque anni dopo l'ultima disposizione di pagamento del ricorrente) - Controparte_4 sollecitava al sig. il saldo del debito de quo, pari al
[...] PT residuo importo di € 85.698,77 (cfr. doc. 4);
- a norma dell'art. 2934 c.c., “ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge” e l'art. 28 della L. n. 689/1981 specifica che “il diritto a riscuotere” le somme de quibus “si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”
- il c.d. “atto interruttivo della prescrizione” consta, in specie, nell'Ordinanza-ingiunzione comminata da Controparte_1 contro la SO
[...] Controparte_5
quale legale rappresentante pro tempore;
PT
- per l'effetto, il termine di prescrizione quinquennale decorreva, in specie, dalla data di notifica dell'ingiunzione de qua, ovvero il 28/08/2015;
-quindi, l'Atto d'intimazione di pagamento, ivi opposto, notificato al ricorrente in data 29/04/2024 aveva ad oggetto un credito, in realtà, già estinto e prescritto ex art. 28, L. n. 689/1981; alle medesime conclusioni di cui sopra, si giunge anche considerando, quale atto interruttivo del termine prescrizionale de quo, la data dell'ultimo pagamento disposto dal ricorrente in favore dell'Ente riscossore, ovvero il giorno 21/09/2018 (cfr. doc. 3).
4 -tra la data di notifica dell'Ordinanza–ingiunzione de qua (i.e. 28/08/2015) e quella del provvedimento di sollecito emanato da Controparte_2
(i.e. 29/04/2024) intercorreva un lasso temporale superiore a
[...] cinque anni (dunque, oltre il termine di prescrizione ex lege); parimenti, tra la data dell'ultimo versamento di rientro effettuato dal ricorrente (i.e. 21/09/2018) e quella di notificazione dell'Atto d'intimazione ivi opposto (i.e. 29/04/2024) intercorreva un lasso temporale superiore a cinque anni (dunque, oltre il termine di prescrizione ex lege).
Concludeva chiedendo dichiararsi l'intervenuta prescrizione della sanzione pecuniaria amministrativa in esame, nonché la nullità e/o inefficacia di qualsivoglia pretesa economica all'uopo formulata da ovvero da CP_1
nei confronti dell'odierno ricorrente, Controparte_3 poiché infondata ed inammissibile in fatto ed in diritto.
Si sono costituite le Resistenti, eccependo l'inammissibilità del ricorso ex art. 6 Dlg n. 150/2011, sul rilievo che il ricorrente ha ammesso di aver ricevuto validamente la cartella esattoriale, e, a fronte della definitività dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento, non è ammissibile il ricorso volto a far accertare la prescrizione ultra quinquennale dei diritti creditori erariali .
Deducendo in particolare:
- che avverso l'ordinanza-ingiunzione notificata dall' Controparte_1 era ammesso il ricorso al Tribunale di NO, entro trenta
[...] giorni dalla notifica”. Pertanto, trattandosi di un atto notificato in data 28 agosto 2015 e non avendo controparte presentato alcun ricorso avverso il medesimo entro i termini di legge, è intervenuta decadenza rispetto all'ordinanza ingiunzione.
- quindi l'unico atto da impugnare era l'atto di intimazione però notificato dalla e non dalla che non è Controparte_2 Controparte_6 legittimata passiva rispetto all'atto di intimazione.
-quanto alla prescrizione, è stato concordato un piano di rientro in n. 120 rate mensili a decorrere dal 25 novembre 2016: il piano di rientro costituisce la modifica di un'obbligazione già sorta tra due o più parti, attinente ai tempi di esecuzione di una prestazione. Ne consegue che il termine di prescrizione inizierà a decorrere dalla data dell'ultima rata oggetto del piano di rientro sottoscritto dalle parti
- nel caso di specie, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto saldare l'ultima mensilità concordata in data 25 novembre 2026: con idoneità dell'atto di intimazione di pagamento notificato dall' Controparte_7 in data 29 aprile 2024 ad interrompere il decorso del termine
[...] di prescrizione, con conseguente piena validità della pretesa creditoria fatta valere nei confronti dell'odierno ricorrente
- la cartella n. 07920160007100030000 è stata oggetto di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73 ( doc 5). La rateazione è stata chiesta in data
5 19/8/2016 ed accolta il 28/8/2016. Il primo pagamento è stato effettuato dal sig. in data 23.11.2016 e l'ultimo in data 21/9/2018 ( doc 4): PT la richiesta di rateazione ex art. 19 DPR 602/73 inibisce CP_8 dall'attuare procedure esecutive sino all'eventuale decadenza. Il ricorrente come ammesso, ha interrotto i pagamenti rateali e di conseguenza nel pieno rispetto del termine prescrizionale quinquennale decorrente dall'ultimo pagamento della rateazione ha notificato l'intimazione CP_8 di pagamento n. 07920229002535028000 ( doc 3) in data 15/7/2022 e, successivamente, l'intimazione oggi opposta.
- pertanto l'intimazione di pagamento del 29 aprile 2024 è stata preceduta, già, il 15 luglio 2022 nel termine quinquennale da precedente notifica.
- la richiesta di adesione alla rateizzazione e la conseguente stipula del relativo contratto valgono quali atti di riconoscimento del debito e di interruzione della prescrizione (art. 2944 c.c.), in quanto con essi il soggetto aderente si dichiara consapevole della (e riconosce espressamente la) propria posizione debitoria
E' stata fissata udienza con note scritte il 9 luglio 2024 per esame dell'istanza di sospensiva dedotta in via preliminare, con ordinanza del 12.8.2024 è stata respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato;
è stato disposto l'interrogatorio libero del Ricorrente, e all'esito è stata fissata udienza di discussione con note scritte il 27 maggio 2025.
Ebbene risulta in via documentale che al Sig in data 28/08/2015, PT
è stata notificata da Ordinanza-ingiunzione n. 73198 del CP_1
31/07/2015 con la quale è stato ingiunto al sig. in solido con la PT SO , il p della sanzione Controparte_5 amministrativa di € 100.000,00 per violazione dell'art. 7, comma 4, D.L. n. 158/2012: in particolare, per la violazione amministrativa consistita nell'aver pubblicato, nella qualità di committente, sul quotidiano LA PROVINCIA PAVESE del 05/01/2013, un messaggio pubblicitario sul quale sono risultate assenti le indicazioni della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Quindi la condotta contestata consisteva nell'aver pubblicato un messaggio pubblicitario privo, tuttavia, delle note informative “sulla probabilità di vincita” all'uopo imposte dall'Ente gestore, in regime di monopolio, del gioco d'azzardo.
E' stata accolta l'istanza di rateizzazione (avente ad oggetto la sanzione de qua) presso Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.: con provvedimento d'accoglimento del 10/10/2016, Equitalia S.p.A. accordava la dilazione del pagamento de quo, con un piano di rientro prospettato in n. 120 rate mensili a decorrere dal 25/11/2016 (cfr. doc. 2).
6 A far tempo dal 23/11/2016 e sino al 21/09/2018 il Sig PT corrispondeva in favore dell' riscossore la somma complessiva di € CP_9
19.753,71,(cfr. doc. 3): a partire dal mese di ottobre 2018, interrompeva il suddetto pagamento rateale in favore di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (oggi, ). Parte_2
Deduce il ricorrente che il parziale pagamento , ove non accompagnato dalla precisazione della corresponsione, in acconto, non equivale a riconoscimento di debito (ben potendo avere il mero scopo di “paralizzare” l'azione esecutiva dell'Ente impositore) e, quindi, non costituisce atto interruttivo della prescrizione;
che la scadenza del termine fissato ai fini dell'opposizione di un atto di riscossione (mediante ruolo e/o esecuzione forzata) produce, quale effetto sostanziale, la sola irretrattabilità del credito, mentre deve escludersi il c.d. “effetto di conversione” (i.e. sostituzione della prescrizione quinquennale con quella ordinaria decennale); così che l'Atto d'intimazione n. 07920239007498173/000 - notificato in data 29/04/2024, ad otto anni di distanza dalla notifica dell'Ordinanza-ingiunzione de qua, nonché oltre cinque anni dopo l'ultima disposizione di pagamento del ricorrente con il quale l'
[...] ha sollecitato al sig. il saldo del debito de Parte_2 PT quo, pari al residuo importo di € 85.698,77 , è nullo per intervenuta prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria e del pedissequo diritto alla riscossione, avuto riguardo al termine quinquennale ex art. 28 L. n. 689/1981, sia considerando il termine di prescrizione quinquennale dalla data di notifica dell'ingiunzione de qua, ovvero il 28/08/2015, sia dalla data dell'ultimo pagamento disposto dal ricorrente in favore dell'Ente riscossore, ovvero il giorno 21/09/2018. ha contro dedotto che la richiesta di Controparte_3 rateazione ex art. 19 DPR 602/73 inibisce dall'attuare procedure CP_8 esecutive sino all'eventuale decadenza. Il ricorrente come ammesso, ha interrotto i pagamenti rateali e di conseguenza nel pieno rispetto del termine prescrizionale quinquennale decorrente dall'ultimo pagamento della rateazione, ha notificato l'intimazione di pagamento n. CP_8
07920229002535028000 ( doc 3) in data 15/7/2022 e, successivamente, l'intimazione oggi opposta. Pertanto l'intimazione di pagamento del 29 aprile 2024 è stata preceduta, già, il 15 luglio 2022 nel termine quinquennale da precedente notifica: la richiesta di adesione alla rateizzazione e la conseguente stipula del relativo contratto valgono quali atti di riconoscimento del debito e di interruzione della prescrizione (art. 2944 c.c.), in quanto con essi il soggetto aderente si dichiara consapevole della (e riconosce espressamente la) propria posizione debitoria.
Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso avverso l'Ordinanza- ingiunzione n. 73198/AMB/2015 del 31/07/2015 (notificata al ricorrente in data 28/08/2015), emessa da Controparte_1 ai sensi del D.L. n. 158/2012 è inammissibile, non avendo
[...]
7 Parte ricorrente presentato alcun ricorso avverso il medesimo entro i termini di legge.
E' invece ammissibile il ricorso avverso il successivo Atto d'intimazione di pagamento n. 07920239007498173/000 emesso da
[...]
di IA, in data 05/12/2023 Parte_2 Controparte_2
4), perché avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Sul punto deve osservarsi che Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento, rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice di merito, esaminando la rilevanza di pagamenti di cartelle esattoriali, aveva escluso la natura di riconoscimento del debito complessivo, con motivazione né apparente, né illogica).Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017
Tuttavia deve osservarsi che, in questo caso, viene in rilievo, non già, esclusivamente un pagamento parziale, ma una richiesta di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73 (avente ad oggetto la sanzione de qua) presso Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. e, con provvedimento d'accoglimento del 10/10/2016, Equitalia S.p.A. accordava la dilazione del pagamento de quo, con un piano di rientro prospettato in n. 120 rate mensili a decorrere dal 25/11/2016 (cfr. doc. 2).
A far tempo dal 23/11/2016 e sino al 21/09/2018 il Sig PT corrispondeva in favore dell'Ente riscossore la somma complessiva di € 19.753,71,(cfr. doc. 3): a partire dal mese di ottobre 2018, interrompeva il suddetto pagamento rateale in favore di Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. (oggi, ). Parte_2
Sul punto il Sig in interrogatorio libero ha dichiarato: “ Nel 2012 PT abbiamo fatto una pubblicità che cercavamo di fare in modo esaustivo e abbiamo mandato ai Concessionari dei Monopoli nel dicembre 2012 una bozza di questa pubblicità e abbiamo ricevuto un ok;
il 1 gennaio 2013 è stata pubblicata invece la norma che imponeva le citazioni , poi oggetto di contestazione;
e, secondo me, la mia pubblicità era ancora più chiara, nello spiegare il pericolo del gioco, pubblicazione fatta fare da un grafico. Con i ho avuto solo un incontro CP_1
e abbiamo fatto un ricorso in autotutela. Poi ho chiesto una rateizzazione e ho pagato sino al 2018, ma poi non ho più potuto pagare. Quando nel 2024 ho ricevuto l'ingiunzione di pagamento mi sono proprio stupito e per questo ho pensato fosse prescritta. Voglio ribadire che non ho potuto pagare, e che proprio in buona fede avevo pensato nel 2012 fi fare questa pubblicazione dopo l'oK del
8 Concessionario, pensando di essere ancora più diligente. Adesso se fosse possibile una conciliazione con L' devo però Parte_5 sinceramente per correttezza dire che non ho più di circa 100-200 euro al mese e non credo di avere una lunga aspettativa di vita perché ho 68 anni e quindi forse ci vorrebbe un accordo con i miei eredi.”
Ebbene, Il riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., non esige formule speciali e può risultare da qualsiasi manifestazione di volontà, la quale, ancorché non esplicita, implichi univocamente l'ammissione dell'altrui diritto. La valutazione del giudice del merito circa l'idoneità di un determinato atto (nella specie, richiesta di dilazione del pagamento del debito contributivo, senza contestazione del relativo importo) ad integrare un riconoscimento interruttivo della prescrizione è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione immune da vizi. ( Conf 2593/83, mass n 427464). Sez. L, Sentenza n. 1405 del 18/02/1985
La domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, ex art. 1, comma 2-ter, del d.l. n. 78 del 1998, conv., con modif., dalla l. n. 176 del 1998, - benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso - unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni della norma citata, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configurano un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate. Sez. L -
, Sentenza n. 10327 del 26/04/2017
Gli istituti di patronato possono validamente riconoscere il debito contributivo dei propri assistiti - con effetto interruttivo della prescrizione -, poiché l'ambito del mandato deve intendersi esteso a tutti gli atti il cui compimento è necessario per la sua attuazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stata riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione ad alcune istanze di rateizzazione del debito contributivo - pur non seguite da alcun versamento - inviate all'Inps da un istituto di patronato in nome e per conto dell'azienda debitrice).Sez. L -
, Ordinanza n. 20260 del 15/07/2021
Inoltre, ed è un punto centrale nell'analisi degli atti interruttivi della prescrizione, il ricorrente come ammesso, ha interrotto i pagamenti rateali e nel termine prescrizionale quinquennale decorrente dall'ultimo pagamento della rateazione, ha notificato l'intimazione di CP_8 pagamento n. 07920229002535028000 ( doc 3) in data 15/7/2022 e, successivamente, l'intimazione oggi opposta.
Pertanto l'intimazione di pagamento del 29 aprile 2024 è stata preceduta, già, il 15 luglio 2022 nel termine quinquennale da precedente notifica.
Né tali risultanze sono elise dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente in sede di interrogatorio libero sul punto: “Preciso inoltre di non riconoscere come mia la firma apposta in calce alla notifica del 15 luglio 2022 dell'atto
9 dell' Il Giudice esamina nel contraddittorio tale notifica e Controparte_2 rappresenta che si tratta di ritiro da parte dei persona delegata e dopo il secondo accesso, quindi, con la prima cartolina di ricevimento e il Sig PT rappresenta di non ricordare di aver delegato alcuno.”
Deve, in conclusione, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione e non può essere accolto il ricorso avverso il successivo atto di intimazione di pagamento, che deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicandosi i valori minimi in ragione delle questioni dedotte e dello svolgimento del processo, con la riduzione ex art 4 comma 9.
P.Q.M.
il Tribunale di IA, definitivamente pronunciando:
1. dichiara inammissibile il ricorso avverso l'Ordinanza-ingiunzione n. 73198/AMB/2015 del 31/07/2015 (notificata al ricorrente in data 28/08/2015), emessa da Controparte_1 ai sensi del D.L. n. 158/2012;
[...]
2. respinge il ricorso avverso il successivo Atto d'intimazione di pagamento n. 07920239007498173/000 emesso da
[...]
di IA, in Parte_2 Controparte_2 data 05/12/2023 (e notificato al ricorrente in data 29/04/2024), che conferma;
3. condanna Parte ricorrente alla rifusione in favore di Parte Resistente delle spese di lite, che liquida in € 3526,00 per onorari, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso in IA il 28 maggio 2025
Sentenza depositata il 28 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
10