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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/05/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1996/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 12.05.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Daniel a LOCOCO Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 26/11/2021 al n. 1996 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza 791/2021 pubblicata in data 02/11/2021 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHINI MARCO, come da procura in atti
- appellante - contro Controparte_1
- appellata contumace - e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresento e difeso dall'Avv. Nicola Balistreri, come da procura in atti
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali sopra esposte, in via preliminare accogliere, inaudita altera parte o in alternativa previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. e disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 791/2021 del Tribunale di Siena;
nel merito, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente la sentenza n. 791/2021 emessa dal Tribunale di Siena il 04/10/2021 e pubblicata il 02/11/2021 nella parte in cui accoglie parzialmente le domande di parte attrice, dichiarando nullo il mutuo e la conseguente nullità delle ipoteche, confermando altresì la sentenza nella parte in cui rigetta tutte le altre domande di parte . In ipotesi che la Controparte_1 sentenza venga confermata anche nella p il mutuo fondiario nullo, voglia riformare parzialmente la sentenza n. 791/2021 emessa dal Tribunale di Siena il 04/10/2021 e pubblicata il 02/11/2021 e disporre la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario e di conseguenza condannare la al pagamento della somma precettata di € 3.300.000,00 oltre Controparte_1 interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 2855 c.c. o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di ragione e/o giustizia favore della società cessionaria Con vittoria di spese di lite di primo e Parte_1 secondo grado”. per l'appellato: “Piaccia all'On.le Corte adita Rejects adversis, n via preliminare: - accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza sussistendone i motivi sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum. Nel merito: - - Riformare parzialmente la sentenza n.291/2021 emessa dal Tribunale di Siena il 04/10/2021 e pubblicata il 02/11/2021 nella parte in cui accoglie parzialmente le domande di parte attrice, dichiarando nullo il mutuo e la conseguente nullità delle ipoteche, in favore di una sentenza che dichiari la validità del contratto di mutuo fondiario, confermando altresì la sentenza nella parte in cui rigetta tutte le altre domande di parte;
- In subordine, riformare parzialmente Controparte_1 la sentenza n. 791/ 2021 emessa dal Tribunale di Siena il 04/10/2021 e pubblicata il 02/11/2021 nella parte in cui accoglie parzialmente le domande di attrice,, dichiarando nullo il mutuo e la conseguente nullità delle ipoteche, in favore di una sentenza che converte il mutuo da fondiario a ipotecario, confermando altresì la sentenza nella parte in cui rigetta tutte le altre domande di parte;
Con vittoria di spese e compensi nel presente grado di Controparte_1 giudizio allegata”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello in data 26/11/2021 ritualmente notificato, (d'ora in poi, soltanto ”) chiedeva Parte_1 Parte_1 la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva parzialmente accolto le domande di dichiarando nullo il mutuo erogatole Controparte_1 Contr da sulla scorta del quale era stata avviata nei suoi confronti la procedura esecutiva immobiliare della mutuataria.
Così nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Pase di Controparte_1
PA EN conveniva in giudizio le odierne convenute proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c., introducendo la causa di merito a seguito del giudizio di opposizione all'esecuzione in cui il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensiva del titolo esecutivo. A fondamento dell'opposizione allegava di aver stipulato in data 12.3.2008 contratto di mutuo ex art. 38 D.Lgs. 385/1993 con il quale la mutuante Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. le aveva concesso la somma di € 3.300.000,00 con la partecipazione di quale garante. Parte_2
Eccepiva: 1) l'inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. con conseguente inesistenza del diritto della convenuta ad agire in executivis stante la mancata effettiva erogazione della somma, condizionata al verificarsi di eventi futuri ed incerti;
2) la nullità del mutuo per
2 violazione dell'art. 38 co. 2 TUB con conseguente declaratoria di nullità dell'ipoteca concessa dal mutuatario richiamando l'orientamento della Suprema
Corte di cui alla pronuncia n. 17352/17; 3) la nullità degli interessi pagati nel periodo di preammortamento e la loro imputazione a capitale per usura contrattuale ab origine del tasso di mora pattuito nel contratto, allegando consulenza di parte;
4) nullità del contratto derivato stipulato il 13.10.2011 ex artt. 1418 e 1325 n. 2 c.c. contestando che lo swap era iniziato con un market-to- market negativo per il cliente già al momento della sottoscrizione;
5) l'applicazione di condizioni illegittime al contratto di conto corrente affidato n. IT 49 G 01030
71940 000002420032 per applicazione di interessi ultralegali, commissioni a vario titolo e spese in violazione di una pattuizione scritta ex art. 117 TUB. Si costituiva Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva a seguito della cessione in data 20.12.2017 a
[...] di un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto di lite, il cui avviso di Parte_1 cessione era stato pubblicato in GU. Si costituiva Parte_1 contestando la fondatezza delle avverse domande. Istruita mediante CTU contabile, la causa era stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per disporre integrazione della CTU a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n.
19597/20 e da ultimo trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2021, tenuta mediante trattazione scritta, in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento fuori udienza, avvenuta il 7.6.2021”.
All'esito del giudizio il Tribunale di Siena così disponeva. “..in parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice dichiara la nullità del mutuo fondiario di cui all'atto pubblico del 12.03.2008 a rogito Notaio Dott.
Rep. 12.949 Racc. n. 5.294, registrato a Poggibonsi (SI) in data Persona_1
13.03.2008 al n. 720 serie 1T e conseguente nullità delle ipoteche ivi concesse;
rigetta il resto;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di tutte le parti.”
II. Avverso la sentenza suddetta interponeva appello . Parte_3
A fondamento del gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia del
Tribunale di Siena laddove dichiarava la nullità del mutuo fondiario concluso fra le parti per superamento del limite di finanziabilità. A detta dell'appellante il
Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la Banca convenuta si fosse limitata
3 a contestare gli orientamenti della Suprema Corte, omettendo di domandare la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario e di allegare elementi probatori idonei a suffragare il valore di stima del bene, non assolvendo all'onere probatorio a suo carico.
Affermava che la parte attrice in primo grado, tra le molteplici CP_1 eccezioni sollevate, aveva dedotto il superamento del limite di finanziabilità, senza tuttavia suffragare tale eccezione con idonea perizia di stima. Sosteneva che la nullità per superamento del limite di finanziabilità potesse essere dichiarata solo previo accertamento del superamento del limite, gravando l'onere probatorio su chi deduce tale superamento. L'eccezione formulata dalla controparte non era invece supportata da alcuna perizia di parte.
deduceva altresì che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto Parte_1 inammissibile la domanda di conversione del mutuo in ipotecario, in quanto non formulata nella prima difesa utile rispetto all'eccezione di superamento del limite. A detta dell'appellante la domanda di conversione doveva essere presentata nella prima difesa utile a seguito della rilevazione e non all'eccezione di superamento del limite. Nella fattispecie pur ritenendo la rilevazione del superamento del limite di finanziabilità mai avvenuta, parte appellante chiedeva la conversione, ex art.1424 c.c., del mutuo fondiario dichiarato nullo in mutuo ipotecario.
Si costituiva in giudizio Monte dei Paschi di Siena S.p.A., chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Deduceva l'erroneità della decisione gravata che si fondava sulla inversione dell'onere della prova in ordine al superamento del limite di finanziabilità. Precisava, altresì, che tutte le altre domande proposte dall'attrice erano state rigettate a seguito della CTU, la quale aveva accertato l'insussistenza del superamento del tasso soglia e la correttezza dell'importo mutuato Affermava, inoltre, che le sentenze richiamate dal giudice di prime cure concernevano fattispecie del tutto diverse, relative alla mancata ammissione al passivo del credito di una banca, e non un'eccezione di natura processuale e sostanziale quale quella oggetto del giudizio in esame. La Suprema Corte di
Cassazione aveva più volte affermato il principio secondo cui l'accertamento del superamento del limite di finanziabilità ex articolo 38 del D. Lgs. 385/1993 determina la nullità del mutuo, riferendosi espressamente all'accertamento e
4 non alla mera eccezione. La nullità, pertanto, poteva essere dichiarata solo ove il superamento fosse stato accertato in concreto. Nel caso di specie, tale accertamento non era stato compiuto e l'onere probatorio non poteva ricadere sulla banca, in quanto l'eccezione sollevata dalla controparte non era supportata da alcuna perizia. Richiamava, infine, la sentenza del Tribunale di
Pisa, che aveva deciso in senso opposto in ordine alla validità del mutuo.
Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Le censure mosse alla sentenza di primo grado vanno scrutinate alla luce dell'interpretazione data dalle Sezioni Unite della Cassazione che, superando i pregressi contrasti, hanno escluso la sanzione di invalidità conseguente al superamento dei limiti di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario. .
L'esame delle doglianze sollevate dall'appellante deve necessariamente confrontarsi con il principio di diritto enunciato dal Supremo Consesso, al fine di verificarne la corretta applicazione al caso di specie.
Le conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 del Testo Unico Bancario sulla validità del contratto di mutuo fondiario avevano ingenerato un acceso e prolungato dibattito in seno alla giurisprudenza di legittimità, culminato con l'intervento dirimente delle Sezioni
Unite della Suprema Corte.
In una prima fase, la Suprema Corte si era orientata nel senso di qualificare l'art. 38 TUB e le relative normative attuative come norme di condotta, comportanti l'applicazione di sole sanzioni amministrative a carico dell'istituto di credito inadempiente. “Tale disposizione imperativa non incide però sul sinallagma contrattuale ma investe esclusivamente il comportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabilito dall'art. 38, comma 2, delTUBe dalla circolare del Cicr del 1995.Le disposizioni in questione non appaiono quindi
5 volte ad inficiare norme inderogabili sulla validità del contratto ma appaiono norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonchè eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo” (cfr. Cass. civ. 28 novembre 2013, n. 26672).
Successivamente, la Corte di cassazione aveva aderito alla opposta tesi, secondo cui il superamento del limite di finanziabilità comportava la nullità del mutuo fondiario. “ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma
2, D.Lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), e costituisce un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa. ( Cass. civ. 14 giugno
2021 n. 16776). In tale diversa prospettiva, il limite di finanziabilità era considerato un elemento essenziale per la qualificazione del finanziamento come fondiario, e la sua violazione era ritenuta tale da incidere sull'oggetto stesso del contratto. Tuttavia, si ammetteva la possibilità di conversione del contratto nullo in un finanziamento ipotecario ordinario, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1424 c.c.
Infine, un orientamento giurisprudenziale intermedio sosteneva che la violazione del limite di finanziabilità non determinasse la nullità del contratto, bensì la mera disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, con conservazione della garanzia ipotecaria. Pertanto, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non comportava l'invalidità del contratto, ma solo la perdita dei benefici connessi alla disciplina speciale del credito fondiario. Il mutuo fondiario non è un contratto diverso dal mutuo ordinario, ma ne rappresenta una "species", con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 - che costituisce elemento essenziale per l'applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore - non determina la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c., bensì comporta, in esito
6 alla qualificazione del contratto come ordinario mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle speciali norme di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo quanto della garanzia ipotecaria (cfr. Cass. civ.
8 marzo 2022, n. 7509).
La complessità e l'importanza della questione, nonché la persistenza del contrasto giurisprudenziale, hanno dato adito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, in esito ad un articolato iter argomentativo, con la sentenza 16 novembre 2022, n. 33719, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo
38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, cioè quello della stabilità patrimoniale della banca e del contenimento dei rischi nella concessione del credito.”
Le Sezioni Unite, dunque, hanno privilegiato l'interpretazione funzionale della norma, valorizzando la ratio di tutela della stabilità del sistema bancario e del contenimento dei rischi nella concessione del credito, ritenendo che la sanzione della nullità del contratto, in caso di superamento del limite di finanziabilità, si porrebbe in contrasto con tale finalità, determinando un pregiudizio per la banca mutuante e, di riflesso, per l'intero sistema creditizio.
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite si deve escludere l'invalidità del contratto di mutuo in questione, indipendentemente dalle argomentazioni afferenti all'asserita insussistenza di elementi probatori a sostegno dell'eccezione sollevata dalla parte appellata,
7 attrice in primo grado. Ne consegue che il contratto di mutuo non può essere dichiarato invalido, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere parzialmente riformata, in accoglimento del presente gravame, con conseguente rigetto della domanda formulata dall'attrice in primo grado, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di mutuo e delle connesse garanzie ipotecarie ivi concesse a favore dell'istituto mutuante.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita dall'accertata sussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, idoneo a fondare la pretesa creditoria azionata dalla banca.
IV. Le spese. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, si rende necessario tenere conto del contrasto interpretativo giurisprudenziale sorto in materia di superamento del limite di finanziabilità nel contratto di mutuo con le diverse implicazioni conseguenti in termini di validità del medesimo. Tale contrasto interpretativo porta a ravvisare i presupposti di cui all'art 92, co2 cpc. per la compensazione integrale, fra le parti, delle spese dei due gradi di giudizio.
-
PER QUESTI MOTIVI
-
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Contr
di avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) in parziale riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di declaratoria di nullità del mutuo fondiario di cui all'atto pubblico del
12.03.2008 a rogito Notaio Dott. Rep. 12.949 Racc. n. Persona_1
5.294, registrato a Poggibonsi (SI) in data 13.03.2008 al n. 720 serie 1T
e della conseguenziale domanda di nullità delle ipoteche ivi concesse;
2) Conferma, nel resto la sentenza impugnata;
3) Compensa integralmente le spese del primo grado e del secondo grado di giudizio fra le parti in causa;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
8 IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 12.05.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Daniel a LOCOCO Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 26/11/2021 al n. 1996 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza 791/2021 pubblicata in data 02/11/2021 promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. BIANCHINI MARCO, come da procura in atti
- appellante - contro Controparte_1
- appellata contumace - e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresento e difeso dall'Avv. Nicola Balistreri, come da procura in atti
- appellato -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione.
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, per le causali sopra esposte, in via preliminare accogliere, inaudita altera parte o in alternativa previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, l'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. e disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 791/2021 del Tribunale di Siena;
nel merito, respinta ogni contraria istanza, riformare parzialmente la sentenza n. 791/2021 emessa dal Tribunale di Siena il 04/10/2021 e pubblicata il 02/11/2021 nella parte in cui accoglie parzialmente le domande di parte attrice, dichiarando nullo il mutuo e la conseguente nullità delle ipoteche, confermando altresì la sentenza nella parte in cui rigetta tutte le altre domande di parte . In ipotesi che la Controparte_1 sentenza venga confermata anche nella p il mutuo fondiario nullo, voglia riformare parzialmente la sentenza n. 791/2021 emessa dal Tribunale di Siena il 04/10/2021 e pubblicata il 02/11/2021 e disporre la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario e di conseguenza condannare la al pagamento della somma precettata di € 3.300.000,00 oltre Controparte_1 interessi da calcolarsi ai sensi dell'art. 2855 c.c. o quella maggiore o minor somma che dovesse risultare di ragione e/o giustizia favore della società cessionaria Con vittoria di spese di lite di primo e Parte_1 secondo grado”. per l'appellato: “Piaccia all'On.le Corte adita Rejects adversis, n via preliminare: - accogliere la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza sussistendone i motivi sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum. Nel merito: - - Riformare parzialmente la sentenza n.291/2021 emessa dal Tribunale di Siena il 04/10/2021 e pubblicata il 02/11/2021 nella parte in cui accoglie parzialmente le domande di parte attrice, dichiarando nullo il mutuo e la conseguente nullità delle ipoteche, in favore di una sentenza che dichiari la validità del contratto di mutuo fondiario, confermando altresì la sentenza nella parte in cui rigetta tutte le altre domande di parte;
- In subordine, riformare parzialmente Controparte_1 la sentenza n. 791/ 2021 emessa dal Tribunale di Siena il 04/10/2021 e pubblicata il 02/11/2021 nella parte in cui accoglie parzialmente le domande di attrice,, dichiarando nullo il mutuo e la conseguente nullità delle ipoteche, in favore di una sentenza che converte il mutuo da fondiario a ipotecario, confermando altresì la sentenza nella parte in cui rigetta tutte le altre domande di parte;
Con vittoria di spese e compensi nel presente grado di Controparte_1 giudizio allegata”.
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -
I. Con atto di citazione in appello in data 26/11/2021 ritualmente notificato, (d'ora in poi, soltanto ”) chiedeva Parte_1 Parte_1 la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva parzialmente accolto le domande di dichiarando nullo il mutuo erogatole Controparte_1 Contr da sulla scorta del quale era stata avviata nei suoi confronti la procedura esecutiva immobiliare della mutuataria.
Così nella sentenza impugnata: “ Con atto di citazione ritualmente notificato in proprio e in qualità di titolare dell'Azienda Agricola Pase di Controparte_1
PA EN conveniva in giudizio le odierne convenute proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c., introducendo la causa di merito a seguito del giudizio di opposizione all'esecuzione in cui il G.E. aveva rigettato la richiesta di sospensiva del titolo esecutivo. A fondamento dell'opposizione allegava di aver stipulato in data 12.3.2008 contratto di mutuo ex art. 38 D.Lgs. 385/1993 con il quale la mutuante Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. le aveva concesso la somma di € 3.300.000,00 con la partecipazione di quale garante. Parte_2
Eccepiva: 1) l'inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. con conseguente inesistenza del diritto della convenuta ad agire in executivis stante la mancata effettiva erogazione della somma, condizionata al verificarsi di eventi futuri ed incerti;
2) la nullità del mutuo per
2 violazione dell'art. 38 co. 2 TUB con conseguente declaratoria di nullità dell'ipoteca concessa dal mutuatario richiamando l'orientamento della Suprema
Corte di cui alla pronuncia n. 17352/17; 3) la nullità degli interessi pagati nel periodo di preammortamento e la loro imputazione a capitale per usura contrattuale ab origine del tasso di mora pattuito nel contratto, allegando consulenza di parte;
4) nullità del contratto derivato stipulato il 13.10.2011 ex artt. 1418 e 1325 n. 2 c.c. contestando che lo swap era iniziato con un market-to- market negativo per il cliente già al momento della sottoscrizione;
5) l'applicazione di condizioni illegittime al contratto di conto corrente affidato n. IT 49 G 01030
71940 000002420032 per applicazione di interessi ultralegali, commissioni a vario titolo e spese in violazione di una pattuizione scritta ex art. 117 TUB. Si costituiva Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. eccependo la propria carenza di legittimazione passiva a seguito della cessione in data 20.12.2017 a
[...] di un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto di lite, il cui avviso di Parte_1 cessione era stato pubblicato in GU. Si costituiva Parte_1 contestando la fondatezza delle avverse domande. Istruita mediante CTU contabile, la causa era stata trattenuta in decisione e poi rimessa sul ruolo per disporre integrazione della CTU a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite n.
19597/20 e da ultimo trattenuta in decisione all'udienza del 4.6.2021, tenuta mediante trattazione scritta, in cui le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe con concessione dei termini di rito per il deposito di conclusionali e repliche con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento fuori udienza, avvenuta il 7.6.2021”.
All'esito del giudizio il Tribunale di Siena così disponeva. “..in parziale accoglimento delle domande formulate da parte attrice dichiara la nullità del mutuo fondiario di cui all'atto pubblico del 12.03.2008 a rogito Notaio Dott.
Rep. 12.949 Racc. n. 5.294, registrato a Poggibonsi (SI) in data Persona_1
13.03.2008 al n. 720 serie 1T e conseguente nullità delle ipoteche ivi concesse;
rigetta il resto;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
pone le spese di CTU definitivamente a carico solidale di tutte le parti.”
II. Avverso la sentenza suddetta interponeva appello . Parte_3
A fondamento del gravame, l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia del
Tribunale di Siena laddove dichiarava la nullità del mutuo fondiario concluso fra le parti per superamento del limite di finanziabilità. A detta dell'appellante il
Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la Banca convenuta si fosse limitata
3 a contestare gli orientamenti della Suprema Corte, omettendo di domandare la conversione del mutuo fondiario in mutuo ordinario e di allegare elementi probatori idonei a suffragare il valore di stima del bene, non assolvendo all'onere probatorio a suo carico.
Affermava che la parte attrice in primo grado, tra le molteplici CP_1 eccezioni sollevate, aveva dedotto il superamento del limite di finanziabilità, senza tuttavia suffragare tale eccezione con idonea perizia di stima. Sosteneva che la nullità per superamento del limite di finanziabilità potesse essere dichiarata solo previo accertamento del superamento del limite, gravando l'onere probatorio su chi deduce tale superamento. L'eccezione formulata dalla controparte non era invece supportata da alcuna perizia di parte.
deduceva altresì che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto Parte_1 inammissibile la domanda di conversione del mutuo in ipotecario, in quanto non formulata nella prima difesa utile rispetto all'eccezione di superamento del limite. A detta dell'appellante la domanda di conversione doveva essere presentata nella prima difesa utile a seguito della rilevazione e non all'eccezione di superamento del limite. Nella fattispecie pur ritenendo la rilevazione del superamento del limite di finanziabilità mai avvenuta, parte appellante chiedeva la conversione, ex art.1424 c.c., del mutuo fondiario dichiarato nullo in mutuo ipotecario.
Si costituiva in giudizio Monte dei Paschi di Siena S.p.A., chiedendo la riforma della sentenza impugnata. Deduceva l'erroneità della decisione gravata che si fondava sulla inversione dell'onere della prova in ordine al superamento del limite di finanziabilità. Precisava, altresì, che tutte le altre domande proposte dall'attrice erano state rigettate a seguito della CTU, la quale aveva accertato l'insussistenza del superamento del tasso soglia e la correttezza dell'importo mutuato Affermava, inoltre, che le sentenze richiamate dal giudice di prime cure concernevano fattispecie del tutto diverse, relative alla mancata ammissione al passivo del credito di una banca, e non un'eccezione di natura processuale e sostanziale quale quella oggetto del giudizio in esame. La Suprema Corte di
Cassazione aveva più volte affermato il principio secondo cui l'accertamento del superamento del limite di finanziabilità ex articolo 38 del D. Lgs. 385/1993 determina la nullità del mutuo, riferendosi espressamente all'accertamento e
4 non alla mera eccezione. La nullità, pertanto, poteva essere dichiarata solo ove il superamento fosse stato accertato in concreto. Nel caso di specie, tale accertamento non era stato compiuto e l'onere probatorio non poteva ricadere sulla banca, in quanto l'eccezione sollevata dalla controparte non era supportata da alcuna perizia. Richiamava, infine, la sentenza del Tribunale di
Pisa, che aveva deciso in senso opposto in ordine alla validità del mutuo.
Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle Parti come in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
III. L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Le censure mosse alla sentenza di primo grado vanno scrutinate alla luce dell'interpretazione data dalle Sezioni Unite della Cassazione che, superando i pregressi contrasti, hanno escluso la sanzione di invalidità conseguente al superamento dei limiti di finanziabilità del contratto di mutuo fondiario. .
L'esame delle doglianze sollevate dall'appellante deve necessariamente confrontarsi con il principio di diritto enunciato dal Supremo Consesso, al fine di verificarne la corretta applicazione al caso di specie.
Le conseguenze derivanti dal superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 del Testo Unico Bancario sulla validità del contratto di mutuo fondiario avevano ingenerato un acceso e prolungato dibattito in seno alla giurisprudenza di legittimità, culminato con l'intervento dirimente delle Sezioni
Unite della Suprema Corte.
In una prima fase, la Suprema Corte si era orientata nel senso di qualificare l'art. 38 TUB e le relative normative attuative come norme di condotta, comportanti l'applicazione di sole sanzioni amministrative a carico dell'istituto di credito inadempiente. “Tale disposizione imperativa non incide però sul sinallagma contrattuale ma investe esclusivamente il comportamento della Banca tenuta ad attenersi al limite prudenziale stabilito dall'art. 38, comma 2, delTUBe dalla circolare del Cicr del 1995.Le disposizioni in questione non appaiono quindi
5 volte ad inficiare norme inderogabili sulla validità del contratto ma appaiono norme di buona condotta la cui violazione potrà comportare l'irrogazione delle sanzioni previste dall'ordinamento bancario, qualora ne venga accertata la violazione a seguito dei controlli che competono alla Banca d'Italia, nonchè eventuale responsabilità, senza ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo” (cfr. Cass. civ. 28 novembre 2013, n. 26672).
Successivamente, la Corte di cassazione aveva aderito alla opposta tesi, secondo cui il superamento del limite di finanziabilità comportava la nullità del mutuo fondiario. “ In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma
2, D.Lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), e costituisce un limite inderogabile all'autonomia privata in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare ed agevolare e sostenere l'attività di impresa. ( Cass. civ. 14 giugno
2021 n. 16776). In tale diversa prospettiva, il limite di finanziabilità era considerato un elemento essenziale per la qualificazione del finanziamento come fondiario, e la sua violazione era ritenuta tale da incidere sull'oggetto stesso del contratto. Tuttavia, si ammetteva la possibilità di conversione del contratto nullo in un finanziamento ipotecario ordinario, nella ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 1424 c.c.
Infine, un orientamento giurisprudenziale intermedio sosteneva che la violazione del limite di finanziabilità non determinasse la nullità del contratto, bensì la mera disapplicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, con conservazione della garanzia ipotecaria. Pertanto, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità non comportava l'invalidità del contratto, ma solo la perdita dei benefici connessi alla disciplina speciale del credito fondiario. Il mutuo fondiario non è un contratto diverso dal mutuo ordinario, ma ne rappresenta una "species", con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 - che costituisce elemento essenziale per l'applicazione della disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, per il finanziatore - non determina la nullità del mutuo fondiario e la sua eventuale conversione ex art. 1424 c.c., bensì comporta, in esito
6 alla qualificazione del contratto come ordinario mutuo ipotecario, la mera disapplicazione delle speciali norme di favore previste per il creditore fondiario e la conservazione tanto del mutuo quanto della garanzia ipotecaria (cfr. Cass. civ.
8 marzo 2022, n. 7509).
La complessità e l'importanza della questione, nonché la persistenza del contrasto giurisprudenziale, hanno dato adito all'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, in esito ad un articolato iter argomentativo, con la sentenza 16 novembre 2022, n. 33719, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo
38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto. Non integra norma imperativa la disposizione – qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 e 53 t.u.b.) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto
(nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, cioè quello della stabilità patrimoniale della banca e del contenimento dei rischi nella concessione del credito.”
Le Sezioni Unite, dunque, hanno privilegiato l'interpretazione funzionale della norma, valorizzando la ratio di tutela della stabilità del sistema bancario e del contenimento dei rischi nella concessione del credito, ritenendo che la sanzione della nullità del contratto, in caso di superamento del limite di finanziabilità, si porrebbe in contrasto con tale finalità, determinando un pregiudizio per la banca mutuante e, di riflesso, per l'intero sistema creditizio.
Alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite si deve escludere l'invalidità del contratto di mutuo in questione, indipendentemente dalle argomentazioni afferenti all'asserita insussistenza di elementi probatori a sostegno dell'eccezione sollevata dalla parte appellata,
7 attrice in primo grado. Ne consegue che il contratto di mutuo non può essere dichiarato invalido, contrariamente a quanto statuito dal giudice di prime cure.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere parzialmente riformata, in accoglimento del presente gravame, con conseguente rigetto della domanda formulata dall'attrice in primo grado, volta ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto di mutuo e delle connesse garanzie ipotecarie ivi concesse a favore dell'istituto mutuante.
Ogni ulteriore questione sollevata dalle parti deve ritenersi assorbita dall'accertata sussistenza di un valido ed efficace titolo esecutivo, idoneo a fondare la pretesa creditoria azionata dalla banca.
IV. Le spese. Ai fini della regolamentazione delle spese di lite, si rende necessario tenere conto del contrasto interpretativo giurisprudenziale sorto in materia di superamento del limite di finanziabilità nel contratto di mutuo con le diverse implicazioni conseguenti in termini di validità del medesimo. Tale contrasto interpretativo porta a ravvisare i presupposti di cui all'art 92, co2 cpc. per la compensazione integrale, fra le parti, delle spese dei due gradi di giudizio.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
Contr
di avverso la sentenza impugnata così provvede: Controparte_1
1) in parziale riforma della sentenza impugnata respinge la domanda di declaratoria di nullità del mutuo fondiario di cui all'atto pubblico del
12.03.2008 a rogito Notaio Dott. Rep. 12.949 Racc. n. Persona_1
5.294, registrato a Poggibonsi (SI) in data 13.03.2008 al n. 720 serie 1T
e della conseguenziale domanda di nullità delle ipoteche ivi concesse;
2) Conferma, nel resto la sentenza impugnata;
3) Compensa integralmente le spese del primo grado e del secondo grado di giudizio fra le parti in causa;
4) dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
8 IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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