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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 26/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3446 /2024 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 3446 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv.to Idalia
De Bartolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Rende
(CS), alla via Bertoni, n. 36
- RICORRENTE-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta CP_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv.to Giuseppe Andrea Ferraro ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, alla
Piazza Fausto e Luigi Gullo, n. 23
- RESISTENTE -
NONCHE'
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- INTERVENIENTE NECESSARIO - 2
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.3.2025 dinanzi al giudice relatore le parti chiedevano emettersi sentenza parziale di separazione, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda del ricorrente.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da Parte_1
il quale premesso di aver contratto in data 20.4.2021 matrimonio con
[...]
chiedeva emettersi pronuncia di separazione giudiziale, sul CP_1
presupposto del determinarsi di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, rilevante ex art. 151 c.c. In punto di statuizioni accessorie alla pronuncia di separazione, il ricorrente, premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie, (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]), chiedeva disporsi l'affido condiviso delle minori, con collocamento presso la madre;
stabilire un regime di frequentazione padre-figlie compatibile con le esigenze di tutela derivanti dai procedimenti penali pendenti a suo carico;
prevedere in capo a sé un assegno di mantenimento delle due figlie di euro 250,00 (125,00 euro per ognuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre l'attribuzione in suo favore dell'assegno unico familiare nella misura del
50%. Si costituiva non opponendosi alla pronuncia di separazione, CP_1
ma chiedendo addebitarsi la stessa al marito, colpevole di aver tenuto comportamenti contrari ai doveri del matrimonio. La resistente chiedeva, altresì, pronunciarsi l'affido esclusivo delle minori e il loro stabile collocamento presso di sé nella casa coniugale, della quale veniva, altresì, domandata l'assegnazione; porsi a carico del ricorrente un assegno di euro 600,00 per il mantenimento delle due figlie nonché il 50% delle spese straordinarie;
disporsi in suo favore l'attribuzione integrale dell'assegno unico familiare e di un assegno di mantenimento personale pari a euro 250,00 mensili.
All'udienza del 10.3.2025 dinanzi al relatore, fallita la possibilità di una conciliazione, erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti del seguente tenore: affido esclusivo delle minori alla madre, alla luce delle acquisite risultanze del procedimento penale pendente in danno del della misura cautelare Parte_1 3
in atto nei confronti di quest'ultimo anche per condotte violente, dirette o indirette, in danno delle minori e in attesa di verifica degli esiti del procedimento medesimo;
assegnazione alla madre affidataria della casa familiare (in Rende catastalmente identificata al fg. 26, p.lla 1098 sub 3); regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario nei seguenti termini: il papà vedrà le bambine, previo nulla osta da parte del giudice penale procedente, per il tramite dei Servizi Sociali territorialmente competenti che organizzeranno un calendario di incontri fissando almeno due incontri al mese;
obbligo a carico del di concorrere al Parte_1
mantenimento ordinario delle minori mediante versamento della somma di euro
250,00 mensili (euro 125,00 in favore di ciascuna minore), oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e 50% delle spese straordinarie come da linee guida del CNF recepite anche dal COA di Cosenza;
nulla a provvedere allo stato sull'istanza di mantenimento per sé della resistente in ragione del reddito di inclusione percepito.
I difensori delle parti chiedevano, quindi, emettersi sentenza parziale di separazione, con fissazione di udienza in prosieguo. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di separazione personale.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale dei coniugi
, proposta dal primo e a cui la seconda non si è opposta, va senza Parte_2
dubbio accolta, in quanto le deduzioni di entrambe le parti e il fatto che ormai da tempo i coniugi vivano separati, anche in ragione delle condotte del ricorrente denunciate in sede penale dalla resistente, dimostrano che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il giudizio viene, quindi, rimesso sul ruolo per il prosieguo, non essendo possibile la decisione immediata sulle ulteriori domande formulate dalle parti.
2. Sulle spese di lite.
Viene rimessa alla sentenza definitiva anche la regolamentazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, parzialmente pronunciando nel giudizio tra le parti, sentito il giudice relatore, così provvede: 4
1. pronuncia la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(nato a [...] l'[...]) e (nata in [...] il [...]); CP_1
2. dispone che, a cura dell'ufficiale di stato civile competente, l'odierna sentenza sia annotata nell'atto di matrimonio dei coniugi, ai sensi dell'art. 69, comma I, lett.
d, DPR 3 novembre 2000, n. 396;
3. rimette la causa in istruzione come da separata e contestuale ordinanza;
4. rimette alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.3.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma