Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00444/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01736/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2024, proposto dalla ditta Terme di Geraci di Siculo S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliana Ardito e Girolamo Calandra, con domicilio eletto come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità – Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti, in persona dell’Assessore pro tempore, l’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di Palermo -, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio eletto come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
del Comune di Geraci Siculo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gandolfo Mocciaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- del decreto del dirigente generale n. 1534 del 25 settembre 2024, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e successivamente notificato alla ricorrente, di accoglimento dell’istanza di concessione in sanatoria avanzata dal Comune di Geraci Siculo, per la derivazione di acque superficiali sorgentizie da n. 19 sorgenti site in località “NO”, in agro del Comune di Geraci Siculo, per l’approvvigionamento idropotabile del Comune stesso;
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale dell’adunanza della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici in data 03.05.2024;
- ove occorra e per quanto di ragione, del verbale dell’adunanza della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici del 28.08.2024;
- ove occorra e per quanto di ragione, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 86648 in data 08.07.2024 dell’Ufficio del Genio Civile di Palermo (richiamata nel D.D.G. n. 1534 del 25.09.2024);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque conseguenziali, anche se attualmente sconosciuti alla società ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Regionali intimate e del Comune di Geraci Siculo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NT SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la ditta Terme di Geraci Siculo S.p.A. ha impugnato il D.D.G. n. 1534 del 25 settembre 2024, pubblicato in pari data, con cui il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha accolto l’istanza del Comune di Geraci Siculo di concessione in sanatoria, per la derivazione di acque superficiali sorgentizie, per un valore complessivo di 5,50 l/sec. 5,50, da n. 19 sorgenti site in località “ NO ”, in agro del Comune di Geraci Siculo, per l’approvvigionamento idropotabile del Comune stesso.
2. Risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente è titolare della concessione per estrazione di acque minerali denominata “ PI ER ”, sita nel territorio dei Comuni di Geraci Siculo e Petralia Soprana, avente ad oggetto lo sfruttamento delle due sorgenti Piano Lungo e Fegotti-Castagneto e che questa concessione, preceduta dal permesso di ricerca di cui al D.A. n. 123 del 9 marzo 1979 (prorogato per due anni con D.A. n. 261 del 22.4.1981 e per altri due anni con il D.A. n. 1022 dell’11.10.1984), venne rilasciata per il periodo di trenta anni con D.A. n. 738 del 6 luglio 1984 e, una volta scaduta, è stata rinnovata per altri 30 anni dall’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con il D.D.G. n. 956 del 30.10.2017.
La ricorrente:
- dà conto di una lunga vicenda giudiziaria che l’ha vista contrapposta al Comune di Geraci Siculo, avente ad oggetto l’ampliamento della citata concessione e definita con sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 120 del 25.07.2024, sulla quale però pende ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
- sostiene di aver rinvenuto e captato nell’area oggetto del permesso di ricerca ben n. 9 sorgenti, dalle quali il Comune avrebbe attinto acqua per uso idropotabile senza alcuna autorizzazione;
- denunzia che il Comune nel corso degli anni avrebbe impedito, con una costante condotta ostativa, l’attuazione del programma imprenditoriale della società e del suo diritto di precedenza nello sfruttamento delle acque minerali ricadenti nel territorio interessato;
- evidenzia che l’Ente comunale disporrebbe di una quantità d’acqua potabile superiore al suo fabbisogno, che deriverebbe dalla sorgente Calabrò;
- sostiene, in sintesi, che l’avversata concessione rilasciata al Comune di Geraci Siculo sarebbe relativa ad un’area limitrofa a quella oggetto della concessione di cui la stessa è titolare ed intercetterebbe la medesima falda sotterranea.
3. Il mezzo di tutela, notificato il 24 novembre 2024 e depositato il 16 dicembre successivo, è affidato alle seguenti censure:
“I. Violazione degli artt. 7 e ss. del RD 11.11.1933 n. 1775 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento dalla causa - Violazione dei principi di pubblicità imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa dettati dall’art. 1 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.
II. Violazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 9 e ss. della l.r. n. 7/2019 in relazione agli artt. 23, 24, 25, 29, 32, 34 e 39 della l. r. n. 54/1956 ed agli artt. 11 e 16 del R.D. n. 1443/1927 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento dalla causa.
III. Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 7, commi 9 e 13 9 e 10 del RD n. 1775 dell’11 novembre 1933 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento dalla causa.
IV. Violazione degli articoli 24, 25, 29, 32, 34 e 39 della l. reg. sic. n. 54/1956 – Violazione dell’articolo 16 del R.D. n. 1443 del 29.07.1927 - Eccesso di potere per mancanza di istruttoria e falsità di presupposti - Violazione dell’articolo 11 del R.D. n. 1443 del 29.07.1927 e dell’articolo 54 della l. reg. sic. n. 54/1956 – Sviamento dalla causa.
V. Violazione, sotto altro profilo, degli articoli 24, 25, 29, 32, 34 e 39 della l. reg. sic. n. 54/1956 e degli articoli 11 e 16 del R.D. n. 1443 del 29.07.1927 - Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione e falsità di presupposti – Sviamento dalla causa.
VI. Violazione dell’art 15 comma 2 del RD n. 1775/1933. Incompetenza - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
VII. Violazione degli artt. 7, 8, 9, 11, 15 del R.D. n. 1775/1933 e dell’art. 96 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 - Violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, sviamento dalla causa.
VIII. - Violazione degli artt. 7, 8, 9, 11, 15 del R.D. n. 1775/1933 e dell’art. 96 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 - Violazione del DA 07/07/2017 n. 1352 – Violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, sviamento dalla causa.
IX. Violazione degli artt. 7, 8, 9, 11, 15 del R.D. n. 1775/1933 e dell’art. 96 comma 6 del d.lgs. n. 152/2006 - Violazione dell’art. 3 e dell’art. 10 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità manifesta, sviamento dalla causa”.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni del R.D. n. 1775/1933, che disciplinano l’iter procedimentale conseguente alla presentazione di una nuova domanda di concessione o utilizzazione di acque e che nella fattispecie, come detto, non sarebbero state osservate.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, invece, la violazione del proprio diritto di partecipare al procedimento definito con il provvedimento impugnato e dei principi generali in materia di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 7, comma 9, del RD n. 1775/1933, non avendo l’Amministrazione intimata considerato che l’istanza di concessione assentita al Comune sarebbe concorrente con la richiesta, presentata già in data 16.07.1992, di ampliamento della concessione ad essa originariamente rilasciata.
Con il quarto motivo parte ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni in materia di concessioni minerarie, che attribuiscono al concessionario il diritto di estrarre tutta la sostanza minerale esistente nell’area oggetto della concessione di cui egli è titolare, sicché sarebbe illegittima una limitazione quale quella asseritamente derivante dal permesso impugnato.
Con il quinto motivo ci si duole del vizio di istruttoria e di motivazione che affliggerebbe il provvedimento impugnato, che sarebbe contraddittorio con precedenti determinazioni dell’Ufficio del Genio Civile e che non recherebbe alcuna indicazione delle ragioni del mancato accoglimento delle opposizioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento.
Con il sesto motivo parte ricorrente censura il vizio di difetto di competenza da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato stante che, a mente dell’art. 15, comma 2, del RD n. 1775/1933, in presenza, come nella fattispecie, di un’opposizione la concessione avrebbe dovuto essere rilasciata con decreto dell’Assessore delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e non, come invece avvenuto, con decreto dirigenziale.
Con il settimo, l’ottavo ed il nono motivo, infine, parte ricorrente ha denunziato sotto molteplici profili che con il provvedimento impugnato l’Amministrazione intimata si sarebbe limitata a far proprie le conclusioni della Commissione regionale lavori pubblici, senza in alcun modo tener conto delle osservazioni presentate nel corso del procedimento.
4. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale intimata che ha depositato documentazione.
Con memoria del 13 febbraio 2025 si è poi costituito il Comune di Geraci Siculo che, nel chiedere il rigetto del mezzo di tutela all’esame, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione e per carenza di interesse.
5. Il 27 novembre 2025 il Comune di Geraci Siculo ha depositato nel fascicolo di causa il D.D.G. n. 108 del 28 gennaio 2025, con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ha rettificato il D.D.G. n. 1534/2024, evidenziando “ che, dal tenore complessivo del decreto, si evince con chiarezza che il medesimo non aveva la natura di provvedimento definitivo di rilascio di una concessione, ma di atto endoprocedimentale” , sostituendo perciò l’art. 1 del decreto in questa sede impugnato e provvedendo all’abrogazione dell’art. 4.
6. In vista della discussione con memoria del 22 dicembre 2025 il Comune di Geraci Siculo ha insistito in tutte le eccezioni e difese già articolate.
Con memoria depositata nel fascicolo processuale il 22 dicembre 2025, l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità nel chiedere il rigetto del ricorso ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione ed in ragione della natura asseritamente endo-procedimentale del DDG n. 1534/2024.
In data 7 gennaio 2026, parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione, atteso che “ la sopravvenuta rettifica e sostituzione del provvedimento impugnato rende inopportuna, allo stato attuale, la trattazione del ricorso, che rischia di essere definito con una pronuncia di improcedibilità” .
7. La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
8. Il Collegio per ragioni di economia processuale ritiene di non aderire all’istanza di rinvio della trattazione versata in atti dalla parte ricorrente il 7 gennaio 2026, essendo fondate le eccezioni di difetto di giurisdizione sollevate dalla difesa erariale e da quella del Comune di Geraci Siculo.
Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, all'art. 140 stabilisce che “ appartengono...alla cognizione dei Tribunali delle acque pubbliche...c) le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica ”.
I successivi artt. 143 e 144, rispettivamente prevedono che “ appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: a) i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche ” e, ancor più specificamente, che “ La competenza dei Tribunali delle acque pubbliche determinata dagli articoli 140 e 143 sussiste altresì per le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e per quelle concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nei comprensori soggetti a tutela sempre che le controversie interessino la pubblica amministrazione” .
Il Giudice regolatore della giurisdizione sul punto ha evidenziato che “ Ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. a), r.d. n. 1775 del 1933, spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere ” (Corte di Cassazione S.U., ordinanza 22 maggio 2023, n. 13975; in termini, TAR Palermo, sez. II, 2 maggio 2022, n. 1469 e, da ultimo, anche Corte di Cassazione S.U., ordinanza 14 marzo 2024, n. 6801).
Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il citato art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933 ha la funzione di devolvere ad un giudice specializzato (e perciò dotato di particolari competenze) tutte le controversie che riguardino comunque l’utilizzazione del demanio idrico, così incidendo in maniera diretta ed immediata sull’uso delle acque pubbliche.
Dunque, rientrano nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche tutti quei giudizi in cui si discuta della validità di un atto amministrativo che direttamente incide sul modo di utilizzazione delle acque pubbliche, e ciò anche nel caso in cui tale provvedimento sia stato adottato nell’esercizio di poteri che, inerendo ad interessi più generali e diversi, non siano strettamente attinenti alla materia delle acque (cfr. Corte di Cassazione S.U., ordinanza 5 febbraio 2020, n. 2710; Consiglio di Stato, sez. IV, 4 luglio 2022, n. 5552).
9. Tanto premesso venendo alla vicenda per cui è causa, il Collegio ritiene che la concessione per la derivazione di acque sorgentizie finalizzata all’approvvigionamento idro-potabile del Comune di Geraci Siculo incida evidentemente sul regime delle acque pubbliche, poiché tali sono le acque sotterranee per espressa indicazione dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 febbraio 1999 n. 238, per il quale: “ Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne ” (cfr. Cons. Stato, V sez., 30 luglio 2018, n. 4660 ed anche Cass. civ., Sez. Unite, 17 settembre 2015, n. 18215), di talché, in disparte ogni considerazione sulla natura endo-procedimentale del provvedimento impugnato, sussiste comunque la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque pubbliche con riguardo alla domanda di annullamento di esso.
Anche a non tenere conto di quanto detto, il Collegio ritiene che sia tranciante sul punto quanto stabilito dal citato art. 144 del R.D. n. 1775 del 1933, che radica indiscutibilmente in capo al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la specifica competenza a conoscere le controversie relative alle acque pubbliche sotterranee e, in particolare, quelle che come nella vicenda all’esame riguardano la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle medesime risorse quando sia interessata la P.A. (cfr. in termini TAR Lecce, sez. I, 18 gennaio 2022, n. 73; TAR Salerno, sez. I, 8 aprile 2011, n. 654).
Va osservato che l'ampia portata che la giurisprudenza attribuisce al predetto art. 143 del R.D. n. 1775 del 1933 discende, da un lato, dalla competenza tecnica propria dell'organo giurisdizionale speciale e, dall'altro, dall'esigenza che la materia delle acque pubbliche sia possibilmente trattata da un solo giudice, vista la sua rilevanza per la protezione della vita sul territorio, sicché la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado si radica allorché la questione della tutela della regimentazione e dell'utilizzo delle acque pubbliche assuma una connotazione pervasiva nell'economia dei procedimenti e nell'origine degli atti impugnati (cfr. in termini, TAR Brescia, sez. II, 16 gennaio 2025, n. 20).
Sulla scorta di tali considerazioni il Collegio, come già evidenziato in analoghe controversie avviate dalla società ricorrente (cfr. TAR Palermo, sez. II, 7 aprile 2025, n. 753), ritiene che vada devoluto alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche anche il presente contenzioso.
10. In conclusione, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale tratteggiato, la cognizione della presente controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo per rientrare in quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso il quale il processo potrà essere riproposto, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali delle domande e delle eccezioni in questa sede proposte, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, come previsto dall'art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.
11. Avuto riguardo alla definizione in rito della controversia, il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC NI, Presidente
NT SC, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT SC | IC NI |
IL SEGRETARIO